Il preside che
sbaglia paga di tasca propria
(Corte dei
Conti Veneto 33/2002)
Cittadino
Lex - 6
maggio 2002
Si tratta
di un giudizio di responsabilità amministrativa
Il preside che assume una
supplente, senza rispettare l'ordine della
graduatoria d'istituto, è tenuto a risarcire i
danni. E' quanto ha disposto la Corte dei conti
del Veneto, con una sentenza del 29 gennaio 2002.
I magistrati contabili, infatti, hanno condannato
il dirigente scolastico a risarcire allo Stato
oltre 5mila euro. La condanna del preside ha fatto
seguito ad una sentenza del Tribunale
amministrativo regionale, con la quale
l'Amministrazione scolastica era stata condannata
a versare ad una docente precaria, ingiustamente
esclusa da un incarico di supplenza, oltre 11
milioni di lire a titolo di risarcimento danni. Il
tutto, perchè il preside in questione aveva
prorogato una supplenza ad una docente già in
servizio, omettendo di assumere un'insegnante che
poteva vantare un punteggio maggiore della
supplente in carica. Ciò per effetto del rinnovo
della graduatoria d'istituto, che era sta
rielaborata durante il periodo di assenza del
docente titolare. Il risarcimento dei danni alla
supplente , peraltro, era stato versato
direttamente dall'Amministrazione che, secondo la
prassi vigente, si era sostituita al dirigente
durante il giudizio davanti al Tar. Dopo la
sentenza di condanna, però, l'Amministrazione
aveva chiamato in causa il preside davanti alla
Corte dei conti, per il cosiddetto giudizio di
responsabilità amministrativa. E la magistratura
contabile, avendo riscontrato l'esistenza della
colpevolezza del dirigente scolastico, ha
condannato quest'ultimo a pagare
all'Amministrazione 5.164,57 euro a titolo di
risarcimento. (6 maggio 2002)
Corte dei Conti SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER IL VENETO Presidente : S.
Zambardi - Relatore : G. Maneggio
FATTO
Con atto di citazione dell'11
dicembre 2000 il Procuratore Regionale ha
convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il
Sig. B. P., nella sua qualità di Capo
dell'Istituto Tecnico di Stato per geometri "J.F.
K." di Monx., chiedendone la condanna al
pagamento della somma di lire 15.122.608 oltre a
rivalutazione monetaria, interessi legali e spese
di giudizio, a titolo di risarcimento del danno
arrecato alle finanze dello Stato, ed in
particolare al Ministero della Pubblica
Istruzione.
Premette il requirente che i
revisori dei conti presso l'Istituto tecnico di
Stato per geometri "J.F. K." di Monx.
hanno segnalato una controversia tra il Ministero
della Pubblica Istruzione e la professoressa
Antonella B., conclusasi con sentenza di condanna
dell'amministrazione, emessa dal Tribunale di
Venezia.
I fatti conclusisi con la
sentenza sopra menzionata traggono origine dalla
richiesta di supplenza temporanea dell'insegnante
Antonella B. per l'anno 1992/93 presso l'istituto
J.F.K., risultando collocata, nella graduatoria
pubblicata il 25 novembre 1992, al 37° posto,
seguita dalla professoressa C. Nerina.
La professoressa B., venuta a
conoscenza del fatto che la prof. C. prestava
servizio in qualità di supplente, con atto del 3
maggio 1993, ricorreva in via gerarchica,
chiedendo il riconoscimento del proprio diritto
alla nomina in luogo dell'insegnante in posizione
meno favorevole in graduatoria.
La Commissione Provinciale, con
decisione del 21 maggio 1993, acquisite le
controdeduzioni del Preside B., pur ritenendo il
ricorso fondato nel merito, lo giudicava
inammissibile perché pervenuto oltre i termini di
cui all'art. 18, comma 1
dell'O.M. 331 del 30 ottobre 1991 [1] .
L'interessata si rivolgeva al
T.A.R. del Veneto che, con sentenza n. 818 del 7
dicembre 1993 riconosceva la tempestività
dell'impugnazione in via gerarchica e accertava il
diritto dell'istante al conferimento della
supplenza in luogo della C., a partire dal 18
dicembre 1992, condannando l'amministrazione al
pagamento delle spese di causa di lire 2.000.000.
Alla quantificazione del risarcimento a seguito
della predetta sentenza, provvedeva il Tribunale
di Venezia che, con decisione n. 371 del 5
dicembre 1998, stabiliva essere dovuto,
all'attrice, per il periodo 18 dicembre 1992 —
31 maggio 1993, a titolo di danno per la
retribuzione non percepita, l'importo di lire
13.122.608, al lordo delle ritenute, oltre
interessi e rivalutazione.
