Art. 15

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LA LIBERTA DI COMUNICAZIONE E IL DIRITTO ALLA PRIVACY

L’articolo 15 della costituzione garantisce  la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Questo diritto può subire delle limitazioni, ad esempio la lotta contro il terrorismo o la grande criminalità. Si può dunque ricorrere alle intercettazioni telefoniche, ma solo nei casi previsti dalla legge e con atto motivato dall’autorità giudiziaria.

L’articolo 15 della costituzione garantisce la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, che può essere limitata solo nei casi previsti dalla legge e con atto motivato del giudice.

La prima legge italiana sulla privacy risale nel 1996 (L.675/1996).

Essa sancisce il diritto alla riservatezza , con l’istituzione di un particolare organo, l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, che ha il compito di farlo rispettare é infatti frequente che operazioni comuni, come, l’acquisto di prodotti tramite internet ecc., implichino la necessità di fornire informazioni sul proprio conto.

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La normativa del 1996 è stata più volte integrata, soprattutto in relazione alla tutela della privacy nei rapporto di lavoro (raccolta di impronte digitali, rilevazioni delle immagini, sistemi di videosorveglianza). Dal 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il Testo unico sulla privacy (D.Lgs.n. 196/2003), che ha riorganizzato in modo sistematico le norme relative al diritto alla protezione dei dati personali e alla riservatezza.

 

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VIOLAZIONE NORME SULLA PRIVACY

Il Codice sanziona penalmente i comportamenti adottati quali il trattamento illecito di dati personali, la omessa adozione delle misure di sicurezza Sono, inoltre, previste sanzioni amministrative nei casi di omessa

ILLECITO

SANZIONE

AMMINISTRATIVA

SANZIONE PENALE

Omessa o inidonea informativa

all’interessato

- da 3.000 a 18.000 euro per violazione dei dati ex art. 13;

 

- da 3.000 a 18.000 euro per violazione dei dati sensibili o giudiziari,

 

 - da 5.000 a 30.000 e fino al triplo  se risulta inefficace per le condizioni economiche del contravventore

 

Altre fattispecie:

[violazione art. 16, 1° comma lett. B) o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali ];

- da 5.000 a 30.000 euro

 

Altre fattispecie [violazione art. 84 1° comma]

- da 5.000 a 3.000 euro

 

Omessa o incompleta notificazione

- da 10.000 a 60.000 euro

 

  Sanzione accessoria:

 

pubblicazione ordinanza - ingiunzione

 

Omessa informazione o esibizione al Garante

- da 4.000 a 24.000 euro

 

Trattamento illecito di dati

 

- Reclusione da 6 a 18 mesi (se dal fatto deriva nocumento);

- Reclusione da 6 a 24 mesi (se il fatto consiste nella comunicazione e/o diffusione).

- Reclusione da 1 a 3 anni (se il fatto costituisce reato più grave: al fine di trarre profitto per se o altri o per arrecare danno).

Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante

 

- Reclusione da 6 mesi a 3 anni

Inadeguatezza delle Misure minime di sicurezza

 

- Reclusione fino a 2 anni  o ammenda  - da 10.000 a 50.000 euro

Inosservanza di provvedimenti del Garante

 

- Reclusione da 3 mesi a 2 anni.