A differenza degli antichi ordinamenti giuridici che discriminavano tra liberi e schiavi, uomini e donne, maggiorenni e minorenni, secondo la normativa del nostro Paese, tutti gli esseri umani non sono considerati come delle res (cose), ma come persone, cioè come soggetti del diritto, con una propria soggettività giuridica (capacità giuridica) e, arrivati alla maggiore età, con la propria capacità di agire.
Per esercitare un diritto non basta, però, la capacità di esserne titolari (capacità giuridica): è necessario avere una seconda e più complessa idoneità definita capacità di agire.
Ai sensi dell'art. 2 del codice civile tale capacità si acquista con il compimento della maggiore età, che il nostro ordinamento giuridico fissa a 18 anni, presupponendo che a tale età le persone fisiche abbiano raggiunto (salvo situazioni particolari) la capacità di intendere e di volere ovvero una maturità tale che consenta di rendersi conto della realtà delle cose e, quindi di scegliere e di volere[1].
Di conseguenza, mentre tutte le persone fisiche sono munite di capacità giuridica, riguardo alla capacità di agire distinguiamo tra soggetti capaci di agire (forniti della capacità di agire) e incapaci di agire (privi della capacità di agire).
I soggetti incapaci di agire vengono classificati in:
INCAPACI ASSOLUTI, i quali mancano totalmente della capacità di agire
INCAPACI RELATIVI, che mancano solo parzialmente di tale capacità.
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[1] In materia penale si considera imputabile, ovvero responsabile di un reato e, quindi, assoggettabile a processo chi abbia raggiunto l’età di 14 anni.