In data 4 luglio 2000, la
Procura Regionale di questa Corte, assumendo che
il comportamento tenuto dal Capo dell'Istituto
aveva determinato un danno ingiusto
all'amministrazione e precisamente un pregiudizio
ravvisato nell'esborso di lire 13.122.608 e nelle
spese di giudizio innanzi al T.A.R. di lire
2.000.000, erogazioni entrambe prive di utile
corrispettivo, da ricondurre, appunto, al
comportamento del Capo dell'Istituto, che aveva
provveduto al conferimento delle supplenze dal 18
dicembre 1992 fino al maggio 1993, invitava il
predetto Preside B. Paolo a presentare le proprie
deduzioni ed eventuali documenti.
L'interessato, con note
identiche del 9 agosto 2000 e 19 agosto 2000, ha
sostenuto, innanzitutto, la saltuarietà della
presenza a scuola, nel periodo, a causa
dell'impegno a presiedere, a partire dal 19
dicembre 1992, la Commissione per gli esami di
abilitazione per geometra. Ha sottolineato, poi,
che il periodo di supplenza rivendicato dalla B.
ebbe inizio proprio dal 18 dicembre 1992, allorché
fu conferita, alla Prof. C., una supplenza in
sostituzione dell'insegnante titolare ed in
continuità con la precedente supplenza conferita
sulla base della precedente graduatoria e per la
stessa classe. Inoltre, il Preside ha rilevato
testualmente che "il conferimento della
supplenza da parte del Capo d'Istituto, avviene a
seguito della segnalazione della segreteria circa
la disponibilità dell'avente diritto, accertata
secondo l'ordine della graduatoria (con
scorrimento della graduatoria stessa e
comunicazione telefonica e/o telegrafica alle
interessate). La segreteria aveva segnalato la
disponibilità della C., considerandola avente
diritto in base alla vecchia graduatoria.
Il prof. B. ha concluso per
l'insussistenza della colpa grave in relazione
alle circostanze, rappresentate dall'assenza per
il concorso e dall'errore della segreteria
nell'accertare la disponibilità con consultazione
della vecchia graduatoria.
Il Procuratore regionale, non
ritenendo soddisfacenti le deduzioni fornite, ha
dato corso alla citazione dell' odierno convenuto,
confermando la configurazione dell'illecito
prospettato nell'invito ed assumendo che il
comportamento tenuto dal Capo dell'Istituto aveva
determinato un danno ingiusto all'amministrazione
e precisamente un pregiudizio ravvisato
nell'esborso di lire 13.122.608 a titolo di
risarcimento danno e nelle spese di giudizio
innanzi al T.A.R. di lire 2.000.000, erogazioni
entrambe prive di utile corrispettivo, da
ricondurre, appunto, al Preside dell'Istituto, che
aveva provveduto al conferimento delle supplenze
dal 18 dicembre 1992 fino al maggio 1993.
Il convenuto, rappresentato e
difeso dall'avv. Giuseppe P., si è costituito con
memoria difensiva depositata il 7 marzo 2001,
nella quale, dopo avere ripercorso la vicenda, ha
sottolineato che, nella fattispecie, emergono due
elementi da considerare, ai fini della
determinazione della responsabilità: la continuità
della supplenza della C. che la segreteria
considerò preminente ai fini della proroga e la
posizione dello stesso, il quale, alla data del
conferimento della nomina considerata illegittima,
non poteva svolgere il normale esercizio, a causa
dell'incarico, a tempo pieno, di presiedere la
commissione per l'esame di abilitazione geometri e
che implicava una presenza saltuaria nella scuola.
In tali condizioni era
impossibile un controllo puntuale e dettagliato di
tutte le posizioni attinenti alle supplenze e
anche di quelle che si presentavano come semplici
proroghe rispetto a supplenze precedenti, come nel
caso specifico.
Conclusivamente viene chiesta la
reiezione della domanda attrice e l'assoluzione
del convenuto per mancanza di responsabilità.
Alla odierna pubblica udienza il
Procuratore regionale, richiamate le
considerazioni svolte nell'atto introduttivo, ha
confermato la richiesta di condanna.
L'avvocato P. ha ribadito quanto
sostenuto nella memoria difensiva insistendo in
particolare sulla continuità didattica e sulla
mancanza di colpa del suo assistito che, nello
stesso periodo svolgeva un'attività istituzionale
al di fuori della scuola.
