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BOZZA DI
PIATTAFORMA PER IL RINNOVO
DEL CONTRATTO NAZIONALE DEI
METALMECCANICI PER IL BIENNIO
ECONOMICO 2003-2004 E PER IL
QUADRIENNIO NORMATIVO 2003-2006
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Percorso democratico nella
consultazione delle lavoratrici
e dei lavoratori metalmeccanici
Dopo un dibattito che si è
svolto nella categoria nelle
scorse settimane, che ha
coinvolto migliaia di delegate e
delegati e di assemblee di
fabbrica, l’assemblea nazionale
dei delegati e delle delegate
della Fiom-Cgil, tenutasi a Roma
il 30 e il 31 ottobre, ha
definito la BOZZA DI PIATTAFORMA
per il rinnovo del Contratto
nazionale di lavoro per i
metalmeccanici.Tale
bozza dovrà essere distribuita a
tutti i metalmeccanici a partire
dal 5 novembre. A partire dal 16
novembre la bozza verrà
sottoposta alla discussione e al
voto segreto di tutte le
lavoratrici e i lavoratori. La
consultazione si svolgerà in
modo da sviluppare il massimo
coinvolgimento delle lavoratrici
e dei lavoratori, attraverso la
convocazione delle assemblee in
tutte le fabbriche e si
concluderà con il referendum nei
giorni 9, 10 e 11 dicembre. La
bozza di piattaforma verrà
inviata alle controparti con la
riserva sull’esito del voto e in
tempi tali da cominciare il
confronto dopo il pronunciamento
delle lavoratrici e dei
lavoratori. Lotta alla
precarietà, difesa
dell’occupazione Il rapporto di
lavoro a tempo indeterminato
rappresenta un diritto
irrinunciabile per tutte le
lavoratrici e per tutti i
lavoratori. |
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1.
Interventi contro la
precarizzazione dei rapporti di
lavoro: |
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verrà definita una durata
massima dei rapporti di lavoro a
termine in qualsiasi fattispecie
definiti (tempo determinato,
interinale ecc.), compresi
contratti di collaborazione
coordinata e continuativa. |
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Per tutte le attività
continuative, entro 8 mesi
dall’inizio dell’attività
lavorativa avverrà la
trasformazione del rapporto
di lavoro a tempo
indeterminato a parità di
qualifica. I lavoratori a
termine non potranno essere
sostituiti da altri
lavoratori a termine a
conclusione del contratto.
Ai fini della definizione di
tale periodo concorrono
anche periodi intermittenti
più brevi di lavoro
nell’azienda, realizzati
nell’arco di 4 anni. I
lavoratori a termine avranno
in ogni caso diritto di
precedenza nelle assunzioni.
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Le percentuali previste dal Ccnl
per tutti i rapporti di lavoro a
termine e interinali si
intendono applicate nell’ambito
di ogni singola unità produttiva
e calcolate sul numero totale
dei lavoratori impiegati
nell’unità produttiva. |
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I lavoratori assunti con
contratto di formazione lavoro e
gli apprendisti possono non
veder confermato il rapporto di
lavoro solo per giustificato
motivo oggettivo. Nel caso in
cui questo sussista le aziende
dovranno darne comunicazione al
lavoratore e all’apprendista con
un congruo anticipo sulla
scadenza del rapporto di lavoro.
In questo caso il lavoratore
potrà rivolgersi alle Rsu
aziendali per essere assistito
nella verifica della propria
posizione. |
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Tutti coloro che hanno con
l’azienda un rapporto di
collaborazione coordinata e
continuativa (co.co.co.) hanno
diritto alla normativa per
malattia, infortunio, ferie e
congedi ecc. prevista dal
contratto. Tali collaboratori
hanno diritto a un compenso
globale minimo per l’attività
svolta, pari al costo globale di
un lavoratore dipendente con
pari funzioni e qualifica.
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A tutti i lavoratori con
contratto a termine e ai
co.co.co., si applica allo
stesso modo la clausola di
giusta causa e giustificato
motivo nel caso di licenziamento
da parte dell’azienda. |
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I lavoratori e le lavoratrici
con contratti a termine e i
lavoratori interinali opereranno
secondo gli orari di norma
vigenti in azienda, i lavoratori
e le lavoratrici non potranno
essere adibiti alla copertura
esclusiva nei turni di maggior
disagio, notte, sabato e
festivi. Ogni programma di
assunzione avente finalità
diverse nelle tipologie degli
orari di lavoro dovrà essere
concordato con le Rsu. |
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I lavoratori a termine,
interinali e collaboratori
continuativi dovranno ricevere
dettagliate informazioni di
tutte le norme di sicurezza e di
tutela della salute riferite
all’azienda interessata, che si
assume anche il compito della
formazione corrispondente.
