STATUTO
DELLA

SOCIETà DI STORIA ARTE E ARCHEOLOGIA

PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA E ASTI

ACCADEMIA DEGLI IMMOBILI

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Avvertenze


  1.      La Società di Storia, Arte e Archeologia per le Province di Alessandria e Asti, fondata nel 1885 e avente carattere unicamente scientifico e artistico, ha per iscopo la conservazione, lo studio, la illustrazione e la pubblicazione dei monumenti storici, artistici e archeologici di esse.
         La Società continua la tradizione degli studi della Accademia degli Immobili di Alessandria, alla quale idealmente e storicamente si ricongiunge, e perciò negli atti sociali figureranno sempre congiuntamente i nomi dei due Sodalizi.
     
  2.      La Società si divide in tre classi: una si occuperà di Scienze Storiche, l’altra di Arte e la terza di Scienze Archeologiche.

  3.  La Società si divide in tre classi: una si occuperà di Scienze Storiche, l’altra di Arte e la terza di Scienze Archeologiche.

    Dei Soci

  4.      I Soci si dividono in Soci Ordinari, Soci Corrispondenti e Soci Onorarii.

  5.      I Soci Ordinarii sono in numero illimitato. Acquisterà la qualità di Socio Ordinario colui che sarà accettato come tale dalla Presidenza, su proposta di quattro soci.
         Il Socio Ordinario ha diritto di intervenire alle assemblee scientifiche e amministrative della Società; egli ha inoltre il diritto di ricever gratuitamente un esemplare della Rivista Sociale, e di acquistare a condizioni di speciale favore (da fissarsi dalla Presidenza della Società) le altre pubblicazioni sociali.
         Ogni Socio Ordinario contribuisce con una quota annua il cui ammontare sarà determinato dalla Consulta. L’obbligo sociale è per un triennio. Il Socio che nel novembre del terzo anno non dichiara per iscritto di ritirarsi dalla Società, rimane obbligato per un altro triennio. Il Socio che nel primo trimestre dell’anno non ha soddisfatto alla sua quota verrà invitato al pagamento dalla Presidenza. Qualora non soddisfaccia nel trimestre successivo, si agirà giudizialmente pel pagamento del credito.
         Il Socio Ordinario che verserà una volta tanto L. 10.000 (diecimila) acquisterà il diritto e la qualità di Socio Fondatore; chi verserà dieci annualità anticipatamente o si procurerà particolari benemerenze che tali siano dichiarate dalla assemblea Generale sarà Socio Benemerito. Così i Soci Fondatori come i Benemeriti saranno esenti dal pagamento della quota annuale.

  6.      Soci Corrispondenti saranno quegli studiosi di riconosciuta fama che verranno dichiarati tali dalla Assemblea della Società, su proposta della Consulta, che sarà tenuta ad illustrare le benemerenze del candidato.
         Il Socio Corrispondente ha il diritto di intervenire alle assemblee scientifiche e sociali; ha l’obbligo di cooperare con le sue produzioni scientifiche al lustro della Società.
         
    Il Socio Corrispondente è esente dal pagamento della quota sociale; egli non ha però diritto a ricevere gratuitamente le pubblicazioni sociali.

  7.      Soci Onorarii saranno quelle persone particolarmente illustri, che verranno dichiarate tali dalla Assemblea sociale su proposta della Consulta.

     

    Degli Officii Sociali

     

  8.      La Società è retta da una Consulta direttiva, composta di un Presidente, di un Segretario Generale, di tre Vicepresidenti di Classe, di un Direttore delle Stampe, di un Bibliografo, di un Tesoriere e di Consultori sino al massimo di venti.
         I membri della Consulta sono eletti a scrutinio segreto ed a maggioranza dall’Assemblea dei Soci. Scadono dopo cinque anni dalla nomina, in qualunque tempo questa sia avvenuta, e sono rieleggibili. Tutti gli officii sono gratuiti ed offerti ai soli soci.
         La Consulta è presieduta dal Presidente, e in sua mancanza dal Vicepresidente anziano.

  9.      Il Presidente è il capo della Società e la rappresenta. Esso veglia all’osservanza dello Statuto e promuove l’interesse sociale secondo lo scopo accennato all’art. 1. A lui spetta la proposizione degli affari, a lui il buon ordine delle assemblee pubbliche e private quando vi interviene, a lui la soprintendenza su tutto quanto riguarda la Società.

  10.      Il Segretario generale fa le veci del Presidente durante la sua assenza per quanto si riferisce all’Amministrazione sociale. Tiene la corrispondenza interna ed esterna della Società; sottoscrive, con il Presidente, tutti gli atti sociali; conserva il sigillo della Società; dà corso alle patenti di aggregazioni e di corrispondenza ed ha cura dell’Archivio. Redige e firma, col Presidente, i verbali delle adunanze. È suo incarico altresì di scrivere la storia della Società e di riferire in apposita seduta, da tenersi ciascun anno, sui lavori e progressi che essa ha dato.
         Il Segretario Generale ha altresì in consegna la biblioteca della Società, ne è il responsabile, ne cura l’incremento, e vigila alla compilazione del catalogo. Egli è anche il consegnatario dei volumi editi dalla Società; ed è responsabile della buona conservazione dei medesimi.

  11.      I tre Vicepresidenti dirigono le sedute private delle rispettive Classi; e le riuniscono nei giorni ed ore che credono opportuni. Propongono alla loro Classe i lavori dei quali la medesima deve occuparsi.

  12.      Il Direttore delle Stampe dirige, di concerto con il Presidente, le pubblicazioni sociali.

  13.      Il Bibliografo terrà conto della attività scientifica esplicata dai Soci anche fuori della Società. Egli dovrà altresì vigilare sulle pubblicazioni relative alla storia, ed in genere alla vita della provincia di Alessandria e dei singoli luoghi di essa, che saran fatte così in Italia come all’Estero.
         Riferirà sulla prima e sulle seconde all’Assemblea sociale.

