LA COSTITUZIONE

LA COSTITUZIONE ITALIANA

FORMAZIONE ED EVOLUZIONE COSTITUZIONALE DELLO STATO ITALIANO

STATUTO ALBERTINO

Lo Statuto albertino è la carta costituzionale emanata dal re di Sardegna Carlo Alberto il 4 marzo 1848, recepita dal Regno d'Italia nel 1861 e rimasta in vigore come legge fondamentale del Regno d'Italia fino al 1° gennaio 1948.

Nato per volontà del sovrano, era una documento scritto e flessibile (non implicante, cioè, particolari procedure di revisione). Lo Statuto albertino si componeva di 81 articoli, 22 dei quali erano riservati a definire i diritti del re.

Al re era attribuito

Il sistema di rappresentanza era bicamerale:

Erano garantiti i diritti fondamentali dei cittadini :

Lo Statuto albertino non essendo nato come una legge rigida, si adattò ai mutamenti sociali e istituzionali che derivarono sia dall'unificazione dell'Italia, sia dall'estensione del diritto di voto.

 

Nella nostra storia costituzionale si distinguono cinque periodi:

1. Il periodo del governo monarchico-parlamentare, dal 4 marzo 1848 al 24 dicembre 1925.

Il potere legislativo era esercitato dal Parlamento (formato dalla Camera dei deputati e dal Senato) e dal re, che poteva rifiutare una legge non gradita, negandone la promulgazione e la pubblicazione. Il potere esecutivo, invece, era esercitato congiuntamente dal re,che ne era il capo, e dal Governo (formato dal presidente del Consiglio e dai ministri), che era nominato e revocato dal re, ma doveva godere della fiducia del Parlamento. Il potere giudiziario, infine, era esercitato da giudici e le sentenze erano emesse in nome del re.

 

2. Il periodo del regime autoritario-totalitario, dal 24 dicembre 1925 al 25 luglio 1943.

In questo periodo lo Stato italiano era strutturato secondo la tipica concezione dello Stato liberale, con la formale distinzione e divisione dei poteri e con un apparato amministrativo fortemente accentrato. Il 24 dicembre 1925 fu la data che, dal punto di vista costituzionale, segnò una svolta nell'evoluzione del nostro ordinamento e la fine della legalità statutaria con l'emanazione della legge “sulle attribuzioni e prerogative del capo del Governo”.

Dopo aver stabilito che il potere esecutivo era esercitato dal re per mezzo del suo Governo, questa legge dichiarava il capo del Governo responsabile verso il re dell'indirizzo politico generale del Governo e i ministri responsabili verso il re e verso il capo del Governo di tutti gli atti dei loro ministeri. Con questa riforma, infatti, il Governo si sottraeva a ogni forma di controllo politico-parlamentare e il presidente del Consiglio dei ministri diventa capo del Governo.

In sostanza, il compito di determinare l'indirizzo politico di Governo passava dal Parlamento al capo del Governo. Si instaurava, così, un regime autoritario, che nel volgere di pochi anni sarebbe divenuto dittatoriale e totalitario, fondato su un partito unico, il solo cui fu consentita l'esistenza, Il Partito fascista.

 

3. Il periodo della crisi costituzionale, dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946.

Il 25 luglio 1943 il re, in considerazione della situazione prodottasi a seguito delle vicende della guerra, revocò Mussolini dalla carica di capo del Governo, sostituendolo con il maresciallo Badoglio.

Il Governo Badoglio, prendendosi i pieni poteri, emanò una serie di provvedimenti con il quale si smantellava la struttura che lo Stato aveva assunto nel periodo fascista. Sciolta la Camera dei fasci e delle corporazioni, e impedita, per conseguenza, l'attività del Parlamento, spettò al Governo di provvedere all'emanazione di tutte le norme necessarie alla vita del paese.

 

4. Il periodo preparatorio della Costituzione repubblicana, dal 2 giugno 1946 al 1° gennaio 1948

L'Assemblea costituente nominò una commissione con il compito di redigere un progetto di Costituzione. Dopo essere stato presentato, discusso e promulgato dal capo dello Stato, entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

 

5. Il periodo del governo repubblicano parlamentare.

Questo periodo giunge fino ai nostri giorni. Proprio in questi ultimi venti anni sono stati elaborati vari progetti di riforma della Costituzione, che, però, solo in parte sono riusciti ad ottenere l'approvazione del Parlamento. Pertanto, sotto il profilo giuridico, resta in gran parte ancora in vigore l'ordinamento giuridico che ha caratterizzato il periodo della fine del Novecento, quello, cioè, della cosiddetta “Prima Repubblica”.

 

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: I PRINCIPI FONDAMENTALI

La Costituzione repubblicana si compone in 139 articoli, ed è così suddivisa:

•  Principi fondamentali (art. 1-12);

•  Parte prima: Diritti e doveri dei cittadini (art. 13-54), comprendente quattro titoli (Rapporti civili; Rapporti etico-sociali; Rapporti economici; Rapporti politici);

•  Parte seconda: Ordinamento della Repubblica (art. 55-139), comprendenti sei titoli (Il Parlamento; Il presidente della Repubblica; Il Governo; La Magistratura; Le Regioni, le Province, i Comuni; Garanzie costituzionali).

