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ACCORDO TRA ASSICURATORI PER LA RADIAZIONE DAL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A) E PER LA DEMOLIZIONE DELLE AUTOVETTURE GRAVEMENTE DANNEGGIATE A SEGUITO DI SINISTRO R.C.A. E A.R.D.

 Art. 1

Oggetto dell’accordo 

Il presente accordo, che ha lo scopo di evitare la illecita riutilizzazione di autovetture gravemente danneggiate e/o delle relative targhe, prevede la loro radiazione dal P.R.A. e la loro eventuale rottamazione.

La radiazione deve essere comprovata dall'apposita certificazione rilasciata dal P.R.A. (

allegato n.1
), la demolizione da idonea dichiarazione(allegati nn.
2 -
3 -
4 ) di uno dei centri di demolizione indicati nell'apposito elenco.

Art. 2

Scheda e documentazione

Ad avvenuta radiazione dal P.R.A. o demolizione, le imprese devono inviare alla Sezione Tecnica Automobili l'apposita scheda (

allegato n.5
) unitamente alla prescritta documentazione.

Art. 3

Valutazione convenzionale

Per ogni autovettura radiata dal P.R.A. viene conteggiato a favore dell'impresa, nella determinazione della sua quota annua per la gestione dello Schedario Sinistri, un importo di €. 250,00.

Per ogni vettura radiata, che sia anche demolita, viene conteggiato alla stessa impresa un importo aggiuntivo di:

          €.  250,00 che è elevato a

          €. 750,00 se il veicolo è demolito entro un anno dalla prima immatricolazione (da documentare con estratto cronologico del P.R.A.),

          €. 1.250,00 se il veicolo è demolito entro un anno dalla prima immatricolazione ed ha una cilindrata pari o superiore a 1600 cc. (da documentare con estratto cronologico del P.R.A.).

Le modalità per la determinazione di detti importi sono le seguenti:

a)      Alla fine di ogni esercizio viene calcolato il valore complessivo attribuibile alle radiazioni e demolizioni operate dalle imprese aderenti e comunicate al 31 dicembre dello stesso anno.

b)       Tale valore è ripartito tra tutte le imprese in proporzione all'ammontare dei rispettivi premi RCA e ARD risultanti dall'ultimo bilancio pubblicato.

c)       La quota di pertinenza di ogni singola impresa è confrontata con l'importo spettante alla stessa per le autovetture effettivamente radiate e demolite.

d)      Il saldo fra i due importi, attivo o passivo, viene regolato secondo le modalità del successivo art. 4

   

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Art. 4

Regolazione contabile 

La regolazione contabile viene operata annualmente dallo Schedario Sinistri RC mediante riduzione o maggiorazione dei contributi dovuti dall'impresa per la gestione dello stesso Schedario.

L'impresa si impegna a corrispondere allo Schedario Sinistri RC l'importo a proprio carico nei termini stabiliti all'atto della richiesta.

Lo SSRC provvede altresì, con cadenza trimestrale, a fornire ad ogni impresa l'elenco per targa delle autovetture da essa radiate e demolite nonché il numero complessivo delle autovetture radiate e demolite dalle altre imprese aderenti.

Art. 5

Operatività dell’accordo

 Il presente accordo entra in vigore il 1° aprile 1993.

I valori in euro espressi all’art. 3 entrano in vigore dal 1° gennaio 2002.

Per le nuove adesioni l'accordo prende effetto a decorrere dall'inizio del mese successivo alla data dell'adesione.

Analogamente, per i casi di recesso, questo ha effetto dall'inizio del mese successivo alla data del recesso.

In entrambi i casi, la quota annuale, di cui al punto
a) dell'art.3
è rapportata alla frazione di anno in cui

 l'impresa ha partecipato all'accordo.

Il regolamento dei rapporti dell'impresa recedente viene operata a norma degli artt.
3
4
 

 3 e 4 alla chiusura dell'esercizio in corso.

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NORME OPERATIVE E CHIARIMENTI

1.      Documentazione 

L'accordo riguarda le sole autovetture colpite da sinistro RCA o ARD; per comprovare la loro detargazione va esibito il documento rilasciato dal P.R.A. di cui all'

allegato n.1
, mentre per la demolizione, effettuata esclusivamente presso le ditte indicate nell’apposito elenco, è sufficiente una dichiarazione scritta della ditta stessa su carta intestata con la data della demolizione e il numero di targa e/o di telaio dell'autovettura (v. allegati n.
2 -
3 -
4
).

Il documento rilasciato dal P.R.A. relativo all'accettazione della domanda di radiazione del veicolo e l'attestato di demolizione dello stesso devono essere inviati alla Segreteria della Sezione Tecnica Auto unitamente alla scheda di cui al punto 3.

In mancanza di uno dei suddetti documenti non verrà conteggiato a favore dell'Impresa mittente l'importo previsto dall'

art. 3
dell'accordo. 

2.      Recupero, trasporto, trasferimento 

Per il recupero, trasporto, trasferimento ecc. del veicolo al centro di demolizione, l'impresa deve attivarsi direttamente accordandosi con il demolitore o disponendo secondo quanto riterrà più opportuno. 

3.      Radiazione e successiva rottamazione 

In caso di radiazione e successiva rottamazione, deve essere inviata alla Segreteria un'unica scheda di segnalazione (v.

allegato n.5
debitamente completata in tutte le sue parti, unitamente alla copia del documento rilasciato dal P.R.A. ed alla dichiarazione della ditta demolitrice. 

4.      Segnalazione allo S.S.R.C. 

È assolutamente indispensabile che le imprese abbiano effettuato in precedenza la consueta segnalazione del sinistro – sia di R.C.A. che di A.R.D. – allo Schedario Sinistri dell’ANIA. 

5.   5.      Ricavi della cessione del veicolo al demolitore 

Eventuali ricavi derivanti all'impresa dalla cessione del veicolo al demolitore non rilevano ai fini delle regolazioni di cui all'

art. 3
e si ritengono pertanto acquisiti definitivamente dall'impresa stessa. 

6.      Mancanza di documentazione 

Non verrà conteggiato alcun importo a favore dell'impresa che segnali la demolizione alla Segreteria sezionale senza allegare il documento del P.R.A. che attesti quantomeno la richiesta di detargazione. 

7.   7.       Statistica trimestrale 

Nel corso dell'anno ogni impresa potrà verificare la propria posizione e confrontarla con quella delle altre imprese attraverso l'elenco fornito dallo SSRC con cadenza trimestrale.

 

vers. 2002

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