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Titolo
I
Beni
Culturali
Capo I
Oggetto
della tutela
Sezione
I
Tipologia dei beni
Articolo 1
Oggetto della disciplina
1. I beni culturali che compongono il patrimonio storico e
artistico nazionale sono tutelati
secondo le disposizioni di questo Titolo, in attuazione dell’articolo 9 della
Costituzione.
Patrimonio storico,
artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 1; 2, comma
1; 5, comma 1 ; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 1;
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148)
1. Sono beni culturali disciplinati a norma di questo
Titolo:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico;
b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento
con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura
in genere, rivestono un interesse particolarmente importante;
c) le collezioni o serie di oggetti che, per
tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come
complesso un eccezionale interesse artistico o storico;
d)
i beni archivistici;
e)
i
beni librari.
2. Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico;
c) i
manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli,
nonché i libri, le stampe, le
incisioni aventi carattere di rarità e pregio;
d)
le
carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di
pregio artistico o storico;
e) le
fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di
pregio artistico o storico;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
3. Sono comprese tra le collezioni indicate nel comma 1, lettera
c), quali testimonianze di rilevanza storico-culturale, le raccolte
librarie appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale.
4. Sono beni archivistici:
a) gli archivi e i singoli documenti dello Stato.
b) gli archivi e i singoli documenti
degli enti pubblici;
c) gli archivi e i singoli
documenti, appartenenti a privati, che rivestono notevole interesse storico.
5. Sono beni librari le
raccolte librarie delle biblioteche dello Stato e degli enti pubblici, quelle
indicate nel comma 3 e, qualunque sia il loro supporto, i beni indicati al
comma 2, lettere c) e d).
6. Non sono soggette alla disciplina di questo Titolo, a norma
del comma 1, lettera a), le opere di autori viventi o la cui esecuzione
non risalga ad oltre cinquanta anni.
Categorie speciali di beni
culturali
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art.
13; legge 28 marzo 1991, n. 112, art. 3, comma 13; decreto legge 9 dicembre
1986, n. 832, art. 4-bis aggiunto dalla legge di conversione con modifiche 6
febbraio 1987, n. 15; legge 30 marzo 1998, n. 88, all. A)
1. Indipendentemente dalla
loro inclusione nelle categorie elencate all’articolo 2, sono altresì beni
culturali ai fini delle specifiche disposizioni di questo Titolo che li
riguardano:
a) gli
affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e
gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista;
b) gli
studi d’artista definiti nell’articolo 52;
c) le
aree pubbliche, aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale,
individuate a norma dell’articolo 53;
d) le fotografie e gli esemplari delle opere
cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini in movimento o comunque
registrate, nonché le documentazioni di manifestazioni sonore o verbali
comunque registrate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni;
e) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni;
f) i beni
e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi
più di cinquanta anni.
Articolo 4
Nuove categorie di beni
culturali
(Decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, art. 148)
1. Beni non ricompresi nelle
categorie elencate agli articoli 2 e 3 sono individuati dalla legge come beni
culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà.