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PROBLEMI MEDICO-LEGALI NEL SOCCORSO EXTRA-OSPEDALIERO

MOTIVI PER I QUALI IL SOCCORRITORE PUO' ESSERE CITATO IN GIUDIZIO

OMISSIONE DI SOCCORSO

INADEGUATEZZA DELLE CURE PRESTATE

MALTRATTAMENTI

IL T.S.O.

PROCEDURA DEL T.S.O.

DIRITTI DEL PAZIENTE – CONSENSO

ALTRI ASPETTI LEGALI

 

MOTIVI PER I QUALI IL SOCCORRITORE PUO' ESSERE CITATO IN GIUDIZIO

OMISSIONE DI SOCCORSO

(Art. 593 c.p., art 40 c.p., art. 43 c.p.)

L’ordinamento della Legge italiana contempla l’obbligo, posto a tutti, di prestare assistenza ad ogni persona trovata, più o meno fortuitamente, in pericolo.

Ciò risponde ad un principio di umana solidarietà che prescinde dal possesso di qualunque nozione tecnica o specialistica.

Non ha valore liberatorio l’accampare la mancanza di conoscenze specifiche, di strumentario adatto, o di altre generiche scuse.

Lo stesso concetto vale abbandonando il paziente prima di aver terminato le cure, o prima di essere stati sostituiti da qualcuno di formazione uguale o superiore.

INADEGUATEZZA DELLE CURE PRESTATE

  1. IMPRUDENZA: Consiste nell’agire senza le opportune cautele, o con avventatezza.
  2. NEGLIGENZA: Comprende la trascuratezza, la disaccortezza, la disattenzione, la poca sollecitudine nell’operato.
  3. IMPERIZIA: E’ dovuta da un difetto dell’abilità tecnica o di preparazione richiesta dall’espletamento di un determinato ruolo professionale (in Italia, i VDS non sono ancora professionalmente riconosciuti)

    MALTRATTAMENTI

Ciò comprende:

IL T.S.O.

Il T.S.O. (Trattamento Sanitario Obbligatorio) rappresenta l’eccezione alla regola secondo la quale ogni atto medico-chirurgico imposto con la forza è contrario alle regole della deontologia ed aglio ordinamenti giuridici.

La Costituzione infatti dichiara, all’art. 323 "…nessuno può essere obbligato ad alcun trattamento sanitario se non per disposizione di legge…"

La Legge 23/12/1978 n. 833 ha dato attuazione al dettato costituzionale affermando che "…gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono, di norma, volontari…"

PROCEDURA DEL T.S.O.

DIRITTI DEL PAZIENTE – CONSENSO

I soggetti maggiorenni mentalmente e fisicamente in grado di formulare giudizi sono considerati competenti e non possono essere obligati dai soccorritori ad accettare qualunque intervento terapeutico. Hanno, quindi, il diritto di rifiutare le cure.

Questo deve essere un rifiuto informato, espresso dal paziente dopo che gli è stato comunicato che cure e valutazioni sono state raccomandate da personale esperto.

I soggetti minori, o che presentino sintomi da avvelenamento, siano sotto l’influenza di droghe o abbiano tentato il suicidio, non sono considerati in grado di prendere decisioni razionali riguardo alle cure.

E’ sempre buona cosa per i soccorritori far controfirmare il modulo di rifiuto al trasporto da almeno un testimone, possibilmente conoscente del soggetto in questione. I tutori della Legge, a riguardo, sono eccellenti testimoni nei casi di rifiuto alle cure.

Esula da quanto sopra, naturalmente, qualunque situazione nella quale si ravvisino, da parte di un medico, gli estremi di un T.S.O., o da parte delle Forze dell’Ordine, gli estremi di un reato.

ALTRI ASPETTI LEGALI

RESPONSABILITA’ PER I BENI ALTRUI

Alcune procedure richiedono di rimuovere dal paziente capi di vestiario, gioielli o protesi dentarie: di questi oggetti, così come dei valori eventualmente presenti in essi, è responsabile colui che li rimuove.

Stilate sempre accuratamente ed in presenza di almeno due testimoni una distinta di ciò che viene ricuperato, evitando di descrivere il metallo che costituisce i gioielli o monili rinvenuti (metallo giallo al posto di oro).

Stato di necessità: "non è punibile chi ha commesso un reato per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o altri da un danno grave alla persona (…) salvo che il fatto sia proporzionato al pericolo". (art. 54 cc)

OBBLIGO DI CORRETTA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA IN DOTAZIONE

IMPLICAZIONI LEGALI NEL CASO DI SITUAZIONI PARTICOLARI:

pazienti con turbe psichiche
pazienti tossicodipendenti e/o alcolisti
tentati suicidi
pazienti minorenni
casi collegati ad eventi criminosi
decesso del paziente
rianimazione di malati terminali