RAPPRESENTANZA SINDACALE
UNITARIA
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VERBALE DI ACCORDO In data 15 Luglio 1999, si sono incontrati, in Roma, presso la sede dell'Unione degli Industriali di Roma La Soc. Marconi Communications S.p.A., la Soc. MID S.p.A., la Soc. ELMER S.p.A. rappresentate da: (omissis) assistiti da (omissis), dell'Unione degli Industriali di Roma, (omissis) dell'Unione Industriali di Latina E Le Segreterie Nazionali FIM CISL - FIOM CGIL - UILM UIL rappresentate da: (omissis) e le segreterie Territoriali di Roma, Latina, L'Aquila, Genova, Pomezia, Catania e la R.S.U. in rappresentanza delle realtà Aziendali su nominate. Nel corso degli incontri che si sono succeduti a partire dal 18.05.99, sono state illustrate alle OO.SS., le linee generali e gli specifici contenuti del piano industriale 1999 - 2000 della Divisione Difesa. Nell'ambito del Gruppo Marconi Communications, la Divisione Difesa assumerà l'assetto di una Società a struttura legale italiana, e dovrà provvedere ad un recupero di costi per poter far fronte a limitazioni di bilancio, contrazioni strutturali dei mercato della Difesa e al conseguente inasprimento della competizione internazionale, unitamente alla diminuita disponibilità di risorse finanziarie ed al loro più elevato costo. In tale contesto la Divisione Difesa ha riconfermato la sua missione di leader nazionale di riferimento nel settore della Difesa. Di conseguenza il piano industriale, integrato dalle informazioni come da tabelle allegate, si pone come obiettivo il raggiungimento di un riequilibrio economico e produttivo che, compatibilmente con i continui mutamenti dell'ambiente esterno e dello scenario competitivo, possa costituire la base di un maggiore sviluppo. Le linee generali del piano riguardano:
Per quanto concerne le azioni di razionalizzazione delle attività dei relativi insediamenti e la creazione di Centri di Eccellenza, si configura il seguente macro assetto produttivo:
Premesso che
LE PARTI CONCORDANO
A) Mobilità interaziendale e/o di gruppo La mobilità interaziendale e/o di gruppo sarà utilizzata per il personale che riveste qualifiche professionali di ricollocabilità, anche attraverso eventuali processi formativi. B) Part -time Le parti sono disponibili, anche superando le percentuali previste da accordi aziendali o CCNL, ad aumentare il part - time orizzontale anche in orari pomeridiani che facciano salve le esigenze tecnico organizzativi e produttive. Saranno redatti accordi specifici sito per sito per regolamentare l'eventuale superamento della percentuale prevista dal CCNL. C) Recupero del lavoro esternalizzato Le Aziende, dopo una attenta analisi di "make or buy", informando preventivamente le OO.SS., si impegnano, utilizzando proprio personale, a recuperare lavori oggi esternalizzati, ricorrendo, se del caso, a novazioni contrattuali. D) Esodi incentivati Al fine di favorire l'incentivazione all'esodo del personale che risolverà consensualmente il rapporto di lavoro, nel rispetto delle esigenze tecnico produttive, le Aziende metteranno a disposizione le cifre lorde in aggiunta al TFR di cui alla ACtabella A allegata al presente accordo e di cui ne forma parte integrante.Tali somme verranno erogate, al lordo delle ritenute di legge ed a fronte della sottoscrizione di specifico verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 410 e 411 cpc come modificati dalla Legge n. 533/73. E) Mobilità Le parti convengono di utilizzare tale strumento secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/91. Il criterio per collocare in mobilità il personale sarà individuato nelle esigenze tecnico organizzative e produttive delle Società in coerenza con le linee indicate nel Piano della Divisione Difesa. Nel rispetto di tali esigenze saranno collocati in mobilità prioritariamente coloro che siano già in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità, nonché coloro che, nel corso della mobilità stessa, raggiungano i requisiti previsti dalla legge per il diritto alla pensione di anzianità e/o vecchiaia. Resta altresì concordato che tali criteri sono da considerarsi alternativi e sostitutivi di quelli previsti dall'articolo 5 Legge n. 223/91. Le parti inoltre si impegnano a condurre a compimento con la massima tempestività, le procedure di mobilità che saranno avviate dalle Aziende ex Art. 4 e 24 Legge n. 223/91. Resta convenuto che ai lavoratori posti in mobilità e che, nel corso della mobilità stessa maturano i requisiti al diritto alla pensione di anzianità e/o vecchiaia, verrà corrisposto, a titolo di incentivazione, un importo in aggiunta al TFR calcolato sulla base dei mesi mancanti al raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità o vecchiaia e del livello di inquadramento come dettagliato nella tabella B allegata al presente accordo e di cui ne forma parte integrante; per i lavoratori invece posti in mobilità che non raggiungono i requisiti per la pensione, l'importo sarà calcolato con i criteri di cui nella Ctabella C allegata al presente accordo e di cui ne forma parte integrante.Gli importi derivanti dai criteri di calcolo di cui alle citate tabelle verranno erogati, al lordo delle ritenute di legge ed a fronte della sottoscrizione di specifico verbale individuale di conciliazione ai sensi degli articoli 410 e 411 cpc come modificati dalla Legge n. 533/73 di accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con conseguente collocazione in mobilità. Le parti concordano che gli strumenti sopra descritti potranno essere applicati a tutto il personale in forza nei vari siti della Divisione Difesa. Letto, confermato e sottoscritto
Allegato A - Accordo del 15/07/1999
INCENTIVAZIONI ESODI AGEVOLATI
Le mensilità riportate si intendono relative allo stipendio lordo fisso ripetibile mensile percepito all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro. Poiché la situazione contributiva dei lavoratori è presuntiva per l'eventuale periodi di servizio alle dipendenze di altri imprenditori e incompleta con riferimento ad eventuali periodi di prosecuzione volontaria, di contribuzione figurativa o di riscatto, le parti concordano che ai fini della corretta applicazione del meccanismo di calcolo su individuato, i lavoratori presentino documentazione ufficiale attestante l'effettiva anzianità contributiva. Esclusivamente per i lavoratori già in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di anzianità e/o vecchiaia, che rescindano il rapporto di lavoro, si conviene di erogare, in aggiunta al TFR, una somma lorda omnicomprensiva equivalente a quella contrattualmente prevista per il preavviso; tale somma non potrà essere inferiore a Lit. 7.500.000= (settemilionicinquecentomila) lorde. Gli importi che si determinano sono intesi al lordo delle ritenute di legge dovute nonché erogate a fronte della sottoscrizione di verbale di conciliazione ai sensi degli art. 410 e 411 cpc come modificati dalla L. 533/73 fatte salve le esigenze tecnico produttive.
Allegato B - Accordo del 15/07/1999
LAVORATORI POSTI IN MOBILITÀ - INCENTIVAZIONE Importo mensile lordo che verrà erogato per ogni mese di effettiva permanenza in mobilità per i lavoratori che raggiungono nel corso della mobilità i requisiti per il diritto alla pensione
Terzo/Quarto Fascia A - Lavoratori che avendo un reddito inferiore a quello previsto dalla legge percepiranno dall'INPS l'indennità di Mobilità di importo ridotto. Terzo/Quarto Fascia B - Lavoratori che superando il reddito previsto dalla legge percepiranno dall'INPS l'indennità di Mobilità di importo intero. Tali importi non potranno essere erogati per un periodo superiore ai mesi di effettiva permanenza in mobilità. Poiché la situazione contributiva dei lavoratori è presuntiva per l'eventuale periodi di servizio alle dipendenze di altri imprenditori e incompleta con riferimento ad eventuali periodi di prosecuzione volontaria, di contribuzione figurativa o di riscatto, le parti concordano che ai fini della corretta applicazione del meccanismo di calcolo su individuato, i lavoratori presentino documentazione ufficiale attestante l'effettiva anzianità contributiva. Gli importi che si determineranno sono intesi al lordo delle ritenute di legge dovute nonché erogati a fronte della sottoscrizione di verbale di conciliazione ai sensi degli art. 410 e 411 cpc come modificati dalla L. 533/73.
Allegato C - Accordo del 15/07/1999 LAVORATORI POSTI IN MOBILITÀ - INCENTIVAZIONE Importo mensile lordo che verrà erogato per ogni mese di effettiva permanenza in mobilità per i lavoratori che non raggiungono nel corso della mobilità i requisiti per il diritto alla pensione
Tali importi non potranno essere corrisposti per un periodo superiore per i mesi di effettiva permanenza in mobilità. Agli importi derivanti dal su indicato criterio di calcolo per livello di inquadramento sarà aggiunto un ulteriore importo, sempre a titolo di incentivazione derivante dal criterio di calcolo di seguito indicato, correlato ai mesi mancanti al raggiungimento dei requisiti al diritto alla pensione di anzianità e/o vecchiaia alla data dei collocamento in mobilità.
Le mensilità riportate si intendono relative allo stipendio lordo fisso ripetibile mensile percepito all'atto della risoluzione dei rapporto di lavoro Poiché la situazione contributiva dei lavoratori è presuntiva per l'eventuale periodi di servizio alle dipendenze di altri imprenditori e incompleta con riferimento ad eventuali periodi di prosecuzione volontaria, di contribuzione figurativa o di riscatto, le parti concordano che ai fini della corretta applicazione del meccanismo di calcolo su individuato, i lavoratori presentino documentazione ufficiale attestante l'effettiva anzianità contributiva. Gli importi che si determineranno sono intesi al lordo delle ritenute di legge dovute nonché erogati a fronte della sottoscrizione di verbale di conciliazione ai sensi degli art. 410 e 411 cpc come modificati dalla L. 533/73. |
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