RAPPRESENTANZA SINDACALE
UNITARIA
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ACCORDO DEL 11/09/1995 VERBALE DI ACCORDO Il giorno 11 Settembre 1995, presso la sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Genova, si sono incontrati: La MARCONI S.P.A. in persona (omissis), assistiti da (omissis) dell'Assindustria; e La R.S.U. in persona (omissis), assistiti da FIM CISL in persona (omissis); FIOM CGIL in persona (omissis) UILM UIL in persona (omissis); per l'esame delle:
problematiche del reparto 'produzione circuiti stampati'relative a:
Per il perseguimento di tali finalità, le parti hanno concordemente individuato uno strumento operativo consistente in una diversa articolazione dellorario di lavoro che interesserà gradualmente i sottoelencati settori del reparto "produzione circuiti stampati": galvanica presse - stampe e sviluppo interni - ispezione ottica automatica meccanica ( forature, scontornature) - solder/resist - test elettrico. A decorrere dal 11.10.95 il personale addetto a tali settori verrà suddiviso in tre squadre che svolgeranno il seguente orario di lavoro: orario della squadra n°1 36 ore settimanali suddivise in: sabato 10 ore con inizio a scorrimento nelle prime due ore dei turni domenica 10 ore con inizio a scorrimento nelle prime due ore dei turni due giorni infrasettimanali da 8 ore ciascuno secondo turni tradizionali ( 6-14 14-22 22-06) Tale scorrimento viene attuato al fine di contenere l'orario individuale del sabato e della domenica nel limite di 10 ore giornaliere con copertura comunque delle 24 ore. La mezz'ora retribuita per la refezione verrà fruita dagli interessati in modo scaglionato per garantire la continuità di funzionamento delle macchine e degli impianti. orario delle squadre n° 2 e n° 3 turni avvicendati da lunedì a venerdì di otto ore giornaliere ( 06-14 14-22 22-06) Le tre squadre ruoteranno semestralmente sugli orari sopra indicati. Dopo tre semestri, le parti si incontreranno per verificare lopportunità di modificare la periodicità delle turnazioni nonché l'ammontare dell'importo di cui al seguente punto 2). A seguito di quanto sopra, le parti concordano sulle seguenti condizioni economico normative:
L'importo di cui sopra verrà erogato anche in caso di assenza per ferie - ROL - festività abolite. Detto importo non verrà erogato in caso di malattia e assenza per maternità. In caso di malattia cadente in un solo giorno del week-end, l'importo di cui sopra verrà corrisposto al 50%. L'Azienda si adopererà per fornire al personale interessato al turno di week-end un adeguato servizio di refezione. Letto confermato e sottoscritto
L'Azienda, in ordine all'applicazione dell'Accordo 11/9/95, fornisce le seguenti precisazioni:
Le parti si adopereranno congiuntamente nei confronti delle Istituzioni competenti per chiedere il potenziamento del servizio di trasporto nelle ore notturne. La Commissione, in particolare, procederà all'esame dei temi: corretto andamento dell'organizzazione del lavoro; valutazione delle problematiche derivanti dalla turnazione concordata, esaminando leventualità di procedere, con tempi diversi da quanto previsto in accordo, alla verifica circa lopportunità di modificare la periodicità della turnazione; esame di casi che presentino gravi ed eccezionali motivi di impedimento alle citate turnazioni; Letto confermato e sottoscritto.
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