Telegrammi
ai supplenti da «caricare» alla scuola
Anci risponde - I Comuni non hanno obblighi per i
pagamenti
Il
Sole 24 Ore - 31 marzo 2003
Gli arredi per la materna Gli oneri relativi alla
fornitura di arredi per la scuola materna statale
devono gravare sullo Stato, ovvero sul Comune in
considerazione della necessità di garantire anche
alle scuole materne statali gli arredi scolastici
in assenza di interventi statali in tal senso?
L'articolo 107 del Testo unico n. 297 de 16 aprile
1994 aveva stabilito che gli oneri per
l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di
gioco delle scuole materne statali erano a carico
dello Stato. La disposizione faceva riferimento,
per la copertura finanziaria, ai contributi dello
Stato già previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della
legge di finanza locale 16 settembre 1960, n.
1014, destinati ai Comuni e alle Province. Per i
Comuni l'articolo 8 faceva riferimento alle scuole
statali elementari e medie. I contributi suddetti
non sono più iscritti nel bilancio dello Stato
nel quale figura uno stanziamento per
l'arredamento delle scuole elementari solo con
previsioni di cassa, di minimo importo, che si
ritengono destinate al pagamento di residui.
L'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ha
modificato in parte l'articolo 107, disponendo che
i Comuni provvedano agli edifici e all'arredamento
per le scuole materne, elementari e medie. Non
sono previsti oneri a carico dei Comuni per
l'attrezzatura e il materiale di gioco, forniture
per le quali resta in vigore quanto dispone
l'articolo 107 che peraltro, per effetto di quanto
sopra indicato, si ritiene privo di finanziamento,
salvo verificare le previsioni del bilancio 2003
non ancora pubblicato. La tabella C allegata alla
legge 27 dicembre 2002, n. 289 non prevede fondi
destinati alle finalità suddette. Si ritiene
pertanto che le spese per l'arredamento della
scuola materna statale siano state poste a carico
dei Comuni dall'articolo 3 della legge 11 gennaio
1996, n. 23; che mantengano vigore gli obblighi
previsti dall'articolo 107 del Testo unico per le
attrezzature e il materiale di gioco, per i quali
si ritiene giustificata una richiesta d'intervento
dello Stato. I progetti didattici In occasione
della predisposizione del bilancio di previsione
per l'anno 2003, vorremmo sapere se, nell'ambito
dell'autonomia gestionale delle scuole materne,
elementari e medie inferiori, è legittimo
trasferire risorse economiche, finalizzate alla
realizzazione di progetti didattici come:
ceramica, musica, educazione stradale, attività
motoria scuola materna, lingua straniera. Si
consideri che i progetti citati usufruiscono di un
parziale contributo Regionale. Il quesito posto da
codesto Comune s'inquadra sostanzialmente fra i
cosiddetti interventi del "diritto allo
studio". La collocazione di tale diritto va
necessariamente ricercata nell'ambito normativo di
cui all'articolo 327 del Testo unico n. 297/94.
Pertanto sono trasferite alle Regioni le
competenze di cui agli articoli 42, 43 e 45 del
Dpr. 24 luglio 1977, n. 616, che - in materia di
diritto allo studio - attengono a tutte le
strutture, i servizi e le attività destinate a
facilitare, mediante l'erogazione di previdenze in
denaro o mediante servizi individuali o collettivi
a favore degli alunni delle istituzioni
scolastiche, anche se adulti, l'assolvimento
dell'obbligo scolastico. Le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni che le
svolgono secondo le modalità previste dalla legge
regionale. La Regione promuove le opportune forme
di collaborazione tra i Comuni interessati.
Conseguentemente alla domanda se un Comune possa
legittimamente e in relazione ai poteri
d'autonomia previsti dall'ordinamento di cui al
Testo unico 18 agosto 2000, n. 267, inserirsi nel
diritto allo studio mediante programmazione e
finanziamento di particolari forme d'intervento a
favore della scuola, come nella fattispecie di
progetti didattici, la risposta non può che
essere nell'ambito della suddetta normativa, la
quale, per l'appunto, prevede che compete alla
Regione fissare le linee di collaborazione per il
fine del diritto allo studio, e fra l'altro
concorre al relativo finanziamento.
|