Le costituzioni della Repubblica
Sociale Italiana
-------------
FASCISMO E
ANTIFASCISMO PER UNA NUOVA COSTITUZIONE
Analisi e commento delle
varie proposte di costituzione della R.S.I. confrontate con la proposta di
costituzione europea
del
partigiano Duccio Galimberti
Premessa
Il regime fascista non fu un regime liberale. Non ci fu libertà di stampa, non ci fu libertà di associazione, non ci furono libere elezioni.
Eppure nessun governo dalla nascita dello stato italiano ad oggi ha mai goduto di un consenso così vasto come quello goduto dal governo Mussolini. Forse per la prima volta nella storia il popolo si sentiva partecipe della vita e del destino della Patria.
Poteva questo esser merito esclusivamente, come qualcuno ha tentato di affermare, del potente apparato propagandistico del regime o, addirittura, dal magnetismo che emanava dalla figura del Duce ? E’ difficile crederlo.
O era, più probabilmente, la percezione che le successive realizzazioni del regime in campo previdenziale e a tutela del lavoro, di organizzazione e assistenza dei giovani (dall’Opera Nazionale Maternità e Infanzia, alle colonie marine e montane, alle organizzazioni giovanili, alle scuole), nel campo delle bonifiche, delle grandi opere pubbliche…..rientravano in un grande disegno, alimentato da una ideologia che tutti intravedevano e della quale tutti si sentivano partecipi ?
Eppure la storiografia antifascista ha tentato per anni di descrivere il Fascismo come un movimento privo di ideologia e basato unicamente sulla violenza e su un pragmatismo esasperato teso unicamente alla gestione del potere e alla sua conservazione.
E ciò malgrado che storici seri ed onesti abbiano nel tempo dato contributi inoppugnabili che mostravano la insostenibilità della tesi grossolana della vulgata antifascista.
Ultimo, importantissimo, contributo in questo senso è quello di cui da notizia Acta, pubblicazione della Fondazione Istituto Storico della R.S.I. nel n.3 , Anno XX del settembre-novembre 2006.
Si tratta dell’opera Mussolini’s
intellectuals – Fascist social and political thought, del Prof. A. James
Gregor, edito dalla Princeton University Press (Princeton, New Jersey, U.S.A.).
In essa, frutto di lunghi e approfonditi studi, col sostegno di una amplissima documentazione, si dimostra che il Fascismo, lungi dall’essere quel movimento privo di una vera ideologia preteso dall’antifascismo, “rappresentava la sintesi tra una visione organica del nazionalismo ed una revisione antimaterialistica del marxismo” . Il tutto sostenuto da una robusta ideologia che, malgrado i compromessi che il regime ha dovuto accettare nel corso del ventennio per conciliare, nell’interesse di tutti, tendenze e interessi diversi, ha continuato a svilupparsi coerentemente fino al Fascismo Repubblicano della R.S.I.
A conclusione della sua opera il Gregor “analizza quale sia stata nel dopoguerra e quale sia oggi l’incidenza della dottrina del Fascismo…..” Perché tale dottrina, anche se chiamata con altri nomi, non è scomparsa e, come affermato a commento del Progetto di Costituzione di Biggini sul sito internet da cui è stato scaricato il testo del Progetto (vedi Appendice 1), puo’ avere ancora qualcosa da dire agli uomini del nostro tempo.
Il presente lavoro, analizzando un documento rimasto ignorato per più di mezzo secolo, e che a nostro parere rappresenta il punto di arrivo di quella coerente ideologia fascista, avrebbe l’ambizione di contribuire a dimostrare non solo l’esistenza di tale ideologia, ma anche la coerenza del suo sviluppo fino alla sua compiuta formulazione.
LE COSTITUZIONI DELLA R.S.I.
Nell’anno 2002 la Direzione Generale per gli archivi del Ministero per i beni e le attività culturali pubblicò un’edizione critica, a cura di Francesca Romana Scardaccione, dei Verbali del Consiglio dei Ministri della Repubblica Sociale Italiana – Settembre 1943 – Aprile 1945.
Tale importantissima opera, in due grossi volumi rilegati in tela rossa per un totale di oltre 1600 pagine, contiene il testo integrale dei Verbali delle sedute, nonché tutta la documentazione presentata relativa alle proposte di provvedimento, approvate o non. Vi si trovano, pertanto, i testi completi delle proposte di legge, le relazioni e tutti i documenti presentati a sostegno delle proposte stesse.
La pubblicazione non è in vendita ma è destinata alle sole biblioteche statali, istituti di ricerca e simili. Ha avuto, cioè, una diffusione limitata. E non sembra avere avuto l’attenzione che meritava, attesoché le conoscenze nuove che da questa opera derivano non hanno dato luogo, a tutt’oggi, a pubblicazioni, convegni di studio, conferenze veramente significative.
Così sono rimasti in ombra, e sconosciuti ai più, documenti che, a parere nostro, meritano molta maggiore attenzione.
Uno di questi è,
senza dubbio, è il Progetto di Costituzione preparato, su incarico del
governo, dal Ministro dell’Educazione Nazionale, Biggini. Tale progetto
reca il titolo ALCUNE IDEE SUL FUTURO ASSETTO POLITICO E SOCIALE DEL POPOLO
ITALIANO e si trova allegato al Verbale della riunione del Consiglio dei
Ministri del 16 dicembre 1943 – XXII. All’inizio di tale seduta fu deliberata
la composizione della Assemblea Costituente che avrebbe dovuto redigere la
nuova Costituzione della Repubblica e alla quale sarebbe stato consegnato, come
base per la discussione, il suddetto progetto di Biggini. A far parte
dell’Assemblea Costituente avrebbero dovuto essere chiamati: i componenti
del Governo Fascista Repubblicano, il Direttorio del Partito Fascista Repubblicano,
i Capi delle Province, i Triunviri federali del partito, i presidi delle
province, i podestà dei capoluoghi di provincia con popolazione superiore ai 50
mila abitanti, i rappresentanti dei lavoratori, dei tecnici e dei dirigenti
dell’industria, dell’agricoltura, del commercio, del credito e
dell’assicurazione, dell’artigianato, della cooperazione, i rappresentanti dei
professionisti e degli artisti, i rappresentanti dei dipendenti statali, i
rappresentanti delle province invase, i rappresentanti degli italiani
all’estero, i presidenti delle associazioni nazionali delle famiglie dei caduti
in guerra, delle famiglie dei caduti, dei mutilati, dei feriti per la
rivoluzione, dei mutilati e invalidi di guerra, delle medaglie d’Oro, del
Nastro Azzurro, dei combattenti, dei volontari d’Italia, della legione
garibaldina, delle associazioni d’arma, i rappresentanti dei prigionieri di
guerra, i rappresentanti delle famiglie numerose, il Presidente dell’Accademia
d’Italia, i Rettori delle Università, il 1° Presidente della Corte Suprema di
Cassazione, i primi presidenti delle Corti d’Appello, i Presidenti del
Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato e del Tribunale Supremo Militare,
i Presidenti del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti.
Come si vede non si
faceva menzione di altri gruppi politici, come sarebbe stato logico, dato che
non solo nel progetto allegato ma in
tutti i progetti di costituzione che sono stati elaborati all’epoca si
riconosceva libertà di riunione e di associazione. Ma il fatto è che al 16
dicembre del 1943 tali norme non esistevano e nell’Italia non occupata non
esisteva alcun movimento politico organizzato diverso dal fascismo. Si cercò
allora di prevedere, oltre alla presenza di figure istituzionali, la
partecipazione di rappresentanze di tutte le categorie di lavoratori e delle
varie associazioni, e perfino degli italiani all’estero. Non è detto come
sarebbero state scelte queste rappresentanze ma si può pensare, visto quanto si
dice nel testo a proposito di elezioni, che esse sarebbero risultate da una
libera elezione. Infatti all’art. 1 del progetto che andremo ad esaminare è
detto chiaramente “ Il popolo eleggerà anzitutto l’Assemblea
Costituente quale supremo organo legislativo “
Infondata risulta,
invece, la critica mossa da alcuni (vedi, ad esempio, a pag. 35 de Le
costituzioni della R.S.I. di Franco Franchi, ed. Settimo Sigillo 1997),
secondo i quali fra i partecipanti all’Assemblea Costituente non ci sarebbero
stati i militari ma solo le associazioni. Nell’elenco di coloro che sarebbero
stati chiamati, infatti, figuravano chiaramente i rappresentanti dei
combattenti.
Tale Assemblea Costituente, però, non fu convocata contestualmente all’approvazione di quella che avrebbe dovuto essere la sua composizione. La convocazione, come è noto, fu rinviata una prima volta a “quanto la R.S.I. avrà di nuovo il suo esercito” e, infine, ritenendo non opportuno convocarla essendo in corso la guerra, fu deciso che ciò sarebbe stato fatto subito dopo il termine del conflitto.
Vale la pena soffermarsi un poco a ragionare sul perché questo avvenne, visto che a gran voce e da molte parti si invocava questa costituzione. Bisognerà cominciare col dire che esistevano anche voci discordi. Il 7 dicembre 1943, proprio mentre si era in attesa della convocazione dell’Assemblea Costituente (che avrebbe dovuto essere convocata, appunto, entro dicembre), apparve sul Corriere della Sera in prima pagina l’articolo di Giuseppe Morelli, già sottosegretario alla Giustizia e che diventerà presidente della Corte dei Conti della R.S.I., dal titolo Meno Costituente e più combattenti in cui si sosteneva, in sostanza, che non era tempo di tenere assemblee ma di combattere. L’articolo suscitò polemiche e si insistè affinchè la Assemblea venisse convocata, ma in Mussolini prevalse un atteggiamento prudente e temporeggiò. Ovviamente non fu certo il solo articolo di Morelli a indurre Mussolini al rinvio. La convocazione di una tale assemblea nel corso di una guerra e di una guerra civile avrebbe comportato difficoltà forse insormontabili. E certamente, anche se non esiste una documentazioni a sostegno, l’atteggiamento dei tedeschi era tutt’altro che favorevole. A parere di molti questa mancata convocazione fu un grave errore politico. Può darsi che sia così, ma sarebbe illusorio anche pensare che una nuova costituzione approvata in quelle circostanze avrebbe potuto cambiare l’atteggiamento degli italiani e il corso della storia.
E veniamo a parlare di questa costituente della R.S.I. che tanto fu attesa e che tante energie mobilitò nello studio di quello che avrebbe potuto essere l’assetto istituzionale di questa nuova Repubblica Sociale Italiana.
I fatti sono noti. Dopo la firma dell’infausto armistizio dell’8 settembre 1943, il re con la sua corte, Badoglio col suo governo e molti responsabili militari abbandonarono precipitosamente Roma e fuggirono a Brindisi per darsi nelle mani del nemico anglo americano. Così l’Italia non ancora invasa (Alla data dell’otto settembre erano state invase soltanto le estreme regioni meridionali) rimase improvvisamente senza un governo e senza un esercito che, lasciato completamente privo di ordini, si era disciolto in poche ore. Come era logico i tedeschi, che in numero ingente avevano combattuto in Italia a fianco dell’esercito italiano fino al giorno prima, in questa situazione caotica presero immediatamente il controllo della situazione per garantire la necessaria sicurezza ai propri soldati.
La situazione era paradossale: quello che un giorno prima era un esercito alleato che combatteva in una Italia ancora non invasa per difenderla dal nemico anglo-americano, il giorno dopo veniva ad essere un esercito occupante di una vasta porzione d’Italia il cui governo si era trasferito in quella parte d’Italia ieri occupata e oggi “liberata”.
Era inevitabile che qualcosa accadesse.
E così, liberato Mussolini il 12 settembre, si provvide velocemente a costituire un governo che riempisse il vuoto di potere lasciato dai fuggiaschi e prendesse il controllo della situazione. Nacque, così la Repubblica Sociale Italiana.
Si trattava, evidentemente, di un governo di fatto, ma che apparve, in un certo senso, quasi un ritorno alla normalità dopo l’incidente dei 45 giorni di Badoglio.
Riprendeva, infatti, il comando Benito Mussolini, il Duce, che aveva governato l’Italia per oltre vent’anni e che aveva smesso di governarla appena 45 giorni prima.
Tuttavia Mussolini e i fascisti avvertirono subito l’esigenza di dare legittimità a questo stato che, comunque, era uno stato nuovo. E così fin dal Congresso di Verona del 14 novembre 1943 si stabilì, subito al primo punto, la Convocazione di una Assemblea Costituente. E non si trattava di una aspirazione generica e platonica. Una parte consistente e illuminata del fascismo repubblicano premeva energicamente perché la costituente venisse effettivamente convocata e quanto prima. Tanto che fu deciso di convocarla entro il dicembre dello stesso 1943.
E fu in quel breve lasso di tempo che ci fu un fervore di studi e di proposte fatte pervenire a Mussolini e sollecitate da lui stesso, che cercavano di stabilire in che modo la Assemblea Costituente avrebbe dovuto essere composta, ma anche quale forma istituzionale dare al nuovo stato.
Negli anni passati ci sono state due pubblicazioni che si sono occupate dei progetti di Costituzione della R.S.I. La prima, di Luciano Garibaldi - Mussolini e il Professore – Mursia Milano 1983 contiene la vita e i diari di Carlo Alberto Biggini e contiene pure un progetto di costituzione redatto da Biggini e conservato dagli eredi del Ministro in copia autentica, recante perfino correzioni e note di Mussolini.
La seconda è di Franco Franchi – Le costituzioni della R.S.I. – SugarCo Milano 1987. In esso si esaminano i progetti di Bruno Spampanato, di Vittorio Rolandi Ricci e di Carlo Alberto Biggini.
Nella prima l’autore ricostruisce il rapporto fra Biggini e la R.S.I. e lo stesso Mussolini, dal quale Biggini veniva ricevuto frequentemente. E si apprende quanta fiducia Mussolini riponesse nel suo Ministro, tanto da farlo custode di molti importanti documenti e tanto da incaricarlo di redigere una bozza di Costituzione. Ma la cosa di maggior interesse del libro è proprio la pubblicazione del progetto di nuova costituzione che il Garibaldi aveva trovato fra le carte di Biggini possedute dai suoi eredi. Si tratta senza alcun dubbio del testo originale dattiloscritto, recante anche, come già detto, alcune correzioni e note di pugno di Mussolini. Pare che tale documento fosse stato restituito a Biggini dallo stesso Mussolini, però Garibaldi sembra ritenere che questo sia il testo che Mussolini aveva scelto e che fu presentato al Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1943. Questo testo, composto da 142 articoli, è un vero e proprio progetto di nuova costituzione, che prende in esame tutti gli aspetti inerenti l’organizzazione di una Nazione: struttura e organizzazione dello Stato, assetto istituzionale, organizzazione economica, organizzazione militare, la scuola, la giurisdizione, l’amministrazione locale, i diritti e i doveri del cittadino. Esso contiene anche molte note dello stesso Biggini, con le quali egli spiega il motivo delle sue scelte.
Nella seconda il Franchi, pur apprezzando il lavoro di Luciano Garibaldi, da cui prende e commenta la bozza di Biggini, prende atto del fatto che quella di Biggini non fu l’unica proposta per la Nuova Costituzione.
Egli afferma che molti si cimentarono nel suggerire e nel
proporre, anche se gran parte di quanto fu scritto è andato perduto. Si è
salvato, però, ad opera di Ermanno Amicucci, all’epoca direttore del Corriere
della Sera (I 600 giorni di
Mussolini) il progetto di Vittorio Rolandi Ricci e, ad opera di Bruno
Spampanato, all’epoca direttore de Il Messaggero (L’ultimo Mussolini – Contromemoriale)
il progetto da lui stesso proposto. Il Franchi, perciò, presenta e commenta,
anzitutto, i cosiddetti Diciotto punti di Verona, elaborati dalla prima
assemblea nazionale del Partito Fascista Repubblicano (Verona 14 novembre
1943), che rappresentano la prima manifestazione di volontà “costituzionalista”
e che sono noti fin dalla loro enunciazione, poi le bozze di Spampanato, di
Rolandi Ricci e di Biggini (nel testo pubblicato da Garibaldi).
Il progetto di Rolandi Ricci, che si qualifica, pure, come Progetto di Costituzione, è un testo molto stringato, composto da 22 punti. In esso si prefigura in maniera abbastanza esauriente il nuovo assetto istituzionale (Presidente della Repubblica eletto dal popolo, ma non capo dell’esecutivo, Camera e Senato eletti a suffragio universale, Governo nominato dal Capo dello Stato, ma con necessità di avere la fiducia delle camere). Per brevi cenni, poi, si parla di proprietà privata, di magistratura, di scuola, di religione.
Quello di Spampanato, abbastanza consistente, si occupa pressochè esclusivamente di come dovrà essere composta l’Assemblea Costituente e di quali dovranno essere le sue funzioni. Esso, infatti, si definisce Progetto di Costituente – appunto per Mussolini - e non progetto di costituzione. Si prevede una assemblea composta da un elevato numero di membri (da 1500 a 2000) eletti dalle varie categorie. Le sue funzioni dovranno essere quelle di “gettare le basi del nuovo ordinamento..”, “liquidare,sul piano della più integrale costituzionalità, la monarchia….”, “…mantenere e sviluppare l’iniziativa rivoluzionaria…” dando al popolo “l’immediata sensazione di essere esso a determinare direttamente ed elettivamente il nuovo indirizzo rivoluzionario….”
Ma il fatto clamoroso è che il testo allegato al Verbale del 16 dicembre 1943 non è quello di Biggini fino ad ora noto e che, per intenderci, chiameremo d’ora innanzi Biggini uno. Tale nuovo testo è pure, come abbiamo già detto, di Carlo Alberto Biggini, Ministro dell’Educazione Nazionale ma è completamente diverso ed è assolutamente rivoluzionario,
Si tratta di un complesso di 31 articoli più un’appendice, nei quali, in forma sintetica, viene elaborato il progetto di uno Stato repubblicano, totalmente democratico, caratterizzato da una riforma radicale dei rapporti sociali, ispirati a una forma estrema di giustizia sociale.
Il fatto che questo testo, e solo questo, sia allegato al Verbale del 16 dicembre 1943, sembra significare che questo fu il testo che Mussolini aveva scelto e, quindi, il testo ufficiale. E quale può essere la spiegazione del fatto che anche quello riportato da Garibaldi è sicuramente di Biggini? A nostro parere una sola: il Ministro Biggini, probabilmente su suggerimento, certamente in accordo con Mussolini, redasse, successivamente all’altro, questo nuovo progetto del quale soltanto dopo la pubblicazione dei Verbali è stato possibile venire a conoscenza.
ALCUNE IDEE SUL FUTURO ASSETTO POLITICO E
SOCIALE DEL POPOLO ITALIANO
Quali sono, dunque, le idee rivoluzionarie di questo progetto di costituzione di Carlo Alberto Biggini allegato al Verbale della seduta del Consiglio dei Ministri della R.S.I. del 16 dicembre 1943, che d’ora in avanti chiameremo, per semplicità, Biggini due ?
Diciamo subito che esse si riferiscono, principalmente, all’organizzazione economica e, in particolare, all’organizzazione del lavoro e della produzione. In materia istituzionale, infatti, si avrà un Senato eletto dai lavoratori, nel quale saranno rappresentate le categorie produttive, secondo i principi del Corporativismo, ma avrà soltanto funzione consultiva e potere di proposta. Il potere legislativo, infatti, spetterà all’Assemblea Legislativa eletta a suffragio universale col sistema proporzionale. E poiché si prevede la libertà di associazione in un sistema pluripartitico, saranno di nuovo i partiti e non le categorie a detenere tale potere.
Evidentemente lo sforzo di essere credibili nella volontà di democratizzazione fece ritenere necessario il ritorno ai partiti la cui presenza si pensava venisse percepita dall’opinione pubblica come garanzia di democraticità e caratteristica irrinunciabile della democrazia.
Si rinunciò, così, a porre l’accento sul problema della rappresentanza che, secondo il principio corporativo avrebbe dovuto essere attraverso le categorie e non attraverso i partiti, per puntare decisamente sulla rivoluzione dei rapporti economici.
Come si potrà rilevare dal testo integrale del progetto che si riporta in appendice, è il lungo articolo 18 che rivoluziona drasticamente i rapporti economici. Questi i punti particolarmente rivoluzionari:
1) Eliminazione radicale del sistema capitalistico: Come primo atto tutti i beni verranno incamerati dallo Stato, ad eccezione della casa di abitazione, dei terreni lavorati direttamente e dei mezzi di produzione utilizzati direttamente dal lavoratore. Successivamente ogni lavoratore della terra dovrà essere proprietario della terra che lavora e che acquisterà pagandone il valore in 30 anni e ogni lavoratore dell’industria dovrà essere proprietario di una quota azionaria dell’industria stessa che, pure, verrà pagata in 30 anni.
2) I mezzi di produzione debbono essere, quindi, di proprietà dei lavoratori. Si risolve così, drasticamente, il problema del rapporto capitale-lavoro eliminando la figura del capitalista e rendendo ogni lavoratore proprietario di una quota azionaria che lo fa, insieme a tutti gli altri, proprietario dell’industria in cui lavora. Non ci sarà più un proprietario dei mezzi di produzione diverso dal lavoratore stesso e, quindi, non ci sarà più sfruttamento dell’uomo sull’uomo. E’ la fine del sistema capitalistico come lo abbiamo conosciuto. Ogni industria sarà una società cooperativa e un apposito Ente, l’Ente Nazionale della Cooperazione avrà compiti di coordinamento, di promozione e di controllo.
3) Il nuovo sistema bancario vedrà la eliminazione di tutte le banche private. Rimarrà unicamente la Banca di Stato che, divisa in diverse branche (agricoltura, industria, commercio…) fornirà i capitali necessari per l’avvio di nuove attività, che saranno, poi, restituiti in 30 anni, dai lavoratori-soci. Essa garantirà il risparmio che, però, non darà frutto. Le somme risparmiate, tuttavia, conserveranno nel tempo il loro valore perché verrà garantita la stabilità della moneta con il rigoroso aggancio al valore dell’oro..
Sono queste, a nostro giudizio, le riforme più rivoluzionarie proposte da questo progetto. Esso, però, è ricco di molte altre proposte anche fortemente innovative (quali la riforma del sistema fiscale e la costituzione di un Ente Nazionale Edile che abbia come esclusiva funzione quella di garantire la casa in proprietà a tutti) che ci proponiamo di esaminare dettagliatamente nei prossimi capitoli.
Prima, però, riteniamo interessante presentare:
IL PROGETTO DI COSTITUZIONE EUROPEA DI
DUCCIO GALIMBERTI
Esiste, oltre alle opere citate, un’altra pubblicazione di Franco Franchi Caro nemico – La costituzione scomoda di Duccio Galimberti Ed. Settimo Sigillo Roma - 1990. Si tratta di un altro progetto di costituzione redatto dall’antifascista e partigiano Duccio Galimberti, organizzatore e poi capo del movimento partigiano Giustizia e Libertà nel cuneense. Egli era nato a Cuneo il 30 aprile 1906 e fu battezzato coi nomi di Tancredi, Achille, Giuseppe, Olimpio Però fu sempre chiamato col vezzeggiativo Duccio. Il padre Tancredi fu ministro delle Poste con Giolitti e, poi, senatore fascista. Duccio, invece, non ebbe mai compromissioni col Fascismo e, dopo l’8 settembre corse subito in montagna a organizzare la resistenza. Catturato a Torino, fu condotto a Centollo (Cuneo) e qui fucilato dai fascisti il 4 dicembre 1944. Duccio redasse questo progetto insieme all’amico Antonino Repaci (nepote di Leonida) il quale, sopravvissuto alla guerra, lo pubblicò nel 1946. Si tratta di un complesso progetto di Costituzione non solo nazionale ma anche europea, auspicando gli autori la nascita di una confederazione di stati europei atta a garantire la pacifica convivenza degli stessi nonché l’acquisizione di una dimensione politica più adeguata i nuovi tempi. Esso consta di 172 articoli distribuiti in sette Titoli e prende in esame tutti gli aspetti organizzativi della vita nazionale nonché della Comunità Europea da costituirsi.
La ragione per cui anche questo progetto di costituzione pensato da antifascisti deve trovare spazio in questo lavoro che si occupa dei progetti costituzionali dell’ultimo Fascismo sta nel fatto che molte delle proposte di Galimberti (sindacato unico, rappresentanza per categorie, partecipazione dei lavoratori agli utili dell’impresa…..) sono molto simili o, addirittura, collimano con quelle degli autori fascisti.
Riteniamo, pertanto, che dalla conoscenza di questo progetto e dal confronto di questo con gli altri progetti, possano scaturire riflessioni interessanti e idee nuove per eventuali riforme costituzionali future.
Poiché tutti gli altri progetti si limitano alla dimensione nazionale, ci occuperemo, anche per il progetto di Galimberti, di questa sola dimensione, rimandando coloro che fossero interessati alla costituzione europea ( Parte I del progetto, articoli da 1 a 43) all’opera di Franchi sopra citata.
E’ tempo, a questo punto, di provare a fare una analisi non troppo sommaria del nuovo progetto di Biggini, il Biggini due, operando anche confronti, ogni volta che sarà possibile, con i testi di Rolandi Ricci, di Spampanato, di Biggini uno e, soprattutto, con quello di Galimberti.
IL BIGGINI DUE
LA VERA COSTITUZIONE DELLA
R.S.I.
Nei primi articoli di questo progetto si delinea il carattere e l’assetto istituzionale del nuovo Stato. Subito nell’art. 1 si afferma che il nuovo stato sarà una Repubblica e si sottolinea la sovranità assoluta del popolo che eleggerà i propri rappresentanti in piena libertà. E saranno tali rappresentanti i soli abilitati ad emanare leggi, “senza escludere il referendum” per leggi di capitale importanza.
Si afferma poi che
tale Repubblica sarà Sociale, e si spiega immediatamente il perché: ci
sarà assistenza agli ammalati gravi e agli invalidi, pensioni di vecchiaia per
tutti, equa distribuzione dei redditi e, soprattutto “ a nessuno sarà più
consentito di vivere sfruttando il suo simile”.
Negli art. 2 e 3 si
delineano l’assetto e le funzioni della Assemblea Nazionale e del
Senato.
Il popolo eleggerà
anzitutto l’Assemblea Costituente quale supremo organo legislativo. L’elezione
avverrà a suffragio universale e col sistema proporzionale. Una volta approvata
la nuova Costituzione, l’Assemblea Costituente si trasformerà in Assemblea
Nazionale Legislativa e durerà in carica cinque anni. Sarà tale Assemblea
che nominerà il Capo dello Stato.
Il Senato sarà l’organo supremo del lavoro. Saranno le categorie dei lavoratori ad eleggere i propri rappresentanti e l’elezione sarà a vita. Potranno accedervi soltanto coloro che avranno acquisito “particolari benemerenze nel campo della scienza e del progresso dell’economia nazionale”. La Confederazione Generale del Lavoro determinerà il numero di rappresentanti per ciascuna categoria.
Il senato avrà funzioni consultive e potrà avanzare proposte inerenti al lavoro all’Assemblea Nazionale Legislativa.
A livello locale gli Amministratori Comunali saranno eletti ogni cinque anni e saranno loro a nominare, nel proprio seno, la Giunta e il Sindaco. I Comuni godranno di grande autonomia, assorbendo anche parte delle competenze delle Province, che verranno soppresse.
Tutti i sindaci della Regione formeranno il Consiglio Regionale, che nominerà la Giunta Esecutiva e il Capo della Regione. La Regione potrà meglio rispondere ai bisogni di grandi opere quali canali di irrigazione, autostrade, sistemazione di bacini fluviali e montani, arginatura dei fiumi, porti marittimi, ecc.
Poiché tutti debbono vivere esclusivamente del proprio lavoro, logicamente tutti gli eletti a cariche pubbliche dovranno essere remunerati.
Non è detto quali saranno le funzioni del Capo dello Stato, cioè se egli sarà anche il capo dell’esecutivo in una republica di tipo presidenziale come quella statunitense o se, oltre al Capo dello Stato ci sarà anche un Capo del Governo. Tutto il contesto, però, fa pensare a una repubblica presidenziale. Evidentemente, comunque, avrebbe dovuto essere l’Assemblea Costituente a precisare, nei dettagli, l’assetto istituzionale.
Aspetti innovativi e interessanti sono:
1) L’abolizione, di fatto, del bicameralismo. Il potere legislativo, infatti, è demandato alla sola Assemblea Nazionale Legislativa. Il Senato è organo consultivo ancorchè molto autorevole e competente in materia di lavoro. Esso potrà, comunque, formulare proposte all’Assemblea Legislativa.
2) La soppressione delle province e l’ampia autonomia riconosciuta alle amministrazioni comunali.
3) La costituzione di un Consiglio Regionale con compiti specifici e formato da tutti i sindaci della regione.
Soprattutto il terzo aspetto appare particolarmente innovativo e interessante. Si anticipa, anzitutto, l’idea di un’entità regionale con precisi compiti di intervento sulle grandi opere. Si stabilisce che il Consiglio Regionale sarà automaticamente formato da tutti i sindaci della regione. Ciò consentirà il formarsi di tale consiglio nello stesso momento dell’elezione dei sindaci, evitando ulteriori, costosi turni elettorali. Ma, soprattutto, garantirà il formarsi di un consiglio dove prevarranno non gli interessi partitici ma gli interessi amministrativi essendo i sindaci, come è logico, portatori soprattutto di interessi locali amministrativi.
I diciotto punti di Verona:
Punto 1: Convocazione della Costituente che sarà composta
dalle rappresentanze di tutte le categorie della Nazione. Essa dovrà dichiarare
la decadenza della monarchia, proclamare la repubblica ed eleggerne il Capo.
