RAPPRESENTANZA SINDACALE
UNITARIA
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VERBALE DI ACCORDO Il giorno 13 Giugno 1996, presso la sede dell'Associazione degli industriali della Provincia di Genova, si sono incontrati: La MARCONI S.P.A. in persona (omissis), assistita da (omissis) dell'Associazione Industriali di Genova, da (omissis) dell'Associazione Industriali di Latina, da (omissis) dell'Unione Industriali di Caserta; Il Coordinamento Nazionale delle R.S.U. Marconi S.p.A., Marconi Software e Componenti S.r.l. e Marconi Sud S.p.A. in persona (omissis). FIM CISL in persona (omissis); FIOM CGIL in persona (omissis); UILM UIL in persona (omissis); per concludere l'esame delle richieste sindacali relative alla contrattazione di secondo livello di cui alla piattaforma presentata all'Azienda e all'Associazione Industriali in data 15/1/1996 e per definire il documento conclusivo di accordo in merito alla piattaforma presentata. Premesso:
Le parti dopo ampia discussione su tutti i punti della piattaforma presentata e sulla illustrazione fatta dall'azienda
Viene istituito il premio di risultato di cui all'art. 9 D.G. sez. III del vigente CCNL, con la finalità di creare uno strumento partecipativo idoneo a migliorare la competitività aziendale. A tal fine è stato individuato un risultato di redditività articolata sui seguenti quattro obiettivi al raggiungimento dei quali saranno collegate quote di retribuzione nelle misure indicate:
A tal fine viene stabilito l'obiettivo massimo di 25 miliardi di incremento rispetto al valore di 92.888.905.016, MOL dell'esercizio 1994-95.Per ogni miliardo di incremento del MOL rispetto al valore base di cui sopra , fino alla cifra di 25 miliardi come sopra indicati, verrà erogato un importo lordo pro-capite come da tabella allegata.
I dati di bilancio a cui sono collegati gli obiettivi sopra indicati sono quelli relativi al bilancio Marconi S.p.A. Resta inteso che le erogazioni sopra definite riguardano, oltre ai dipendenti della Marconi S.p.A.. anche i dipendenti di Marconi Software e Componenti s.r.l., e Marconi Sud S.p.A. Il premio come sopra definito e come precisato dall'art. 9 D.G. sez. III del CCNL sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle parti quale parametro di definizione per individuarne lammontare . Le parti si danno atto che il premio di risultato di cui presente accordo, spettante in ragione di anno, è complessivo e onnicomprensivo di ogni propria incidenza sugli istituti contrattuali e pertanto detto premio non avrà incidenza su alcun istituto contrattuale e/o di legge. Le parti confermano la validità del presente premio di risultato, ai sensi del vigente CCNL, fino al 31/12/1999. Il Premio di risultato come sopra concordato sarà corrisposto al personale in forza al momento delle singole erogazioni e sarà proporzionale all'effettivo servizio prestato nei singoli anni di riferimento. Nel caso di part-time la misura del premio sarà proporzionale all'orario singolarmente prestato. Il PDR come sopra definito ha le caratteristiche per lammissione alla decontribuzione ai sensi del D.L. 27 maggio 1996 n. 295. Nel mese di ottobre di ogni anno si terrà un incontro con le RSU in merito all'informativa sulle risultanze dell'esercizio concluso con riferimento allandamento degli obiettivi concordati. Nel mese di aprile di ogni anno si terrà un incontro con le RSU in merito ad un primo consuntivo sullandamento dell'esercizio appena concluso. In caso di mutamento dell'attuale situazione/assetto societario, le parti si incontreranno per un esame ed un eventuale revisione dell'istituto come sopra definito. Le parti concordano di attuare, a titolo sperimentale, una effettiva riduzione dell'orario settimanale di lavoro di quattro ore da attuarsi in tutti i venerdì dei mesi di maggio, giugno, luglio e settembre 1997 per un totale di 17 venerdì. Il suddetto orario è realizzato attraverso:
Le parti concordano che a decorrere dall'1.1.1998, verrà attuata, a titolo sperimentale, per la durata di un anno, una effettiva riduzione dell'orario settimanale di lavoro, articolato come segue:
Il suddetto orario è realizzato attraverso:
La riduzione di cui sopra si applicherà nelle 52 settimane annuali. escluse quelle del mese di agosto e del ponte invernale coincidente con le festività natalizie Il sistema di riduzione d'orario non modifica la normativa sul lavoro straordinario che continuerà a decorrere oltre la quarantesima ora settimanale. Dall'1.1.1998 e per la durata della presente sperimentazione al personale che non percepisce maggiorazione per lavoro straordinario verrà riconosciuto a titolo compensativo di eventuali presenze tra le 38,5 e le 40 ore settimanali un importo lordo forfetario di L. 50.000 mensili non assorbibili per 12 mensilità. Dopo il primo trimestre di sperimentazione, le parti si incontreranno per valutare l'andamento della stessa e per individuare modalità finalizzate all'effettiva fruizione. Il regime di orario di cui sopra non riguarda il personale interessato dall' accordo 11/9/95 ed i lavoratori con orario di lavoro part-time per i quali restano in vigore gli attuali regimi.Quanto sopra sarà ovviamente superato ed assorbito da eventuali disposizioni di legge e/o di contratto in tema di riduzione dell'orario di lavoro. Nella fase finale delle sperimentazioni, le parti si incontreranno per valutare l'esito della stesse ed assumere le opportune determinazioni in ordine alle decisioni da adottare per il futuro. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la percentuale del 4% fissata con accordo aziendale, verrà calcolata sull'intero organico Marconi Spa (Genova - Latina - Roma - Milano) con conseguente compensazione tra i vari siti. Si ribadisce, comunque, la disciplina del part-time prevista dagli accordi aziendali e si concorda di elevare al 13% la maggiorazione per lavoro supplementare. Per la sede di Genova verranno istituiti 4 turni mensa come sottoindicato: Turnisti del primo turno (6-14) dalle 11,45 alle 12,15 lavoratori giornalieri: I gruppo pausa mensa dalle 12 alle 13 II gruppo pausa mensa dalle 12,30 alle 13,30 III gruppo pausa mensa dalle 13 alle 14. Flessibilità orario di lavoro: Con l'introduzione del sistema di rilevazione automatica delle presenze verrà attuata, con esclusione del personale appartenente alla Direzione Stabilimenti e dei lavoratori turnisti e degli addetti al reparto circuiti stampati, a titolo sperimentale per la durata di un anno, una flessibilità massima di orario di trenta minuti all'entrata del mattino, a decorrere dalle 8 del mattino o dalle 8,30 a seconda del reparto/ufficio di appartenenza, con integrale recupero nella giornata stessa o nella settimana cui si riferiscono i ritardi, in unica soluzione. Con lintroduzione del suddetto istituto sono superati analoghi istituti aziendali quali tolleranza, ritardi per esigenze familiari lavoratori pendolari che, peraltro, resteranno in vigore per il personale a cui non si applica tale istituto. Nei confronti di detto personale, contemporaneamente all'avvio della flessibilità, la tolleranza viene fissata in quaranta minuti mensili. Si concorda che l'istituto delle ex festività potrà essere fruito, dopo la prima mezz'ora e sino alla durata massima di 3,5 ore con un frazionamento minimo di 15 minuti. Quanto sopra vale solamente per le 16 ore di ex festività e decorre dall'1.1.1997. Restano in vigore i trattamenti migliorativi previsti dagli accordi vigenti per la Marconi SpA. In aggiunta a quanto sopra, nel caso di superamento di tre quarti degli esami previsti dal corso di laurea, verranno attribuite 16 ore nel caso di superamento di un solo esame. Verranno inoltre riconosciute 8 ore per la discussione della tesi di laurea. Premesso che l'Azienda sta adempiendo puntualmente alle disposizioni della nuova normativa in materiali stessa riconferma anche per il futuro l'impegno al continuo aggiornamento tecnico ed organizzativo nel campo dell'ambiente e sicurezza sul lavoro in stretto contatto con i rappresentanti dei lavori per la sicurezza come previsto dal Dlgs. 626/94 segg. Le parti si danno infine atto che il presente accordo definisce compiutamente quanto previsto dellart. 9 D. G. sez. III del CCNL fino al 31/12/1999, e che pertanto, fino a tale data nessun altro onere economico potrà essere posto a carico dell'azienda per effetto di contrattazione integrativa. Resta confermato, in deroga a quanto previsto al punto precedente che le parti si incontreranno in relazione agli eventuali accordi nazionali che interverranno sulla previdenza integrativa e, comunque, fanno riferimento a quanto contenuto nel "Protocollo per la costituzione del Fondo Nazionale di Previdenza complementare" di cui al CCNL 5/7/1994. Viene concessa la possibilità di fruire di una username vax per le RSU. Ad integrazione dell 'accordo sindacale 25/10/1988 e successive modifiche, viene riconosciuto l'ingresso nel Coordinamento nazionale della RSU Marconi Sud.Qualora i componenti del Coordinamento nazionale vengano convocati per incontri con la Direzione, agli stessi sarà riconosciuto il trattamento di trasferta vigente in azienda. Analogo trattamento verrà altresì riconosciuto per due incontri annui del Coordinamento nazionale. Letto, confermato e sottoscritto. ALLEGATO ALL'ACCORDO DEL 13/06/1996 (A)
ALLEGATO ALL'ACCORDO DEL 13/06/1996 (B) Genova, 13 Giugno 1996 Spettabili RSU Marconi Spa Marconi Software e Componenti S.r.l. Marconi Sud SpA In relazione all'accordo in data 13 Giugno 1996, Vi confermiamo quanto segue:
- 95/96 25% dell'importo - 96/97 50% dell'importo - 97/98 75% dell'importo - 98/99 100% dell'importo La differenza verrà assorbita fino a concorrenza dellanticipazione concessa. L'erogazione di cui al punto a) sarà corrisposta secondo le modalità e le prassi vigenti in azienda. In caso di raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto a) sopracitato nei quattro anni di vigenza dell'accordo, verrà consolidato l'importo di £. 400.000 lorde pro-capite che continuerà ad essere erogato secondo le modalità e le prassi vigenti in azienda sempre a titolo di P.d.R.
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