Conclusivamente ha confermato le
conclusioni formulate nell'atto di costituzione in
giudizio.
DIRITTO
La vicenda descritta in
narrativa concerne la responsabilità del prof.
B., in qualità di Capo dell'Istituto Tecnico
Commerciale di stato per Geometri "J.F.
K.", nell'avere proceduto alla nomina della
prof. C. Nerina a supplente temporanea in luogo
della prof. B. Antonella, risultata collocata,
nella graduatoria pubblicata il 25 novembre 1992,
al 37^ posto, seguita dalla professoressa C. e nel
successivo contenzioso tra il Ministero della
Pubblica Istruzione e la Prof. B. Antonella,
contenzioso conclusosi con una sentenza di
condanna dell'Amministrazione e con un danno per
la stessa Amministrazione quantificabile in lire
15.122.608 a seguito del pagamento di somme per
retribuzioni non percepite, oltre gli interessi e
delle spese di giudizio.
La Procura attrice assume che il
prof. B., nella sua qualità di Preside, nel
procedere alla nomina della prof. C., ha posto in
essere provvedimenti illegittimi, volutamente e
scientemente, seguendo una procedura diversa da
quella prevista dalle ordinanze ministeriali in
ordine al conferimento delle supplenze, adottando
un comportamento improntato a colpa e negligenza,
direttamente causativo del danno derivato dalla
conseguente vicenda giudiziaria innanzi al T.A.R.
per il Veneto, che ha annullato i suddetti
provvedimenti ponendo a carico
dell'amministrazione le spese di giustizia, oltre
agli emolumenti riconosciuti alla prof. B. per il
periodo in cui avrebbe avuto diritto alla nomina.
Il convenuto ha contestato
l'assunto della Procura sostenendo che
l'assegnazione delle supplenze è avvenuta secondo
il criterio c.d. di "continuità
didattica", ovvero nel rispetto dell'art. 21,
c. 22 dell'O.M. 331 del 30 ottobre 1991 a tenore
del quale "nel caso in cui il titolare, per
il cui posto si è proceduto al conferimento della
supplenza, si assenti dalla scuola senza soluzione
di continuità, per un ulteriore periodo, la
supplenza già conferita è prorogata fino al
rientro del titolare".
Al riguardo, invero, è da
precisare che sulla illegittimità dell'incarico
alla C., si sono espressi sia la Commissione
Provinciale chiamata a decidere sul ricorso
gerarchico, che il T.A.R. del Veneto, ed entrambi
hanno escluso che si versasse in un caso di nomina
in "continuità didattica".
La Commissione ha rilevato la
fondatezza della tesi della ricorrente secondo la
quale, pubblicata la nuova graduatoria per il
triennio 1992/95, è sulla base di questa che il
Capo dell'Istituto avrebbe dovuto conferire le
nomine e non sulla base della precedente
graduatoria, valida fino all'anno scolastico
1991/92.
Ed, analogamente, il T.A.R. del
Veneto, che ha sottolineato come il criterio della
c.d. "continuità didattica" è
operante, ma solo ove non sopravvenga un fatto
nuovo ed ostativo, come accaduto nel caso di
specie, per effetto della nuova graduatoria.
Nella fattispecie, in relazione
alle modalità di nomina, si rileva che il
conferimento che interessa, e cioè quello a
partire dal 18 dicembre 1992, non è avvenuto
secondo il criterio della "continuità".
Il "foglio di nomina"
relativo alla designazione per il periodo
decorrente dal 18 dicembre 1992 — il primo dopo
la nuova graduatoria — a differenza degli altri
"fogli", non reca più, quale oggetto,
il "conferimento supplenza proroga", ma
semplicemente il "conferimento di
supplenza". Inoltre, va osservato che in tale
foglio di nomina viene richiamata proprio la nuova
graduatoria, con riferimento alla quale individua
la collocazione della prof. C. al 38° posto e non
più, come prima, all'84°.
Tanto premesso, il Collegio
ritiene che sussista, a carico del prof. B.,
l'elemento della colpa grave, emergendo dagli atti
che egli era consapevole che il provvedimento di
nomina del 18 dicembre 1992, nonché le nomine
successive fino al maggio del 1993, della prof. C.
erano in contrasto con le disposizioni in materia
e non erano riconducibili al criterio della
continuità didattica.
Peraltro, tale colpa grave
ricorre sotto l'altro profilo della omissione di
un doveroso controllo nella predisposizione
dell'atto di nomina da parte della segreteria.