Essa dovrà assicurare al cittadino il diritto di controllo e di critica sugli
atti della pubblica amministrazione. Ogni cinque anni i cittadini saranno
chiamati “ a pronunziarsi sulla nomina
del Capo della Repubblica. Si ipotizza un sistema elettorale che preveda
l’elezione popolare dei rappresentanti della Camera e nomina dei ministri da
parte del Capo della Repubblica e del Governo.
Vittorio Rolandi Ricci:
1) Mantenimento del bicameralismo (Camera e Senato) con pari funzione legislativa. I Deputati eletti a suffragio universale in collegi uninominali, i Senatori eletti per un quarto dai professori universitari e di scuola media, per un quarto scelti dal Presidente fra i magistrati, i funzionari, gli ufficiali (dieci dovevano essere vescovi), per gli altri due quarti eletti a suffragio universale in liste provinciali.
2) Presidente eletto direttamente a suffragio universale. Non è, però, capo dell’esecutivo, essendo previsto un Consiglio dei Ministri e un Presidente del Consiglio dei Ministri. Questi sono nominati dal Capo dello Stato ma entro due mesi devono chiedere la fiducia delle Camere.
Spampanato:
“ Attribuzione dei supremi poteri dello Stato alla Grande assemblea costituente, che li esercita attraverso il Capo dello Stato da essa nominato, e direttamente per quanto concerne la riforma dello Stato stesso.” . Gli ordinamenti del nuovo Stato saranno elaborati dalle varie Sezioni della Convenzione Permanente nominata dall’Assemblea, che lavorerà a sezioni riunite o per singola sezione.
La grande Assemblea
Costituente dovrà “stabilire il vivo e autentico contatto col popolo, convocato
in prima persona attraverso una genuina rappresentanza”
Biggini uno:
1) Sono previste L’Assemblea Costituente che oltre all’approvazione della Costituzione e l’elezione del Duce della Repubblica Sociale delibera anche su questioni “di supremo interesse nazionale” sottoposti alla sua attenzione dal Duce o dalla Camera dei Rappresentanti del Lavoro. L’Assemblea Costituente sarà costituita da non più di un terzo di membri di diritto (membri del governo, alti funzionari, magistrati, personale della scuola, ecc.) e, per gli altri due terzi, da rappresentanti delle varie categorie del popolo scelti con libere elezioni.
2) La Camera dei Rappresentanti del Lavoro. Eletta a suffragio universale da tutti i lavoratori (compresi i pensionati, gli studenti e i disoccupati involontari) superiori ad anni 18. Essa “collabora col Duce e col Governo per la formazione delle leggi”.
3) Il Duce è Capo dello Stato e Capo dell’esecutivo con potere anche legislativo in collaborazione col Governo e con la Camera. Esso è eletto dalla Assemblea Costituente e dura in carica 7 anni. E’ rieleggibile una sola volta.
Galimberti:
Si avranno due assemblee: 1) La rappresentanza nazionale di gruppo e 2) La rappresentanza del controllo politico
Alla prima è attribuito il potere legislativo. Essa è costituita dai rappresentanti delle categorie di lavoratori con elezioni in più gradi: prima vengono eletti i rappresentanti provinciali fra i quali, poi, vengono eletti i rappresentanti dipartimentali (il dipartimento, come si vedrà, è un’entità territoriale amministrativa composta da più province ma più piccola della regione). Questi ultimi, a loro volta, nominano i rappresentanti nazionali scegliendoli fra loro stessi. Possono votare soltanto i lavoratori, di ambo i sessi, iscritti obbligatoriamente a una delle 12 categorie previste.
Alla seconda spetta il compito di controllare l’azione del governo affinchè essa “si esplichi nel quadro della costituzione e corrisponda alle aspirazioni della coscienza pubblica nazionale”. Anche in questo caso si avranno due gradi di votazione. In primo grado verranno eletti un numero stabilito di rappresentanti in ciascun collegio in cui è diviso il territorio dello stato. Questi, entro quindici giorni, eleggeranno, scegliendoli nel proprio seno, i rappresentanti nazionali in numero pari ad un quarto di quelli eletti in primo grado. Per l’elezione di questa seconda assemblea votano solo i “cittadini maschi alfabeti, maggiorenni, appartenenti a una delle organizzazioni di cui all’art. 70 (le categorie) e che non abbiano riportato condanne per reati infamanti o siano stati interdetti”. (art. 101 come modificato nell’appunto manoscritto di Galimberti)
Al Capo dello Stato “fanno capo i tre poteri fondamentali dello Stato: legislativo, esecutivo e giudiziario”. Esso viene nominato da una assemblea costituita da : una delegazione dei rappresentanti delle categorie eletti, una delegazione delle Accademie, delle Università e della Magistratura. Dura in carica cinque anni.
Egli ha il potere di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri, scelto fra i rappresentanti eletti e promulga le leggi. Gli compete anche, come compete al governo e ai singoli rappresentanti delle due assemblee, l’iniziativa per la formazione delle leggi. Le proposte di legge vengono depositate negli uffici della presidenza che provvede alla trasmissione alle commissioni.
Il potere esecutivo spetta al Governo. Esso è formato, per dettato costituzionale, da 12 ministeri, e decade insieme al Presidente che l’ha nominato.
Il territorio dello Stato è suddiviso in Dipartimenti, Province e Comuni. Il Dipartimento è guidato da un Governatore che si avvale di un consiglio, entrambi nominati dal Governo. Esso coordina le attività dei rappresentanti provinciali del Governo, delle province e dei comuni. Nelle province c’è il Prefetto che svolge funzioni di governo e il Consiglio provinciale col suo presidente per le funzioni amministrative. In ogni Comune entrambe le funzioni sono svolte dal Sindaco. Solo nei comuni superiori ai 20000 abitanti il Sindaco è coadiuvato da una Giunta Comunale. Consiglio Provinciale, Giunta Comunale e Sindaco sono eletti.
In tutti i progetti, salvo quello di Rolandi Ricci che propone l’elezione popolare, si prevede che il Capo dello Stato sia eletto dall’Assemblea Costituente. Rolandi Ricci, però, malgrado l’elezione popolare, non gli attribuisce anche la funzione di capo dell’esecutivo. Tale potere gli viene, invece, attribuito più o meno esplicitamente sia dai 18 punti di Verona che dai due progetti Biggini. Il secondo, però, rappresenta una notevole evoluzione. Mentre il primo appariva quasi “costruito intorno al Duce”, cui venivano attribuiti anche poteri legislativi, nel secondo ciò non si verifica e il potere legislativo viene attribuito integralmente alla Assemblea Nazionale Legislativa che verrà eletta dal popolo ogni cinque anni “a suffragio universale col sistema proporzionale”. Anche la Camera dei Rappresentanti del Lavoro del Biggini uno verrà eletta con lo stesso sistema da tutti i cittadini maggiori di anni 18. Però essa non ha l’esclusività del potere legislativo ma “collabora col Duce e col Governo per la formazione delle leggi”. Non è chiaro nel Biggini uno se l’Assemblea Costituente si scioglierà dopo l’approvazione della Costituzione o rimarrà in carica per deliberare “sulle deroghe eccezionali alle norme della stessa” nonché “sugli argomenti di supremo interesse nazionale” sottopostile dal Duce o dalla Camera dei Rappresentanti. Nel Biggini due c’è maggiore chiarezza: L’Assemblea Costituente, una volta approvata la Costituzione, si trasforma in Assemblea Nazionale Legislativa con chiare funzioni, mentre il Senato, eletto dalle categorie e formato da uomini con particolari benemerenze, avrà solo funzioni consultive e potrà avanzare proposte. Decisamente più avanzate e notevolmente innovative le proposte relative alle amministrazioni locali (soppressione delle Province, ampia autonomia ai comuni e consiglio regionale formato da tutti i sindaci).
In tutti i progetti il lavoro viene presentato come il protagonista della vita nazionale. Solo nei progetti di Biggini e nel progetto Galimberti, però, si ipotizzano i rappresentanti delle categorie come previste nel sistema corporativo fascista. (Gli stessi autori Galimberti e Repaci ammettono, nel paragrafo XX dell’introduzione, che questa struttura “non si differenzia granché da quella fascista…”. Salvo il fatto, naturalmente, che qui l’elezione dei rappresentanti avviene rigorosamente dal basso) E mentre Biggini prevede un Senato composto dai rappresentanti delle categorie particolarmente meritevoli con funzioni soltanto consultive e di proposta, Galimberti attribuisce alla “Rappresentanza nazionale di gruppo” il potere legislativo. Sembra, quindi che proprio il progetto di Duccio Galimberti sia il più rigorosamente vicino al principio corporativo elaborato dal Fascismo. Nel progetto Galimberti c’è anche la novità dei dipartimenti (cosa diversa dalle regioni sia per vastità territoriale che per funzioni. Il dipartimento è un organo di coordinamento emanazione del Governo) e la interessante proposta del comune affidato al solo Sindaco nei comuni inferiori ai 20000 abitanti. In quelli superiori c’è una Giunta che coadiuva il Sindaco ma non c’è più il Consiglio Comunale.
Ci sarà per tutti “ampia libertà di riunione, di associazione, di stampa, di culto.” E qui, all’art. 7, si scioglie un vero e proprio inno alla libertà. Si dice che la libertà è un bisogno assoluto dello spirito come gli alimenti sono un bisogno assoluto del corpo. Si dice che la libertà è palestra per l’esercizio del cervello come i campi sportivi lo sono per l’esercizio muscolare. Si esalta il bisogno dell’uomo di esternare le proprie idee e critiche e si afferma che nel confronto delle idee e nel dibattito si generano le idee migliori. Ed è così che, esercitando la propria libertà, il cittadino contribuisce alla costruzione del nuovo ordinamento e del nuovo stato. Il popolo dovrà essere “sovrano, padrone assoluto dei propri destini”.
Non solo gli uomini ma anche le donne avranno diritto al voto (art. 8). Bisognerà, però, aver raggiunto il 24° anno di età, perché si reputa che a quell’età si sia raggiunta una maggiore maturità di coscienza.
I diciotto punti di Verona:
Il popolo elegge il Capo dello Stato, che, dal testo, appare anche come capo dell’esecutivo e la Camera (sembra che il riferimento sia ad una sola camera). La Costituzione repubblicana dovrà assicurare al cittadino il diritto di controllo e di critica sugli atti della pubblica amministrazione.
Vittorio Rolandi Ricci:
Elezioni a suffragio universale sia per l’elezione della Camera che della metà del Senato (come già detto: un altro quarto eletto dal personale della università e della scuola, un altro quarto nominato dal Presidente)
Spampanato:
Non ritiene si possa procedere all’elezione dei membri della Costituente nei modi consueti dato lo stato di guerra. Ogni categoria di cittadini, perciò, designerà i propri rappresentanti. Tuttavia saranno ammessi anche i rappresentanti degli altri partiti “compresi quelli costituitisi durante il governo Badoglio”. Ad essi sarà garantita ogni libertà e immunità.
Biggini uno:
Come sopra detto i membri della Costituente e degli organi successivi saranno scelti con libere elezioni, salvo i previsti membri di diritto della Costituente.
Galimberti:
Non preoccupato, come i costituzionalisti dell’ultimo Fascismo, di dimostrare l’apertura totale alla democrazia e alla libertà, Galimberti delinea un regime democratico, sì, ma preoccupato di non lasciare spazi eccessivi a una libertà che potrebbe diventare arbitrio e punta, quindi, a una libertà coniugata con la responsabilità. Ci sarà, così, libertà di stampa e di opinione, “ ma è vietata la costituzione di partiti politici “(art. 56) . Tutti i cittadini lavoratori, gli unici che hanno diritto al voto, sono organizzati in categorie (lavoratori dell’industria, lavoratori dell’agricoltura, ecc.), ciascuna delle quali è divisa in gruppi (es.: per i lavoratori dell’industria: tessili, edili, metalmeccanici, ecc.). Ogni lavoratore ha l’obbligo di iscrizione alla propria categoria e al proprio gruppo. Si può anche appartenere a più di una categoria (nel caso si eserciti più di una professione) ma si ha diritto ad un solo voto, nella categoria per la quale si avrà optato. Non si parla di suffragio universale. Per l’elezione della “Rappresentanza del controllo politico” votano soltanto i maschi maggiorenni e alfabetizzati.
Tutti i progetti prevedono libertà di associazione e libere elezioni. Le enunciazioni del testo che stiamo esaminando, tuttavia, appaiono le più convinte e le più convincenti. Vengono, infatti, esplicitamente menzionate tutte le fondamentali libertà e si assicura al popolo la assoluta padronanza dei suoi destini. Curiosa la variazione dell’età a partire dalla quale si acquisisce il diritto al voto: nel Biggini uno , con notevole intuizione anticipativa, tale diritto si acquisiva a partire dal compimento del 18° anno. Nel Biggini due tale età sale a 24 anni, cioè a ben 3 anni dopo il compimento della maggiore età. Il motivo, si afferma, è che si ritiene solo a quell’età avere l’individuo acquisito la maturità sufficiente per effettuare scelte politiche responsabili. Che può anche essere considerata una buona ragione. Ma che stride, però, col fatto che si accettavano, a quell’epoca, volontari di sedici anni, considerati maturi, quindi, per andare a combattere e a morire, ma non maturi per votare.
Impressionante la somiglianza fra il sistema corporativo fascista e quello, pure definito corporativo, di Galimberti. Questi prevede 14 categorie mentre il corporativismo fascista ne prevedeva 22 (perché industria e agricoltura erano suddivise in diverse corporazioni). Tuttavia sono rilevabili anche altre differenze sostanziali. La più rilevante sta nel fatto che le corporazioni fasciste comprendevano sia i lavoratori che i datori di lavoro di uno stesso settore, mentra Galimberti prevede una categoria p) dei proprietari dei fondi urbani distinta dalle altre che, secondo quanto specificato (art 71) è quella cui appartengono i datori di lavoro.
Molto forte e significativa anche la norma che vieta la costituzione dei partiti politici. C’è, evidentemente, il rifiuto di quel parlamentarismo che aveva dimostrato la sua inefficienza nella stato pre-fascista, ma c’è anche la convinzione, che fu già del Fascismo, che la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica attraverso le categorie viene a costituire una base democratica attiva comprendente, praticamente, la totalità del popolo lavoratore, che partecipa direttamente, attraverso le proprie rappresentanze, al governo del paese. Cosa che, come è noto, non avviene in un regime “partitocratico”. La “base democratica attiva”, infatti, è in questo caso rappresentata soltanto dagli iscritti ai partiti (anche accreditando loro un potere reale all’interno del partito stesso, potere che è, invece, come è noto, nelle mani di una ristretta oligarchia) che rappresentano una esigua minoranza della popolazione.
La giustizia (art. 4)
Si afferma anzitutto con solennità l’indipendenza della Magistratura. I giudici dovranno emettere i loro giudizi “con tranquillità e secondo i dettami della loro coscienza”.
