LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: I PRINCIPI FONDAMENTALI
La Costituzione repubblicana si compone in 139 articoli, ed è così suddivisa:
Principi fondamentali (art. 1-12);
Parte prima: Diritti e doveri dei cittadini (art. 13-54), comprendente quattro titoli (Rapporti civili; Rapporti etico-sociali; Rapporti economici; Rapporti politici);
Parte seconda: Ordinamento della Repubblica (art. 55-139), comprendenti sei titoli (Il Parlamento; Il presidente della Repubblica; Il Governo; La Magistratura; Le Regioni, le Province, i Comuni; Garanzie costituzionali).
La Costituzione del 1948 differisce dallo Statuto albertino per alcune fondamentali caratteristiche:
È una Costituzione votata , ossia approvata dal popolo attraverso un'assemblea costituita dai suoi rappresentanti elettivi;
È rigida : ciò significa che essa non può essere modificata con una legge ordinaria, bensì esclusivamente attraverso una particolare procedura aggravata e con una legge formale costituzionale.
Ha inoltre un carattere programmatico , nel senso che molte delle sue disposizioni non sono di immediata applicazione, ma possono essere applicate solo dopo che siano state integrate con una legge ordinaria (ad esempio, art.6:”La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.”). Tali disposizioni non hanno carattere precettivo, ma soltanto normativo; destinatario di esse è il Parlamento. Infine, è una Costituzione aperta , nel senso che alcune disposizioni, formulate in modo generico, possono essere interpretate diversamente nel tempo ed essere dunque riempite con contenuti differenti a seconda della diversa situazione storico-politica (ad esempio la normativa relativa alla proprietà privata, che è stata interpretata in modo via via più restrittivo).
La nostra Costituzione, venendo alla luce in un momento storico che vedeva convergere diverse ideologie nella formazione della Repubblica, non può che essere il frutto di un compromesso tra le differenti forze politiche attive in quel momento e rappresentate in Parlamento. In effetti, sono tre i principali filoni culturali, ideologici e politici che fanno da sfondo al testo costituzionale. Da un lato abbiamo la tradizione laica e liberale , fondata sui principi di libertà e uguaglianza dei cittadini, che si richiama ai valori morali e alle dottrine filosofiche e politiche liberali espresse nel Settecento e nell'Ottocento. Dall'altro lato è presente il pensiero cristiano cattolico , che fa riferimento alla dottrina sociale della Chiesa e ai valori di persona umana, famiglia e solidarietà, tipici della tradizione cattolica. Accanto ad essi troviamo poi espressa la tradizione del pensiero e dei movimenti politici che traggono la loro ispirazione dalle dottrine socialiste e comuniste dell'Ottocento e del Novecento, con al centro, soprattutto, la figura del lavoratore, dei sui valori e delle sue aspirazioni, all'interno del mondo economico, sociale e politico.
I primi 12 articoli, che enunciano i principi fondamentali in base ai quali devono essere interpretate tutte le altre norme costituzionali, contengono i criteri di democrazia, lavoro, libertà, uguaglianza, pluralità, solidarietà nazionale, coesistenza pacifica e cooperazione fra Stati.
2. – La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Il principio di libertà, o principio personalista, sta a significare che l'ordinamento giuridico deve sempre rispettare e valorizzare la personalità umana, garantendone la massima libertà di pensiero e di azione e tutelando l'inviolabilità dei relativi diritti, come si deduce dal testo dell'art. 2. E' importante sottolineare che l'uomo viene considerato non solo in quanto singolo individuo, ma anche nella sua partecipazione a formazioni sociali (per esempio,famiglia, associazioni, confessioni religiose, organizzazioni) regolate anch'esse dai principi costituzionali.
3. – Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.Il principio di uguaglianza è una delle più importanti conquiste degli Stati moderni, che lo affermarono in contrasto con i principi degli Stati assoluti in cui i cittadini godevano di condizioni giuridiche differenti a seconda della loro classe sociale. Secondo tale principio, come conferma l'art. 3, comma 1, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge: questa è un'ulteriore garanzia delle libertà riconosciute ai cittadini, tanto che molte leggi ordinarie sono state giudicate incostituzionali per violazione di tale principio.
Si afferma qui la cosiddetta uguaglianza formale. Spetta, poi, alla Repubblica, cioè alle forze attive della comunità nazionale (enti pubblici, associazioni, società, organizzazioni, partiti, sindacati, confessioni religiose e altre formazioni sociali), “rimuovere” gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l'effettiva realizzazione dell'uguaglianza (art. 3, comma 2) favorendo, per esempio le persone deboli o bisognose, garantendo servizi sociali adeguati, assicurando un buon livello di istruzione e di cultura al più ampio numero di cittadini possibile, incentivando l'occupazione.
( diff. Uguaglianza formale e sostanziale)
8. – Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Da questo articolo si può notare il principio di pluralità , il quale afferma che l'ordinamento giuridico riconosce l'esistenza, all'interno della società, di organizzazioni differenti; non solo lo Stato tollera questo pluralismo, ma lo incoraggia in base al presupposto che esso produca un complessivo arricchimento della società.
11. – L'Italia ripudia la guerra come strumento di offese alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
La Costituzione non tralascia tra i suoi fondamenti il principio di coesistenza pacifica e cooperazione tra gli Stati. L'Italia fa infatti parte di molti organismi internazionali che si prefiggono di conseguire e mantenere la pace nel mondo (Onu) o di tutelare gli Stati contro eventuali aggressioni esterne (Nato) e, storicamente, ha svolto un ruolo di primo piano nel progetto di nascita e di sviluppo dell'Unione europea.

