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Codice
Deontologico dei Fisioterapisti
APPROVATO DAL DIRETTIVO NAZIONALE A.I.T.R. IL 23 OTTOBRE 1998
APPROVATO DAL CONGRESSO NAZIONALE A.I.T.R. IL 25 OTTOBRE 1998
TESTO RIVISTO DAL TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO
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TITOLO I
- DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E CAMPO DI INTERVENTO
TITOLO II
- COMPITI E DOVERI DEL FT (TdR)
CAPO I - DIGNITA’ PROFESSIONALE
CAPO II - SEGRETO PROFESSIONALE
CAPO III - CONDOTTA PROFESSIONALE
CAPO IV - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE
CAPO V - ONORARIO PROFESSIONALE
TITOLO III
- RAPPORTI CON GLI UTENTI
CAPO I - OBBLIGHI DEL FT (TdR)
CAPO II - INFORMAZIONE DEL PAZIENTE
CAPO III - DECLINO DEL MANDATO
TITOLO IV
- RAPPORTI CON I COLLEGHI
CAPO I - RAPPORTI E CONTROVERSIE
CAPO II - GIUDIZI SUI COLLEGHI
CAPO III - SCORRETTEZZE DA PARTE DEI COLLEGHI
TITOLO V
- RAPPORTI CON I TERZI
CAPO I - COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
CAPO II - PUBBLICITA’
CAPO III - ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE
TITOLO VI
- RAPPORTI CON IL SSN E CON ENTI PUBBLICI
CAPO I - OSSERVANZA DEL CODICE DEONTOLOGICO
TITOLO VII
- SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
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TITOLO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
CAPO
I – DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E CAMPO DI INTERVENTO
ART. 1
– La deontologia professionale è l’insieme dei principi etici che
impegnano gli iscritti al rispetto delle norme generali e specifiche di
comportamento professionale.
L’inosservanza dei precetti deontologici nuoce non solo al prestigio
professionale dell’iscritto e all’utente, ma soprattutto alla buona
immagine di tutti gli esercenti la professione.
ART. 2 – Le disposizioni del presente codice si applicano a tutti i Ft (TdR)
siano essi liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici e privati.
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TITOLO II
COMPITI
E DOVERI DEL FT (TdR)
CAPO
I – DIGNITA’ PROFESSIONALE
ART. 3 – Il Ft (TdR) esercita la propria professione con la finalità
esclusiva del rispetto delle persone umane, indipendentemente da
valutazioni circa la nazionalità, la razza, le idee politiche, le
condizioni sociali, il sesso e le preferenze sessuali, nel pieno rispetto
della personalità, identità culturale e credo religioso dei pazienti e
dei colleghi.
ART. 4 – Il Ft (TdR) svolge la propria professione nel rispetto
dell’ordinamento giuridico vigente, attenendosi rigorosamente ai
principi contenuti nel presente Codice Deontologico.
ART. 5 – Anche al di fuori dell’esercizio professionale, il Ft (TdR)
è tenuto sempre ad osservare un comportamento che sia moralmente ed
eticamente irreprensibile.
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CAPO
II – SEGRETO PROFESSIONALE
ART. 6
– Il Ft (TdR) è tenuto a mantenere il segreto su tutto ciò che gli
viene confidato o che può conoscere in ragione della sua professione;
deve inoltre mantenere la massima riservatezza sulle prestazioni
professionali effettuate o programmate. E’ ammessa la rivelazione solo
ai responsabili della cura della persona assistita, salvo specifica
richiesta o autorizzazione dell’interessato o dei suoi legali
rappresentanti, preventivamente informati sulle conseguenze o
sull’opportunità o meno della rivelazione stessa.
ART. 7 – Il Ft (TdR) è tenuto alla tutela della riservatezza dei dati
personali e della documentazione in suo possesso riguardante la persona
assistita, anche se affidata a codici o sistemi informatici. Nella
trasmissione di documenti relativi al paziente, il Ft (TdR) deve
garantirne la massima riservatezza.
ART. 8 – Il Ft (TdR) non deve diffondere notizie che possano consentire
l’identificazione della persona assistita cui si riferiscono.
ART. 9 – Al Ft (TdR) è consentito riferire, in modo tale da rispettare
l’anonimato della persona assistita, il caso sotto il profilo
clinico-terapeutico, quando la sua descrizione sia utile per finalità
scientifiche, didattiche o di approfondimento culturale o professionale.
