» Home page
» Indice T.U.
» Indice Leggi Fondamentali
Legge 1 giugno 1939-XVII, n. 1089 (in Gazz. Uff.,
8 agosto, n. 184). -- Tutela delle cose d'interesse artistico o storico.
Art. 1
Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi: a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose d'interesse numismatico; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio. Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico. Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.
Art. 2.
Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a
causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura,
dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse
particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di
notificazione, in forma amministrativa, del ministro per l'educazione
nazionale. La notifica, su
richiesta del ministro, è trascritta nei Registri delle conservatorie delle
ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario,
possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo.
Art. 3.
Il ministro per l'educazione nazionale notifica in forma
amministrativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo, le cose indicate nell'art. 1 che siano di interesse particolarmente
importante. Trattandosi di
immobili per natura o di pertinenze, si applicano le norme di cui al secondo
comma dell'articolo precedente.
L'elenco delle cose mobili, delle quali si è notificato l'interesse
particolarmente importante, è conservato presso il ministero dell'educazione
nazionale e copie dello stesso sono depositate presso le prefetture del
regno. Chiunque abbia
interesse può prenderne visione.
Art. 4.
I rappresentanti delle provincie, dei comuni, degli enti e
degli istituti legalmente riconosciuti devono presentare l'elenco descrittivo
delle cose indicate nell'art. 1 di spettanza degli enti o istituti che essi
rappresentano. I rappresentanti
anzidetti hanno altresì l'obbligo di denunciare le cose non comprese nella
prima elencazione e quelle che in seguito vengano ad aggiungersi per qualsiasi
titolo al patrimonio dell'ente o istituto. Le cose indicate nell'art. 1 restano sottoposte alle
disposizioni della presente legge, anche se non risultino comprese negli
elenchi e nelle dichiarazioni di cui al presente articolo.
Art. 5.
Il ministro per l'educazione nazionale, sentito il consiglio
nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può procedere alla notifica
delle collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse
artistico o storico. Le
collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo, essere
smembrate senza l'autorizzazione del ministro per l'educazione nazionale.
Art. 6.
Sono soggette alla vigilanza del ministro per l'educazione
nazionale le cose che hanno l'interesse di cui agli articoli 1, 2 e 5. Le cose immobili e mobili di
proprietà dello Stato le quali hanno l'interesse di cui agli articoli 1, 2 e 5
della presente legge sono sottoposte alla vigilanza del ministro per
l'educazione nazionale per quanto riguarda la loro conservazione, da chiunque
siano tenute in uso o in consegna.
Art. 7.
Il ministro per l'educazione nazionale vigila perché siano
rispettati i diritti di uso e di godimento che il pubblico abbia acquisito
sulle cose soggette alla presente legge.
Art. 8.
Quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici,
il ministro per l'educazione nazionale, nell'esercizio dei suoi poteri, procede
per quanto riguarda le esigenze del culto, d'accordo con l'autorità
ecclesiastica.
Art. 9.
I soprintendenti possono in ogni tempo, in seguito a
preavviso, procedere ad ispezioni per accertare l'esistenza e lo stato di
conservazione e di custodia delle cose soggette alla presente legge. Nei confronti con i privati la
presente disposizione si applica alle sole cose che abbiano formato oggetto di
notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5.
Art. 10.
I provvedimenti, adottati dal ministro per l'educazione
nazionale, sono definitivi.
Contro i provvedimenti delle autorità inferiori è ammesso, entro trenta
giorni, ricorso gerarchico al ministro per l'educazione nazionale.
Art. 11.
Le cose previste dagli art. 1 e 2, appartenenti alle
province, ai comuni, agli enti e istituti legalmente riconosciuti, non possono
essere demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l'autorizzazione del
ministro per l'educazione nazionale. Le cose medesime non possono essere adibite ad usi non
compatibili con il loro carattere storico od artistico, oppure tali da recare
pregiudizio alla loro conservazione o integrità. Esse debbono essere fissate al luogo di loro
destinazione nel modo indicato dalla soprintendenza competente.
Art. 12.
Le disposizioni di cui al primo e secondo comma
dell'articolo precedente si applicano anche alle cose di proprietà privata
notificate ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della presente legge. Nel caso in cui il trasporto di
cose mobili notificate sia in dipendenza del cambiamento di dimora dal
detentore, questi dovrà darne notizia alla competente soprintendenza, la quale
potrà prescrivere le misure che ritenga necessarie perché le cose medesime non
subiscano danno.
