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Licenziabili
i docenti sopranumerari (e le maestre?)
Tecnica
della scuola – 25 settembre 2002
di
Adalberto Reggiani
I
docenti soprannumerari, appartenenti a classi di
concorso in esubero, potranno essere licenziati.
La risoluzione del contratto di lavoro avverrà, però,
solo se risulteranno incollocabili dopo la riconversione
professionale, che sarà obbligatoria. E' questa la
novità principale contenuta in un decreto-legge varato
dal governo il 20 settembre scorso.
Posto fisso addio. Il governo ha deciso di applicare una
norma contenuta nel decreto Bassanini del 1993 (oggi
articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001) che
dispone il collocamento in cassa integrazione
(disponibilità) per 2 anni, nei confronti dei
soprannumerari incollocabili.
Trascorso il biennio di disponibilità, durante il quale
i "cassaintegrati" della scuola percepiranno
l'80 per cento dello stipendio tabellare e dell'indennità
integrativa speciale (senza la retribuzione
professionale docente) i docenti saranno licenziati
senza possibilità di opporsi.
Prima di arrivare al licenziamento, però, i docenti
interessati potranno frequentare dei corsi di
riconversione professionale al termine dei quali,
l'amministrazione verificherà la possibilità di
riassorbirli nell'amministrazione scolastica oppure in
altri comparti.
I docenti che rifiuteranno la riconversione o il
ricollocamento saranno messi subito in cassa
integrazione e poi saranno licenziati. Il rischio di
subire questo trattamento è particolarmente alto per i
docenti di ed.tecnica e di ed.fisica: classi di concorso
che soffrono da anni una situazione di esubero
strutturale.
Fermo restando che la stessa sorte potrebbe toccare
anche alle maestre elementari dopo l'entrata a regime
del maestro unico, previsto nella bozza della
Finanziaria di quest'anno.
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