 

La Costituzione del 1948 differisce dallo Statuto albertino per alcune fondamentali caratteristiche:

•  È una Costituzione votata , ossia approvata dal popolo attraverso un'assemblea costituita dai suoi rappresentanti elettivi;

•  È rigida : ciò significa che essa non può essere modificata con una legge ordinaria, bensì esclusivamente attraverso una particolare procedura aggravata e con una legge formale costituzionale.

Ha inoltre un carattere programmatico , nel senso che molte delle sue disposizioni non sono di immediata applicazione, ma possono essere applicate solo dopo che siano state integrate con una legge ordinaria (ad esempio, art.6:”La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.”). Tali disposizioni non hanno carattere precettivo, ma soltanto normativo; destinatario di esse è il Parlamento. Infine, è una Costituzione aperta , nel senso che alcune disposizioni, formulate in modo generico, possono essere interpretate diversamente nel tempo ed essere dunque riempite con contenuti differenti a seconda della diversa situazione storico-politica (ad esempio la normativa relativa alla proprietà privata, che è stata interpretata in modo via via più restrittivo).

La nostra Costituzione, venendo alla luce in un momento storico che vedeva convergere diverse ideologie nella formazione della Repubblica, non può che essere il frutto di un compromesso tra le differenti forze politiche attive in quel momento e rappresentate in Parlamento. In effetti, sono tre i principali filoni culturali, ideologici e politici che fanno da sfondo al testo costituzionale. Da un lato abbiamo la tradizione laica e liberale , fondata sui principi di libertà e uguaglianza dei cittadini, che si richiama ai valori morali e alle dottrine filosofiche e politiche liberali espresse nel Settecento e nell'Ottocento. Dall'altro lato è presente il pensiero cristiano cattolico , che fa riferimento alla dottrina sociale della Chiesa e ai valori di persona umana, famiglia e solidarietà, tipici della tradizione cattolica. Accanto ad essi troviamo poi espressa la tradizione del pensiero e dei movimenti politici che traggono la loro ispirazione dalle dottrine socialiste e comuniste dell'Ottocento e del Novecento, con al centro, soprattutto, la figura del lavoratore, dei sui valori e delle sue aspirazioni, all'interno del mondo economico, sociale e politico.

I primi 12 articoli, che enunciano i principi fondamentali in base ai quali devono essere interpretate tutte le altre norme costituzionali, contengono i criteri di democrazia, lavoro, libertà, uguaglianza, pluralità, solidarietà nazionale, coesistenza pacifica e cooperazione fra Stati.

1. – L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Il principio della democrazia significa che a tutti i cittadini deve essere offerta la possibilità di partecipare direttamente o indirettamente alle decisioni relative alla gestione della cosa pubblica. L'art. 1 sottolinea inoltre che l'Italia è un paese fondato sul lavoro, individuando così in tale elemento la base dell'intera società.

2. – La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Il principio di libertà, o principio personalista, sta a significare che l'ordinamento giuridico deve sempre rispettare e valorizzare la personalità umana, garantendone la massima libertà di pensiero e di azione e tutelando l'inviolabilità dei relativi diritti, come si deduce dal testo dell'art. 2. E' importante sottolineare che l'uomo viene considerato non solo in quanto singolo individuo, ma anche nella sua partecipazione a formazioni sociali (per esempio,famiglia, associazioni, confessioni religiose, organizzazioni) regolate anch'esse dai principi costituzionali.

 

3. – Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.Il principio di uguaglianza è una delle più importanti conquiste degli Stati moderni, che lo affermarono in contrasto con i principi degli Stati assoluti in cui i cittadini godevano di condizioni giuridiche differenti a seconda della loro classe sociale. Secondo tale principio, come conferma l'art. 3, comma 1, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge: questa è un'ulteriore garanzia delle libertà riconosciute ai cittadini, tanto che molte leggi ordinarie sono state giudicate incostituzionali per violazione di tale principio.

Si afferma qui la cosiddetta uguaglianza formale. Spetta, poi, alla Repubblica, cioè alle forze attive della comunità nazionale (enti pubblici, associazioni, società, organizzazioni, partiti, sindacati, confessioni religiose e altre formazioni sociali), “rimuovere” gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l'effettiva realizzazione dell'uguaglianza (art. 3, comma 2) favorendo, per esempio le persone deboli o bisognose, garantendo servizi sociali adeguati, assicurando un buon livello di istruzione e di cultura al più ampio numero di cittadini possibile, incentivando l'occupazione.

( diff. Uguaglianza formale e sostanziale)

8. – Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Da questo articolo si può notare il principio di pluralità , il quale afferma che l'ordinamento giuridico riconosce l'esistenza, all'interno della società, di organizzazioni differenti; non solo lo Stato tollera questo pluralismo, ma lo incoraggia in base al presupposto che esso produca un complessivo arricchimento della società.

 

11. – L'Italia ripudia la guerra come strumento di offese alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

La Costituzione non tralascia tra i suoi fondamenti il principio di coesistenza pacifica e cooperazione tra gli Stati. L'Italia fa infatti parte di molti organismi internazionali che si prefiggono di conseguire e mantenere la pace nel mondo (Onu) o di tutelare gli Stati contro eventuali aggressioni esterne (Nato) e, storicamente, ha svolto un ruolo di primo piano nel progetto di nascita e di sviluppo dell'Unione europea.

 

 

 

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