Art. 13.
Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi,
graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non
alla pubblica vista, deve ottenere l'autorizzazione dal ministro per
l'educazione nazionale, anche se non sia intervenuta la notifica del loro
interesse.
Art. 14.
Il ministro sentito il consiglio nazionale dell'educazione,
delle scienze e delle arti, ha facoltà di provvedere direttamente alle opere
necessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento delle
cose indicate negli art. 1 e 2, appartenenti a province, comuni, enti o
istituti, legalmente riconosciuti, e, se trattasi di cose mobili, di farle
anche trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti. In caso di urgenza il ministro
può adottare senz'altro i provvedimenti conservativi di cui al comma
precedente.
Art. 15.
Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano
anche alle cose di proprietà privata, che abbiano formato oggetto di
notificazione ai sensi degli art. 2, 3 e 5.
Art. 16.
Il ministro, sentito il consiglio nazionale dell'educazione,
delle scienze e delle arti, ha facoltà d'imporre, per le cose di cui all'art.
14, le provvidenze necessarie per assicurarne la conservazione ed impedirne il
deterioramento. La spesa
occorrente è a carico dell'ente proprietario. Qualora l'ente dimostri di non essere in condizione di
sostenerla, il ministro può, con suo decreto, stabilire che l'onere sia assunto
in tutto o in parte dallo Stato.
Art. 17.
Nei casi di cui agli art. 14, 15 e ultimo comma
dell'articolo precedente, gli enti e privati interessati hanno l'obbligo di rimborsare
allo Stato la spesa sostenuta per la conservazione della cosa. L'ammontare della spesa è
determinato con decreto del ministro. Qualora la spesa non sia rimborsata, il
ministro ha facoltà di acquistare la cosa al prezzo di stima, che essa aveva
prima delle riparazioni. Ove
il ministro non ritenga di avvalersi di detta facoltà, l'ammontare della spesa
sarà riscosso con le forme previste per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato.
Art. 18.
I proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo,
delle cose mobili od immobili, contemplate dalla presente legge, hanno
l'obbligo di sottoporre alla competente soprintendenza i progetti delle opere
di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva
approvazione. La
disposizione del comma precedente si applica alle cose di proprietà privata,
nel solo caso in cui sia intervenuta la notificazione di cui agli art. 2, 3 e
5. In sede di ricorso
gerarchico avverso i provvedimenti del soprintendente, il ministro per
l'educazione nazionale decide sentito il consiglio nazionale dell'educazione,
delle scienze e delle arti.
Art. 19.
Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i
lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli all'opera, purché
ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza competente, alla quale
dovranno essere inviati, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi
per l'approvazione.
Art. 20.
Il soprintendente può ordinare la sospensione dei lavori
iniziati contro il disposto degli art. 18 e 19. La stessa facoltà spetta al soprintendente per i
lavori relativi alle cose di cui agli art. 2, 3 e 5, anche quando non sia per
esse intervenuta la notifica.
In tal caso la notifica deve essere fatta dal ministro non più tardi di
60 giorni dall'ordine di sospensione. Trascorso tale termine senza che il ministro abbia
provveduto alla notifica, l'ordine di sospensione si intende revocato.
Art. 21.
Il ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di
prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia
messa in pericolo la integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni
della presente legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano
alterate le condizioni di ambiente e di decoro. L'esercizio di tale facoltà è indipendente
dall'applicazione dei regolamenti edilizi e dalla esecuzione di piani
regolatori. Le prescrizioni
dettate in base al presente articolo devono essere, su richiesta del ministro,
trascritte nei Registri delle conservatorie delle ipoteche ed hanno efficacia
nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore, a
qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono.
Art. 22.
Con disposizione dei competenti soprintendenti sarà vietato
il collocamento o l'affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni e altri mezzi
di pubblicità, che danneggiano l'aspetto, il decoro o il pubblico godimento
degli immobili indicati negli art. 1, 2 e 3.
Art. 23.
Le cose indicate negli art. 1 e 2 sono inalienabili quando
appartengono allo Stato o ad altro ente o istituto pubblico.
