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Intervista
a Maria Domenica Testa
Direttore
generale del servizio Affari economico-finanziari del
ministero della Pubblica istruzione.
Il
nuovo regolamento amministrativo-contabile
di
Francesca Ricci
il
Direttore @mministrativo -
Venerdì 20 settembre 2002
Il
nuovo regolamento contabile risponde all’esigenza
delle scuole di utilizzare, in una chiave gestionale più
moderna, le risorse a loro disposizione.
Quali sono le novità più significative
introdotte dal nuovo regolamento contabile?
Con il nuovo
regolamento di contabilità, ispirato allo snellimento
delle procedure e all’allocazione dei poteri là dove
sorge il bisogno, vengono superati molti vincoli indotti
dal vecchio regolamento amministrativo-contabile, a
partire da quelli connessi con le approvazioni e le
autorizzazioni, su cui era fondato il precedente
sistema. Infatti, al bilancio di previsione si
sostituisce il "programma annuale", che è
direttamente raccordato con il piano dell’offerta
formativa (POF) delle istituzioni scolastiche, programma
che, una volta approvato dal Consiglio d’istituto,
diviene immediatamente esecutivo e si pone come
strumento operativo per l’attività della scuola. Non
meno rilevante è, poi, la circostanza che non ci si
trova più di fronte ad un bilancio strutturato per
capitoli, ma ad un programma, dove le entrate e le spese
sono suddivise per grandi aggregati, riferite, per le
entrate, alla loro provenienza e, per le spese,
all’oggetto delle stesse.
Le risorse assegnate dallo Stato costituiscono la
dotazione finanziaria delle scuole e sono utilizzate
esclusivamente per lo svolgimento delle attività di
istruzione e di formazione. "senza altro vincolo di
destinazione".
Più particolarmente, e per quanto attiene ad aspetti
significativi delle innovazioni, sono da considerare,
inoltre, le sottolineature che vengono di seguito
richiamate.
Per le
entrate:
·
a)
l’allargamento del finanziamento alle risorse
derivanti da trasferimenti a carico delle regioni e
degli enti locali, oltre quelli dello Stato, nonché dai
conferimenti da parte di soggetti privati;
·
b) l’accesso ai
mutui, che rappresenta un’evoluzione di grande
rilievo. A tal proposito la Cassa Depositi e Prestiti ha
apportato una specifica integrazione al proprio
regolamento e l’innovazione diventerà attuale con
l’approvazione di una convenzione-tipo, in fase di
avanzata elaborazione da parte di un’apposita
commissione mista che vede il coinvolgimento di una
rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione.
Per le
spese:
·
a) la possibilità
di definire le spese generali allo stesso modo di una
impresa, ossia come se si trattasse di un bilancio
societario;
·
b)
l’esposizione in aggregato delle spese relative al
personale, che consente di evidenziare quelle destinate
al trattamento accessorio connesso con le varie attività
programmate dall’istituzione scolastica;
o
l’inserimento
in un aggregato specifico delle spese di investimento,
quando queste sono riferite ad investimenti di carattere
generale;
o
i progetti.
Le voci di
spesa evidenziate, confluenti negli specifici aggregati,
possono ritrovarsi anche nei singoli progetti compresi
nel programma e collegati all’attuazione del POF.
Un esempio: se un’istituzione scolastica decide di
organizzare un corso di fotografia, nel relativo
progetto confluiscono tutte le spese necessarie alla sua
realizzazione, ivi comprese quelle per l’allestimento
dell’apposito laboratorio.
Come già specificato, quindi, ogni progetto costituisce
un aggregato del programma, ma va evidenziato che, per
ciascuno di essi, deve essere redatta, a cura del
direttore dei servizi generali e amministrativi, una
scheda illustrativa finanziaria, nella quale sono
riportati l’arco temporale in cui l’iniziativa deve
essere realizzata, i beni e i servizi da acquistare.
Nella scheda debbono, altresì, essere indicate le fonti
di finanziamento e, nei casi di progetti pluriennali, la
quota di spesa da attribuire a ciascun anno finanziario.
Il tutto, fatta salva la possibilità di rimodulare le
spese, in relazione all’andamento attuativo del
progetto.
E va, infine, segnalato che, per quanto attiene
all’attività di riscontro amministrativo e contabile,
è prevista la costituzione di un Collegio dei revisori
dei conti, cui è affidato il riscontro di più scuole,
anche di diverso ordine e grado, aventi sede in uno
stesso ambito territoriale. Esso è chiamato, tra
l’altro, ad esprimere parere di regolarità contabile
sul programma annuale, ad esaminare il conto consuntivo
ed a vigilare sulla legittimità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Quale
impatto avrà il nuovo regolamento contabile sulla vita
della scuola?
Si
è già detto all’inizio dei principi su cui si basa
il nuovo regolamento di contabilità, i quali,
senz’altro, avranno riflessi positivi sulla gestione
delle molteplici attività istituzionali. Ma su un
elemento è indispensabile richiamare fortemente
l’attenzione, ossia sul fatto che il "programma
annuale" deve essere coerente con il piano
dell’offerta formativa (POF).
In altri termini, ciò significa che il regolamento
consente la traduzione in termini finanziari del POF,
che costituisce - si può dire - il vero motore della
attività dell’istituzione scolastica, in cui è
riflessa la pianificazione degli obiettivi fissati dai
competenti organi della scuola per un dato periodo di
tempo.