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2.
Si considera lavoro part-time
quello non eccedente 30 ore
settimanali. Tutti gli orari di
lavoro eccedenti tale limite
saranno considerati orari a
tempo pieno. Nei casi di
part-time prolungato e
continuativo e di organizzazioni
del lavoro aziendali ove sia
presente part-time strutturale,
il sistema di lavoro a part-time
sarà sottoposto a esame
congiunto tra le aziende e le
Rsu. Le lavoratrici e i
lavoratori operanti in
organizzazione del lavoro a
part-time strutturale non
incidono sulle percentuali
contrattuali di lavoro a
part-time scelto dalla
lavoratrice o dal lavoratore. |
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3.
Verrà riconosciuta nelle aziende
e nelle unità produttive ove
operano più imprese una
rappresentanza e una
contrattazione di “sito”,
indipendentemente dalle
appartenenze contrattuali dei
lavoratori interessati. Le
aziende e le unità produttive
nelle quali operano imprese
diverse in attività di appalto e
terziarizzate, riconosceranno
una sede comune di confronto ove
concorreranno tutte le
rappresentanze sindacali dei
lavoratori interessati. In
quella sede verranno affrontate
tutte le questioni relative ai
programmi produttivi e ai
problemi occupazionali, nonché
tutte questioni di carattere
normativo e di applicazione
contrattuale, inerenti
all’organizzazione del lavoro.
Il tavolo di sito dovrà essere
in ogni caso convocato su
richiesta di una delle parti. Le
aziende che procedono a
terziarizzazioni delle attività,
ferme restando le disposizioni
di legge, sono in ogni caso
responsabilizzate degli
andamenti occupazionali nelle
aziende di appalto e
terziarizzate. I processi di
appalto e terziarizzazione non
possono produrre svantaggi per i
lavoratori nell’applicazione dei
diritti previsti dallo Statuto
dei lavoratori, a partire
dall’articolo 18. |
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Nel caso di sostituzione di
aziende titolari di appalto,
dovrà essere salvaguardata
l’occupazione preesistente.
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4.
Ferme restando tutte le
disposizioni di legge, le
aziende forniranno alle Rsu di
ogni stabilimento all’inizio di
ogni anno un quadro consuntivo
di tutte le attività che si
svolgono sotto la forma di
appalto o di attività
terziarizzate all’interno e per
conto delle aziende stesse. Allo
stesso modo verrà data
informazione preventiva di
eventuali programmi di appalto e
terziarizzazione delle attività
che le aziende intendano
effettuare nel corso dell’anno.
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5.
Nel caso di crisi aziendali o di
programmi di ristrutturazione,
le aziende utilizzeranno in via
prioritaria strumenti che
garantiscano la presenza al
lavoro quali i contratti di
solidarietà, la cassa
integrazione a rotazione e tutte
le forme di riduzione
dell’orario. Potranno altresì
essere concordate ulteriori
riduzioni dell’orario con
modalità retributive definite
tra le parti. Le aziende che
utilizzano la cassa integrazione
a zero ore o la mobilità o che
procedono a riduzione del
personale non potranno fare
ricorso alle 32 ore di
straordinario obbligatorio per
almeno un anno dall’utilizzo di
tali strumenti. |
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6.
All’inizio dell’anno le aziende
forniranno alle Rsu di ogni
stabilimento un quadro
dettagliato della situazione
occupazionale, sia con
riferimento alla composizione
della forza lavoro per mansioni
e qualifica, sia con riferimento
alla tipologia del rapporto di
lavoro. Le aziende forniranno
altresì il programma di assetto
occupazionale previsto per
l’anno e le dimensioni e
tipologie delle eventuali
assunzioni. Ove processi di
ristrutturazione e/o nuovi
insediamenti e iniziative
industriali potessero dare luogo
a variazioni ai danni dei
lavoratori nell’applicazione
dello Statuto dei lavoratori, in
qualsiasi delle sue parti, e
delle norme contrattuali, le
aziende e le organizzazioni
imprenditoriali procederanno a
un preventivo esame congiunto
della situazione, con le Rsu e
le organizzazioni sindacali,
allo scopo di rimuovere
l’eventuale danno per i
lavoratori. |
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Formazione continua e diritto
allo studio 1. I lavoratori
hanno diritto a essere
pienamente informati sui
programmi formativi delle
aziende. I lavoratori hanno
diritto a chiedere la
partecipazione a tali programmi
formativi. Le aziende dovranno
motivare un eventuale rifiuto.
