Assessore relatore: dr. Moreno Facchini
PREMESSO.
MODIFICA d’UFFICIO N.6
-all’art.31.2 "Norme particolare per le aree comprese nel Parco dell’Adamello" – Zona per attrezzature ed insediamenti turistici viene ricondotto al testo vigente in quanto le modifiche introdotte non risultano motivate nella relazione allegata alla presente variante di Piano né in qualche modo vengono illustrati i nuovi meccanismi di calcolo degli incrementi; la norma pertanto, così come formulata non consente una piena valutazione dell’incidenza sul territorio delle modifiche apportate;
CONTRODEDUZIONI ALLA MODIFICA d’UFFICIO N.6
... la zona dei Gaver, pur essendo compresa nei Parco regionale dell’Adamello, è stata
individuata come Zona di iniziativa comunale (Art. 25 del PTC).
... aree comprese nella Zona ricade anche il PP 17 che è tutto su un area di proprietà comunale.
Per procedere ad una riqualificazione di tutto il Gaver è intenzione del Comune di avvalersi di un
programma integrato d’intervento in cui il PP 17, insieme alla possibilità di minimi ampliamenti
... altri comparti, è il nodo centrale.
Per realizzare tale progetto di riqualificazione è necessaria una sia pur minima capacità edificatona,
pari a 3600 mq di s.l.p. [superficie lorda di pavimento, N.d.r.] su tutto il PP che ha una dimensione di mq 24.800.
Riducendo la capacità editicatoria a 2.000 mq, come richiesto dalla Regione, non ci sarebbero le condizioni minime per poter attuare tale intervento.
La prevista minima capacità edificatoria di 3.600 mq. sui 24.800 mq. di tutto il Comparto è pari ad
un Indice Territoriale di 0,145 mq/mq. Tale capacità rispetto ai 2.000 mq previsti dal P.R.G. Vigente
non apporta un aumento di "uso" del territorio tale da comportare un danno ambientale alla zona,
come si può evincere dai profili piani metrici e volumetrici delle due situazioni che si allegano.
MODIFICA d’UFFICIO N.7
-viene modificato l’art.31.1 –Zona di iniziativa comunale- Bazena nel senso che dovrà essere stralciata la dizione da: “In tale contesto..” fino a: “nel limite di 600 mq di s.l.p.”; infatti in tale ambito del PRG, ai sensi dell’art.24 comma 3 del P.T.C del Parco, lo strumento urbanistico, attraverso idonei indici di edificabilità, deve evitare la realizzazione di volumi che spicchino in modo anomalo nel paesaggio. La sola indicazione di s.l.p. non risulta quindi sufficiente a garantire tale disposizione. Peraltro gli articoli 24 e 25 del P.T.C. indicano nel riuso del patrimonio edilizio esistente la modalità più appropriata di intervento in questo ambito territoriale;
CONTRODEDUZIONI ALLA MODIFICA d’UFFICIO N.7
Località Bazena -
La Regione delibera di eliminare l'ultimo capoverso del paragrafo "Tipi di intervento e indici
urbanistici" dell’art.31.1 dove è data la possibilità di realizzare 600 mq di s.l.p. e richiama la
necessità di riuso del patrimonio edilizio esistente ai sensi degli artt. 24 e 25 del PTC..
Sideve considerare che gli edifici esistenti in Bazena sono, o di privati cittadini, od utilizzati ad
albergo, a colonia estiva e come scuola di sci da parte dell’ANA e pertanto non sono nella
disponibilità dell’Amministrazione Comunale.
Giacché l’Amministrazione Comunale ha intenzione di insediare un centro ricettivo turistico -
sportivo è necessario che sia reperita in tale zona una capacità edificatoria sufficiente per la suddetta
realizzazione.
E' necessario pertanto confermare la previsione della Variante al P.R.G. che destina a tale intervento
la quantità di 600 mq. di s.l.p.
Al fine di "evitare la realizzazione di volume che spicchino in modo anomalo nel paesaggio", come
deliberato dalla Regione, a parziale accoglimento della richiesta regionale si modifica l’ultimo
capoverso del paragrafo "Tipi di intervento e indici urbanistici" dell’art. 31.1, nel seguente modo:
"In tale contesto è ammesso l’insediamento, da parte dell’Amministrazione Comunale o di
associazioni riconosciute senza fini di lucro, di strutture autonome destinate a funzioni sportive,
turistico ricettive e di servizio nei limite di 600 mq. di s.l.p. con altezza massima di due piani fuori
terra e comunque non superiore a mt. 8.00”. [commento]
[...omissis...]
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