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Sito telematico dedicato all'informazione, al confronto, al dibattito sui problemi connessi con il primo CONTRATTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI – a cura del D.S. Paolo Quintavalla  in servizio presso la Direzione Didattica 3° Circolo di Parma - In Rete dal maggio 2000 –

 

 

 

 

 

 Telegrammi ai supplenti da «caricare» alla scuola

Anci risponde - I Comuni non hanno obblighi per i pagamenti

Il Sole 24 Ore - 31 marzo 2003  


Gli arredi per la materna Gli oneri relativi alla fornitura di arredi per la scuola materna statale devono gravare sullo Stato, ovvero sul Comune in considerazione della necessità di garantire anche alle scuole materne statali gli arredi scolastici in assenza di interventi statali in tal senso? L'articolo 107 del Testo unico n. 297 de 16 aprile 1994 aveva stabilito che gli oneri per l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di gioco delle scuole materne statali erano a carico dello Stato. La disposizione faceva riferimento, per la copertura finanziaria, ai contributi dello Stato già previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge di finanza locale 16 settembre 1960, n. 1014, destinati ai Comuni e alle Province. Per i Comuni l'articolo 8 faceva riferimento alle scuole statali elementari e medie. I contributi suddetti non sono più iscritti nel bilancio dello Stato nel quale figura uno stanziamento per l'arredamento delle scuole elementari solo con previsioni di cassa, di minimo importo, che si ritengono destinate al pagamento di residui. L'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ha modificato in parte l'articolo 107, disponendo che i Comuni provvedano agli edifici e all'arredamento per le scuole materne, elementari e medie. Non sono previsti oneri a carico dei Comuni per l'attrezzatura e il materiale di gioco, forniture per le quali resta in vigore quanto dispone l'articolo 107 che peraltro, per effetto di quanto sopra indicato, si ritiene privo di finanziamento, salvo verificare le previsioni del bilancio 2003 non ancora pubblicato. La tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 non prevede fondi destinati alle finalità suddette. Si ritiene pertanto che le spese per l'arredamento della scuola materna statale siano state poste a carico dei Comuni dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23; che mantengano vigore gli obblighi previsti dall'articolo 107 del Testo unico per le attrezzature e il materiale di gioco, per i quali si ritiene giustificata una richiesta d'intervento dello Stato. I progetti didattici In occasione della predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2003, vorremmo sapere se, nell'ambito dell'autonomia gestionale delle scuole materne, elementari e medie inferiori, è legittimo trasferire risorse economiche, finalizzate alla realizzazione di progetti didattici come: ceramica, musica, educazione stradale, attività motoria scuola materna, lingua straniera. Si consideri che i progetti citati usufruiscono di un parziale contributo Regionale. Il quesito posto da codesto Comune s'inquadra sostanzialmente fra i cosiddetti interventi del "diritto allo studio". La collocazione di tale diritto va necessariamente ricercata nell'ambito normativo di cui all'articolo 327 del Testo unico n. 297/94. Pertanto sono trasferite alle Regioni le competenze di cui agli articoli 42, 43 e 45 del Dpr. 24 luglio 1977, n. 616, che - in materia di diritto allo studio - attengono a tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante l'erogazione di previdenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi a favore degli alunni delle istituzioni scolastiche, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale. La Regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i Comuni interessati. Conseguentemente alla domanda se un Comune possa legittimamente e in relazione ai poteri d'autonomia previsti dall'ordinamento di cui al Testo unico 18 agosto 2000, n. 267, inserirsi nel diritto allo studio mediante programmazione e finanziamento di particolari forme d'intervento a favore della scuola, come nella fattispecie di progetti didattici, la risposta non può che essere nell'ambito della suddetta normativa, la quale, per l'appunto, prevede che compete alla Regione fissare le linee di collaborazione per il fine del diritto allo studio, e fra l'altro concorre al relativo finanziamento.

 

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