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ORDINE MILITARE ED OSPITALIERO DI S. M. DI BETLEMME

 

 

 

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DOCUMENTI

 

        Art. 3 dello statuto  dell'ordine

 

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BOLLA DI PAPA PIO II DEL 19 GENNAIO "VERAM SEMPER ET SOLIDAM"

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Testo del Decreto di Vittorio Emanuele III

"Ministero della Real Casa - N. 371 di Prot./Ug. - Vittorio Emanuele III - per grazia di Dio e per volontà della Nazione - Re d'Italia -

Veduto la opportunità di accordare pieno riconoscimento giuridico all'Ordine Militare ed Ospedaliero di S. Maria di Betlemme, il cui Magistero si appartiene in perpetuo, per insopprimibile diritto ereditario, al legittimo Capo della Casa Imperiale Amoroso d'Aragona, e ciò specialmente in considerazione sia dei numerosi favorevoli pronunziati della Magistratura, sia dell'opera patriottica che l'Ordine stesso va da tempo svolgendo in Italia per il più valido ed efficace potenziamento della lotta di liberazione del suolo nazionale dall'occupazione nemica con "Centro clandestino Orbert" sia infine di quella non meno importante e di alto interesse sociale, che quotidianamente svolge nel campo assistenziale. Veduto lo Statuto dell'Ordine suddetto, emanto il 12 gennaio 1939 dal legittimo Gran Maestro della vetusta e gloriosa Milizia cavalleresca;

Veduto l'art. 11 del R. Decreto 16 Dicembre 1927, n. 2210, concernente l'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubblihce, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1 - L'Ordine Militare ed Ospidaliero, il cui Magistero si appartiene in perpetuo, per insopprimibile diritto ereditario, al Capo della Casa Imperiale Amoroso d'Aragona, è giuridicamente riconosciuto in Italia a tutti gli effetti.

L'Ordine avrà un'amministrazione autonoma propria, alla dipendenza del rispettivo Gran Maestro.

Art. 2 - I fondi necessari per le finalità dell'Ordine la sua amministrazione e le spese di rappresentanza del Gran Maestro saranno forniti dalle offerte degli aderenti all'Ordine, delle quali il Gran Maestro disporrà secondo la sua saggezza.

Non è consentita alcuna ingerenza da parte dello Stato negli affari dell'Ordine.

Art. 3 - Al Gran Maestro dell'Ordine sono garantite nel Regno la più ampia libertà ed indipendenza nell'esercizio della sua attività magistrale, e gli sono concessi gli stessi onori dovuti al Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta, col trattamento però di Altezza Serenissima, a meno che per altre circostanze non abbia diritto a trattamento diverso.

Art. 4 - Nell'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche, la rappresentanza del Gran Magistero dell'Ordine Militare ed Ospedaliero di S. Maria di Betlemme, regolarmente accreditata con espressa delega del Gran Maestro, e composta di tre Cavalieri di Gran Croce di Giustizia e di cinque Cavalieri di Gran Croce di Grazia, segue immediatamente la rappresentanza del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Art. 5 - Ai componenti il Senato dell'Ordine Militare ed Ospedaliero di S. Maria di Betlemme, come ai Cavalieri di Gran Croce di Giustizia di nazionalità italiana, è concesso il trattamento di Eccellenza.

Art. 6 - I decorati dell'Ordine Militare ed Ospedaliero di S. Maria di Betlemme potranno fregiarsi delle insegne dell'Ordine, senza bisogno di alcuna Nostra Sovrana autorizzazione, e porteranno il nastrino delle stesse sulla sinistra del petto, dopo del Sovrano Ordine di Malta.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, entri eccezionalmente in vigore dalla sua data, e sia per ogni evento, e perché possa valersene in qualsiasi circostanza dinanzi le Autorità civili, amministrative e giudiziarie, come se fosse stato già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, rilasciato in copia al Gran Maestro dell'Ordine Militare ed Ospedaliero di S. Maria di Betlemme a cura del Ministro della Nostra Real Casa, nel cui archivio segreto, per tutto il periodo della guerra sarà, d'ordine Nostro, per ovvie ragioni di carattere militare, custodito, in uno agli altri decreti che interessano le forze clandestine della resistenza, e che sia infine, dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, a cura del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, o infra dieci anni dalla conclusione della pace a domanda del Gran Maestro interessato, inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo conoscere.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

Firmato Vittorio Emanuelem - Controsegnato Badoglio.

Visto: ai sensi del R. Decreto 30 ottobre 1943, n. 1 (B) - il Guardasigilli F.to: Badoglio.

DECORAZIONI DELL'ORDINE

 

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                                                                                                GRAN COLLARE DI GIUSTIZIA