Art. 24.
Il ministro per l'educazione, sentito il consiglio nazionale
della educazione, delle scienze e delle arti, può autorizzare l'alienazione di
cose di antichità e d'arte, di proprietà dello Stato o di altri enti o istituti
pubblici, purché non ne derivi danno alla loro conservazione e non ne sia
menomato il pubblico godimento.
Il ministro può altresì autorizzare l'alienazione di duplicati e, in
genere, di cose di antichità e d'arte che non abbiano interesse per le
collezioni dello Stato o di altro ente o istituto pubblico.
Art. 25.
Il ministro per l'educazione nazionale, sentito il consiglio
nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può autorizzare con le
cautele da determinarsi col regolamento, la permuta di cose d'antichità e
d'arte con altre, appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri.
Art. 26.
Le cose appartenenti ad enti o istituti legalmente
riconosciuti, diversi da quelli indicati nell'art. 23, possono essere alienate,
previa autorizzazione del ministro per l'educazione nazionale. Il ministro, sentito il consiglio
nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può rifiutare l'autorizzazione,
qualora ritenga che l'alienazione produca un grave danno al patrimonio
nazionale tutelato dalla presente legge o al pubblico godimento della cosa.
Art. 27.
é vietata l'alienazione delle collezioni o serie di oggetti,
di proprietà di enti o istituti legalmente riconosciuti, per le quali sia
intervenuta la notificazione di cui all'art. 5. Il ministro per l'educazione nazionale può
autorizzarne l'alienazione, anche parziale, nei casi e modi di cui all'art. 24.
Art. 28.
Le disposizioni degli art. 23, 24, 26 e 27 si applicano
anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno e, in generale, a tutti i negozi
giuridici che possono importare alienazioni. Ove si tratti di alienazione a titolo oneroso è
riservato allo Stato il diritto di prelazione, da esercitarsi nel termine e nei
modi di cui agli art. 31 e 32. Tale diritto può essere esercitato anche nel
caso in cui la cosa sia, a qualunque titolo, data in pagamento.
Art. 29.
Quando si proceda per conto dello Stato o di altro ente o
istituto pubblico alla demolizione di un immobile, non si intendono comprese,
fra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati
all'imprenditore dei lavori di demolizione, le cose che abbiano l'interesse di
cui all'art. 1 anche se vengono in luce soltanto per il fatto
dell'abbattimento. é nullo
ogni patto contrario.
Art. 30.
Il proprietario e chiunque a qualsiasi titolo detenga una
delle cose che abbiano formato oggetto di notifica a norma degli articoli
precedenti è tenuto a denunciare al ministro per l'educazione nazionale ogni
atto, a titolo oneroso o gratuito, che ne trasmetta, in tutto o in parte, la
proprietà o la detenzione.
Nel caso che la trasmissione avvenga per successione a causa di morte,
l'obbligo della denuncia spetta all'erede.
Art. 31.
Nel caso di alienazione a titolo oneroso, il ministro per
l'educazione nazionale ha facoltà di acquistare la cosa al medesimo prezzo
stabilito nell'atto di alienazione.
Qualora la cosa sia
alienata insieme con altre per un unico corrispettivo, il prezzo è determinato
d'ufficio dal ministro. Ove
l'alienante non ritenga di accettare il prezzo determinato dal ministro, il
prezzo stesso sarà stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una
commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal ministro, l'altro
dall'alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono
anticipate dall'alienante.
Nel caso in cui il ministro eserciti il diritto di prelazione su parte
delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto.
Art. 32.
Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine
di mesi due dalla data della denuncia. In pendenza di detto termine, il contratto rimane
condizionato sospensivamente all'esercizio del diritto di prelazione:
all'alienante è vietato di effettuare la tradizione della cosa. La proprietà passa allo Stato
dalla data del provvedimento col quale è esercitata la prelazione. Le clausole del contratto di
alienazione non vincolano lo Stato.
Art. 33.
Il diritto di prelazione può essere esercitato dal ministro
per l'educazione nazionale nei modi indicati negli articoli precedenti, anche quando
la cosa sia a qualunque titolo data in pagamento.
Art. 34.
