LE PERSONE FISICHE COME SOGGETTI DEL RAPPORTO GIURIDICO

 A differenza degli antichi ordinamenti giuridici che discriminavano tra liberi e schiavi, uomini e donne, maggiorenni e minorenni, secondo la normativa del nostro Paese, tutti gli esseri umani non sono considerati come delle res (cose), ma come persone, cioè come soggetti del diritto, con una propria soggettività giuridica (capacità giuridica) e, arrivati alla maggiore età, con la propria capacità di agire. 

Per esercitare un diritto non basta, però, la capacità di esserne titolari (capacità giuridica): è necessario avere una seconda e più complessa idoneità definita capacità di agire. 

Ai sensi dell'art. 2 del codice civile tale capacità si acquista con il compimento della maggiore età, che il nostro ordinamento giuridico fissa a 18 anni, presupponendo che a tale età le persone fisiche abbiano raggiunto (salvo situazioni particolari) la capacità di intendere e di volere ovvero una maturità tale che consenta di rendersi conto della realtà delle cose e, quindi di scegliere e di volere[1].

Di conseguenza, mentre tutte le persone fisiche sono munite di capacità giuridica, riguardo alla capacità di agire distinguiamo tra soggetti capaci di agire (forniti della capacità di agire) e incapaci di agire (privi della capacità di agire).

I soggetti incapaci di agire vengono classificati in: 

 

INCAPACI ASSOLUTI
1  minorenni Sono coloro che non hanno raggiunto la maggiore età, e, dunque, mancando totalmente della capacità di agire non possono esprimere validamente la propria volontà ai fini giuridici. Per tale motivo sono rappresentati dai genitori o, in mancanza, da un tutore. Sull’attività dei genitori o del tutore vigila il giudice tutelare.
2 INTERDETTI GIUDIZIALI

Se una persona, a seguito di una malattia psichica, perde la capacità di intendere e di volere, si rende necessario un intervento da parte dello Stato per accertare tale situazione, e quindi, privare la persona stessa della capacità di agire, allo scopo di impedirle di causare danni alla sua famiglia oltre che a se stessa (come si nota l’interdizione giudiziale è un provvedimento finalizzato a tutelare l’infermo di mente).  Su richiesta dei familiari, il giudice, sulla base di apposite perizie psichiatriche, emana una sentenza (sentenza d’interdizione che va annotata a margine dell’atto di nascita dell’interdetto) con la quale il soggetto viene privato della capacità di agire e contemporaneamente nomina un tutore che lo rappresenti e ne sostituisca la volontà.

3 INTERDETTI LEGALI

A seguito di condanna penale a una sanzione detentiva superiore ai cinque anni, il condannato subirà con sentenza anche l’interdizione legale, ovvero la perdita della capacità di agire, seppur limitata agli aspetti patrimoniali, per tutto il periodo della condanna.

INCAPACI RELATIVI
1  minorenni EMANCIPATI sono i 16enni o i 17enni che, pur non avendo raggiunto la maggiore età, vengono autorizzati dal Tribunale (dopo attenta valutazione della loro maturità psico-fisica) a contrarre matrimonio. Il minore emancipato acquista parzialmente capacità di agire e viene assistito da un curatore, il quale non sostituisce, ma integra la volontà dell’emancipato.
2 INABILITATI

Sono coloro che sono affetti da patologie non tanto gravi da determinare l’interdizione, ma che, comunque, compromettono una completa capacità di intendere e di volere (es. alcolizzati, soggetti dediti a sostanze stupefacenti, sordomuti o ciechi dalla nascita che non abbiano ottenuto un’adeguata educazione ecc). In tali ipotesi, con una procedura analoga a quella dell’interdizione, il soggetto viene inabilitato, e quindi, con la sentenza d’inabilitazione, viene privato parzialmente della capacità di agire.Con la stessa sentenza viene nominato un curatore.

3 IMPRENDITORI FALLITI

Sono gli imprenditori commerciali (che gestiscono aziende di medie o grandi dimensioni), che, non sono più capaci di far fronte ai debiti dell’impresa (stato d’insolvenza). Su istanza dei creditori (o dello stesso imprenditore) il Tribunale dichiara allora il fallimento dell’imprenditore e nomina un curatore, il quale lo assisterà nel compimento degli atti di natura patrimoniale.

 


[1] In materia penale si considera imputabile, ovvero responsabile di un reato e, quindi, assoggettabile a processo chi abbia raggiunto l’età di 14 anni.