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2.
Le aziende forniranno alle Rsu,
in un apposito incontro annuale
un’informazione dettagliata e
preventiva di tutti i programmi
di formazione professionale che
interesseranno i lavoratori. Le
aziende opereranno affinché
nell’arco di 4 anni tutti i
lavoratori frequentino corsi di
aggiornamento professionale o di
informazione e aggiornamento sui
programmi e sulle attività
aziendali. Tali corsi di
formazione generale dovranno
impegnare tutti i lavoratori per
almeno 10 ore retribuite
all’interno dell’orario di
lavoro nell’arco del
quadriennio. |
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3.
Tutti i lavoratori hanno diritto
ad accedere all’utilizzo delle
150 ore di permesso per lo
studio, per qualsiasi tipo di
corso intendano frequentare e
indipendentemente dai suoi orari
di svolgimento. Tale diritto si
somma per i lavoratori studenti
agli altri diritti specifici
previsti dal contratto e dalla
legge. Le aziende accoglieranno
automaticamente tutte le domande
di accesso a tale diritto, con
la documentazione sul corso che
il lavoratore intende seguire,
fino al raggiungimento dei
limiti quantitativi previsti da
contratto. Ove tali limiti
venissero superati l’azienda e
le Rsu procederanno a un esame
congiunto delle domande in
esubero per trovare una
soluzione. |
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Orari di lavoro L’utilizzo della
“Banca ore” verrà esteso a tutte
le ore di straordinario, con
un’adeguata rivalutazione della
maggiorazione attualmente
prevista. Verrà definita una
normativa che renda più agevole
l’accesso dei lavoratori alla
Banca. |
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Fermo restando l’ammontare
complessivo a 104 delle ore di
permesso per riduzioni d’orario
definite nel contratto, si
richiede una riduzione
aggiuntiva di 16 ore in ragioni
d’anno, per tutti i lavoratori
operanti in un regime di turni
oltre i 15 settimanali. Si
richiede inoltre mezz’ora di
riduzione, da accumularsi in
permessi di 8 ore per ogni notte
effettivamente lavorata, per
tutti i lavoratori, in aggiunta
a tutti i permessi per riduzione
d’orario. Verrà superata la
monetizzazione residua per i
turnisti. L’utilizzo dei
permessi è di norma garantito
alle lavoratrici e ai lavoratori
che intendano utilizzarlo per
importanti ricorrenze della
religione osservata, non
previste come festività dal
calendario nazionale e/o da
quello aziendale. |
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I
permessi potranno essere
utilizzati dal lavoratore anche
in misura inferiore alle 8 ore.
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I
lavoratori “impiegati” hanno
diritto alla piena retribuzione
di tutte le ore di straordinario
prestate, indipendentemente da
mansione e qualifica. Anche a
tale scopo, a partire dal 6°
livello, verranno distinte le
qualifiche direttive da quelle
professionali. |
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Per il part-time scelto le
aziende accoglieranno
automaticamente le domande, fino
al raggiungimento della
percentuale prevista. Ove le
domande eccedessero tale
percentuale si darà luogo a un
esame congiunto con le Rsu. |
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Inquadramento unico e
professionalità 1. Ogni anno in
un apposito incontro le aziende
forniranno alle Rsu un quadro
complessivo dell’inquadramento
professionale dei lavoratori,
con il dettaglio delle anzianità
professionali e di qualifica e
dei programmi di promozioni e
sviluppo delle carriere. Le
aziende forniranno altresì piena
informazione dei criteri e degli
strumenti di valutazione dei
lavoratori, nonché delle forme
retributive adottate a compenso
della professionalità. Le Rsu
potranno presentare le proprie
valutazioni e proposte. La
mobilità professionale dei
lavoratori sarà di conseguenza
sottoposta ad esame congiunto
tra le parti. Le lavoratrici e i
lavoratori hanno diritto alla
diretta e dettagliata conoscenza
delle valutazioni aziendali che
li riguardano. |
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2.
Verranno modificate le
declaratorie del Ccnl con il
seguente scopo: |
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-
al fine di realizzare lo sbocco
al 6° livello per mansioni
operaie di particolare
professionalità; |
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-
al fine di ottenere
l’inquadramento al 7° livello di
mansioni impiegatizie di alta
professionalità ma prive di
funzioni direttive; |
|
-
al fine di ottenere lo sbocco al
4° livello per tutti i
lavoratori che abbiano con il
tempo acquisito polivalenza,
capacità di intervento sulla
qualità, nell’esercizio di
mansioni inquadrate nel livello
inferiore. |
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3.