Il ministro per l'educazione nazionale, sentito il consiglio
nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può vietare
l'alienazione delle collezioni e serie di oggetti di proprietà privata,
notificate ai sensi dell'art. 5, quando ne derivi danno alla loro conservazione
o ne sia menomato il pubblico godimento. In caso di alienazione, totale o parziale, è riservato
allo Stato il diritto di prelazione da esercitarsi nei termini e modi di cui
agli art. 31 e 32. Tale diritto può essere esercitato anche nel caso in cui la
collezione o serie, in tutto o in parte, sia a qualunque titolo data in
pagamento.
Art. 35.
é vietata l'esportazione dal regno delle cose indicate
nell'art. 1 quando presentino tale interesse che la loro esportazione
costituisca un ingente danno per il patrimonio nazionale tutelato dalla
presente legge.
Art. 36.
Chiunque intenda esportare dal regno cose di cui all'art. 1
deve ottenere licenza. A
tale scopo deve fare denuncia e presentare all'ufficio di esportazione le cose
che intende esportare, dichiarando per ciascuna di esse il valore venale. Le contestazioni tra
l'esportatore e l'ufficio di esportazione sul pregio della cosa sono decise dal
ministro per l'educazione nazionale, sentito il consiglio nazionale
dell'educazione, delle scienze e delle arti.
Art. 37.
Salvo quanto è stabilito nelle leggi doganali e valutarie,
l'esportazione è soggetta alla tassa progressiva sul valore della cosa secondo
la tabella seguente:
sulle prime lire 20.000, 8 per cento; >> successive lire 80.000, 15 per cento; >> >> >> 100.000,
20 per cento;
>>
>>
>> 300.000, 25 per cento; sul resto 30 per cento.
Ove l'esportatore non ritenga di accettare il valore
determinato dal ministro per l'educazione nazionale, il valore stesso è
stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta
di tre membri, da nominarsi uno dal ministro, l'altro dall'esportatore ed il
terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate
dall'esportatore.
Art. 38.
Il ministro per l'educazione nazionale, di concerto con
quello per gli scambi e per le valute, può, di volta in volta, prescrivere che
la tassa di esportazione di cui al precedente articolo venga pagata in una
determinata valuta estera.
Art. 39.
Entro il termine di mesi due dalla denuncia, il ministro ha
facoltà di acquistare, per il valore dichiarato nella denuncia stessa, le cose
che presentino importante interesse per il patrimonio nazionale tutelato dalla
presente legge.
Art. 40.
Le disposizioni dei precedenti articoli della presente
sezione si applicano anche nei casi di esportazione temporanea. La licenza di esportazione
temporanea è concessa per un periodo di tempo determinato e può essere
prorogata dal ministro su richiesta dell'interessato. La tassa di esportazione è riscossa a titolo
cauzionale. Essa è incamerata ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione
non siano reimportati nel termine stabilito.
Art. 41.
Il ministro per l'educazione nazionale, di concerto con
quello per le finanze, può concedere l'esportazione temporanea in franchigia di
oggetti indicati nell'art. 1, destinati a mostre o esposizioni d'arte
all'estero oppure all'arredamento delle regie sedi diplomatiche o
consolari. Può inoltre
concedere l'esportazione temporanea in franchigia agli agenti diplomatici e
consolari che si rechino all'estero per servizio, per gli oggetti di cui
all'art. 1 costituenti il mobilio privato.
Art. 42.
Le cose indicate nell'art. 1, che siano importate
dall'estero, non sono soggette alla tassa di esportazione qualora la loro
importazione sia temporanea, risulti da certificato dell'ufficio di esportazione
e la riesportazione avvenga nel termine di anni cinque. Detto termine sarà prorogato di
cinque in cinque anni su richiesta dell'interessato.
Art. 43.
Il ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di
eseguire ricerche archeologiche, o in genere, opere per il ritrovamento di cose
di cui all'art. 1, in qualunque parte del territorio del regno. A tale scopo può, con suo
decreto, ordinare l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i
lavori. Il proprietario
dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni subiti, che, in caso di
disaccordo, è determinato con le norme stabilite dagli art. 65 e seguenti della
legge 25 giugno 1865, n. 2359. Invece dell'indennizzo, il ministro può
rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta, le cose ritrovate, o parte
di esse, quando non interessino le collezioni dello Stato.
Art. 44.
