Vademecum sull’orario di lavoro
Versione
2.0 marzo 2003
1.
Orario di lavoro
L’orario
giornaliero convenzionale è di 7 ore e 43 minuti,
articolato in modo flessibile come segue:
-
entrata
al mattino: dalle 8.00 alle 9.30
-
intervallo
pranzo: 40 minuti
-
uscita
al pomeriggio: dalle 15.40 alle 18.40.
L’orario
di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL Energia è di
37 ore 40 minuti. Per fattori tecnico-organizzativi
specifici di Servizi ICT l’orario di lavoro settimanale
è fissato in 38 ore 35 minuti (con il mantenimento di 44
ore annue di ROL che
diventeranno 54 ore annue dal 1° aprile
2003), con una prestazione minima giornaliera di 5 ore 30
minuti e massima di 10 ore. La frazione di ½ giornata è
di 3 ore e 52 minuti.
[Nota dell'RSU]
E’
previsto un abbuono mensile complessivo di 14 minuti per
ritardi in entrata rispetto all’ orario suddetto; dal 15°
minuto sarà effettuata una trattenuta per il
totale dei minuti di ritardo.
Le
persone hanno diritto a 40 minuti di intervallo mensa e
all’uso del ticket ove la mensa non sia fruibile per
ogni giorno lavorativo purché
si siano lavorate almeno 5 ore effettive.
Il
dipendente che usufruisce della mezza giornata di riposo
compensativo previsto dall’accordo sulla reperibilità
notturna ha diritto al ticket.
Il
suddetto regime di orario flessibile non trova
applicazione per le attività che richiedano presenze in
orari pre-fissati (regolamentati con specifici accordi) a
seguito di esigenze tecnico organizzative.
2.
Timbratura
Nelle
giornate intere (e nelle prestazioni di lavoro
straordinario di sabato e domenica) il dipendente in
servizio presso la sede deve attestare 2 volte la sua
presenza in occasione dell’entrata del mattino e in
occasione dell’uscita per la fine della giornata. I
dipendenti sono inoltre tenuti a registrare il passaggio
presso il controllo accessi (laddove presenti) ad ogni
entrata o uscita.
I
quadri attestano 2 volte al giorno la loro presenza (sia
in un giorno lavorativo che non lavorativo in regime di
straordinario) una volta al mattino tra le 7.00 e le 12.30
e una volta al pomeriggio tra le 12.31 e le 21.00; le
timbrature devono essere fatte come entrate.
In
caso di attività ridotta a ½ giornata occorre
l’attestazione di due timbrature per gli impiegati, di
una sola timbratura per i quadri.
In
caso di servizio fuori sede – SFS - o trasferta, non è
richiesta la timbratura in uscita (se il dipendente entra
in azienda prima del SFS) o in entrata (se il dipendente
rientra in azienda dopo il SFS; in quest’ultima
fattispecie, in caso di timbratura, l’orario di entrata
mattutina convenzionale sono le 8.33).
3.
Part Time
Al
dipendente che richiede ed ottiene un orario ridotto viene
richiesto un orario convenzionale di riferimento sia per
l’entrata che per l’uscita.
A
tutti i dipendenti che prestano la propria attività nella
mattinata la flessibilità in entrata è compresa tra le
8,00 e le 9,30 ed in uscita di 45 minuti in più o in meno
rispetto all’uscita convenzionale; alle persone che
prestano la propria attività nel pomeriggio viene
riconosciuta una flessibilità in entrata di più o meno
45 minuti rispetto all’entrata convenzionale e
l’uscita tra le 15,40 e le 18,40.
Il
dipendente che usufruisce di orario ridotto per
prestazioni inferiori alle 6h giornaliere convenzionali ha
un monte ore flessibile di più o meno 2 ore; gli altri
part time hanno un MOF di più o meno 4 ore.
In
caso di part time verticale il monte ore flessibile è di
più o meno 4 ore.
4.
Intervallo pranzo
La
durata dell’intervallo pranzo è di 40 minuti
automatici.
