Le persone fisiche perdono la loro capacità giuridica con la morte.
Con il decesso della persona fisica, alcuni diritti soggettivi (es. diritto all’integrità fisica, alla vita etc.) si estinguono con lei, altri invece si trasmettono ai successori (es. diritti di proprietà, di credito etc.).
Vi sono però delle situazioni nelle quali non è certo se la persona fisica sia ancora in vita o abbia cessato di vivere. L’ordinamento giuridico ipotizza tre casi:
dichiarazione di scomparsa che si ha quando un soggetto scompare dal luogo di abituale dimora e non da notizie di se per un certo periodo di tempo. In questa ipotesi i parenti, dopo un tempo congruo (adeguato) chiedono al giudice la dichiarazione di scomparsa e la nomina di un curatore per il patrimonio dello scomparso;
dichiarazione di assenza - dopo 2 anni dalla scomparsa del soggetto si può chiedere al giudice la dichiarazione di assenza, con la quale gli eredi entrano in possesso dei beni dell’assente, ma dovranno restituirli nell’eventualità del suo ritorno
dichiarazione di morte presunta che si può ottenere dopo 10 anni dalla scomparsa del soggetto. Con tale dichiarazione il coniuge diventa vedovo/a e si può risposare, ma al ritorno del coniuge presuntamente morto il matrimonio verrà annullato.