Le cose ritrovate appartengono allo Stato. Al proprietario dell'immobile
sarà corrisposto dal ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle
cose ritrovate, un premio, che in ogni caso non può superare il quarto del
valore delle cose stesse. In
caso di disaccordo, il premio è determinato insindacabilmente e in modo
irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal
ministro, l'altro dal proprietario ed il terzo dal presidente del tribunale. Le
spese relative sono anticipate dal proprietario.
Art. 45.
Il ministro per l'educazione nazionale, sentito il consiglio
nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può fare concessione a
enti o privati di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il
ritrovamento di cose di cui all'art. 1, in qualunque parte del territorio del
regno, e, a tale scopo, autorizzate, con suo decreto, l'occupazione degli
immobili ove debbono eseguirsi i lavori. Il concessionario deve osservare, oltre alle norme
imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che l'amministrazione ritenga
di prescrivere. In caso di
inosservanza, la concessione è revocata. La concessione può altresì essere revocata quando il
ministro intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal
caso sono rimborsate dallo Stato le spese occorse per le opere già eseguite ed
il relativo importo è fissato dal ministro. Ove il concessionario non ritenga di accettare la
determinazione delle spese fatte dal ministro, le spese stesse saranno
determinate insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione
composte di tre membri nominati uno del ministro, l'altro dal concessionario ed
il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal
proprietario.
Art. 46.
Nel caso di cui all'articolo precedente, le cose ritrovate
appartengono allo Stato. Al proprietario
dell'immobile è corrisposto dal ministro, in denaro o mediante rilascio di una
parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso non può superare il
quarto del valore delle cose stesse. Eguale premio spetta al concessionario, salvo quanto
possa essere stato stabilito fra concessionario e proprietario
dell'immobile. In caso di
non accettazione del premio fissato dal ministro, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 44, terzo comma.
Quando solo il concessionario non accetti il premio fissato dal
ministro, il secondo membro della commissione è nominato dal concessionario, il
quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla commissione stessa.
Art. 47.
Chiunque intenda eseguire su immobile proprio ricerche
archeologiche o, in genere opere per il ritrovamento delle cose di cui all'art.
1 deve ottenere autorizzazione dal ministro per l'educazione nazionale. Si applicano in questo caso le
disposizioni di cui all'art. 45 per quanto riguarda la osservanza delle norme
imposte per i lavori, la revoca dell'autorizzazione ed il rimborso delle spese
occorse per le opere eseguite.
Le cose ritrovate appartengono allo Stato. Al proprietario è corrisposto dal ministro, in denaro
o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni
caso non può superare la metà del valore delle cose stesse. In caso di disaccordo,
s'applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 44.
Art. 48.
Chiunque scopra fortuitamente cose mobili o immobili di cui
all'art. 1 deve farne immediata denuncia all'autorità competente e provvedere
alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo
in cui sono state rinvenute.
Ove si tratti di cose mobili di cui non si possa altrimenti assicurare
la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la
sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente, e, ove
occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica. Agli stessi obblighi è soggetto ogni detentore delle cose
scoperte fortuitamente. Le
eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal
ministro per l'educazione nazionale.
Art. 49.
Le cose scoperte fortuitamente appartengono allo Stato. Allo scopritore è corrisposto dal
ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose scoperte, un
premio che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose
stesse. Eguale premio spetta
al proprietario della cosa in cui avvenne la scoperta. In caso di non accettazione del
premio fissato dal ministro, si applicano le disposizioni del terzo comma
dell'art. 44. Quando solo lo
scopritore non accetti il premio fissato dal ministro, il secondo membro della
commissione è nominato dallo scopritore, il quale deve anticipare le spese del
giudizio innanzi alla commissione stessa.
Art. 50.
Nessun premio spetta allo scopritore che siasi introdotto o
abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del
possessore.
Art. 51.
é vietato di trarre calchi dagli originali di cose indicate
nell'art. 1 di proprietà dello Stato o di altro ente o istituto pubblico. Il ministro per l'educazione
nazionale sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle
arti, può autorizzare la esecuzione di calchi, qualora le condizioni
dell'originale lo consentano.
Art. 52.
Il pubblico è ammesso alla visita delle cose indicate
nell'art. 1 di proprietà dello Stato o di altro ente o istituto pubblico,
secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.
Art. 53.