I Magistrati saranno eletti con un plebiscito popolare e la loro elezione sarà a vita. I membri delle Giurie, pure eletti con plebiscito popolare, invece, resteranno in carica per cinque anni.
La Magistratura avrà il suo autogoverno ed “essi stessi saranno gli arbitri dell’Ordinamento Giudiziario”
“ Il sistema di detenzione e di pena dovrà essere riveduto, studiato e modificato “
I diciotto punti di Verona:
Al punto 3 è detto: “Nessun cittadino, arrestato in flagrante o fermato per misure preventive, potrà essere trattenuto oltre i sette giorni senza un ordine dell’autorità giudiziaria. Tranne il caso di flagranza, anche per le perquisizioni domiciliari occorrerà un ordine dell’autorità giudiziaria. Nell’esercizio delle sue funzioni la magistratura agirà con piena indipendenza.”
Vittorio Rolandi Ricci:
Una commissione composta da sette eletti fra i componenti della Corte di Cassazione, compresa la Procura Generale, sette fra i componenti del Conssiglio di Statao e la Corte dei Conti e presieduta dal Presidente della Corte di Cassazione (o da un vice presidente da lui designato) governerà la Magistratura assicurandone l’indipendenza
Spampanato:
La Magistratura dovrà dare alla Costituente un apporto fondamentale “oltre che al contributo di dignità che può dare”. Dovrà avere, perciò una qualificatissima rappresentanza nell’Assemblea Costituente.
Biggini uno:
Art. 65: “Nell’esercizio delle sue funzioni è garantita piena indipendenza alla magistratura: questa è vincolata dalla legge e soltanto dalla legge”
Galimberti:
La Giustizia è amministrata da Magistrati la cui nomina e funzioni sono disciplinate da apposito ordinamento. C’è la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa. Non devono esistere tribunali straordinari o speciali. Dopo tre anni di servizio il Magistrato è inamovibile.
Ampie garanzie ai cittadini (art.51 e 52): diritto al risarcimento per danni causati dagli organi dello stato (quindi anche dalla magistratura) o per arresto illegale. Solo per ordine dell’autorità giudiziaria si potrà essere arrestati. Ammesso il fermo ma attuato in appositi locali (non nelle carceri) e con obbligo di comunicarlo entro 24 ore al P.M. Esso non potrà in nessun caso prolungarsi per più di 7 giorni.
Tutti i progetti proclamano solennemente l’indipendenza della Magistratura. L’innovazione rivoluzionaria del testo in esame è l’elezione dei Magistrati e dei membri delle Giurie mediante plebiscito popolare. Nel Biggini uno i Magistrati erano “nominati dal Duce” (art. 63). Galimberti rimanda ad apposito ordinamento la nomina e la funzione dei magistrati. Perché la divisione dei poteri sia effettiva è necessario che la Magistratura possa autogovernarsi. Bisogna, però, paventare il rischio che essa diventi una casta chiusa e irresponsabile (che, cioè, non sia tenuta a render conto a chicchessia del suo operato). L’elezione popolare dei giudici e dei giurati prefigura una forma di controllo da parte dell’elettorato.
Nella convinzione che si apriranno, nel futuro, ampie intese fra i popoli Europei, fino alla totale eliminazione dei conflitti armati, si propone l’abolizione della coscrizione obbligatoria e la creazione di una Milizia Nazionale Volontaria con compiti prevalentemente di ordine pubblico.
I diciotto punti di Verona:
Non ci sono riferimenti specifici al problema. Gli unici riferimenti si trovano nella premessa, dove si auspica una “rapida ricostruzione delle Forze armate…” e al punto 5 dove si definisce il partito “ordine di combattenti e di credenti….degno di essere il custode dell’idea rivoluzionaria”.
Vittorio Rolandi Ricci:
Non viene affrontato il problema. L’unico riferimento ai militari è al punto 19, ove si stabilisce il divieto “per tutti i funzionari dello Stato civili e militari, come per i magistrati” di appartenere a società segrete.
Spampanato:
Nel paragrafo “Forze Armate”, nel quale si parla delle rappresentanze militari nell’Assemblea Costituente, non si fa cenno a volontà di trasformare l’esercito in una milizia volontaria.
Biggini uno:
Nell’art. 59 si parla esplicitamente di coscrizione definendolo un “servizio d’onore” e si afferma che “Tutti i cittadini hanno il diritto e il dovere di servire in armi la Nazione…”
Galimberti:
“E’ vietata la costituzione di eserciti nazionali” (art. 6) Ogni stato potrà avere solo un unico corpo di polizia. Esercito, Marina e Aviazione saranno Confederali e in ogni Stato saranno reclutati i contingenti stabiliti dall’ Assemblea rappresentativa dei singoli Stati. L’Assemblea potrà anche ordinare la mobilitazione parziale o totale di tutti i cittadini atti alle armi.
Anche in questo caso il testo in esame si presenta come fortemente innovativo e anticipatore di un indirizzo che troverà la sua realizzazione soltanto ai tempi nostri, cioè sessanta anni dopo. Ed è l’unico progetto a parlare di un esercito di volontari.
L’art. 10 abolisce tutti i titoli nobiliari e le onorificenze, salvo quelle militari e al valor civile. Gli uomini nascono tutti uguali. Si riconosceranno esclusivamente quei titoli conseguiti con lo studio e con atti di valore.
I diciotto punti di Verona:
Non si fa cenno al problema.
Vittorio Rolandi Ricci:
Nessun cenno sull’argomento.
Spampanato:
Nessun cenno sull’argomento.
Biggini uno:
Art. 48: I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Al Duce spetta di conferirne di nuovi.
Galimberti:
Art. 49: “La nobiltà, come classe, è soppressa. Tutti i titoli sono soppressi e non possono venire introdotti……Possono solo essere conferiti i titoli che designano una funzione, un impiego, una professione o una dignità accademica.”
Soltanto il testo in esame e quello di Galimberti affrontano il problema in maniera drastica, rivelando una volta di più il loro carattere fortemente popolare e egualitario. I due testi sono pressochè equivalenti.
L’art. 11 propone una drastica semplificazione del sistema tributario. Si pagherà una sola imposta che comprenderà anche l’aliquota per l’invalidità e la pensione di vecchiaia. Saranno aboliti dazi, imposte di bollo e qualunque altro tipo di imposta. Tutto confluirà in un’unica imposta annuale che verrà determinata il base al reddito e sarà progressiva.
I consigli comunali istituiranno due apposite Commissioni per l’accertamento dei redditi: Una sarà presieduta “dal Capo dell’Ufficio Fiscale dello Stato” e l’altra, che avrà funzioni arbitrali con giudizio inappellabile, sarà presieduta da un delegato del comune.
Gli accertamenti dovranno essere resi pubblici.
Nell’art. 12 si parla dei dazi doganali. La prospettiva è quella di giungere gradualmente alla abolizione di tali dazi e, quindi, a un sistema di libero scambio. Quello che si auspica è una armonica integrazione delle economie che consenta ad ogni popolo l’accesso a tutti i beni di cui necessita. Sarà, questa, la “ base fondamentale del principio della fratellanza umana”.
I diciotto punti di Verona:
Nessun cenno sull’argomento
Vittorio Rolandi Ricci:
Nessun cenno sull’argomento.
Spampanato:
Nessun cenno sull’argomento.
Biggini uno:
Art. 91: Accettare “volenterosamente e disciplinatamente gli oneri, le restrizioni e i sacrifici” necessari per il bene dello Stato è “fondamentale dovere del cittadino”. Si tratta, come si può vedere, soltanto di un accenno generico.
Galimberti:
Il reddito dello Stato e degli Enti Locali è costituito dalle loro proprietà, dai servizi e dai tributi. “Questi non possono colpire altro che i redditi” (art.65). L’imposta sul reddito sarà progressiva e, onde evitare il formarsi di redditi eccessivi essa “..può colpire fino al novantacinque per cento” del reddito. L’imposta sul patrimonio potrà eccezionalmente essere istituita non più di una volta nel termine di anni quindici.
Gli aspetti più innovativi e rivoluzionari del testo in esame si riscontrano senza dubbio in materia economica. Il conglobare in una sola imposta, progressiva, tutto ciò che il cittadino deve pagare a titolo di contributo alla collettività rappresenta non solo una semplificazione ma anche un notevole contributo alla chiarezza e alla trasparenza del sistema fiscale. Gli accertamenti dei redditi effettuati a livello comunale e resi pubblici sono un ulteriore contributo a tutto ciò.
Preme far notare anche la lungimiranza delle proposte in materia di dazi onde poter giungere a un sistema di “libero scambio” con integrazione delle economie delle varie nazioni in un sistema armonico e pacifico, in un mondo dove “il flagello dei conflitti armati dovrà essere bandito per sempre”.
Politica
estera e politica razziale
Nell’art. 13 si delineano i principi fondamentali di una politica estera tesa alla pace e alla fratellanza fra i popoli : assoluta indipendenza di tutti i popoli, creazione di una milizia internazionale e di una speciale Corte di Giustizia internazionale che dirima, con giudizio inappellabile, le eventuali vertenze. Il flagello dei conflitti armati dovrà essere bandito per sempre.
Nell’art. 14 si dichiara abolita ogni questione di razza. Si afferma che la razza umana è una sola con tendenza a modificarsi in tutti i campi al fine di un miglioramento comune.
Per quanto riguarda il problema ebraico si riconosce la grande importanza che questo popolo ha avuto in passato. Si fa riferimento al frantumarsi dello stato ebraico a seguito della conquista romana e si considera necessario adoperarsi per la ricostituzione di uno stato ebraico indipendente, di una patria “indispensabile alla loro esistenza”.
I diciotto punti di Verona:
Punto 7: problema razziale: “Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica.”
Punto 8: politica estera : Salvaguardare l’integrità del territorio e “far riconoscere la necessità degli spazi vitali indispensabili ad un popolo di 45 milioni di abitanti sopra un’area insufficiente a nutrirli”. Realizzazione di una comunità europea per “eliminare gli intrighi britannici sul continente”, “abolire il sistema capitalistico interno e lottare contro le plutocrazie mondiali”, valorizzare, a beneficio nostro e degli autoctoni, le risorse naturali dell’Africa “nel rispetto assoluto di quei popoli, in ispecie mussulmani…”
Vittorio Rolandi Ricci:
Nessun cenno sugli argomenti
Spampanato:
Nessun cenno specifico sull’argomento politica razziale. Sono, però, significative le seguenti affermazioni contenute nel paragrafo “Attività della Costituente”:
La prima : L’appartenenza alla Grande Assemblea Costituente “non richiede speciali requisiti civili, politici o religiosi”. La seconda: Sono assimilati ai cittadini italiani “…gli individui di altra nazionalità chiamati a far parte dell’Assemblea.”
Biggini uno:
Nel VI Paragrafo “La difesa della stirpe”, art. 73, si dice
che si attua questa difesa, fra l’altro, “col divieto di matrimonio di
cittadini italiani con sudditi di razza ebraica….”
Galimberti:
La politica estera non è più competenza dei singoli Stati ma della Confederazione europea. Art. 5: “Gli Stati d’Europa riconoscono piena sovranità agli organi confederali in materia di affari esteri, di difesa, di politica economica….” La Confederazione ripudia la guerra e ogni forma di imperialismo. La Corte confederale di Giustizia provvederà a dirimere le eventuali vertenze fra gli stati. In caso di gravi inadempienze potrà intervenire l’esercito confederale.
Art. 46: “ Le differenze di razza, di nazionalità e di religione non sono d’ostacolo al godimento dei diritti pubblici e privati.”
Come già nei 18 punti di Verona si auspicava la
realizzazione di una comunità europea, sia pure per “eliminare
gli intrighi britannici sul continente”, anche in questo testo ci si proietta
in una dimensione sovranazionale auspicando un mondo pacificato in cui sia
riconosciuta l’indipendenza di tutti i popoli, in cui le eventuali controversie
siano risolte da una Corte di Giustizia internazionale. Il tutto garantito da
una milizia internazionale. Di una Corte di Giustizia sovranazionale e di una
milizia internazionale si parla anche nel progetto di Galimberti. E così della comunità europea che lui
chiama Confederazione degli Stati europei.
Ma la cosa che maggiormente colpisce è il netto rovesciamento dell’atteggiamento nei confronti dei cittadini di razza ebraica. Senza mezzi termini, smentendo ciò che era detto dei 18 punti di Verona e anche quanto affermato nel Biggini uno, si dice lapidariamente che il problema razziale non esiste perché la razza umana è una sola. E si prefigura anche la creazione di uno stato ebraico ove il popolo ebraico, del quale si riconosce l’importanza avuta in passato, possa trovare di nuovo una indispensabile patria.
La scuola sarà obbligatoria per tutti almeno fino al 16° anno. Ci saranno borse di studio per consentire anche ai bisognosi di raggiungere i più alti gradi dell’istruzione. L’insegnamento non sarà dogmatico e sarà aperto a tutte le grandi correnti di pensiero. Non dovranno esserci influenze politiche o religiose. I programmi verranno introdotti dopo essere stati ampiamente discussi dagli insegnanti. L’avviamento alle professioni sarà deciso da speciali commissioni il cui giudizio sarà inappellabile.
Lo sport sarà un fattore importante nella formazione e nella vita dell’individuo. Ed è anche da considerarsi un fenomeno d’importanza sociale. Esso dovrà essere praticato per pura passione, senza fini di lucro. Soltanto nello sport agonistico saranno previsti dei premi. Per il resto lo sport, che contribuisce a un sano sviluppo, dovrà essere praticato come svago, divertimento, ricreazione.
I diciotto punti di Verona:
L’unico riferimento al problema educativo si trova al punto 5: “L’organizzazione a cui compete l’educazione del popolo ai problemi politici è unica” . Ed è il partito.
Vittorio Rolandi Ricci:
Punto 20: “L’educazione e l’istruzione <sono> avocate allo Stato, rispettati i patti lateranensi, i quali <sono> dichiarati costituzionalmente invariabili unilateralmente”
Spampanato:
Nessun cenno specifico sull’argomento.
Biggini uno:
Il paragrafo VII “L’educazione e l’istruzione del popolo” è diviso in due sezioni. La Sezione I “Dell’educazione” afferma anzitutto che l’educazione è uno dei principali compiti della Repubblica (art.75) Dice, quindi, che lo Stato, col rispetto dei diritti e dei doveri della patria potestà, “invigila” affinchè l’educazione familiare sia adeguata. In caso contrario la sostituisce (art. 76). L’art. 77, infine, afferma che “organo fondamentale dell’educazione politica del popolo è il Partito fascista repubblicano”, essendo riconosciuto quale organo ausiliario dello Stato. Lo Stato può autorizzare il funzionamento di scuole private, esercitando, però, il controllo sui programmi e sulla capacità dei docenti. La Dottrina Cristiana è fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica. (art.83).
