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Sito telematico dedicato all'informazione, al confronto, al dibattito sui problemi connessi con il primo CONTRATTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI – a cura del D.S. Paolo Quintavalla  in servizio presso la Direzione Didattica 3° Circolo di Parma - In Rete dal maggio 2000 –

 

 

 

 

 

Il preside che sbaglia paga di tasca propria

(Corte dei Conti Veneto 33/2002)

 

Cittadino Lex - 6 maggio 2002

Si tratta di un giudizio di responsabilità amministrativa

Il preside che assume una supplente, senza rispettare l'ordine della graduatoria d'istituto, è tenuto a risarcire i danni. E' quanto ha disposto la Corte dei conti del Veneto, con una sentenza del 29 gennaio 2002. I magistrati contabili, infatti, hanno condannato il dirigente scolastico a risarcire allo Stato oltre 5mila euro. La condanna del preside ha fatto seguito ad una sentenza del Tribunale amministrativo regionale, con la quale l'Amministrazione scolastica era stata condannata a versare ad una docente precaria, ingiustamente esclusa da un incarico di supplenza, oltre 11 milioni di lire a titolo di risarcimento danni. Il tutto, perchè il preside in questione aveva prorogato una supplenza ad una docente già in servizio, omettendo di assumere un'insegnante che poteva vantare un punteggio maggiore della supplente in carica. Ciò per effetto del rinnovo della graduatoria d'istituto, che era sta rielaborata durante il periodo di assenza del docente titolare. Il risarcimento dei danni alla supplente , peraltro, era stato versato direttamente dall'Amministrazione che, secondo la prassi vigente, si era sostituita al dirigente durante il giudizio davanti al Tar. Dopo la sentenza di condanna, però, l'Amministrazione aveva chiamato in causa il preside davanti alla Corte dei conti, per il cosiddetto giudizio di responsabilità amministrativa. E la magistratura contabile, avendo riscontrato l'esistenza della colpevolezza del dirigente scolastico, ha condannato quest'ultimo a pagare all'Amministrazione 5.164,57 euro a titolo di risarcimento. (6 maggio 2002)  

Corte dei Conti SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO Presidente : S. Zambardi - Relatore : G. Maneggio

FATTO

Con atto di citazione dell'11 dicembre 2000 il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il Sig. B. P., nella sua qualità di Capo dell'Istituto Tecnico di Stato per geometri "J.F. K." di Monx., chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 15.122.608 oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, a titolo di risarcimento del danno arrecato alle finanze dello Stato, ed in particolare al Ministero della Pubblica Istruzione.

Premette il requirente che i revisori dei conti presso l'Istituto tecnico di Stato per geometri "J.F. K." di Monx. hanno segnalato una controversia tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la professoressa Antonella B., conclusasi con sentenza di condanna dell'amministrazione, emessa dal Tribunale di Venezia.

I fatti conclusisi con la sentenza sopra menzionata traggono origine dalla richiesta di supplenza temporanea dell'insegnante Antonella B. per l'anno 1992/93 presso l'istituto J.F.K., risultando collocata, nella graduatoria pubblicata il 25 novembre 1992, al 37° posto, seguita dalla professoressa C. Nerina.

La professoressa B., venuta a conoscenza del fatto che la prof. C. prestava servizio in qualità di supplente, con atto del 3 maggio 1993, ricorreva in via gerarchica, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla nomina in luogo dell'insegnante in posizione meno favorevole in graduatoria.

La Commissione Provinciale, con decisione del 21 maggio 1993, acquisite le controdeduzioni del Preside B., pur ritenendo il ricorso fondato nel merito, lo giudicava inammissibile perché pervenuto oltre i termini di cui all'art. 18, comma 1 dell'O.M. 331 del 30 ottobre 1991 [1] .

L'interessata si rivolgeva al T.A.R. del Veneto che, con sentenza n. 818 del 7 dicembre 1993 riconosceva la tempestività dell'impugnazione in via gerarchica e accertava il diritto dell'istante al conferimento della supplenza in luogo della C., a partire dal 18 dicembre 1992, condannando l'amministrazione al pagamento delle spese di causa di lire 2.000.000. Alla quantificazione del risarcimento a seguito della predetta sentenza, provvedeva il Tribunale di Venezia che, con decisione n. 371 del 5 dicembre 1998, stabiliva essere dovuto, all'attrice, per il periodo 18 dicembre 1992 — 31 maggio 1993, a titolo di danno per la retribuzione non percepita, l'importo di lire 13.122.608, al lordo delle ritenute, oltre interessi e rivalutazione.