Il
dipendente può effettuare la pausa secondo le turnazioni
definite dall’azienda fra le 12.00 e 14.30 (ora limite
di rientro).
5.
Ferie, Riduzione Orario di Lavoro (ROL), Recuperi
Straordinario
La
quota minima di utilizzo delle ferie
è di ½ giornata; le ferie sono espresse in giornate.
Ogni
anno il dipendente è tenuto a cercare, di norma, di
usufruire tutta la spettanza delle ferie che matura.
Fatta
salva una diversa programmazione delle ferie nel corso
dell’anno e fatto salvo quanto previsto al riguardo nel
CCNL Energia del marzo 2002, le ferie devono avere,
possibilmente, la seguente cadenza: 3 settimane nel
periodo 15 giugno / 15 settembre ed una settimana nel
periodo 1 dicembre/ 15 gennaio dell’anno successivo.
I
ROL sono
espressi in ore e la quota minima di utilizzo per tutti è
la ½ ora. Devono essere usufruiti entro il 15 gennaio
dell’anno successivo, altrimenti saranno persi.
Qualora
il dipendente voglia usufruire in maniera continuativa di
mezza giornata di riposo giustificata dai ROL (e/o dal
recupero straordinari) deve usare 4 ore; per usufruire di
una giornata intera deve usare 8 ore.
Il
recupero
straordinari è costituito dall’accantonamento della
metà o della totalità delle prestazioni straordinarie
secondo quanto previsto dal CCNL Energia e deve essere
usufruito entro la fine dell’anno successivo a quello di
maturazione.
La
riduzione d’orario e il recupero straordinari possono
essere utilizzati, su richiesta del dipendente e secondo i
criteri riportati nel presente documento, con inizio o
fine all’interno della fascia di flessibilità. In
questi casi l’orario di entrata o uscita sarà riportato
in base alla richiesta, aggiornando in conseguenza il
monte ore.
6.
Monte Ore Flessibile (MOF)
L’orario
settimanale di 38,35 ore (vedi paragrafo 1) può avere una
variazione di 4 ore in più o in meno, da un minimo di
34,35 ore ad un massimo di 42,35 ore con l’utilizzo del
MOF. Il MOF è un contatore alimentato da prestazioni
giornaliere in più o in meno rispetto all’orario di
lavoro di 7 ore 43 minuti.
Il
MOF risultante l’ultimo giorno lavorativo di ogni
settimana viene riportato algebricamente alla settimana
successiva, potendo oscillare nell’intervallo di più o
meno 4 ore.
Il
MOF risultante a fine settimana inferiore a meno 4 ore dà
origine a trattenute in busta paga mentre quello superiore
a meno 4 ore ed inferiore a 4 ore 30 minuti
(se non utilizzato per giustificare un’assenza o non
trasformato in straordinario autorizzato a multipli di ½
ora come indicato al successivo paragrafo 9) viene
trasferito alla settimana successiva.
Il
MOF positivo calcolato lungo la settimana può essere
utilizzato come straordinario a multipli di ½ ora oppure
come giustificativo in quote di minuti per assenze o per
ritardi in entrata (o anticipi in uscita) rispetto
all’orario normale di lavoro, purchè non si scenda al
di sotto delle 34,35 ore settimanali. A tal fine il
lavoratore darà comunicazione dell’operazione
all’Amministrazione del Personale tramite il form di
giustificazione vidimato dal responsabile.
Il
MOF può essere utilizzato solo al di fuori o a cavallo
delle fasce di flessibilità in entrata (8/9.30) ed uscita
(15.40/18.40).
E’
possibile giustificare assenze attingendo dal MOF, purché
alla fine della settimana non si scenda al di sotto delle
34h35’ complessivamente lavorate.
7.
Permessi per visite e terapie mediche
Il
dipendente può usufruire di permessi per visite e terapie
mediche documentate e giustificate. Il dipendente è
tenuto ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente
necessario ad effettuare la visita. A tal fine si fa
riferimento all’ora di inizio e fine della visita o
della terapia così come attestata dal medico o dalla
struttura sanitaria nel giustificativo. Nel permesso è
compreso il tempo di viaggio per rientrare in azienda o
recarsi presso il centro medico.