Galimberti:
L’insegnamento è libero, ma solo lo Stato rilascia i titoli di studio. Solo l’istruzione elementare è obbligatoria ma l’insegnamento è gratuito nelle scuole statali di ogni grado. Borse di studio e altri incoraggiamenti saranno date ai poveri meritevoli. Si parla di sport all’art. 38 nell’ambito della politica sanitaria.
Innovativa è anche l’estensione dell’obbligatorietà dino al 16° anno, ma la cosa veramente nuova e che, anche in questo caso rovescia le impostazioni precedenti è la categorica affermazione che nella scuola l’insegnamento “non sarà dogmatico” e, nella scuola, non dovranno esserci influenze politiche o religiose. Quindi, anche se non lo si dice esplicitamente, sembra che ci si trovi di fronte a un ripensamento degli stessi Patti Lateranensi che prevedevano, oltre a quanto era scritto nei programmi che contenevano la materia “Religione”, anche le famose “ 20 lezioni di religione” di un’ora ciascuna, impartite direttamente da un religioso. Molto interessante anche l’affermazione che i programmi saranno introdotti nelle scuole solo dopo essere stati discussi e approvati dai docenti, il che prefigura una autonomia scolastica ante litteram.
Importante anche l’esortazione a praticare lo sport “per pura passione, senza fini di lucro”, specie se si fa un confronto con i molti sport miliardari che si praticano oggi.
Art. 15 : “La scuola non avrà dogmi. Saranno escluse le influenze politiche e religiose, l’insegnamento sarà aperto alle grandi correnti del pensiero, i programmi verranno ampiamente discussi dal corpo degli insegnanti stessi, commissioni speciali verranno istituite, incaricate del vaglio e delle decisioni all’avviamento professionale di quelli ritenuti idonei con giudizio inappellabile.”
I diciotto punti di Verona:
Punto 6: “La religione della Republica è la cattolica apostolica romana. Ogni altro culto che non contrasti con le leggi è rispettato.
Vittorio Rolandi Ricci:
Punto 12: Fra i Senatori eletti dal Presidente dovranno essere inclusi dieci vescovi.
Punto 17: La religione cattolica è la religione dello Stato. Gli altri culti sono ammessi nei limiti stabiliti dalla legge.
Spampanato:
Non ci sono cenni specifici. E’ significativo, però, che fra i soggetti chiamati a far parte della Costituente figurassero rappresentanze dei Cappellani militari di Esercito, Milizia, Aviazione e Marina e che “Inoltre parteciperà alla Costituente un rappresentante per ogni comunità religiosa esistente nello Stato, Impero, Colonie e Possedimenti”.
Biggini uno:
Art. 83: “La Repubblica Sociale Italiana considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della Dottrina cristiana…” Perciò l’insegnamento religioso “ è obbligatorio nelle scuole elementari e medie” . Salvo esenzioni che la legge può stabilire.
Galimberti:
La religione è menzionata soltanto all’art. 46, già riportato nel paragrafo Politica estera e politica razziale. Se ne può dedurre che ognuno è libero di professare liberamente la religione che crede, ma essa è e rimane un fatto privato. Tuttavia è bene notare che, a proposito dei rapporti della Confederazione degli Stati Europei con il Vaticano, all’art. 3 si dice che essa “dichiara di aderire al trattamento stabilito nel Trattato con l’Italia dell’11 febbraio 1929”.
Considerazioni e commenti
Oltre a quanto detto nel paragrafo precedente, possiamo notare come, nel progetto Biggini e nel progetto Galimberti si vada oltre il concetto di religione come fondamento e coronamento dell’istruzione e, quindi, della formazione dell’uomo e del cittadino, per approdare a una posizione decisamente più laica.
“Il lavoro nella Repubblica Sociale Italiana è un
dovere per tutti i cittadini, e ciascuna verrà remunerato a seconda della
propria capacità e del proprio merito”. Così l’art. 17. Il lavoro è una necessità, perché con lo sforzo
che esso richiede ogni uomo si procura quei beni economici necessari per
soddisfare i bisogni della vita. Ma è anche un dovere sociale, perché è col
lavoro di tutti che vengono messi a disposizione della collettività tutti quei
beni e servizi indispensabili alla vita. La retribuzione commisurata alle
capacità e al merito è considerato uno stimolo e un atto di giustizia.
Ma nessun lavoratore
dovrà più essere esposto allo sfruttamento da parte di altri uomini. Questo è
chiaramente enunciato dall’art 18 che esordisce affermando che “Il
Capitale non potrà essere più elemento di sfruttamento e di privilegio per alcuno”
Sarà dunque necessario garantire che i mezzi di produzione appartengano ai lavoratori, quale che sia il settore e il tipo di lavoro. Il comunismo, che intendeva garantire la stessa cosa, riteneva di avere risolto il problema facendo acquisire allo Stato tutti i mezzi di produzione. Essendo, infatti, lo stato comunista governato dal popolo, il popolo stesso risultava proprietario di tali mezzi. Ma si trattava di un possesso del tutto nominale. Nella realtà, infatti, il lavoratore dello stato comunista non ha più come datore di lavoro un capitalista privato ma lo stato. Egli, però, non muta la sua condizione di mero dipendente. Si passa, cioè, da un capitalismo privato a un capitalismo di stato.
Qui, al contrario, si va molto oltre. Si comincia con l’affermare che “tutta la proprietà immobiliare passerà esclusivamente nelle mani dello Stato” , ma con queste eccezioni:
a) per i possessori della casa che serve di abitazione della propria famiglia;
b) della terra che viene fecondata con le proprie braccia
c) e di quant’altro sia nella forma privata e associata ove risulti chiaramente che il capitale ed il lavoro siano riuniti nelle stesse mani.
E’, questo lunghissimo articolo 18, certamente il più rivoluzionario di tutto il progetto. Esso, infatti, prosegue dicendo che lo Stato assumerà direttamente la gestione di tutte le industrie, miniere e grandi aziende, ma solo in via temporanea, intendendo cedere poi, tutto e veramente nelle mani di chi lavora. Accadrà, infatti, che lo stato assegnerà a tutte quelle famiglie che desiderano lavorare la terra, un appezzamento adeguato alla forza lavoro della famiglia stessa. Tale famiglia verrà gravata di una rata annuale commisurata al valore dell’appezzamento che le consentirà, in 30 anni, di divenire proprietaria del terreno. Tali versamenti andranno effettuati alla Banca di Stato che, come vedremo, sarà l’unico istituto di credito.
La stessa cosa si verificherà nell’industria. Il capitale di ogni azienda sarà diviso in tante quote capitale quanti sono gli addetti, i quali, mediante versamenti o trattenute sul salario, diventeranno alla fine proprietari della propria quota. Essi, quindi, gestiranno l’azienda come associazione cooperativa, essendo i proprietari dell’azienda stessa. Non sarà inutile notare come quanto sopra rappresenti un passo ulteriore anche rispetto alla legge sulla Socializzazione. Con quella legge, infatti, il lavoratore partecipava, sì, alla ripartizione degli utili, dai quali, però dovevano essere tolti, oltre agli accantonamenti previsti dalla legge, anche la giusta remunerazione del capitale. Nel caso che esaminiamo, invece, anche tale quota andrebbe ai lavoratori essendo loro stessi i detentori del capitale.
Una importante clausola di salvaguardia è la seguente: Ove un lavoratore decidesse, nel corso della sua vita lavorativa, di cambiare azienda o, addirittura, di passare dall’industria all’agricoltura o viceversa, le quote versate lo seguirebbero nella nuova attività senza che nulla vada per lui perduto. Al termine della attività lavorativa, poi, la quota capitale verrà integralmente rimborsata e, in caso di morte, detta quota andrà agli eredi.
Altra cosa notevole e abbastanza clamorosa è che “la proprietà immobiliare espropriata non verrà pagata dallo Stato” . Le famiglie espropriate, però, ove siano impossibilitate a lavorare, avranno una “sistemazione equa”. Si sostiene, a questo proposito che, anche se togliere questo capitale può apparire immorale, in realtà non lo è perché esso capitale è il risultato di uno sfruttamento del lavoro altrui per cui il toglierlo per darlo ai lavoratori è un atto di riparazione e di giustizia.
L’articolo 23 è dedicato all’artigianato. Si dice che, anche in un’epoca in cui l’industria produce più velocemente e a prezzi più bassi, tuttavia il lavoro artigianale ha dei pregi ancora molto apprezzati per l’eleganza, l’originalità, l’adeguatezza a particolari bisogni. Quindi l’artigiano, lavoratore indipendente, dovrà essere aiutato sia nella forma individuale che associata.
Anche l’attività commerciale (art. 26) svolge un’importante funzione in una società organizzata. Nel futuro assetto sociale sarà necessario, a vantaggio degli acquirenti, creare sempre più stretti rapporti fra produzione e consumo. Ciò potrà essere fatto predisponendo un piano organizzativo di cooperative associate.
Gli utili di queste cooperative di consumatori non verranno distribuiti ma reinvestiti per migliorare l’organizzazione e mantenere i prezzi ai giusti livelli.
Tutte le società cooperative fanno capo all’Ente Nazionale della Cooperazione che avrà compiti di controllo, propaganda e altre iniziative. Si distinguono due tipi di cooperative: quelle di Produzione e Lavoro e quelle di Consumo.
In una società dove lavorare è un dovere e tutti lavorano e dove esistono provvidenze per chi è impossibilitato a lavorare, è logico che si consideri non tollerabile ogni forma di questua o elemosima (art. 25).
I diciotto punti di Verona:
Punto 9: “Base della Repubblica Sociale e suo oggetto primario è il lavoro….”
Punto 10: La proprietà privata è rispettata purchè non diventi strumento di sfruttamento di altri uomini. Espropriazioni potranno aversi in caso di terre incolte o mal gestite onde creare aziende agricole gestite da coltivatori diretti o cooperative di agricoltori.
Punto 11: Tutto ciò che esce dall’interesse singolo per entrare nell’interesse collettivo appartiene alla sfera di azione dello Stato. Pubblici servizi e produzioni belliche vengono gestite dallo Stato o da Enti appositi.
Punto 12: In ogni azienda i lavoratori, mediante loro rappresentanze, parteciperanno alla gestione delle aziende stessa e alla ripartizione degli utili.
Punto 16: Tutti i lavoratori saranno organizzati nel sindacato di categoria della unica grande Confederazione Generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti.
Punto 17: Congrui adeguamenti salariali e controllo efficace dei prezzi (con misure anche drastiche) dei viveri che devono mantenere i livelli ufficiali. Chi fa mercato nero verrà equiparato ai traditori e rischierà anche la pena di morte.
Vittorio Rolandi Ricci:
Non ci sono riferimenti specifici. Soltanto all’art. 17 c’erano le seguenti affermazioni: La prima : “La proprietà privata <è> considerata piena e libera salvo quelle limitazioni che per legge fossero riconosciute di interesse nazionale. L’espropriazione <dovrà> sempre essere compensata con adeguato pagamento di indennità” L’altra: “La disciplina di qualunque contratto, anche di quelli di lavoro, <è> demandata alla legge, od a regolamenti approvati per delegazione del legislatore.”
Spampanato:
Mancano riferimenti espliciti. Nel paragrafo I lavori della Grande Assemblea Costituente, però, al punto 7 è detto :” Ratifica di quanto finora legiferato e ordinato dal Governo Nazionale Repubblicano” che può essere interpretato come adesione agli indirizzi sociali espressi dalla R.S.I. a partire dai 18 punti di Verona. Altro indizio interessante può essere ritenuto la grande partecipazione all’assemblea costituente dei rappresentanti del lavoratori, prevista nel paragrafo Lavoratori. Nel paragrafo Economia, infine, è molto significativo il rifiuto di dare rappresentanti nell’assemblea alle “Confederazioni padronali” per non dare diritto di presenza al capitalismo “già virtualmente ripudiato dalla nuova situazione rivoluzionaria intervenuta nel paese”.
Biggini uno:
Tutto il Capo IV è dedicato alla Struttura
dell’economia nazionale. Il 1° paragrafo è dedicato a La produzione
e il lavoro. Nella Sezione I La produzione
Si afferma anzitutto che, nel campo della produzione, la Repubblica si propone di conseguire l’indipendenza economica. A questo scopo fisserà “direttive e piani generali” (art.103). Nell’art. 104 si prevede la più ampia collaborazione fra le varie categorie e i vari fattori della produzione. Nell’art. 105 si afferma il totale rispetto della proprietà privata di cui si riconosce la funzione sociale, con particolare attenzione alla proprietà rurale che dovrà essere agevolata per incrementare il numero dei coltivatori diretti (art.106). Sarà, tuttavia, previsto l’esproprio, previo congrua indennità, ove la proprietà sia mal gestita. L’iniziativa privata è considerato lo strumento più utile nell’interesse della nazione art. 108). Lo Stato gestirà direttamente le imprese che controllino settori essenziali per l’indipendenza economica e politica della Nazione. Potrà, inoltre, assumere la gestione di imprese prive di sufficiente iniziativa, per assegnarle, poi, al altri privati o a enti appositi (art. 111 e 112).
Nella Sezione II Il lavoro, si comincia col dichiarare il lavoro “soggetto e fondamento dell’economia produttiva” (art.113). Negli articoli successivi si afferma che il lavoro è un dovere nazionale, che è assicurata la piena uguaglianza giuridica di tutti i lavoratori, che la Repubblica assicura a tutti il diritto al lavoro. Inoltre si ribadisce che l’orario di lavoro è di 44 ore settimanali per non più di 8 ore il giorno, che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e alle ferie, nonché ad una indennità di fine lavoro proporzionata agli anni di servizio. Infine l’art.123 afferma che la Repubblica “coordina ed integra” l’azione di previdenza (vecchiaia, invalidità, infortuni, malattie, gravidanza, puerperio, disoccupazione involontaria, richiamo alle armi), cui debbono concorrere tutti gli elementi della produzione, le categorie e speciali appositi Istituti.
Il 2° paragrafo La gestione socializzata dell’impresa descrive il funzionamento dell’impresa socializzata (partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’azienda e alla ripartizione degli utili) anticipando, in sostanza, quello che sarà il contenuto della legge sulla socializzazione che verrà approvata nel febbraio successivo.
Il 3° ed ultimo paragrafo L’organizzazione professionale afferma, all’art. 135 che “tutte le categorie di prestatori d’opera e di lavoro, operai, impiegati, dirigenti, di artigiani, di imprenditori, di professionisti e gli artisti” appartengono ad un’unica organizzazione professionale nazionale. Essa ha l’esclusiva rappresentanza degli interessi delle categorie ed è giuridicamente riconosciuta come ente ausiliario dello Stato. In caso di controversie non conciliate interverrà la Magistratura del Lavoro. Di conseguenza lo sciopero e la serrata saranno puniti quali delitti contro l’economia nazionale.
