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Titolo I

Beni Culturali

Capo I

Oggetto della tutela

Sezione I

Tipologia dei beni

 

Articolo 1

Oggetto della disciplina

1.  I beni culturali che compongono il patrimonio storico e artistico  nazionale sono tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo, in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione.

 

Articolo 2

Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 1; 2, comma 1; 5, comma 1 ; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 1; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148)

1.   Sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo:

     a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico;  

     b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante;

     c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;

     d)  i  beni archivistici;

     e)  i beni librari.

2.  Sono comprese tra le cose indicate nel  comma 1, lettera a):  

     a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

     b)  le cose di interesse  numismatico;

     c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri,  le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e pregio;

     d)  le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;

     e)  le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;

     f)    le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

3.  Sono comprese tra le collezioni indicate nel comma 1, lettera c), quali testimonianze di rilevanza storico-culturale, le raccolte librarie appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale.

4.   Sono beni archivistici:

     a)  gli archivi  e i singoli documenti dello Stato.

     b)  gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici;

     c)  gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono notevole interesse storico.

5. Sono beni librari le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato e degli enti pubblici, quelle indicate nel comma 3 e, qualunque sia il loro supporto, i beni indicati al comma 2, lettere c) e d).

6.  Non sono soggette alla disciplina di questo Titolo, a norma del comma 1, lettera a), le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

 

Articolo 3

Categorie speciali di beni culturali

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 13; legge 28 marzo 1991, n. 112, art. 3, comma 13; decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis aggiunto dalla legge di conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15; legge 30 marzo 1998, n. 88, all. A)

1. Indipendentemente dalla loro inclusione nelle categorie elencate all’articolo 2, sono altresì beni culturali ai fini delle specifiche disposizioni di questo Titolo che li riguardano:

     a)  gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista;

     b)  gli studi d’artista definiti nell’articolo 52;

     c)  le aree pubbliche, aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, individuate a norma dell’articolo 53;

     d) le fotografie e gli esemplari delle opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini in movimento o comunque registrate, nonché le documentazioni di manifestazioni sonore o verbali comunque registrate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni;

    e)  i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni;

     f)  i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni.

 

Articolo 4

Nuove categorie di beni culturali

(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148)

 

1. Beni non ricompresi nelle categorie elencate agli articoli 2 e 3 sono individuati dalla legge come beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà.

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