Al
lavoratore che arriva o lascia il posto di lavoro fuori
della fascia di flessibilità vengono considerate come ore
di entrata convenzionali le 8.30 per visite effettuate la
mattina, come ore di uscita convenzionali le 17,00 per
visite effettuate nel pomeriggio.
Eventuali
esigenze particolari saranno esaminate congiuntamente.
8.
Indisposizione
In
caso di indisposizione giornaliera,
in una giornata non adiacente a giorni festivi o alle
ferie, il dipendente non è obbligato a presentare il
certificato medico.
Nei
casi in cui un dipendente nel corso dell’anno abbia
frequenti assenze in giorni infrasettimanali, configurando
un abuso del trattamento delle indisposizioni non
giustificate, l’azienda, dandone preventiva informazione
alle RSU, richiederà al dipendente la giustificazione.
9.
Straordinario
Lo
straordinario è calcolato in tranche di ½ ora. La quota
minima utilizzabile è la ½ ora.
Lo
straordinario, preventivamente autorizzato, viene
riconosciuto
1)
attingendo dal MOF, a multipli di ½ ora, se il MOF ha
raggiunto la capienza positiva di 4 ore 30 minuti (a
partire dalle 15.40)
2)
se sono superate le ore 18.40, nei giorni lavorativi dal
lunedì al venerdì; in tal caso è data facoltà al
dipendente per arrivare al raggiungimento della mezzora di
poter usufruire di quote del MOF fino ad un massimo di 29
minuti.
Per
i quadri, in base al CCNL Energia, i compensi e le
maggiorazioni per il lavoro straordinario sono
riconosciuti nel caso di lavoro notturno (prima delle 7.00
o dopo le 21.00), al sabato o nei festivi. Sono anche
riconosciuti se fatti nei periodi di reperibilità una
volta usciti dal luogo di lavoro. Le ore di straordinario
sono arrotondate alla mezzora successiva.
Nel
caso di straordinario che non sia prolungamento della
giornata lavorativa (ad es. in caso di straordinario fatto
prima dell’ora di entrata mattutina – ore 8.00) , gli
straordinari sono arrotondati alla ½ ora successiva se
superiori ai 15 minuti.
Per
i lavoratori che fanno orario rigido e che, per esigenze
operative, prolungano giornalmente il proprio orario di
alcuni minuti tutti i giorni, lo straordinario è
calcolato su base settimanale con arrotondamento alla
mezzora successiva se la frazione è superiore ai 15
minuti.
Gli
straordinari devono essere presentati (tramite
l’apposito modulo debitamente firmato dal Manager)
all’Ufficio del Personale settimanalmente e comunque
entro e non oltre il 5 del mese successivo
all’effettuazione (o nel giorno immediatamente
precedente se il 5 è un giorno non lavorativo).
10.
Servizi Fuori Sede (SFS)
Il
Servizio Fuori Sede (SFS) è la prestazione lavorativa
effettuata presso Clienti o sedi nel comune di lavoro, o
S.Donato M.se/ S.Giuliano M.se ed il CED di Inverno per i
dipendenti di Milano.
Se
non è possibile effettuare la timbratura si considera la
giornata di 7h43’ e non si applica la normativa sul MOF.
Eventuali
prestazioni straordinarie eccedenti l’orario di lavoro
(a tranche di ½ ora) devono essere concordate con il
proprio responsabile.
Il
dipendente che è chiamato a svolgere in maniera
continuativa, oltre i due mesi, la propria attività
presso un luogo di lavoro diverso dalla sede aziendale non
sarà considerato in SFS dopo la comunicazione della nuova
sede di lavoro. Al lavoratore verrà comunicato, per
iscritto, venti giorni prima della decorrenza
del provvedimento la nuova sede di lavoro in cui
prestare la propria attività. In questo caso il
dipendente che si reca presso la Sede aziendale tratta
l’evento come SFS.