Galimberti:
Già nella prima parte, riguardante l’ordinamento della Confederazione, si afferma (art. 29) che il lavoro è un diritto e un dovere sociale. Perciò la disoccupazione sarà evitata, impiegando in opere pubbliche i disoccupati anche temporanei. Nello stesso articolo si afferma anche che verrà impedita la formazione di grandi capitali e di grandi redditi anche mediante nazionalizzazioni (industrie e servizi che abbiano carattere nazionale). All’art 61, poi, si precisa che la proprietà privata è riconosciuta e tutelata ma solo “nei limiti del bisogno individuale e famigliare in rapporto alle esigenze della condizione sociale” Tutto ciò che eccede viene incamerato dallo Stato “per confisca, espropriazione o gravame tributario”. L’art. 68, poi, precisa che il gravame tributario (imposta progressiva sul reddito) può raggiungere il 95%.
Ogni cittadino lavoratore deve essere iscritto ad una delle 12 categorie di cui all’art. 71, tramite l’appartenenza a un gruppo di quella categoria. La categoria rappresenta un grande settore dell’attività (es. lavoratori dell’industria) mentre il gruppo rappresenta una attività specifica di quella categoria (es.: settore tessile, settore edile, ecc.) Il gruppo, come si chiarisce al paragrafo XX dell’introduzione, “equivale al sindacato”. Questa organizzazione del lavoro è unica e riconosciuta dallo stato. Non sono ammesse organizzazioni libere. Essa stipula contratti collettivi che assumono la veste e il valore di atti legislativi. Di conseguenza le eventuali vertenze saranno giudicate dal magistrato ordinario. “Serrate e scioperi sono proibiti”. Obbligatorie tutte le assicurazioni sociali. L’orario settimanale di lavoro non potrà superare le 38 ore. Divieto assoluto di lavoro straordinario salvo deroghe dell’Assemblea Confederale per ragioni di necessità. Presso ogni azienda verrà istituita una commissione di controllo formata da impiegati e operai nominati dai rispettivi gruppi e gli stessi “concorrono al riparto degli utili”.
Considerazioni e commenti
E’, sicuramente in questi articoli che si manifesta con estrema chiarezza la portata rivoluzionaria del progetto. La socialità (ma potremmo dire il socialismo) della R.S.I. sono qui esplicitati nella loro pienezza. La proprietà è riconosciuta, sì, ma, oltre alla casa di abitazione, soltanto se è proprietà dei mezzi di produzione. La proprietà di altro non può che essere il frutto di uno sfruttamento del lavoro altrui e, quindi, sarà espropriata senza indennizzo. Per il capitalista come noi lo conosciamo, cioè come colui che possiede il capitale dell’impresa, vale a dire i mezzi di produzione, non c’è più spazio. I portatori di capitale sono, in parti uguali, gli stessi lavoratori. E sarà così anche per le grandi imprese tradizionalmente gestite dallo Stato come, ad es., poste e ferrovie. Non esisterà più, quindi, né il capitalismo privato né il capitalismo di Stato. Non è chi non veda l’enorme passo in avanti anche rispetto alla socializzazione delle imprese. Con tale legge, infatti, il lavoratore avrebbe partecipato alla distribuzione degli utili di azienda ma il portatore di capitale sarebbe stato ancora il capitalista proprietario il quale, prima della distribuzione degli utili di gestione, avrebbe visto la giusta remunerazione del suo capitale investito. Il lavoro verrà retribuito “a seconda delle proprie capacità e dei propri meriti”. Non ci sarà, quindi, appiattimento, ma un adeguato riconoscimento della professionalità e della laboriosità. Naturalmente tutti saranno liberi di accumulare risparmi, come forma di previdenza o per altri scopi che ciascuno può prefiggersi. Ma esso non darà frutti, a meno che il possessore non lo investa per acquistare mezzi di produzione coi quali svolgere la propria attività lavorativa (Esempio: Un artigiano che desidera modernizzare la propria attrezzatura).
Di notevole portata il fatto che il terreno acquistato, una volta pagate le quote, rimarrà ovviamente di proprietà, ma anche le quote di capitale riscattate, alla fine dell’attività lavorativa, verranno restituite, costituendo, così, un capitale risparmiato per la vecchiaia. Tali proprietà potranno, alla morte del titolare, passare in eredità ma soltanto ai figli legittimi. Mancando questi, le proprietà torneranno allo Stato. Se così non fosse, infatti, potrebbe accadere che un agricoltore, già proprietario del proprio appezzamento, ricevesse in eredità un secondo appezzamento che non potrebbe lavorare con la propria famiglia e che, quindi, dovrebbe far lavorare ad altri non proprietari. Il che non può darsi secondo questa legge. Anche questa norma, pertanto, è coerente con tutta l’impostazione.
Più d’una sono le analogie fra le proposte di Galimberti e le proposte dei costituzionalisti fascisti. Ma anche con le realizzazioni del fascismo. L’organizzazione del lavoro per categorie e gruppi ricalca, per stessa ammissione del Galimberti, il corporativismo fascista. E l’opportunità di dirimere le controversie fra lavoratori e datori di lavoro per vie legali, abolendo scioperi e serrate, ricalca la strada seguita dal Fascismo con l’istituzione della Magistratura del Lavoro. Anche la unicità della organizzazione sindacale con divieto di organizzazioni libere è simile a quella Confederazione del Lavoro, della Tecnica e delle Arti che fu realtà nella Repubblica Sociale Italiana. E con l’introduzione della “commissione di controllo” nelle aziende (di cui non è precisata la funzione ma che si può supporre come una parziale partecipazione alla gestione) e il riparto degli utili, Galimberti si avvicina molto al concetto di socializzazione. Infine, anche se in Galimberti non c’è la drastica liquidazione del capitalismo come nel progetto Biggini, tuttavia ci sono misure abbastanza incisive per la riduzione dei grandi capitali e dei redditi eccessivi. Anche se questo sembra comportare un abbondante ricorso alle nazionalizzazioni delle aziende di interesse nazionale fra le quali sembra finirebbero per rientrare tutte le aziende di grandi dimensioni.
L’organizzazione
sindacale
Nel testo in esame si parla della Confederazione Generale del Lavoro nell’art. 3, allorchè si dice che sarà essa a determinare il numero dei posti spettanti a ciascuna categoria di lavoratori per l’elezione del Senato. Ci si riferisce all’unica Confederazione del Lavoro, della Tecnica e delle Arti già realizzata dalla R.S.I. con Decreto del 25 novembre 1943. Tale Confederazione raggruppava tutti i sindacati di categoria comprese le associazioni dei datori di lavoro (purchè dirigenti dell’azienda) all’epoca ancora esistenti, eliminando così il dualismo (organizzazione dei lavoratori e organizzazioni degli industriali) sopravvissute durante tutto il ventennio fascista.
Tale Confederazione, avente riconoscimento giuridico, stipula contratti di lavoro validi erga omnes, tutela i lavoratori e dirime ogni eventuale vertenza.
I diciotto punti di Verona:
Punto 16: “Il lavoratore è iscritto d’autorità nel sindacato di categoria” che converge nella Confederazione Generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti. Ne sono esclusi i “proprietari che non siano dirigenti o tecnici”.
Vittorio Rolandi Ricci:
Mancano cenni specifici sull’argomento.
Spampanato:
Le Federazioni nazionali di categorie designeranno i rappresentanti nell’Assemblea Costituente.
Biggini uno:
Nel paragrafo titolato L’organizzazione professionale – articoli dal 135 al 142 si fa riferimento alla Confederazione Unica già approvata e gli si riconoscono i seguenti poteri:
Normativo: Essa, “nella forma e nei modi stabiliti dalla legge” detta norme giuridiche per la disciplina dei rapporti di lavoro.
Fiscale: Può imporre contributi ai lavoratori per sostenere le spese connesse alla sua funzione.
Conciliativo: Deve esperire il tentativo di conciliazione nelle vertenze, presupposto necessario prima di ricorrere alla Magistratura del Lavoro.
Disciplinare: Può infliggere sanzioni disciplinari previste dallo statuto per inosservanza ai doveri degli associati.
Consultivo: Il suo parere deve essere sentito dallo Stato nelle materie riguardanti il lavoro e la produzione.
Galimberti:
Come già detto i lavoratori sono organizzati in gruppi (che corrispondono ai sindacati). Esso è “la base più ristretta della categoria e rappresenta gli interessi di ciascuna attività lavorativa o produttiva (ad esempio, operai dell’industria tessile, della industria metallurgica, avvocati e procuratori, , artigiani del legno, ecc.”) I vari gruppi di tipologia affine vengono raggruppati in categorie, che rappresentano “un ambito più vasto (ad esempio, professionisti e artisti, lavoratori dell’agricoltura, industriali, ecc.” (paragrafo XX dell’introduzione). Le categorie sono 12 e sono a base dipartimentale. I rappresentanti delle categorie dipartimentali sono eletti fra i rappresentanti provinciali, eletti da ogni sindacato. Ogni sindacato (o gruppo) e ogni categoria ha il potere di stipulare contratti di lavoro collettivi e tali contratti sono atti legislativi (art.76). Inoltre i rappresentanti dipartimentali delle categorie nominano la rappresentanza nazionale di gruppo che va a costituire, come già visto, l’assemblea titolare del potere legislativo.
Pare di poter dire che in una società dove il lavoratore è anche proprietario dei mezzi di produzione la funzione del sindacato non può non essere diversa. E’ vero che anche in una azienda cooperativa di grandi dimensioni, dove la gestione non può essere affidata all’assemblea generale dei soci ma ad un apposito comitato di gestione, possono nascere vertenze fra i singoli lavoratori e tale comitato. Ma non sarà il potere conciliativo quello maggiormente esercitato in questa nuova situazione. Fermi tutti gli altri indicati dal Biggini uno, ritengo si possa attribuire a questo sindacato anche l’importantissimo compito, da assolvere insieme all’Ente Nazionale della Cooperazione, alla Banca di Stato e allo Stato stesso nella sua funzione di programmatore, di individuare i settori ove trovasi spazio per la costituzione di nuove industrie, di stimolare l’interesse dei lavoratori alla costituzione di apposite Società Cooperative per la gestione delle stesse, al finanziamento e all’assistenza nella fase di avvio dell’attività.
Per Galimberti il sindacato svolge una funzione fondamentale in quanto non solo cura gli interessi della categoria ma, come Ente riconosciuto dallo Stato, è l’organizzatore di quella struttura corporativa che garantisce la rappresentanza dei lavoratori per la formazione della massima assemblea legislativa. E poiché tutti i lavoratori sono iscritti obbligatoriamente al sindacato, ciò garantisce la più ampia base di una democrazia veramente partecipativa, come era nella teoria del sistema corporativo fascista ed anche in entrambi i progetti Biggini. Questi ultimi, però, attribuivano alle assemblee costituite dai rappresentanti dei lavoratori (Senato nel Biggini due e Camera dei rappresentanti del lavoro nel Biggini uno) funzioni soltanto consultive e di proposta (nel Biggini uno, per la verità, si dice, all’art. 26 che la Camera dei Rappresentanti “collabora col Duce e col Governo per la formazione delle leggi”. Gli si attribuisce, cioè, un ruolo nella formazione delle leggi, senza però riconoscergli la titolarità esclusiva del potere legislativo) mentre Galimberti gli attribuisce chiaramente funzioni legislative rendendo così tale assemblea più simile, sotto certi aspetti almeno, alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni del periodo fascista.
Ribadita l’importanza della casa come luogo dove l’uomo si circonda dei propri affetti, dove può riposarsi, ove pensa e studia, l’art. 19 propone la creazione di un Ente Nazionale Edile che “avrà l’esclusiva funzione di provvedere, per tutte le famiglie, una casa di loro proprietà”. Le facilitazioni saranno enormi, con lunghe rateazioni da versare alla Banca di Stato.
L’art. 20 si occupa del risparmio, che, si dice, dovrà essere tutelato in modo assoluto, mettendolo al riparo anche da inflazione e svalutazioni, ritenute immorali.
Però esso sarà infruttifero, a meno che non venga utilizzato per finanziare una attività lavorativa esercitata dallo stesso risparmiatore.
Quanto al risparmi eventualmente pregressi, ci saranno delle “falcidie”. Infatti la vecchia moneta verrà sostituita con una moneta nuova agganciata all’oro e, quindi, con un valore reale e le ricchezze superflue verranno sequestrate con gli stessi criteri adottati per i beni immobiliari. E la stessa cosa accadrà per i titoli del debito pubblico. L’auspicio è che l’uomo nuovo del nuovo ordine sociale acquisisca una mentalità ispirata al senso del dovere e alla fratellanza, e sappia considerare il denaro un mezzo e non un fine in una società che gli assicura giustizia, assistenza e una decorosa pensione per la vecchiaia.
L’art. 21 stabilisce che il diritto all’eredità è riconosciuto soltanto “ai figli legittimi”. Ove una famiglia non ne abbia e si estingua i beni saranno devoluti alla collettività.
I diciotto punti di Verona:
Punto 15: Esiste il diritto alla proprietà della casa. Un Ente nazionale provvederà a fornire la casa a ogni lavoratore. L’affitto, una volta rimborsato il capitale e pagatone il giusto frutto, “costituisce titolo di acquisto. Sul risparmio non si hanno riferimenti specifici. Al punto 10, tuttavia, nel garantire la proprietà privata, la si definisce “frutto del lavoro e del risparmio individuale”.
Vittorio Rolandi Ricci:
Mancano cenni specifici sull’argomento.
Spampanato:
Mancano cenni specifici sull’argomento
Biggini uno:
L’art. 105 recita: “La Repubblica considera la proprietà privata, frutto del lavoro e del risparmio individuale,, come completamento e mezzo di esplicazione della personalità umana, e ne riconosce la funzione sociale e nazionale quale un mezzo efficace per sviluppare e moltiplicare la ricchezza e per porla al servizio della Nazione. A questi titoli la Repubblica rispetta e tutela il diritto di proprietà privata e ne garantisce l’esercizio e i trasferimenti sia per atto fra i vivi che per successione legittima o testamentaria….”
Galimberti:
L’art. 61 recita : “” Lo stato riconosce la proprietà privata e la tutela nei limiti del bisogno individuale e famigliare in rapporto alle esigenze della condizione sociale. Tutto ciò che eccede tali bisogni e tali esigenze diviene proprietà dello Stato a mezzo di confisca (cioè senza corrispondere alcuna indennità) , espropriazione o gravame tributario.
Considerazioni e commenti
Il diritto alla proprietà della casa è ribadito con la massima forza. Un Ente apposito avrà come compito quello di fornire a tutte le famiglie una casa in proprietà “con enormi facilitazioni”. Non si tratta, quindi, di una enunciazione platonica del “diritto alla casa”, ma un impegno assoluto a fornire, in concreto, una casa in proprietà ad ogni famiglia.
Come si vede il
problena della casa è preso in esame soltanto dal Biggini due , che
riprende direttamente l’enunciato del punto 15 dei Diciotto punti di Verona.