  14.      Il Tesoriere riscuote i redditi della Società, paga i mandati, che a lui sono spediti dal Segretario Generale, e dà alla fine dell’anno il conto all’Assemblea. La consulta potrà nominargli un assistente contabile, eventualmente stipendiato ed estraneo alla Società.

  15.      I Consultori cooperano con il Presidente e con gli alti Officiali al disbrigo delle mansioni indicate all’art. 15. Procedendosi alla loro scelta si dovrà avere riguardo a che nel novero dei Consultori siano rappresentate le principali città della provincia di Alessandria e Asti.

  16.      La Consulta, composta nel modo predetto, è la custode delle leggi sociali. Essa determina le aggiunte ed i cambiamenti che possono loro farsi, e li propone all’assemblea dei Soci a tal uopo indetta. Determina le spese occorrenti e prende il conto annuale dal Tesoriere. Veglia all’intera osservanza di tutte le leggi sociali. Essa è convocata dal Presidente. Le deliberazioni della Consulta, regolarmente convocata, saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

     

    Delle Assemblee

     

  17.      Le Assemblee possono essere Assemblee generali e assemblee di Classe. Le prime possono avere carattere scientifico o amministrativo. Le seconde avranno esclusivamente carattere scientifico.

  18.      Una Assemblea Generale amministrativa dovrà avere luogo ogni anno. In essa si eleggeranno gli Officiali, si presenterà il conto consuntivo dell’anno decorso e preventivo dell’anno seguente. Inoltre in essa il Presidente darà la lettura del rendiconto morale dell’anno sociale.
         Il Presidente ha il diritto di convocare l’Assemblea durante l’anno per gli affari amministrativi. Ne ha il dovere se la convocazione viene chiesta da un quinto dei Soci.
         La lettera di convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno ed essere inviata almeno tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Qualora essi però non raggiungano la metà del numero totale dei Soci, si dovrà attendere mezz’ora ad iniziare la seduta. Sono ammesse le delegazioni, ma dovranno essere in capo di Soci, ed ogni Socio non potrà averne più di due; le deleghe dovranno essere scritte sull’avviso di convocazione. I Comuni, Istituti e Corpi Morali potranno nominare un rappresentante.
         Le deliberazioni dell’Assemblea obbligano tutti i Soci.

  19.      Le Assemblee scientifiche di classe saranno convocate dai rispettivi Vicepresidenti.
         Nelle Assemblee scientifiche saranno trattati quegli argomenti di interesse generale, o d’interesse specifico di una delle singole classi, che saranno stati posti all’ordine del giorno rispettivamente dal Presidente o dai Vicepresidenti. Questi potranno altresì incaricare uno dei Soci di riferire su un argomento determinato, sul quale si aprirà la discussione.
         Sono escluse le discussioni estranee allo scopo della Società.
         Alle Assemblee Generali scientifiche potranno intervenire, dietro espresso invito della Presidenza, anche persone estranee alla Società.
         Valgono per la convocazione delle Assemblee scientifiche, così generali come di classe, le norme già date all’articolo precedente per le Assemblee amministrative.                       


    Degli scopi e delle attività della società

     

  20.      La Società, oltre alle attività generiche enunciate dall’art. 16, potrà promuovere conferenze di carattere storico, archeologico a artistico.

  21.      La Società potrà promuovere esposizioni e raduni d’arte, congressi storici e quant’altro crederà opportuno al progresso degli studi ed al migliore affiatamento degli studiosi della storia provinciale.

  22.     La Società potrà agevolare con tutti i mezzi a sua disposizione, ed eventualmente con sussidi e borse di studio, le ricerche di storia provinciale negli archivi italiani ed esteri.

  23.           La Società pubblicherà un periodico, che sarà intitolato «Rivista di Storia, Arte ed Archeologia per le province di Alessandria e Asti». Essa inoltre potrà promuovere la stampa a sue spese, o con il sussidio di enti privati, di opere storiche, artistiche ed archeologiche, che interessino particolarmente la nostra provincia. Queste pubblicazioni verranno a comporre la «Biblioteca della Società di Storia, Arte ed Archeologia per le province di Alessandria e Asti». La Direzione di cotesta collezione è affidata al Presidente e al Direttore delle Stampe pro tempore.
  24.      Tutte le attività enunciate dal presente titolo sono promosse direttamente dalla Consulta, in nome della Società .
     

    Della Accademia degli Immobili

     

  25.      Le attività particolari della Accademia degli Immobili si svolgeranno secondo il disposto dello Statuto approvato con patenti del 27 marzo 1827.
         La Consulta Direttiva della Società, di cui al precedente art. 7, è investita delle funzioni e dei compiti del Consiglio di Amministrazione dell’Accademia.
         Coloro che saranno proclamati Soci corrispondenti della Società di Storia Arte e Archeologia, diverranno automaticamente anche Soci corrispondenti della Accademia degli Immobili.

     

    Del Patrimonio Sociale

     

  26.      Il patrimonio sociale è costituito dai libri di proprietà della Società e dalle somme a disposizione della medesima, provenienti così dalle contribuzioni dei soci, come dalle elargizioni di enti privati.

  27.      Nel Caso di scioglimento della Società, l’Assemblea dei Soci delibererà sulla erogazione dei residui fondi di essa e sulla destinazione di tutto quanto appartiene alla Società.

IL PRESIDENTE

Mario E. Viora

IL TESORIERE
Piero Angioini
IL SEGRETARIO GENERALE
Edoardo Astori