In
attesa della definizione di un processo che permetta la
discussione sugli importi economici previsti in caso di
trasferta o missione si decide di continuare ad usare la
normativa mutuata da ENI e che viene riportata
nell’allegato 1 al
presente documento.
11.
Casi particolari
“Permesso
di allattamento”.
Il permesso convenzionalmente definito “di
allattamento” è rigido e pari a 2 ore per prestazioni
di lavoro pari o superiori alle 6 ore giornaliere, pari a
1 ora per prestazioni di lavoro inferiori alle 6 ore
giornaliere.
Presidi
stabili. L’orario
di lavoro giornaliero presso i presidi è
convenzionalmente fissato a 7h43’ e non prevede il
meccanismo del MOF né la timbratura.
12.
Chiarimenti e modifiche
Se
nella gestione dell’accordo venissero evidenziati
problemi gestionali tali da richiedere una revisione di
uno o più articoli, l’Azienda e le RSU riunite
definiranno la revisione che entrerà in vigore in fase
successiva al confronto.
13.
Esempi
Al
fine di rendere più comprensivo e facile all’uso il
presente vademecum vengono riportati di seguito alcuni
esempi.
-
Un dipendente ha
un monte ore di + 4 h, prende un giorno di permesso
usufruendo del MOF, il giorno successivo avrà il monte
ore a – 3h 43’.
-
Un dipendente ha
un monte ore di + 4 h, prende ½ giornata di permesso
usufruendo del MOF, il giorno successivo avrà il monte
ore a + 8’.
-
Un dipendente ha
un monte ore di 4h 31’ a fine settimana, esce alle
17,40, viene autorizzato a 30’ di straordinario, il MOF
scende a 4h 01’. 4h
01’ minuto vengono trasferiti alla settimana successiva.
-
Un dipendente ha
un monte ore di 2h, esce alle 18,45, viene autorizzato a
30’ di straordinario, il MOF scende a 1h 35’.
-
Un dipendente
lavora domenica dalle 10,00 alle 12,17, segna 2h 30’.
-
Un dipendente
effettua una visita medica e arriva al lavoro alle 10,58:
troverà segnato come entrata le 8,30.
-
Un dipendente ha
un monte ore di +4h45’, esce alle 19,02, viene
autorizzato allo straordinario, espone mezzora di
straordinario dalle 18,32 alle 19,02, con una diminuzione
del MOF a + 4h37’, espone 1 ora complessiva di
straordinario fra MOF e prestazione lavorativa portando il
MOF a 4h07’.
-
Un dipendente ha
un monte ore di +4h5’, esce alle 19,02, viene
autorizzato allo straordinario, espone mezzora dalle 18,32
alle 19,02, con una diminuzione del monte ore a + 3h57’,
non può esporre altre ore di straordinario.
Allegato
1
Rimborsi
economici (normativa in atto)
Pasto
Nei
casi di SFS i dipendenti devono usare il ticket; nel caso
in cui non ci siano locali convenzionati nelle vicinanze,
il dipendente espone la ricevuta per il rimborso spese.
Per
ogni pasto va conservata la ricevuta o lo scontrino che
vanno allegati per il rimborso, la cifra massima di spesa
che può essere esposta è di 23 euro.
Trasporti
Di
norma il dipendente deve usare il mezzo pubblico e
chiedere il rimborso del relativo biglietto, è permesso
l’uso del taxi o dell’auto previo accordo con il
proprio responsabile e relativa autorizzazione.
In
questi casi va esposto il biglietto o il carnet (per
Milano), in caso del taxi va esposta la ricevuta, in caso
dell’uso dell’auto va esposto il modulo per i rimborsi
auto in uso e siglato dal proprio capo.
Servizi ICT
COGNOME E NOME |
CENTRO DI COSTO |
MATRICOLA |
|
|
|
DATA |
MOTIVO DEL
RIMBORSO |
SPESE
SOSTENUTE |
TRASPORTO |
PASTO |
DATA |
IL COMPILATORE |
IL RESPONSABILE |
FINANCE |
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