E’ particolarmente interessante rilevare, invece, come il problema della proprietà privata sia trattato dal Galimberti. Lo Stato la riconosce e la tutela, sì, ma solo entro certi limiti. Ciò che eccede tali limiti viene sottratto e incamerato dallo Stato. Ci sono, in definitiva, importanti analogie con quanto proposto dal Biggini due. Con la differenza molto significativa, però, che la drastica confisca di tutti i beni prevista da Biggini ha effetto temporaneo, in quanto questi verranno poi passati in proprietà ai cittadini che lavorano, sia come quote azionarie per i lavoratori dell’industria, sia come terreni agricoli per i coltivatori.
Anche l’art. 22 appare fortemente rivoluzionario. In esso, infatti, si afferma che l’esercizio del credito sarà esercitato esclusivamente dalla Banca di Stato. Tutte le altre banche, comprese le casse rurali e le casse di risparmio spariranno confluendo nella Banca di Stato. Essa sarà divisa in tante sezioni quante saranno le branche dell’attività umana.
Il suo capitale iniziale sarà costituito dai beni immobiliari espropriati e dalla “falcidie” dei grandi capitali liquidi. Subito dopo affluiranno i versamenti conseguenti la cessione della proprietà a chi lavora, gli introiti delle tasse e dal risparmio, che verrà accuratamente custodito e garantito.
Gli utili derivanti alla Banca dalle sue attività verranno continuamente accantonati e andranno ad aumentare il suo capitale.
I diciotto punti di Verona:
Nessun cenno sull’argomento
Vittorio Rolandi Ricci:
Nessun cenno sull’argomento
Spampanato:
Nessun cenno sull’argomento
Biggini uno:
Nessun cenno sull’argomento.
Galimberti:
Nessun cenno sull’argomento.
Considerazioni e commenti
Fortemente innovativo ma assolutamente coerente con il tutto anche la profonda trasformazione del sistema bancario, con la eliminazione di tutti gli istituti di credito che confluiranno nell’unica Banca di Stato. Cha sarà “il cuore pulsante” di tutta l’economia della Nazione. Sarà la Banca di Stato che finanzierà i progetti di apertura di nuove imprese. Ad essa saranno versate le rate che ogni lavoratore dovrà pagare per diventare possessore del proprio terreno o della propria quota di capitale d’impresa per cui le proprie casse finiranno con l’accogliere tutta la ricchezza della Nazione. Essa non pagherà interessi ma custodirà i risparmi dei cittadini al sicuro da ogni rischio, perché la nuova moneta sarà agganciata all’oro e non temerà svalutazioni.Gli utili della gestione saranno costantemente accantonati e andranno, pertanto, a rendere sempre più ricca e potente la Banca di Stato, ciò che renderà possibili anche interventi eccezionali (vedi paragrafo successivo) a beneficio dei cittadini.
La sanità: Già all’art. 1 si dice che sarà data assistenza ai colpiti da malattie gravi. All’art. 25 si ribadisce che sarà garantito per tutti il mantenimento degli invalidi e sarà assicurata a tutti la pensione di vecchiaia. [i contributi per l’assicurazione invalidità e vecchiaia saranno compresi nell’unica imposta prevista (art 11)] Si parla, inoltre, dell’organizzazione ospedaliera, dicendo che essa dovrà essere ripensata e riveduta.
Le calamità naturali: Per rendere il popolo più
sicuro e sereno lo Stato creerà una riserva speciale per intervenire in caso di
calamità naturali. E si specifica: uragani, inondazioni, terremoti, frane, ecc.
Tutti coloro che risulteranno danneggiati da queste calamità saranno integralmente
indennizzati.
I diciotto punti di Verona:
Punto 16: “ Tutte le imponenti provvidenze sociali realizzate dal Regime fascista in un ventennio restano integre.” La Carta del Lavoro ne costituisce la consacrazione e “il punto di partenza per l’ulteriore cammino.”
Vittorio Rolandi Ricci:
Nessun cenno sull’argomento
Spampanato:
Nessun cenno sull’argomento
Biggini uno:
Vedi quanto detto nel paragrafo Il lavoro e i rapporti sociali ove si riporta l’art. 123.
Galimberti:
L’art. 38, richiamato dall’art. 162, impegna tutti i governi della Confederazione a svolgere una incisiva politica sanitaria che dovrà consistere nel creare appositi istituti per la lotta contro le malattie, nell’organizzare servizi sanitari in tutti i luoghi di lavoro, nelle scuole e nelle carceri, nel risanamento dei centri urbani, nel controllo delle condizioni igieniche delle abitazioni svolgendo anche una azione pedagogica al riguardo, nel promuovere attività sportive che migliorino le condizioni fisiche degli individui. L’art. 169 dichiara l’obbligatorietà delle assicurazioni contro gli infortuni, contro l’invalidità, la vecchiaia e il licenziamento.
Considerazioni e commenti
Anche se sommariamente enunciate, le previdenze sociali appaiono essere quelle che già il Fascismo aveva realizzato: assicurazioni contro le malattie e gli infortuni, pensioni di invalidità e di vecchiaia, di cui anche i 18 punti di Verona assicuravano l’integrità. Di notevole interesse quella che potremmo chiamare l’assicurazione contro i disastri naturali. Si parla, infatti, di integrale indennizzo di tutti i danni conseguenti a calamità naturali. Nel progetto Galimberti si fa riferimento a una politica sanitaria vasta e ben articolata che prefigura una organizzazione ramificata ed efficiente.
Da sottolineare il controllo delle condizioni igieniche delle abitazioni e l’”azione pedagogica” previste dal Galimberti.
L’art. 29 si afferma essere necessario dare impulso all’affermazione sui mercati esteri dei nostri prodotti tipici, con particolare attenzione ai prodotti ortofrutticoli.
Società Cooperative di tecnici competenti cureranno l’organizzazione della produzione, della distribuzione sui mercati interni e della esportazione veloce sui mercati internazionali. Si punterà sulla qualità e sulla tempestività dell’arrivo sui mercati.
Altra risorsa naturale preziosa saranno le stazioni termali e i luoghi di villeggiatura. Sarà importante che le attrezzature siano adeguate, e lo Stato darà per questo il suo contributo, ma sarà fondamentale che si riservi al turista un’accoglienza cordiale da parte di tutti, offrendo i prodotti migliori e rendendo sempre più belli i nostri stupendi paesaggi. Ciò potremo fare un po’ tutti mantenendo ordine e pulizia dappertutto.
I diciotto punti di Verona:
Nessun cenno sull’argomento
Vittorio Rolandi Ricci:
Nessun cenno sull’argomento
Spampanato:
Nessun cenno sull’argomento
Biggini uno:
Nessun cenno sull’argomento
Galimberti:
Nessun cenno sull’argomento
Considerazioni e commenti
L’attenzione riservata, in questo articolo, non solo ai nostri prodotti tipici commerciabili, ma anche alle bellezze naturali del nostro paese, manifesta quasi una vocazione ecologista ante litteram. In relazione ai primi, infatti, si punterà sulla qualità, oltre che su una razionale organizzazione della produzione e della distribuzione interna e internazionale, e, in relazione alle seconde, si impegnano tutti i cittadini a contribuire a rendere i luoghi sempre più belli mantenendo ordine e pulizia dappertutto.
L’ultimo articolo, il n. 31, afferma che, fermo restando che ogni uomo sarà “ completamente libero di esplicare la propria missione, il suo scopo, il suo fine nella vita” ciò dovrà avvenire in armonia con i propri simili e con la società, ispirandosi al senso del dovere e a quello di fratellanza.
Sarà, tuttavia, lo Stato “il supremo regolatore”, cioè l’armonizzatore e, forse (anche se questo termine non viene usato) il programmatore e lo stimolatore di tutte le forze vive della Nazione.
E sarà anche il controllore inflessibile. L’auspicio è che il senso del dovere e della responsabilità prevalga nei cittadini, affinchè possano essere superate tutte le difficoltà che si incontreranno nella realizzazione del presente programma, ma le trasgressioni alle leggi saranno severamente punite. E questo varrà per tutti. Non ci sarà alcuna immunità per gli eletti nell’Assemblea Nazionale Legislativa
I diciotto punti di Verona:
Nessun cenno specifico sull’argomento ma dal contesto emerge il profilo di uno stato che tutto controlla e coordina.
Vittorio Rolandi Ricci:
Nessun cenno sull’argomento
Spampanato:
Nessun cenno sull’argomento
Biggini uno:
Art. 2 : “Lo Stato italiano è una Repubblica. Esso costituisce l’organizzazione giuridica integrale della Nazione.
Galimberti:
L’espressione stato coordinatore non compare, tuttavia si ricava agevolmente da tutto il contesto che anche per Galimberti lo Stato ha una funzione ordinatrice e coordinatrice di tutte le attività della Nazione. L’art. 78, ad esempio, si parla del Dipartimento che, insieme a Province e Comuni, costituisce una circoscrizione amministrativa meno grande (ma più funzionale) della regione. E si dice che a capo di esso c’è un Governatore e un Consiglio nominati dal Governo. La sua funzione è quella di sovrintendere, per conto del Governo stesso, “alle attività dei rappresentanti del Governo nelle Procincie e dei Capi degli Enti autarchici provinciali e comunali e le coordinano”.
Considerazioni e commenti
Nel nuovo Stato potranno essere esercitate tutte le libertà fondamentali (parola, opinione, riunione, associazione, stampa, culto…) ma questo non significherà l’instaurazione di uno stato liberale alla vecchia maniera (meno stato più mercato). Lo Stato sarà un’entità forte che dovrà coordinare, appunto, tutte le attività della Nazione e che dovrà porre regole precise capaci di eliminare gli arbìtri e le disonestà. E. soprattutto, dovrà essere inflessibile nel far rispettare tali regole.
In una economia ben armonizzata sarà lo Stato a individuare i settori ove c’è spazio per l’apertura di nuove imprese di produzione nonché a stimolare e a favorire, insieme all’organizzazione sindacale e all’Ente Nazionale per la Cooperazione, la costituzione di Società Cooperative per la gestione di tali imprese.
In questa breve appendice del Biggini due si esalta lo spirito e il pensiero mazziniano che aleggia in tutta questa Europa impegnata in una lotta titanica. E si afferma che il diritto alla proprietà, così come è delineato in questa bozza di programma è conforme allo spirito di Mazzini che afferma essere la proprietà privata non un diritto naturale ma un dono sociale. La presente bozza di costituzione, pertanto, prefigura uno stato più avanzato di quello sovietico che, avendo accentrato nelle mani dello stato tutti i mezzi di produzione, precipitò in un disastro economico per uscire dal quale dovette riconoscere il diritto alla piccola proprietà.
1 – LA VOLONTA’ COSTITUENTE
L’Italia degli anni 1943 – 1944 è attraversata dalla frenetica volontà di stabilire nuove regole di convivenza, nuovi rapporti fra il capitale e il lavoro, nuovi rapporti fra Stato e cittadini… C’è, insomma, la consapevolezza che c’è bisogno di una nuova costituzione.
E, come abbiamo visto, questa volontà costituente si manifesta sia in campo fascista che in campo antifascista.
Che cosa può aver determinato l’esplodere di questo vasto e impellente desiderio di una nuova costituzione ?
Per quanto riguarda gli uomini della Repubblica Sociale Italiana il motivo è evidente: Essa, dopo la fuga del re, si era costituita come uno Stato nuovo e diverso dal vecchio regno d’Italia. Era, quindi, indispensabile e urgente dotarsi di una propria Costituzione, non potendo che ritenersi decaduto il vecchio Statuto albertino che Vittorio Emanuele III si era, per così dire, portato dietro nella sua fuga. Abbiamo accennato in premessa le presumibili ragioni per cui tale volontà costituente non riuscì a concretizzarsi. Il fervore di idee, di scritti e di proposte anche organiche, tuttavia, testimonia di questa volontà e ci illumina su quelle che furono le tendenze dell’ultimo Fascismo, su ciò che la Repubblica Sociale Italiana avrebbe voluto essere.
Ma, come il progetto Galimberti testimonia, tale volontà costituente si manifestava anche in campo antifascista. E la ragione non poteva essere che una: in tutti era la consapevolezza che con gli avvenimenti dell’estate 1943 – 25 luglio e 8 settembre – la vecchia Patria era morta e occorreva pensare a una rinascita su nuove basi.
Ed è bello constatare come, nel 1944, in piena guerra civile, anche in campo antifascista si progettava una costituzione che, lungi dal voler cancellare – come, purtroppo è accaduto in seguito - il ventennio fascista e le sue esperienze, cercava di valutare serenamente tali esperienze e non esitava ad accoglierne gli aspetti ritenuti positivi. E, cosa anche maggiormente notevole, non si sottraeva al confronto sereno con le idee che si dibattevano nella R.S.I. e con le realizzazioni di questa. Ciò può desumersi dalla constatazione che molte delle soluzioni proposte sono comuni
- o, almeno, molto simili – agli uni e agli altri.
E questo accadeva, come già detto, nel corso di una feroce guerra civile che avrebbe portato, tra breve, all’uccisione dello stesso Duccio Galimberti.