Verranno modificati e aggiornati
i profili professionali al fine
di comprendere
nell’inquadramento le nuove
mansioni in atto
nell’organizzazione del lavoro
delle aziende, con particolare
riferimento al settore
dell’informatica e delle
telecomunicazioni. A titolo di
esempio gli addetti ai call
center dovranno essere
inquadrati di norma al 4°
livello con la possibilità di
sbocco professionale al livello
superiore. |
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4.
Definizione di un diritto
soggettivo alla formazione e
allo sviluppo professionale.
Ogni lavoratore inquadrato da
più di 10 anni nella stessa
qualifica professionale ha
diritto a chiedere all’azienda
la definizione di un percorso di
promozione professionale da
realizzare attraverso
spostamenti di mansione e
momenti formativi, che gli
permetta di accedere a mansioni
e qualifiche di livello
superiore. L’azienda dovrà
garantire tale percorso entro un
anno dalla domanda, o dovrà
motivare per iscritto e con
argomentazioni dettagliate ciò
che osta alla sua attuazione.
Fermo restando il consenso
soggettivo del lavoratore, le
eventuali difficoltà motivate
che ostano al diritto allo
sviluppo professionale, potranno
essere oggetto dell’esame
congiunto sull’inquadramento
previsto tra le parti. |
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5.
Equiparazione per i lavoratori
operai del diploma di scuola
media superiore al diploma
professionale, al fine
dell’inquadramento nel 3°
livello. Gli operai diplomati
inseriti in attività inerenti al
diploma, verranno assunti al 4°
livello con sbocco professionale
al 5°, ferma restando l’inerenza
del diploma. |
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Per i lavoratori in possesso di
laurea inerente all’attività
svolta dovrà essere previsto lo
sbocco professionale al 6°
livello. |
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6.
I passaggi di livello non danno
luogo ad assorbimento del
salario individuale. |
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Tutela della salute 1. Diritto
di effettuare in ogni luogo di
lavoro un’ora all’anno di
assemblea retribuita, in
aggiunta a quelle previste dal
contratto e dalla legge, per
un’informazione ai lavoratori su
tutti i temi della salute e
della sicurezza. Tale assemblea
sarà convocata dagli Rls
aziendali previa comunicazione
alla direzione aziendale. |
|
2.
Raddoppio del monte ore di legge
previsto per le attività degli
Rls aziendali, in aggiunta ai
monte ore sindacali. Piena
agibilità all’interno
dell’azienda per gli Rls,
garantendo la tempestività del
loro intervento. |
|
3.
Le aziende hanno l’obbligo di
fornire agli Rls la completa
documentazione della valutazione
del rischio e ogni altra
documentazione utile alla tutela
della salute dei lavoratori. Gli
Rls hanno diritto a ricorrere a
competenze esterne all’azienda
nell’esercizio della loro
attività. |
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Diritti 1. Trattamento di
malattia. In aggiunta a quanto
attualmente definito dalle norme
contrattuali, si incrementano da
3 a 6 mesi i periodi di comporto
e i corrispondenti trattamenti
economici. Le aziende non
procederanno in ogni caso al
licenziamento del lavoratore nel
caso di sopraggiunta inabilità
alla mansione specifica. In
questo caso le aziende sono
impegnate a trovare altra
collocazione al lavoratore
inabile. |
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2.
Impegno delle aziende a operare
per la piena parità di diritti
in tutti gli aspetti
dell’organizzazione del lavoro
nei confronti dei lavoratori
disabili. In particolare si
dovrà dare piena applicazione
alla norma 68 del 1999
sull’inserimento mirato delle
persone disabili, nel pieno
rispetto delle quote di legge.
Dovranno essere individuate le
mansioni nelle quali vi possa
essere piena valorizzazione
della persona, mentre le aziende
saranno impegnate alla piena
applicazione di tutte le norme
che riguardano l’abbattimento
delle barriere architettoniche e
di tutti gli ostacoli che
impediscono il pieno inserimento
delle persone disabili
nell’impresa. |
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3.
Istituzione nelle aziende di una
commissione paritetica che abbia
il compito di esaminare le
condizioni, i casi possibili, le
denunce di mobbing e
molestie sessuali. Dovrà essere
definita una normativa
complessiva sulla materia.
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4.