Il ministro per l'educazione nazionale può fare obbligo ai
privati proprietari di cose immobili di eccezionale interesse, per le quali sia
intervenuta la notificazione di cui agli art. 2 e 3, e di collezioni o serie
notificate ai sensi dell'art. 5, di ammettere a visitare per scopi culturali le
cose, le collezioni e le serie stesse, con le modalità da stabilirsi caso per
caso, inteso il proprietario.
Art. 54.
Le cose, mobili o immobili, soggette alla presente legge,
possono essere espropriate dal ministro per l'educazione nazionale per ragioni
di pubblica utilità, quando l'espropriazione stessa risponda ad un importante
interesse in relazione alla conservazione o incremento del patrimonio nazionale
tutelato dalla presente legge.
Il ministro per l'educazione nazionale può autorizzare l'espropriazione
a favore delle province, dei comuni o di altro ente o istituto legalmente
riconosciuti.
Art. 55.
Possono essere espropriate per causa di pubblica utilità
aree ed edifici quando il ministro per l'educazione nazionale ravvisi ciò
necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la
prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del
pubblico, facilitarne l'accesso.
Art. 56.
Il ministro per l'educazione nazionale può procedere alla
espropriazione di immobili al fine di eseguire ricerche archeologiche o, in
genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1.
Art. 57.
Nei casi di cui al presente capo, la dichiarazione di
pubblica utilità è fatta con decreto del ministro per l'educazione nazionale.
Art. 58.
I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti ed
istituti legalmente riconosciuti, che entro il termine prescritto dal ministro
non presentino senza giustificato motivo l'elenco di cui all'art. 4 o
presentino una denuncia inesatta, sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire
10.000 senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale. Indipendentemente dall'azione
penale, il ministro può disporre la compilazione dell'elenco a spese degli
inadempienti. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimenti del
ministro e rimessa, a mezzo dell'intendenza di finanza, all'esattore delle
imposte che provvede alla riscossione con le forme e la procedura privilegiata
stabilite per l'esazione delle imposte dirette.
Art. 59.
Chiunque trasgredisca alle disposizioni contenute negli art.
11, 12, 13, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con la multa da lire
1000 a lire 50.000. Il
trasgressore è tenuto inoltre ad eseguire quei lavori che il ministro per
l'educazione nazionale, sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle
scienze e delle arti, riterrà di prescrivergli per riparare ai danni da lui
prodotti alla cosa. Quando
la riduzione della cosa in pristino non sia possibile, il trasgressore è tenuto
a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla
diminuzione di valore subita dalla cosa per effetto della trasgressione. Ove il trasgressore non accetti
la determinazione della somma fatta dal ministro, la somma stessa è stabilita
insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre
membri da nominarsi uno dal ministro l'altro dal trasgressore ed il terzo dal
presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal trasgressore.
Art. 60.
Chiunque, contro il divieto del soprintendente, proceda al
collocamento o all'affissione di manifesti, di cartelli, pitture, iscrizioni e
altri mezzi di pubblicità, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire
10.000. Indipendentemente
dall'azione penale, il soprintendente può disporre la rimozione d'ufficio dei
sopraindicati mezzi di pubblicità chiedendo all'uopo, ove occorra, l'ausilio
della forza pubblica. Le
spese sono a carico del trasgressore.
Art. 61.
Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in
genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalla presente legge o senza
l'osservanza delle condizioni e modalità da essa prescritte, sono nulli di
pieno diritto. Resta sempre
salva la facoltà del ministro per l'educazione nazionale di esercitare il
diritto di prelazione a norma degli art. 31 e 32.
Art. 62.
I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e
istituti legalmente riconosciuti che, in violazione delle disposizioni della
presente legge, alienino cose di antichità e d'arte, sono puniti con la multa
da lire 2.000 a lire 50.000.
Art. 63.
Chiunque ometta
la denuncia prevista dall'art. 30 e chiunque contravvenga alla disposizione
contenuta nel secondo comma dell'art. 32, è punito con la multa da lire 1000 a
50.000. La stessa pena si
applica a chiunque trasgredisca il divieto di cui all'articolo 34.
Art. 64.