2 – INSIEME PER UNA NUOVA ITALIA
E’ di estremo interesse riflettere sui principali punti in cui le proposte dei fascisti della R.S.I. e degli antifascisti Galimberti e Repaci convergono, avanzando proposte molto simili e, in qualche caso, pressochè identiche.
a) La centralità del lavoro In tutti i progetti il lavoro è considerato elemento centrale del nuovo Stato. Esso è da tutti considerato un diritto, onde ciascuno abbia di che procacciarsi il necessario per una vita dignitosa, tanto da dover essere comunque garantito a tutti. Ma esso è anche un dovere perché solo attraverso il lavoro di tutti sarà garantito a tutti benessere e prosperità e allo Stato, funzionalità e sicurezza. Una robusta e unica organizzazione sindacale garantirà la giusta tutela ai lavoratori e una corretta razionalizzazione del lavoro e della produzione. Essendo il lavoro partner fondamentale di ogni azienda produttiva, esso dovrà partecipare alla gestione dell’azienda stessa attraverso la presenza di suoi rappresentanti negli organi dirigenziali. Gli utili dell’azienda dovranno, infine, essere ripartiti anche fra i lavoratori. Anche se solo nel Biggini due si trova la soluzione radicale del problema con il trasferimento della proprietà nelle mani degli stessi lavoratori, tuttavia in tutti i progetti è riconosciuto ampiamente il diritto dei lavoratori alla cogestione e al riparto degli utili. E le proposte di Galimberti per impedire l’accumulo di ricchezze eccessive, di fatto ridimensionano notevolmente la grandezza e, quindi, il potere del capitale.
b) La partecipazione alla vita dello Stato. La rappresentanza Solo i lavoratori hanno titolo per partecipare alla vita politica dello Stato. Tutti i lavoratori debbono obbligatoriamente essere iscritti al sindacato di categoria, e saranno le categorie produttive o corporazioni ad eleggere i propri rappresentanti nelle istituzioni per il governo del paese. Tutti i lavoratori, quindi, in quanto obbligatoriamente appartenenti a una delle categorie produttive, sono chiamati a svolgere una funzione politica attiva. In altre parole saranno tutti i cittadini dello Stato a gestire la politica e non solo la cerchia ristrettissima degli appartenenti ai partiti politici. Così la base democratica attiva si estenderà a tutta la popolazione che non avrà soltanto il diritto al voto ma, attraverso le categorie e i loro organi potrà partecipare direttamente alla scelta dei candidati e alla individuazione degli indirizzi politici. Onde rendere sicura e irreversibile tale scelta nel progetto Galimberti viene addirittura vietata la costituzione di partiti politici.
c) La proprietà. La ricchezza
Per tutti la proprietà viene rispettata e tutelata. Ma deve essere impedita la ricchezza eccessiva che finisce col trasformarsi in strumento di sfruttamento e oppressione per altri uomini. Per Biggini, oltre al possesso della casa di abitazione, è legittima la proprietà dei mezzi che l’uomo utilizza per il proprio lavoro. Galimberti non fa riferimento al possesso dei mezzi di produzione ma è drastico nell’affermare che le ricchezze eccessive verranno decisamente ridotte con tassazioni dei redditi che potranno arrivare al 95% e anche con vere e proprie confische. Afferma anche che le grandi industrie saranno di proprietà dello Stato. In tutti i casi si tende a impedire lo sfruttamento degli uomini su altri uomini.
d) Lo Stato coordinatore
In tutti i progetti si tende a superare la concezione liberale dello Stato. Lo Stato deve essere autorevole ed etico. Il rapporto dei cittadini fra loro e dei cittadini con lo Stato debbono essere improntati a criteri morali. Lo Stato ordina e coordina le attività e ne garantisce il regolare svolgimento.
e) La laicità dello Stato
La religione è un fatto personale e privato. Ognuno è libero di professare il culto che crede, ma lo Stato non ne privilegia alcuno. La scuola non deve fornire alcun orientamento religioso o, comunque, ideologico.
f) L’Europa unita
Tutti i progetti sono consapevoli della necessità di superare l’ambito nazionale per attingere una dimensione sovra-nazionale mediante accordi sia di tipo commerciale e doganale che di tipo politico. Da parte di tutti si auspicano accordi fra le nazioni europee onde impedire per sempre il flagello delle guerre e liberare gli scambi aumentando così il benessere
g) La soppressione dei titoli nobiliari Identici negli effetti e molto simili nella formulazione gli articoli 10 del Biggini due e 49 del Galimberti. Gli uomini nascono tutti uguali. I soli titoli ammissibili sono quelli che ciascuno acquisisce con i propri meriti nello studio e nel lavoro.
Questi e, forse, anche altri punti dei vari progetti, sono straordinariamente simili e mostrano una convergenza di aspirazioni che impressionano e fanno riflettere, specie se si pensa che questi progetti venivano formulati, come già detto, mentre i due schieramenti stavano combattendo gli uni contro gli altri in una sanguinosa e dolorosissima guerra civile.
3 – IL RITORNO ALLE ORIGINI
Si è molto detto sul fatto che il Partito Fascista Repubblicano si sarebbe manifestato come un “ritorno alle origini”, cioè al Fascismo del 1919, con il recupero di ideologie e progetti di quel primo Fascismo. Riteniamo non inutile dedicare qualche riflessione anche a questo aspetto e confrontare alcuni punti del Programma del Fascismo del 1919 con il Progetto di Costituzione Biggini due assunto come il più rappresentativo del pensiero dell’ultimo Fascismo.
Consideriamo, quindi, i seguenti punti del Programma fascista del 1919 (che riportiamo in appendice 2 nelle due versioni: quella pubblicata dal Popolo d’Italia del 6 giugno 1919 e quella elaborata dal Comitato Centrale dei Fasci di Combattimenti qualche tempo dopo e che rappresenta un semplice aggiustamento della versione precedente):
per il problema politico:
Punto d) ”La
convocazione di una Assemblea Nazionale
per la durata di tre anni, il cui primo compito sia quello di stabilire
la forma di costituzione dello Stato.”
Richiedere una assemblea costituente nel 1919 voleva dire mettere in
discussione lo Statuto albertino e la Monarchia stessa. Le aspirazioni
repubblicane del primo Fascismo si erano compiutamente realizzate nella
Repubblica Sociale Italiana.
Punto e) “La formazione di Consigli Nazionali
tecnici del lavoro, dell'industria, dei trasporti, dell'igiene sociale, delle
comunicazioni, ecc. eletti dalle collettività professionali o di mestiere, con
poteri legislativi, e col diritto di eleggere un Commissario Generale con
poteri di Ministro.”
Si
tratta dell’idea corporativa in embrione. Sono le “collettività professionali o
di mestiere”, cioè i lavoratori di ogni corporazione che eleggono un organismo
dotato di poteri legislativi. Curiosamente è il progetto di Galimberti che
realizza meglio questa aspirazione. Nel suo progetto, infatti, è la
“Rappresentanza nazionale di gruppo” eletta dai lavoratori delle varie
categorie che detiene il potere legislativo, mentre nel Biggini uno la
“Camera dei rappresentanti del lavoro” si limita a collaborare “col Duce e col
Governo per la formazione delle leggi” e nel Biggini due il Senato,
formato dai rappresentanti del lavoro, ha solo funzioni consultive.
Per il problema sociale:
Punto c) “La partecipazione dei
rappresentanti dei lavoratori al funzionamento tecnico dell'industria.”
Si
prefigura, qui, quello che si realizzerà con la Legge sulla Socializzazione,
cioè la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. Con tale
legge, naturalmente, si andrà oltre,
introducendo anche la partecipazione alla ripartizione degli utili. E ancora
più oltre si andrà col Biggini due che prevede la proprietà azionaria
dei lavoratori.
Punto d) “L'affidamento alle stesse organizzazioni
proletarie (che ne siano degne moralmente e tecnicamente) della gestione di
industrie o servizi pubblici.”
E con
questo punto si prefigura la possibilità che siano i lavoratori stessi, tramite
le loro organizzazioni, a gestire industrie e servizi pubblici. Nel Biggini
due tutto questo si realizzerà con la gestione di tutte le industrie e i
servizi in forma cooperativa.
Punto
g) del Programma del 6 giugno “Obbligo dei proprietari di coltivare le terre,
con la sanzione che le terre non coltivate siano date a cooperative di
contadini, con speciale riguardo a quelli reduci dalla trincea e obbligo dello
Stato al necessario contributo per la costruzione delle case coloniche.”
E’, praticamente,
ciò che si realizza con il Biggini due.
Per il problema finanziario:
Punto a) “Una forte
imposta straordinaria sul capitale a carattere progressivo che abbia la forma
di vera ESPROPRIAZIONE PARZIALE di tutte le richezze”
Non è chi non veda in questo punto la stessa aspirazione a ridimensionare le ricchezze esagerate, puntualmente manifestata anche da Galimberti e, in modo assolutamente radicale, dal Biggini due.
4– LA COSTITUZIONE DEL 1948
Come è noto la Costituzione del 1948 volle ignorare pressochè completamente l’esperienza di 22 anni di Fascismo nonché le proposte di nuova costituzione di cui più sopra abbiamo parlato. Essa volle riesumare pari pari la democrazia parlamentare pre-fascista con tutti i suoi limiti e tutti i suoi difetti, il maggiore dei quali è rappresentato dalla “partitocrazia” ovvero dallo strapotere dei partiti che, in breve tempo, avrebbero occupato le istituzioni piegandole ai loro interessi partitici e snaturandole.
Tuttavia di alcuni istituti che erano esistiti durante il Fascismo repubblicano era rimasta una labile traccia anche nella costituzione tuttore vigente. Mi riferisco in particolare al riconoscimento giuridico del sindacato e alla partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’azienda.
L’articolo 39, infatti, recita “ L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposta altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.”
E l’articolo 46: “Ai fini dell’elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiri stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.”
Purtroppo, però, a quasi sessant’anni dall’entrata in vigore della Cosgtituzione del 1948, né l’art. 39, né l’art 46 hanno trovato attuazione, perché le leggi che dovevano regolamentarli non sono mai state emanate. Né, e questo può apparire singolare, i partiti sedicenti difensori dei diritti dei lavoratori, hanno mai chiesto che tali norme venissero attuate.
Appendice
2
(dal Popolo d’Italia
del 6 giugno 1919)
a) Minimo di età per gli elettori abbassato ai diciotto anni; quello per i deputati abbassato ai venticinque anni; eleggibilità politica di tutti i funzionari dello Stato; base regionale del Collegio plurinominale.
b) Abolizione del Senato ed istituzione di un Consiglio Nazionale tecnico del lavoro intellettuale e manuale, dell’industria, del commercio e dell’agricoltura.
c) Politica estera intesa a valorizzare la volontà e l’efficienza dell’Italia contro ogni imperialismo straniero; una politica dinamica cioè in contrasto a quella che tende a stabilizzare l’egemonia delle attuali potenze plutocratiche.
a) La sollecita promulgazione di una legge dello Stato che sancisca per tutti i lavoratori la giornata legale di otto ore effettive di lavoro.
b) I minimi di paga.
c) La partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al funzionamento tecnico dell’industria.
d) L’affidamento alle stesse organizzazioni proletarie (che ne siano degne moralmente e tecnicamente) della gestione di industrie e servizi pubblici.
e) La rapida e completa sistemazione dell’industria dei trasporti e del personale addetto.
f) La modifica al disegno di legge di assicurazione sull’invalidità e sulla vecchiaia, fissando il limite di età a seconda dello sforzo che esige ciascuna specie di lavoro.
g) Obbligo dei proprietari di coltivare le terre, con la sanzione che le terre non coltivate siano date a cooperative di contadini, con speciale riguardo a quelli reduci dalla trincea: e dell’obbligo dello Stato al necessario contributo per la costruzione delle case coloniche.
h) Messa in valore di tutte le forze idrauliche e sfruttamento delle ricchezze del suolo, previa unificazione e correzione delle leggi relative; incremento della marina mercantile, permettendo il funzionamento di tutti i cantieri navali mercè l’abolizione del divieto d’importanzione delle lastre di acciacio e agevolazioni di ogni mezzo (credito, consorzi ecc.) agtto a favorire lo sviluppo delle costruzioni navali; il più ampio sviluppo alla navigazione fluviale e all’industria della pesca.
i) Obbligo dello Stato di dare e mantenere alla scuola carattere precipuamente e saldamente formativo di coscienze nazionali e carattere imparzialmente, ma rigidamente laico; carattere tale da disciplinare gli animi ed i corpi alla difesa della Patria in modo da rendere possibili e scevre di pericolo le ferme brevi, elevare le condizioni morali e culturali del proletariato; dare reale ed integrale applicazione alla legge sull’istruzione obbligatoria con la conseguente assegnazione in bilancio dei fondi necessari.
j) Riforma della burocrazia ispirata al senso della responsailità individuale e conseguente notevole riduzione degli organi di controllo; decentramento e conseguente semplificazione dei servizi a beneficio dell’energie produttrici, dell’erario e dei funzionari; epurazione del personale e condizioni economiche di esso atte a garantire all’Amministrazione l’afflusso di elementi meglio idonei e più fattivi.
a) Istituzione della Nazione armata con brevi periodi di istruzione intesa al preciso scopo della sola difesa dei suoi diritti ed interessi quali sono determinati dalla politica estera sopra accennata e validamente organizzata, così da raggiungere con piena sicurezza i suoi fini.
a) Una forte imposta straordinaria sul capitale a carattere progressivo, che abbia la forma di una vera espropriazione parziale di tutte le ricchezze
b) Il sequestro di tutti i beni delle congregazioni religiose e l’abolizione di tutte le mense Vescovili che costituiscono una enorme passività per la Nazione e un privilegio per pochi
c) La revisione di tutti i contratti di forniture di guerra ed il sequestro dell’85% dei profitti di guerra.
FASCI DI COMBATTIMENTO
COMITATO CENTRALE
Milano - Via Paolo da Cannobbio, 37 -
Telefono 7156
(successivo aggiustamento del programma sempre del 1919)
Italiani!
Ecco il programma nazionale di un movimento
sanamente italiano.
Rivoluzionario, perchè antidogmatico e
antidemagogico; fortemente innovatore perchè antipregiudizievole.
Noi
poniamo la valorizzazione della guerra rivoluzionaria al di sopra di tutto e di
tutti.
Gli altri problemi: burocrazia,
amministrativi, giuridici, scolastici, coloniali, ecc. li tracceremo quando
avremo creato la classe dirigente.
Per
questo NOI VOGLIAMO:
Per il problema politico
a) Suffragio universale a scrutinio di Lista
regionale, con rappresentanza proporzionale, voto ed eleggibilità per le donne.
b) Il minimo di età per gli elettori
abbassato a 18 anni, quello per i Deputati abbassato a 25 anni.
c) L'abolizione del Senato.
d) La convocazione di una Assemblea
Nazionale per la durata di tre anni, il
cui primo compito sia quello di stabilire la forma di costituzione dello Stato.
e) La formazione di Consigli Nazionali
tecnici del lavoro, dell'industria, dei trasporti, dell'igiene sociale, delle
comunicazioni, ecc. eletti dalle collettività professionali o di mestiere, con
poteri legislativi, e col diritto di eleggere un Commissario Generale con
poteri di Ministro.
Per il problema sociale
NOI VOGLIAMO
a) La sollecita promulgazione di una legge
dello Stato che sancisca per tutti i
lavoratori la giornata legale di otto ore di lavoro.
b) I minimi di paga.
c) La partecipazione dei rappresentanti dei
lavoratori al funzionamento tecnico dell'industria.
d) L'affidamento alle stesse organizzazioni
proletarie (che ne siano degne moralmente e tecnicamente) della gestione di
industrie o servizi pubblici.
e) La rapida e completa sistemazione dei
ferrovieri e di tutte le industrie dei trasporti.
f) Una necessaria modificazione del progetto
di legge di assicurazione sulla invalidità e sulla vecchiaia, abbassando il
limite di età proposto attualmente a 65 anni, a 55 anni.
Per il problema militare
NOI VOGLIAMO
a)
L'istituzione di una milizia
Nazionale, con brevi periiodi d'istruzione e compito esclusivamente
difensivo.
b) La nazionalizzazione di tutte le Fabbriche
di Armi e di esplosivi.
c) Una politica estera nazionale intesa a
valorizzare nelle competizioni pacifiche della civiltà, la nazione italiana nel
mondo.
Per il problema finanziario
NOI VOGLIAMO
a) Una forte imposta straordinaria sul
capitale a carattere progressivo che abbia la forma di vera ESPROPRIAZIONE
PARZIALE di tutte le richezze
b) Il sequestro di tutti i beni delle
Congregazioni religiose e l'abolizione di tutte le mense Vescovili, che
costituiscono una enorme passività per la Nazione, e un privilegio di pochi.
c) La revisione di tutti i contratti di
forniture di guerra, ed il sequestro dell'85% dei profitti di guerra.
(da Renzo De Felice Mussolini il
rivoluzionario Einaudi)
Vuoi esprimere osservazioni o commenti a
questa pagina ? Vai