In data 4 luglio 2000, la Procura Regionale di questa Corte, assumendo che il comportamento tenuto dal Capo dell'Istituto aveva determinato un danno ingiusto all'amministrazione e precisamente un pregiudizio ravvisato nell'esborso di lire 13.122.608 e nelle spese di giudizio innanzi al T.A.R. di lire 2.000.000, erogazioni entrambe prive di utile corrispettivo, da ricondurre, appunto, al comportamento del Capo dell'Istituto, che aveva provveduto al conferimento delle supplenze dal 18 dicembre 1992 fino al maggio 1993, invitava il predetto Preside B. Paolo a presentare le proprie deduzioni ed eventuali documenti.

L'interessato, con note identiche del 9 agosto 2000 e 19 agosto 2000, ha sostenuto, innanzitutto, la saltuarietà della presenza a scuola, nel periodo, a causa dell'impegno a presiedere, a partire dal 19 dicembre 1992, la Commissione per gli esami di abilitazione per geometra. Ha sottolineato, poi, che il periodo di supplenza rivendicato dalla B. ebbe inizio proprio dal 18 dicembre 1992, allorché fu conferita, alla Prof. C., una supplenza in sostituzione dell'insegnante titolare ed in continuità con la precedente supplenza conferita sulla base della precedente graduatoria e per la stessa classe. Inoltre, il Preside ha rilevato testualmente che "il conferimento della supplenza da parte del Capo d'Istituto, avviene a seguito della segnalazione della segreteria circa la disponibilità dell'avente diritto, accertata secondo l'ordine della graduatoria (con scorrimento della graduatoria stessa e comunicazione telefonica e/o telegrafica alle interessate). La segreteria aveva segnalato la disponibilità della C., considerandola avente diritto in base alla vecchia graduatoria.

Il prof. B. ha concluso per l'insussistenza della colpa grave in relazione alle circostanze, rappresentate dall'assenza per il concorso e dall'errore della segreteria nell'accertare la disponibilità con consultazione della vecchia graduatoria.

Il Procuratore regionale, non ritenendo soddisfacenti le deduzioni fornite, ha dato corso alla citazione dell' odierno convenuto, confermando la configurazione dell'illecito prospettato nell'invito ed assumendo che il comportamento tenuto dal Capo dell'Istituto aveva determinato un danno ingiusto all'amministrazione e precisamente un pregiudizio ravvisato nell'esborso di lire 13.122.608 a titolo di risarcimento danno e nelle spese di giudizio innanzi al T.A.R. di lire 2.000.000, erogazioni entrambe prive di utile corrispettivo, da ricondurre, appunto, al Preside dell'Istituto, che aveva provveduto al conferimento delle supplenze dal 18 dicembre 1992 fino al maggio 1993.

Il convenuto, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe P., si è costituito con memoria difensiva depositata il 7 marzo 2001, nella quale, dopo avere ripercorso la vicenda, ha sottolineato che, nella fattispecie, emergono due elementi da considerare, ai fini della determinazione della responsabilità: la continuità della supplenza della C. che la segreteria considerò preminente ai fini della proroga e la posizione dello stesso, il quale, alla data del conferimento della nomina considerata illegittima, non poteva svolgere il normale esercizio, a causa dell'incarico, a tempo pieno, di presiedere la commissione per l'esame di abilitazione geometri e che implicava una presenza saltuaria nella scuola.

In tali condizioni era impossibile un controllo puntuale e dettagliato di tutte le posizioni attinenti alle supplenze e anche di quelle che si presentavano come semplici proroghe rispetto a supplenze precedenti, come nel caso specifico.

Conclusivamente viene chiesta la reiezione della domanda attrice e l'assoluzione del convenuto per mancanza di responsabilità.

Alla odierna pubblica udienza il Procuratore regionale, richiamate le considerazioni svolte nell'atto introduttivo, ha confermato la richiesta di condanna.

