Sentenza
in merito a riduzione d’orario ed obbligo per i
docenti di recupero di parte di detta riduzione.
TRIBUNALE
DI REGGIO EMILIA
Giudice del lavoro 10.10. 2002
Il
Giudice del Lavoro di Reggio Emilia ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
Nella controversia individuale
in materia di lavoro iscritta al n.1481/00 C.L.al
n.1481/C.L.
Promossa da (…)
contro (…)
-Avente ad oggetto: riduzione
d’orario ed obbligo per i docenti di recupero di
parte di detta riduzione.
- Decisa all’udienza del
01/10/2002 sulle conclusioni precisate dai
procuratori delle parti costituite.
- Per i ricorrenti:
"Piaccia all’I.llo Giudice del Lavoro,
contrariis reiectis accertarsi sulla base di
quanto indicato in narrativa, l’illecita/o ,
quanto meno l’illegittimità, ai fini della sua
disapplicazione, dell’ordine di servizio emanato
dal dirigente scolastico dell’I.(…)in data 8
gennaio 2000 (prot.n.79/C2) in positivo del
recupero da parte di ricorrenti delle frazioni di
unità oraria di lezione non effettuate in
conseguenza della disposta riduzione dell’0unità
oraria di lezione;
- accertarsi e dichiararsi,
conseguentemente, l’assenza del suddetto obbligo
di recupero orario da parte dei ricorrenti e ,m
per l’effetto il diritto al pagamento ex art. 70
Ccnl comparto scuola, siglato in data 4/8/1995
delle ore di lavoro prestate in attuazione del
predetto ordine di servizio; come risultante dal
prospetto allegato alla comunicazione del Capo
d’Istituto del 27/11/1999 avente ad
aggotto"recupero orario d’obbligo"
(doc.n.9)
- condannarsi conseguentemente
l’I.(…) nella persona del Capo d’Istituto al
pagamento a favore di ciascun ricorrente delle
retribuzioni corrispondenti alle ore di lavoro
suddette, sulla base dei criteri di cuoi
all’art.70 del Ccnl predetto, maggiorate di
interessi e rivalutazione monetaria dalla data di
scadenza delle singole poste sino al saldo con
vittoria di spese competente ed onorari da
distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori
antistatali.
- per l’Istituto convenuto
voglia l’Ill.mo Giudice del Lavoro contrariis
reiectis,
-in via pregiudiziale dichiarare
la nullità del mandato alle liti e per
l’effetto dichiarare la nullità del ricorso
introduttivo del presente giudizio0,
- in subordine, in linea
preliminare, dichiarare il difetto di
legittimazione passiva dell’I.(…)
- in ulteriore subordine nel
merito rigettare il ricorso avversari siccome
infondato in fatto ed in diritto, previa eventuale
attivazione del procedimento di accertamento
pregiudiziale di cui all’art.68-bis D.Lgs
03/02/1993 n.29 sull’interpretazione
dell’articolo 41 Ccnl comparto scuola 4/8/1995 e
dell’accordo collettivo 17/9/1997 di
interpretazione autentica dello stesso art.41 in
ogni caso con vittoria di spese competenze ed
onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sgomberato rapidamente il campo
dalle eccezioni preliminari di parte convenuta, in
quanto la procura di lite dei ricorrenti, pur
rilasciata su foglio separato, ma congiunto
materialmente all’atto cui si riferisce, si
considera apposta in calce all’atto medesimo
(art.83 c.p.c. quale novellato nel 1997) ed in
quanto il difetto di legittimazione passiva
dell’Istituto convenuto in persona del dirigente
sostenuto assumendo legittimato il Ministero della
Pubblica Istruzione, deve essere respinto sulla
base del disposto dell’art.6 del D.L.vo n.29/93,
a tenor del quale i dirigenti degli uffici
dirigenziali generali " promuovono e
resistono alle liti ed hanno il potere di
conciliare e di transigere" relativamente
alle controversie relative a tutti gli atti e
provvedimenti da loro adottati non suscettibili di
ricorso gerarchico , nonché in forza della
considerazione che l’istituto scolastico
convenuto aveva acquistato piena autonomia dal
Ministero, con conseguente assunzione della
personalità giuridica siccome organico funzionale
indipendente in ragione dei parametri di
dimensionamento correlati al numero minimo di
alunni iscritti fissato con decreto ministeriale ,
già all’epoca dei fatti in attuale
contestazione e prima dell’entrata in vigore del
D.P.R. n.275/99 avente statuito la definitività
dei provvedimenti delle istituzioni scolastiche
tutte e la loro non assoggettabilità a ricorso
gerarchico innanzi al Ministero della P.I., nel
giudizio - promosso nei confronti dell’I. (…)
dai ricorrenti identificati in epigrafe, al fine
di vedere accolte le conclusioni piure in epigrafe
riportate – resta da affrontare il merito del
contendere, propriamente identificabile nella
necessità di stabilire se la deliberata riduzione
dell’unità oraria di lezione da 50 a 60 minuti
(45 minuti per l’ultima sesta ora) comporti o
meno l’obbligo per i docenti al recupero della
riduzione di orario relativa alle ore intermedie
(dalla seconda alla quinta) come imposto
dall’Ordine di servizio del Preside in data 8
gennaio 2000. Al suesposto quesito il Giudicante
ritiene debba darsi risposta negativa.Incontestato
che la riduzione di orario in discorso trova causa
nella volontà di sopperire, alla difficoltà,
ingenerata dagli orari dei pubblici trasporti,
degli studenti di fruire di adeguati spazi
temporali di studio domiciliare, ove sia mantenuta
un’unità oraria di lezione di 60 minuti tale da
imporre lunghi tempi di attesa dei mezzi di
pubblico trasporto o, al limite, l’impossibilità
di utilizzarli, diviene evidente come il rimedio
prescelto abbia l’effetto di far assurgere la
cenata difficoltà a causa di forza maggiore
determinata da motivi estranei alle esigenze
didattiche (come tale regolata dall’art.41/4 del
Ccnl 4/8/1995, dall’accordo di interpretazione
autentica in data 1/7/1997 e dalle circolari
n.243/1979 e 192/1980 dall’accordo espressamente
richiamate) Non pare superfluo sottolineare come
la riferita conclusione trovi una pur parziale
riconoscimento nell’O.d.S. contestato che
esclude per le riduzioni di orario relative alla
prima e alla sesta ora l’obbligo di recupero,
cos’ riconoscendo, limitatamente a dette ore, la
causa di forza maggiore e, quindi, l’inesistenza
di un obbligo di recupero delle riduzioni orarie.