Altro aspetto di rilievo attiene, poi, alla
tempistica degli adempimenti propedeutici alla
determinazione del budget su cui calibrare il programma
annuale, atteso che nel regolamento è sancito che gli
Uffici scolastici regionali debbono comunicare
tempestivamente le risorse disponibili, facendo salve le
eventuali integrazioni che si renderanno possibili dopo
l’approvazione della legge di bilancio dello Stato.
Non va trascurata, infine, tra le semplificazioni
introdotte, la possibilità di effettuare il pagamento
delle spese anche con carta di credito.
Né sono di minore rilievo altri due aspetti innovativi,
quali la possibilità di formulare progetti pluriennali
per la realizzazione del POF, e l’attività negoziale
rimessa alle competenze originarie delle singole scuole,
con indicazioni specifiche per alcune figure
contrattuali.
Il
nuovo regolamento in che relazione è rispetto alla
nuova formulazione del bilancio statale?
E’
noto che il bilancio dello Stato è stato oggetto di
profonde modifiche con la legge n.94/1997. Tra queste,
ne vanno sottolineate almeno due, che certamente sono
destinate ad avere riflessi nella gestione delle
istituzioni scolastiche ed educative.
La prima attiene al fatto che l’approvazione del
bilancio da parte del Parlamento è fatta con
riferimento alla cosiddetta "unità previsionale di
base", in luogo dei previgenti criteri di
approvazione per singoli capitoli di spesa, la cui
annotazione permane tuttora, ma solo per la gestione e
la rendicontazione.
La seconda si riferisce, invece, alla circostanza che
l’arco temporale di riferimento, per l’impostazione
delle previsioni - per tutte le pubbliche
Amministrazioni - è l’anno solare.
Quest’ultima prescrizione, ribadita, peraltro, anche
dalla legge n.208/1999, di modifica della legge
n.94/1997, ha reso praticamente impossibile poter
prevedere nel nuovo regolamento di contabilità il
riferimento all’anno scolastico, ai fini della
predisposizione del programma annuale.
Tuttavia, lo stesso regolamento fornisce soluzioni
operative - in parte mutuate proprio dal bilancio
statale - per poter conciliare la diversa scadenza delle
previsioni di spesa con quella dell’anno scolastico,
laddove stabilisce che, entro il 30 giugno, il consiglio
di istituto deve verificare lo stato di
attuazione del programma e le disponibilità finanziarie
della scuola (art.6 del regolamento). Circostanza,
questa, che identifica la "verifica"
come un vero e proprio "assestamento di
bilancio", operazione tipica del bilancio dello
Stato.
Una ulteriore risoluzione, volta ad imprimere maggiore
impulso allo snellimento delle procedure per dare
immediatezza alle determinazioni degli organi preposti
alla gestione dei progetti e del programma, è stata
individuata nella norma che rende possibile - per le
spese dei singoli progetti, che costituiscono la parte
preponderante della gestione - riportare all’anno
finanziario successivo le somme non impegnate al 31
dicembre dell’esercizio di riferimento, anche prima
dell’approvazione del conto consuntivo.
Il
ritmo dei cambiamenti è evidente. Il ministero sta
predisponendo iniziative destinate a una maggiore
conoscenza e un positivo utilizzo dei nuovi strumenti
contabili?
Per
ora sono stati attivati alcuni corsi seminariali, ma non
mancheranno le specifiche e necessarie iniziative di
formazione, nonché altre attività di sostegno, anche
mediante l’ausilio del sistema informativo.
Quando
diventerà operativo il nuovo assetto gestionale?
Per
l’anno 2002, tutte le istituzioni scolastiche
dovrebbero predisporre le previsioni di spesa sulla base
della nuova disciplina dettata in materia, ossia
attraverso la redazione del "programma
annuale".
Giova, però, segnalare che, allo stato attuale, manca
questa certezza, poiché si è reso necessario apportare
una modifica all’art.12, comma 4, del DPR n.275/1999,
concernente il regolamento sull’autonomia delle
scuole.
Tale norma, infatti, prevede l’avvio, in fase
sperimentale, delle nuove disposizioni, solo a partire
dall’anno finanziario successivo alla loro emanazione.
Conseguentemente, poiché il "Regolamento di
contabilità" è stato emanato nel corrente anno,
la sua adozione potrebbe essere estesa a tutte le
scuole, soltanto dall’anno 2003.
In ogni caso, considerato che l’iter di modifica
è pressoché giunto alla fase conclusiva, si può
ritenere che già nel corso del secondo semestre del
2001, il regolamento sarà operativo, con la sola
eccezione della gestione dell’anno in corso.
Che
consigli possono essere dati ai dirigenti scolastici e
ai direttori amministrativi per gestire, a vantaggio
dell’utenza, le nuove attribuzioni?
Il
nuovo regolamento contabile è uno strumento
importantissimo per la scuola dell’autonomia ed è
dato di ritenere che tale valenza sia ben presente a
tutto l’universo mondo della scuola.
Sicuramente, affinché esso possa esplicare appieno
tutta la sua efficacia, occorre sgombrare, con forza, la
mente di chi è chiamato ad applicarlo dagli schemi del
passato. Bisogna evitare di fare continui raffronti tra
le procedure previste dal vecchio regolamento e quelle
recate dal nuovo, in quanto ciò si tradurrebbe soltanto
in un rallentamento dell’attività amministrativa.
Potrà, inoltre, essere molto efficace e proficuo un
rafforzamento del coordinamento delle attività facenti
capo ai diversi organi della scuola, ed in particolar
modo per quelle afferenti al dirigente scolastico ed al
direttore dei servizi generali e amministrativi.
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