L'avvocato P. ha ribadito quanto sostenuto nella memoria difensiva insistendo in particolare sulla continuità didattica e sulla mancanza di colpa del suo assistito che, nello stesso periodo svolgeva un'attività istituzionale al di fuori della scuola.

Conclusivamente ha confermato le conclusioni formulate nell'atto di costituzione in giudizio.

DIRITTO

La vicenda descritta in narrativa concerne la responsabilità del prof. B., in qualità di Capo dell'Istituto Tecnico Commerciale di stato per Geometri "J.F. K.", nell'avere proceduto alla nomina della prof. C. Nerina a supplente temporanea in luogo della prof. B. Antonella, risultata collocata, nella graduatoria pubblicata il 25 novembre 1992, al 37^ posto, seguita dalla professoressa C. e nel successivo contenzioso tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Prof. B. Antonella, contenzioso conclusosi con una sentenza di condanna dell'Amministrazione e con un danno per la stessa Amministrazione quantificabile in lire 15.122.608 a seguito del pagamento di somme per retribuzioni non percepite, oltre gli interessi e delle spese di giudizio.

La Procura attrice assume che il prof. B., nella sua qualità di Preside, nel procedere alla nomina della prof. C., ha posto in essere provvedimenti illegittimi, volutamente e scientemente, seguendo una procedura diversa da quella prevista dalle ordinanze ministeriali in ordine al conferimento delle supplenze, adottando un comportamento improntato a colpa e negligenza, direttamente causativo del danno derivato dalla conseguente vicenda giudiziaria innanzi al T.A.R. per il Veneto, che ha annullato i suddetti provvedimenti ponendo a carico dell'amministrazione le spese di giustizia, oltre agli emolumenti riconosciuti alla prof. B. per il periodo in cui avrebbe avuto diritto alla nomina.

Il convenuto ha contestato l'assunto della Procura sostenendo che l'assegnazione delle supplenze è avvenuta secondo il criterio c.d. di "continuità didattica", ovvero nel rispetto dell'art. 21, c. 22 dell'O.M. 331 del 30 ottobre 1991 a tenore del quale "nel caso in cui il titolare, per il cui posto si è proceduto al conferimento della supplenza, si assenti dalla scuola senza soluzione di continuità, per un ulteriore periodo, la supplenza già conferita è prorogata fino al rientro del titolare".

Al riguardo, invero, è da precisare che sulla illegittimità dell'incarico alla C., si sono espressi sia la Commissione Provinciale chiamata a decidere sul ricorso gerarchico, che il T.A.R. del Veneto, ed entrambi hanno escluso che si versasse in un caso di nomina in "continuità didattica".

La Commissione ha rilevato la fondatezza della tesi della ricorrente secondo la quale, pubblicata la nuova graduatoria per il triennio 1992/95, è sulla base di questa che il Capo dell'Istituto avrebbe dovuto conferire le nomine e non sulla base della precedente graduatoria, valida fino all'anno scolastico 1991/92.

Ed, analogamente, il T.A.R. del Veneto, che ha sottolineato come il criterio della c.d. "continuità didattica" è operante, ma solo ove non sopravvenga un fatto nuovo ed ostativo, come accaduto nel caso di specie, per effetto della nuova graduatoria.

Nella fattispecie, in relazione alle modalità di nomina, si rileva che il conferimento che interessa, e cioè quello a partire dal 18 dicembre 1992, non è avvenuto secondo il criterio della "continuità".

Il "foglio di nomina" relativo alla designazione per il periodo decorrente dal 18 dicembre 1992 — il primo dopo la nuova graduatoria — a differenza degli altri "fogli", non reca più, quale oggetto, il "conferimento supplenza proroga", ma semplicemente il "conferimento di supplenza". Inoltre, va osservato che in tale foglio di nomina viene richiamata proprio la nuova graduatoria, con riferimento alla quale individua la collocazione della prof. C. al 38° posto e non più, come prima, all'84°.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che sussista, a carico del prof. B., l'elemento della colpa grave, emergendo dagli atti che egli era consapevole che il provvedimento di nomina del 18 dicembre 1992, nonché le nomine successive fino al maggio del 1993, della prof. C. erano in contrasto con le disposizioni in materia e non erano riconducibili al criterio della continuità didattica.

