Art. 15
PRIVACY
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LA LIBERTA DI COMUNICAZIONE
E IL DIRITTO ALLA PRIVACY
L’articolo 15
della costituzione garantisce la libertà
e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.
Questo diritto può subire delle limitazioni, ad esempio la lotta contro il
terrorismo o la grande criminalità. Si può dunque ricorrere alle
intercettazioni telefoniche, ma solo nei casi previsti dalla legge e con atto
motivato dall’autorità giudiziaria.
L’articolo 15
della costituzione garantisce la libertà e la segretezza della corrispondenza e
di ogni altra forma di comunicazione, che può essere limitata solo nei casi
previsti dalla legge e con atto motivato del giudice.
La prima legge
italiana sulla privacy risale nel 1996 (L.675/1996).
Essa sancisce il
diritto alla riservatezza , con l’istituzione di un particolare organo,
l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, che ha il compito di
farlo rispettare é infatti frequente che operazioni comuni, come, l’acquisto di
prodotti tramite internet ecc., implichino la necessità di fornire informazioni
sul proprio conto.
La normativa del
1996 è stata più volte integrata, soprattutto in relazione alla tutela della privacy
nei rapporto di lavoro (raccolta di impronte digitali, rilevazioni delle
immagini, sistemi di videosorveglianza). Dal 1° gennaio 2004 è entrato in
vigore il Testo unico sulla privacy (D.Lgs.n. 196/2003), che ha riorganizzato
in modo sistematico le norme relative al diritto alla protezione dei dati
personali e alla riservatezza.
VIOLAZIONE NORME
SULLA PRIVACY
Il Codice sanziona
penalmente i comportamenti adottati quali il trattamento illecito di dati
personali, la omessa adozione delle misure di sicurezza Sono, inoltre, previste
sanzioni amministrative nei casi di omessa
ILLECITO |
SANZIONE AMMINISTRATIVA |
SANZIONE PENALE |
Omessa o inidonea informativa all’interessato |
- da 3.000 a 18.000 euro per violazione dei dati ex
art. 13; - da 3.000 a 18.000 euro per violazione dei dati sensibili
o giudiziari, - da 5.000 a
30.000 e fino al triplo se risulta
inefficace per le condizioni economiche del contravventore |
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Altre fattispecie: [violazione art. 16, 1° comma lett. B) o di altre disposizioni
in materia di disciplina del trattamento dei dati personali ]; |
- da 5.000 a 30.000 euro |
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Altre fattispecie [violazione art. 84 1° comma] |
- da 5.000 a 3.000 euro |
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Omessa o incompleta notificazione |
- da 10.000 a 60.000 euro Sanzione
accessoria: pubblicazione ordinanza - ingiunzione |
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Omessa informazione o esibizione al Garante |
- da 4.000 a 24.000 euro |
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Trattamento illecito di dati |
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- Reclusione da 6 a 18 mesi (se dal fatto deriva
nocumento); - Reclusione da 6 a 24 mesi (se il fatto consiste nella
comunicazione e/o diffusione). - Reclusione da 1 a 3 anni (se il fatto costituisce
reato più grave: al fine di trarre profitto per se o altri o per arrecare
danno). |
Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante |
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- Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
Inadeguatezza delle Misure minime di sicurezza |
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- Reclusione fino a 2 anni o ammenda
- da 10.000 a 50.000 euro |
Inosservanza di provvedimenti del Garante |
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- Reclusione da 3 mesi a 2 anni. |