Nella realizzazione di pubblicazioni scientifiche, aventi per oggetto
osservazioni relative ai singoli pazienti, il Ft (TdR) deve far sì che
questi non siano identificabili.
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CAPO
III – CONDOTTA PROFESSIONALE
ART. 10
– Al Ft (TdR) compete la valutazione della persona assistita attraverso
l’anamnesi ed un esame clinico funzionale.
ART. 11 – Il Ft (TdR) elabora e definisce autonomamente o in
collaborazione con altre figure sanitarie il programma
terapeutico-riabilitativo.
Il Ft (TdR) elabora il programma terapeutico-riabilitativo in base alla
valutazione effettuata. Informa la persona assistita sugli interventi
terapeutici più opportuni e sugli eventuali effetti collaterali. Espone
gli obiettivi del trattamento, stabilendo tempi, modalità e verifica
dell’intervento. Si rende disponibile a collaborare con i sanitari di
fiducia del paziente.
Il Ft (TdR) elabora il programma terapeutico-riabilitativo in riferimento
alla diagnosi ed alla prescrizione medica. Qualora risultino valutazioni
discordanti, cambiamenti del quadro clinico e/o risposte non coerenti
durante il trattamento, il Ft (TdR) è tenuto ad informare il medico
curante, collaborando a fornire elementi utili sia per un eventuale
approfondimento diagnostico, che per la definizione di un più appropriato
programma terapeutico.
ART. 12
– Il Ft (TdR) pratica autonomamente attività terapeutica, verificando
la rispondenza delle metodologie attuate agli obiettivi di recupero
funzionale programmati.
ART. 13 – Il Ft (TdR) considera la prevenzione quale ambito primario di
intervento.
ART. 14 – Il Ft (TdR) svolge attività di consulenza.
ART. 15 – Il Ft (TdR) ha la responsabilità diretta delle procedure
diagnostiche e terapeutiche che applica.
ART. 16 – Il Ft (TdR) deve rispettare i limiti e le responsabilità del
proprio ambito professionale, ed astenersi dall’affrontare la soluzione
dei casi per i quali non si ritenga sufficientemente competente.
ART. 17 – Il Ft (TdR) non deve diffondere notizie sanitarie atte a
suscitare illusioni, speranze o infondati timori.
ART. 18 – L’esercizio professionale deve essere animato da rigore
metodologico e rispondere alle continue acquisizioni scientifiche inerenti
il campo di competenza.
Il Ft (TdR) ha il dovere di utilizzare metodologie e tecnologie la cui
efficacia e sicurezza siano state scientificamente validate da Società
Scientifiche. La scelta di pratiche non convenzionali deve avvenire nel
rispetto del decoro e della dignità della professione ed esclusivamente
sotto diretta ed esclusiva responsabilità personale, previo consenso
informato, scritto, firmato e datato del paziente, e fermo restando che
qualsiasi terapia non convenzionale non deve sottrarre la persona
assistita a specifici trattamenti di comprovata efficacia.
Il Ft (TdR), qualora giunga alla elaborazione di una propria procedura
terapeutica, ha il dovere di divulgarne e diffonderne i contenuti ed i
risultati attraverso la pubblicazione su riviste scientifiche e/o
professionali.
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CAPO
IV – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ART. 19 – Il Ft (TdR)
deve mantenere in ogni momento il più alto standard di conoscenze e di
competenze, impegnandosi nell’ambito di una formazione permanente ad
adeguare il proprio sapere al progresso della ricerca scientifica e
professionale.
ART. 27 – Il Ft (TdR) non deve esprimere giudizi o critiche
sull’operato di altri colleghi in presenza di utenti o comunque di
estranei e al di fuori degli organismi associativi
ART. 28 – Il Ft (TdR) che constati gravi casi di scorrettezza
professionale nel comportamento di altri colleghi, deve darne
comunicazione all’Associazione o all’Ordine Professionale, la quale
interverrà secondo i modi previsti dal Titolo VII.
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CAPO
V – ONORARIO PROFESSIONALE
ART. 20
– Il Ft (TdR) ha il dovere di farsi remunerare per le prestazioni
svolte, in misura adeguata all’importanza dell’opera professionale nel
rispetto delle indicazioni fornite dall’Associazione o dall’Ordine
Professionale, attraverso il tariffario. Il Ft (TdR), in particolari
circostanze, può prestare gratuitamente la sua opera, purché tale
comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento
di clientela.