Peraltro, tale colpa grave ricorre sotto l'altro profilo della omissione di un doveroso controllo nella predisposizione dell'atto di nomina da parte della segreteria.

Ed infatti, con riferimento a tale profilo, il Capo dell'Istituto, autore del provvedimento da altri predisposto, avrebbe dovuto procedere ad una verifica dei criteri cui l'atto era informato.

Un controllo, inoltre, avrebbe dovuto puntualmente intervenire nella considerazione che erano stati omessi anche gli adempimenti richiesti dalle disposizioni relative alle modalità delle nomine.

Come osservato dal T.A.R., l'art. 21 dell'O.M. 331/91 detta regole precise in ordine al conferimento delle supplenze prescrivendo che "Le nomine devono essere precedute dal preavviso di nomina da effettuarsi con telegramma, ovvero con fonogramma [2] da registrare agli atti della scuola con l'indicazione della data, dell'ora della comunicazione e della persona che abbia dato risposta. Analogamente deve essere annotata la mancata risposta con l'indicazione del giorno, dell'ora e della persona che ha effettuato la chiamata". In dipendenza di tali disposizioni, ma anche per ragioni di certezza e di trasparenza, occorreva quanto meno annotare la chiamata delle insegnanti interpellate. La mancanza di annotazione doveva essere rilevata dal preside al momento di disporre la nomina, ad evitare il rischio di contestazioni ed allo scopo di avere garanzie dell'intervenuto interpello delle insegnanti in posizione più favorevole.

Tale omissione integra, nella fattispecie, gli estremi della colpa in capo al Preside, figura cui fanno capo tutte le attività dirette al reclutamento dei supplenti temporanei e che deve curare il corretto svolgimento di tutte le fasi delle relative procedure.

Affermata la colpa del convenuto Preside, devono ritenersi sussistenti tutti gli elementi per affermarne la responsabilità in ordine al danno subito dalla P.A. per effetto della condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in lire 2.000.000 dal T.A.R. del Veneto con la sentenza n. 818 del 7 dicembre 1993 e della somma di lire 13.122.608 a titolo di danno per retribuzione non percepita stabilita dal tribunale di Venezia con decisione n. 371 del 5 dicembre 1998.

Circa la determinazione della misura del danno che deve essere addebitata, richiamata la quantificazione operata dal Procuratore regionale che la Sezione ritiene di confermare si reputa, tuttavia, di fare uso nel caso di specie del potere riduttivo.

In proposito, come ripetutamente affermato dalle Sezioni riunite di questa Corte va riconosciuto che trattasi di un potere autonomo concesso dalla legge al giudice contabile, il quale, dopo avere accertato l'entità del danno, esamina e valuta il comportamento del soggetto responsabile in relazione alle condizioni ed alle circostanze nelle quali egli ha agito, nonché il grado di influenza che tale comportamento ha avuto nella produzione del danno.

Nella fattispecie, va al riguardo considerata la posizione del Preside che, alla data del conferimento della nomina considerata illegittima non poteva svolgere il normale esercizio, a causa dell'incarico di presiedere la commissione per l'esame di abilitazione geometri, incarico che ha implicato una presenza saltuaria nella scuola e che non gli ha consentito di verificare l'esattezza di quanto proposto dalla Segreteria.

Applicando al caso di specie le suesposte considerazioni, l'addebito a carico del convenuto, prof. B., deve congruamente ridursi, e lo stesso va, pertanto, condannato al pagamento della somma di lire 10.000.000 (diecimilioni), pari a 5.164,57 euro comprensiva di rivalutazione monetaria.

Sulla somma come sopra determinata vanno applicati gli interessi legali che vanno calcolati a decorrere dalla data di deposito della presente sentenza e fino al soddisfo del credito.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:

- CONDANNA:

- il sig. B. P. al pagamento in favore dell'erario della somma di 5.164,57 euro, comprensiva di rivalutazione monetaria;

Condanna il predetto convenuto al pagamento degli interessi legali come specificato in parte motiva, nonchè al pagamento delle spese processuali che, fino alla data della presente sentenza sono liquidate in euro 174,94 ( euro centosettantaquattro/94).

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 28 marzo 2001.

 

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