Proprio in ciò a ben vedere,
consiste il vizio logico affliggente il
provvedimento. Questo sarebbe impeccabile se la
deliberata riduzione di orario(come astrattamente
possibile) concernesse soltanto la prima e la
sesta ora e mantenesse inalterata la durata delle
ore intermedie, siccome non utili al fine di
sopperire alla difficoltà-causa di forza maggiore
per motivi extradidattici identificata da
rimuovere; in siffatta ipotesi, peraltro non
essendovi riduzione della durata delle ore
intermedie, all’impeccabilità astratta del
provvedimento si accompagnerebbe una sua totale
superfluità pratica. Quanto testè considerato
(in sé non strettamente necessario, non essendo
questo il thema decidendi) vuole rimarcare e
sottolineare come – allorché la medesima
difficoltà – causa di forza maggiore venga
affrontata e risolta mediante una riduzione di
tutte le unità orarie della giornata scolastica
(il che, sia chiaro, è questione diversa da
quella che si proponga di stabilire se la cenata
difficoltà sia stata correttamente identificata
dagli organi scolastici come effettiva causa di
forza maggiore) – la identificata causa di forza
maggiore non possa, per ineluttabile necessità
logica investire soltanto le riduzioni orarie
previste per la prima e per la sesta ora (quelle
disciplinanti ed influenti in via immediata
sull’orario di accesso alla scuola e di uscita
dalla scuola), ma debba anche investire le
riduzioni di orario previste per le ore
intermedie, indiscutibilmente funzionalmente
indispensabili per il conseguimento del perseguito
risultato di determinare un orario di entrata e,
soprattutto di uscita compatibile con le esigenze
di trasporto e di studio degli studenti: è sin
troppo ovvio osservare che gli orari di entrata e
di uscita traggono determinazione soltanto in
minima parte dalla riduzione della prima e sesta
ora , in parte ben maggiore dalla riduzione (40
minuti complessivi) delle ore intermedie. Se così
è – come in effetti è – la causa di forza
maggiore investe di sé le riduzioni di orario
relative a ciascuna ora , con la conseguenza che
non residuano ore per cui possa affermarsi obbligo
dei docenti al recupero della riduzione d’orario
e con l’ulteriore conseguenza che l’O.d.S.
contestato ( e prima ancora il parere fornito
dall’avvocatura dello Stato) deve affermarsi
errato e illegittimo. Ne segue la condanna
dell’istituto convenuto, in persona del legale
rappresentante pro tempore, a corrispondere ai
singoli ricorrenti, in relazione alle ore di
lavoro singolarmente prestate in esecuzione del
cennato O.d.S. la retribuzione spettante ex
art.70del ccnl4/8/1995 di comparto (sul punto non
vi è contestazione) con poste di credito
maggiorate dalla periodica maturazione e sino al
saldo, di separatamente conteggiati rivalutazione
monetaria e interessi legali e spese di giudizio,
nella liquidazione di dispositivo e con la chiesta
distrazione, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art.424 c.p.c. a
definizione del giudizio, contrariis reiectis
dichiarata non sussistente per i docenti l'obbligo
di recupero della parte intermedia della riduzione
dell'orario scolastico giornaliero disposto per
cause di forza maggiore o comunque non concernenti
esigenze didattiche e, di conseguenza, dichiarato
illegittimo l'ordine di servizio
imponente il detto recupero, dichiara tenuto e
condanna l'istituto convenuto, in persona del suo
legale rappresentante, a corrispondere ai singoli
ricorrenti, in relazione alle ore di lavoro
singolarmente prestate in attuazione del cennato
ordine di servizio, la retribuzione ex art.70 CCNL
4/8/1995 di comparto, composte di credito
maggiorate, dalla periodica loro maturazione, di
separatamente conteggiati rivalutazione monetaria
ed interessi legali sino al saldo condanna
l'istituto convenuto a rifondere ai difensori dei
ricorrenti le spese di giudizio che liquida in
euro 3000,00 per competenze ed onorari e di euro
300,00 per spese.
Reggio Emilia, 02/10/2002
Depositato in cancelleria il 10
ottobre 2002
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