ART. 21 – L’onorario del Ft (TdR) deve essere conosciuto dal paziente
prima dell’inizio della cura.
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TITOLO
III
RAPPORTI
CON GLI UTENTI
CAPO I – OBBLIGHI DEL FT (TdR)
ART. 22 – Il Ft (TdR) deve condurre con competenza e capacità ogni
trattamento finalizzato a ripristinare, migliorare o mantenere la salute
del paziente, dedicando a questo scopo tutto il tempo necessario.
CAPO
II – INFORMAZIONE DEL PAZIENTE
ART. 23 – La persona assistita, o colui che esercita la legale
rappresentanza sullo stesso, deve essere debitamente informato su tutti
gli aspetti riguardanti la terapia consigliata prima di iniziare le cure.
In questo modo egli avrà l’opportunità di accettare o rifiutare la
proposta terapeutica.
CAPO
III – DECLINO DEL MANDATO
ART. 24 – Quando per ragioni professionali o personali, il Ft (TdR)
declina o sospende temporaneamente il mandato precedentemente assunto,
deve preoccuparsi di fornire tutte le indicazioni necessarie per il
proseguimento della terapia, anche contattando chi fosse a lui subentrato.
Parimenti, è dovere del Ft (TdR) subentrante informarsi presso il collega
che abbia declinato o sospeso il mandato circa le terapie in precedenza
adottate.
ART. 25 – Ove il Ft (TdR) constati di non godere della fiducia da parte
del paziente o dei suoi legali rappresentanti può, con adeguato
preavviso, rinunciare a proseguire il trattamento. Egli dovrà comunque
garantire il proseguimento della terapia fino alla sostituzione da parte
di un altro collega.
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TITOLO
IV
RAPPORTI
CON I COLLEGHI
ART. 26 –
I rapporti tra Ft (TdR) devono essere basati sul reciproco rispetto. Ogni
contrasto di opinioni deve essere affrontato secondo le regole di civiltà
e di correttezza. Ove richiesta, l’Associazione o l’Ordine
Professionale deve intervenire nelle persone dei Dirigenti o dei
Consiglieri, per concorrere a dirimere le controversie, nonché fornire
concreto appoggio all’iscritto che fosse ingiustamente incolpato.
ART. 27 – Il Ft (TdR) non deve esprimere giudizi o critiche
sull’operato di altri colleghi in presenza di utenti o comunque di
estranei e al di fuori degli organismi associativi
ART. 28 – Il Ft (TdR) che constati gravi casi di scorrettezza
professionale nel comportamento di altri colleghi, deve darne
comunicazione all’Associazione o all’Ordine Professionale, la quale
interverrà secondo i modi previsti dal Titolo VII.
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TITOLO
V
RAPPORTI
CON I TERZI
CAPO I – COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
ART. 29 –
Il Ft (TdR) esercita la propria attività professionale rispettando le
altre professioni sanitarie e collaborando con le stesse.
Il Ft (TdR) non può, in nessun modo, prestare qualsiasi forma di
collaborazione con chi eserciti abusivamente la professione.
CAPO
II – PUBBLICITA’
ART. 30
– Al Ft (TdR) è consentita la pubblicità professionale nelle modalità
e nei termini stabiliti dalla Legge e dall’Associazione o dall’Ordine
Professionale.
ART. 31 – Al Ft (TdR) non è consentita la pubblicizzazione di prodotti
o altro che leda il decoro professionale.
CAPO
III – ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE
ART. 32
– Il Ft (TdR), ove riscontri l’esercizio della professione da parte di
figure non abilitate, ha il dovere di denunciare ogni abuso
all’Associazione o all’Ordine Professionale.
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TITOLO
VI
RAPPORTI
CON IL S.S.N. E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI
CAPO I – OSSERVANZA DEL CODICE DEONTOLOGICO
ART. 33 – Qualora tra
il Ft (TdR) che operi in regime di dipendenza o altro regime collaborativo
con le strutture del S.S.N. e con Enti Pubblici e Privati, e le medesime
strutture, insorgessero contrasti in ordine alla gestione del caso
specifico a lui affidato, il Ft (TdR) è tenuto a richiedere
l’intervento della Associazione o dell’Ordine Professionale
nell’interesse del paziente e della propria sfera di autonomia
professionale.
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TITOLO
VII
SANZIONI
E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
ART. 34 – Il Ft (TdR) che violasse le norme del presente Codice
Deontologico è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le modalità
previste dal vigente Statuto.
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