Ed infatti, con riferimento a
tale profilo, il Capo dell'Istituto, autore del
provvedimento da altri predisposto, avrebbe dovuto
procedere ad una verifica dei criteri cui l'atto
era informato.
Un controllo, inoltre, avrebbe
dovuto puntualmente intervenire nella
considerazione che erano stati omessi anche gli
adempimenti richiesti dalle disposizioni relative
alle modalità delle nomine.
Come osservato dal T.A.R.,
l'art. 21 dell'O.M. 331/91 detta regole precise in
ordine al conferimento delle supplenze
prescrivendo che "Le nomine devono essere
precedute dal preavviso di nomina da effettuarsi
con telegramma, ovvero con fonogramma
[2] da registrare agli atti della scuola
con l'indicazione della data, dell'ora della
comunicazione e della persona che abbia dato
risposta. Analogamente deve essere annotata la
mancata risposta con l'indicazione del giorno,
dell'ora e della persona che ha effettuato la
chiamata". In dipendenza di tali
disposizioni, ma anche per ragioni di certezza e
di trasparenza, occorreva quanto meno annotare la
chiamata delle insegnanti interpellate. La
mancanza di annotazione doveva essere rilevata dal
preside al momento di disporre la nomina, ad
evitare il rischio di contestazioni ed allo scopo
di avere garanzie dell'intervenuto interpello
delle insegnanti in posizione più favorevole.
Tale omissione integra, nella
fattispecie, gli estremi della colpa in capo al
Preside, figura cui fanno capo tutte le attività
dirette al reclutamento dei supplenti temporanei e
che deve curare il corretto svolgimento di tutte
le fasi delle relative procedure.
Affermata la colpa del convenuto
Preside, devono ritenersi sussistenti tutti gli
elementi per affermarne la responsabilità in
ordine al danno subito dalla P.A. per effetto
della condanna al pagamento delle spese di lite
liquidate in lire 2.000.000 dal T.A.R. del Veneto
con la sentenza n. 818 del 7 dicembre 1993 e della
somma di lire 13.122.608 a titolo di danno per
retribuzione non percepita stabilita dal tribunale
di Venezia con decisione n. 371 del 5 dicembre
1998.
Circa la determinazione della
misura del danno che deve essere addebitata,
richiamata la quantificazione operata dal
Procuratore regionale che la Sezione ritiene di
confermare si reputa, tuttavia, di fare uso nel
caso di specie del potere riduttivo.
In proposito, come ripetutamente
affermato dalle Sezioni riunite di questa Corte va
riconosciuto che trattasi di un potere autonomo
concesso dalla legge al giudice contabile, il
quale, dopo avere accertato l'entità del danno,
esamina e valuta il comportamento del soggetto
responsabile in relazione alle condizioni ed alle
circostanze nelle quali egli ha agito, nonché il
grado di influenza che tale comportamento ha avuto
nella produzione del danno.
Nella fattispecie, va al
riguardo considerata la posizione del Preside che,
alla data del conferimento della nomina
considerata illegittima non poteva svolgere il
normale esercizio, a causa dell'incarico di
presiedere la commissione per l'esame di
abilitazione geometri, incarico che ha implicato
una presenza saltuaria nella scuola e che non gli
ha consentito di verificare l'esattezza di quanto
proposto dalla Segreteria.
Applicando al caso di specie le
suesposte considerazioni, l'addebito a carico del
convenuto, prof. B., deve congruamente ridursi, e
lo stesso va, pertanto, condannato al pagamento
della somma di lire 10.000.000 (diecimilioni),
pari a 5.164,57 euro comprensiva di rivalutazione
monetaria.
Sulla somma come sopra
determinata vanno applicati gli interessi legali
che vanno calcolati a decorrere dalla data di
deposito della presente sentenza e fino al
soddisfo del credito.
Le spese di giudizio seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione
giurisdizionale per il Veneto, definitivamente
pronunciando nel giudizio in epigrafe:
- CONDANNA:
- il sig. B. P. al pagamento in
favore dell'erario della somma di 5.164,57 euro,
comprensiva di rivalutazione monetaria;
Condanna il predetto convenuto
al pagamento degli interessi legali come
specificato in parte motiva, nonchè al pagamento
delle spese processuali che, fino alla data della
presente sentenza sono liquidate in euro 174,94 (
euro centosettantaquattro/94).
Così deciso in Venezia, nella
Camera di consiglio del giorno 28 marzo 2001.
|