Distribuzione del Contratto
nazionale dei metalmeccanici a
tutti i lavoratori assunti in
qualsiasi momento della vigenza
contrattuale, compresi i
lavoratori a termine e gli
interinali. Allo stesso modo si
procederà per tutte le
principali norme
antinfortunistiche e sulla
tutela della salute, che
dovranno essere contenute in
appositi opuscoli concordati con
gli Rls. |
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5.
Agevolazioni per i lavoratori
migranti. Le aziende si
impegnano a: |
|
-
garantire, attraverso la
possibilità di utilizzo pieno
della "Banca ore" e l’accumulo
di permessi e ferie, il
ricongiungimento periodico con i
familiari nelle località e nei
paesi di origine; |
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-
garantire, attraverso
agevolazioni e permessi, la
possibilità per i lavoratori
migranti di assentarsi dal
lavoro per poter sopperire a
tutte le incombenze burocratiche
relative alla loro presenza in
Italia a partire dalle pratiche
per il permesso di soggiorno;
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realizzare mense aziendali che
contemplino anche il rispetto
dei princìpi etici e religiosi
dei migranti; |
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-
realizzare un sistema
informativo aziendale nella
lingua madre dei lavoratori
migranti, con la traduzione in
essa del contratto, dei
regolamenti e delle disposizioni
aziendali, delle norme
antinfortunistiche. In ogni caso
le aziende dovranno agevolare la
conoscenza della lingua italiana
anche con appositi corsi
formativi o agevolando la
partecipazione a essi. |
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6.
Adeguamento della normativa
contrattuale alle nuove
normative sui congedi parentali,
con corrispondenti agevolazioni
nell’utilizzo dei permessi.
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7.
Diritto delle Rsu all’accesso a
internet e all’utilizzo di
bacheche elettroniche. |
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Trasferte e reperibilità -
Rivalutazione delle indennità di
trasferta ed estensione della
normativa ai lavoratori che ne
sono oggi esclusi, pur operando
secondo modalità assimilabili a
quelle dei lavoratori che
attualmente da quella normativa
sono coperti. |
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Introduzione dell’istituto della
reperibilità con una apposita
regolamentazione normativa e una
indennità corrispondente. |
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COMETA - Un’ora di assemblea
annuale, in aggiunta a quelle
statutarie, finalizzata
all’informazione sulla
previdenza complementare, con
criteri da definire tra le
parti. |
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Abolizione delle “finestre” che
attualmente scadenzano l’accesso
dei lavoratori al fondo. |
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Dotazione in tutte le sedi
aziendali di un collegamento a
internet per facilitare la
consultazione delle posizioni
contributive da parte
dell’iscritto. |
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Permessi retribuiti per i
delegati eletti nell’assemblea
dei rappresentanti dei soci, per
partecipare all’attività del
fondo. |
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Incremento della quota aziendale
per la copertura delle spese del
fondo. |
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Aumento salariale Si richiede un
aumento dei minimi tabellari
pari a 135 euro mensili, non
soggetto ad alcun assorbimento
rispetto a voci salariali
aziendali e anche a salario
concesso a titolo individuale. |
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La
consultazione dei lavoratori
dovrà decidere tra due diverse
ipotesi di distribuzione
dell’aumento: |
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Ipotesi A): 135 euro (pari a
261.396 lire) uguali per tutti i
livelli. |
Ipotesi B): Un aumento medio di
135 euro riparametrato come
dalla seguente tabella:
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categorie
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parametri
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euro |
lire |
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1 |
100 |
104,65 |
202.633 |
|
2 |
108 |
113,02 |
218.844 |
|
3 |
117 |
122,44 |
237.081 |
|
4 |
121 |
126,63 |
245.186 |
|
5 |
129 |
135,00 |
261.396 |
|
5s |
136 |
142,33 |
275.581 |
|
6 |
146 |
152,79 |
295.844 |
|
7 |
157 |
164,30 |
318.134 |
|
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Fondo per il sostegno alla lotta
contrattuale Vista la
particolare importanza per la
vertenza contrattuale viene
istituito un "Fondo per il
sostegno alla lotta per il
rinnovo del Ccnl", al quale si
chiederà di contribuire a tutte
e a tutti i metalmeccanici,
nonché a tutti coloro che
intenderanno sostenere la
vertenza. |
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Le
modalità di gestione e il
funzionamento del Fondo verranno
definite nel Comitato centrale
della Fiom. |
|
In
ogni caso tale Fondo avrà una
propria gestione separata
rispetto a quella
dell’organizzazione e il
rendiconto sarà affidato a un
collegio di garanti. |
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Roma, 31 ottobre 2002 |
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