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Il Regolamento Ce n. 974/98 stabilisce:
- all'art. 2 che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la
moneta degli Stati membri partecipanti è l'euro
- all'art. 3 che l'euro sostituisce, al tasso di
conversione fissato il 31 dicembre 1998, la moneta di ciascuno Stato
membro partecipante
Il nostro legislatore ha disciplinato la fase di
passaggio con il Dlgs n. 213 del 1998 recante "Disposizioni per
l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale". In
particolare:
- all'art. 1 definisce "lira" la lira italiana e
"moneta di conto" la moneta, lira o euro, utilizzata per la rilevazione
delle operazioni di gestione
- all'art. 16, comma 1, prevede che l'adozione
dell'euro quale moneta di conto sarà obbligatoria per tutte le imprese a
decorrere dal 1° gennaio 2002
Nel periodo transitorio in applicazione del principio
"nessun obbligo, nessun divieto" è fatta salva la facoltà di adottare
l'euro quale moneta di conto al posto della lira, con validità agli
effetti civilistici e tributari.
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