Senza pregiudizio di quanto è disposto con l'art. 66, se per
effetto della violazione degli art. 4, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 la cosa non si
può più rintracciare o risulti esportata dal regno, il trasgressore è tenuto a
corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa. Il ministro per l'educazione
nazionale, in caso di violazione dell'art. 4, può disporre che la somma sia
devoluta all'ente o istituto cui la cosa apparteneva. Ove la violazione sia imputabile a più persone, queste
sono tenute in solido al pagamento della somma. Nel caso in cui il trasgressore non accetti la
determinazione della somma fatta dal ministro, la somma stessa è stabilita
insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione da nominarsi ai
sensi dell'art. 59.
Art. 65.
Se la cosa, temporaneamente esportata a' sensi degli art. 40
e 41, non viene reimportata nel termine prescritto, il trasgressore è tenuto a
corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa determinato in occasione
della esportazione. La
presente disposizione non si applica nei casi di mancata reimportazione per
motivi di dimostrata forza maggiore e nel caso in cui il ministro, a richiesta
dell'interessato, conceda la trasformazione dell'esportazione temporanea in
definitiva, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.
Art. 66.
é punita con la multa da lire 2.000 a lire 150.000,
l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente
legge: a) quando
la cosa non sia presentata alla dogana; b) quando la cosa sia presentata con
dichiarazione falsa o dolosamente equivoca, ovvero venga nascosta o frammista
ad altri oggetti per sottrarla alla licenza di esportazione e al pagamento
della tassa relativa. La
cosa è confiscata. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge
doganale relative alle cose oggetto di contrabbando. Quando si tratti di cose di proprietà di enti o
istituti legalmente riconosciuti, il ministero per l'educazione nazionale può
disporre che le cose stesse siano attribuite all'ente o istituto che ne era
proprietario. Ove non sia
possibile recuperare la cosa, sono applicabili le disposizioni dell'art. 64.
Art. 67.
Chiunque s'impossessa di cose di antichità e d'arte,
rinvenute fortuitamente, ovvero in seguito a ricerche od opere in genere, è
punito ai sensi dell'art. 624 del codice penale. Quando il reato sia commesso da coloro ai quali venne
fatta la concessione o data l'autorizzazione di cui agli art. 45 e 47, sono
applicabili le disposizioni dell'art. 625 del codice penale.
Art. 68.
Senza pregiudizio di quanto è disposto nell'articolo
precedente, chiunque trasgredisca alle disposizioni degli art. 45, 47 e 48 è
punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000. Ove la trasgressione produca un danno in tutto o in
parte irreparabile, si applica la disposizione dell'art. 59.
Art. 69.
Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 51 è
punito con l'ammenda fino a lire 5000.
Art. 70.
Salvo che non sia prevista una pena più grave, chiunque
trasgredisce ad un ordine, dato dal ministro per l'educazione nazionale, in
conformità della presente legge, è punito con le pene di cui all'art. 650 del
codice penale.
Art. 71. Disposizioni
transitorie.
Il ministro per l'educazione nazionale, nel termine che
verrà stabilito nel regolamento per l'esecuzione della presente legge,
rinnoverà le notifiche per gli immobili di cui agli art. 2 e 3. Frattanto continueranno ad aver
vigore, agli effetti stabiliti dalla presente legge, le notifiche
precedentemente fatte, a norma della legge 20 giugno 1909, n. 364, e relativo
regolamento, e della legge 11 giugno 1922, n. 778. Per quanto riguarda le cose mobili di proprietà
privata il ministro provvederà, nel termine che sarà indicato nel regolamento
per l'esecuzione della presente legge, alla pubblicazione dell'elenco di cui
all'art. 3 ed al suo deposito presso le Regie prefetture. Conserveranno
frattanto efficacia le notifiche di importante interesse fatte per tali cose.
Art. 72. Disposizioni
transitorie.
Nulla è innovato per quanto riguarda le raccolte artistiche
ex-fidecommissarie, regolate con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio
1883, n. 1461, Regio Decreto 23 novembre 1891, n. 653, e legge 7 febbraio 1892,
n. 31, nonché le bellezze naturali panoramiche regolate con legge 11 giugno
1922, n. 778.
Art. 73. Disposizioni
transitorie.
Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento da
emanarsi per la esecuzione della presente legge, varranno, in quanto siano
applicabili, le norme del regolamento approvato con Regio Decreto 30 gennaio
1913, n. 363.
» Home page » Indice T.U. » Indice Leggi Fondamentali