LEGGE
28 marzo 2003, n.53
Delega
al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale.
Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
Art.
1
(Delega
in materia di norme generali sull'istruzione e di
livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e di formazione professionale)
1. Al fine
di favorire la crescita e la valorizzazione della
persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età
evolutiva, delle differenze e dell'identità di
ciascuno e delle scelte educative della famiglia,
nel quadro della cooperazione tra scuola e
genitori, in coerenza con il principio di
autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo
i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo
è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e di comuni e
province, in relazione alle competenze conferite
ai diversi soggetti istituzionali, e
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno
o più decreti legislativi per la definizione
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e di istruzione e formazione
professionale.
2. Fatto
salvo quanto specificamente previsto dall'articolo
4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e previo parere delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica da rendere entro sessanta giorni
dalla data di trasmissione dei relativi schemi;
decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque adottati. I decreti
legislativi in materia di istruzione e formazione
professionale sono adottati previa intesa con la
Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo n. 281 del 1997.
3. Per la
realizzazione delle finalità della presente
legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca predispone, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
medesima, un piano programmatico di interventi
finanziari, da sottoporre all'approvazione del
Consiglio dei ministri, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
a)
della riforma degli ordinamenti e degli interventi
connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo
e la valorizzazione dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche;
b)
dell'istituzione del Servizio nazionale di
valutazione del sistema scolastico;
c)
dello sviluppo delle tecnologie multimediali e
della alfabetizzazione nelle tecnologie
informatiche, nel pieno rispetto del principio di
pluralismo delle soluzioni informatiche offerte
dall'informazione tecnologica, al fine di
incoraggiare e sviluppare le doti creative e
collaborative degli studenti;
d)
dello sviluppo dell'attività motoria e delle
competenze ludico-sportive degli studenti;
e)
della valorizzazione professionale del personale
docente;
f)
delle iniziative di formazione iniziale e continua
del personale;
g)
del concorso al rimborso delle spese di
autoaggiornamento sostenute dai docenti;
h)
della valorizzazione professionale del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
i)
degli interventi di orientamento contro la
dispersione scolastica e per assicurare la
realizzazione del diritto - dovere di istruzione e
formazione;
l)
degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e
formazione tecnica superiore e per l'educazione
degli adulti;
m)
degli interventi di adeguamento delle strutture di
edilizia scolastica.
4.
Ulteriori disposizioni, correttive e integrative
dei decreti legislativi di cui al presente
articolo e all'articolo 4, possono essere
adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e
principi direttivi e con le stesse procedure,
entro diciotto mesi dalla data della loro entrata
in vigore.
Art.
2.
(Sistema
educativo di istruzione e di formazione)
1.
I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il
sistema educativo di istruzione e di formazione,
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a)
è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della
vita e sono assicurate a tutti pari opportunità
di raggiungere elevati livelli culturali e di
sviluppare le capacità e le competenze,
attraverso conoscenze e abilità, generali e
specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte
personali, adeguate all'inserimento nella vita
sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo
alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
b)
sono promossi il conseguimento di una formazione
spirituale e morale, anche ispirata ai principi
della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza
storica e di appartenenza alla comunità locale,
alla
comunità
nazionale ed alla civiltà europea;
c)
è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e
alla formazione per almeno dodici anni o,
comunque, sino al conseguimento di una qualifica
entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione
di tale diritto si realizza nel sistema di
istruzione e in quello di istruzione e formazione
professionale, secondo livelli essenziali di
prestazione definiti su base nazionale a norma
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione e mediante regolamenti emanati
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso
adeguati interventi, l'integrazione delle persone
in situazione di handicap a norma della legge 5
febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta
di istruzione e formazione costituisce un dovere
legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti
di diritto all'istruzione e formazione e di
correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato
l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della
Costituzione, nonché l'obbligo formativo
introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio
1999, n. 144, e successive modificazioni.
L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto
è rimessa ai decreti legislativi di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge
correlativamente agli interventi finanziari
previsti a tale fine dal
piano
programmatico di cui all'articolo 1, comma 3,
adottato previa intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i
finanziamenti
disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della
presente legge;
d)
il sistema educativo di istruzione e di formazione
si articola nella scuola dell'infanzia, in un
primo ciclo che comprende la scuola primaria e la
scuola secondaria di primo grado, e in un secondo
ciclo che comprende il sistema dei licei ed il
sistema dell'istruzione e della formazione
professionale;
e)
la scuola dell'infanzia, di durata triennale,
concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo,
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e
sociale delle bambine e dei bambini promuovendone
le potenzialità di relazione, autonomia,
creatività, apprendimento, e ad assicurare
un'effettiva eguaglianza delle opportunità
educative; nel rispetto della primaria
responsabilità educativa dei genitori, essa
contribuisce alla formazione integrale delle
bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e
unitarietà didattica e pedagogica, realizza la
continuità educativa con il complesso dei servizi
all'infanzia e con la scuola primaria. È
assicurata la generalizzazione dell'offerta
formativa e la possibilità di frequenza della
scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia
possono essere iscritti secondo criteri di
gradualità e in forma di sperimentazione le
bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età
entro il 30 aprile dell'anno scolastico di
riferimento, anche in rapporto all'introduzione di
nuove professionalità e modalità organizzative;
f)
il primo ciclo di istruzione è costituito dalla
scuola primaria, della durata di cinque anni, e
dalla scuola secondaria di primo grado della
durata di tre anni. Ferma restando la specificità
di ciascuna di esse, la scuola primaria è
articolata in un primo anno, teso al
raggiungimento delle strumentalità di base, e in
due periodi didattici biennali; la scuola
secondaria di primo grado si articola in un
biennio e in un terzo anno che completa
prioritariamente il percorso disciplinare ed
assicura l'orientamento ed il raccordo con il
secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato
altresì il raccordo
con
la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è
previsto che alla scuola primaria si iscrivano le
bambine e i bambini che compiono i sei anni di età
entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le
bambine
e i bambini che li compiono entro il 30 aprile
dell'anno scolastico di riferimento; la scuola
primaria promuove, nel rispetto delle diversità
individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha
il fine di far acquisire e sviluppare le
conoscenze e le abilità di base fino alle prime
sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i
mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione
in almeno una lingua dell'Unione europea oltre
alla lingua italiana, di porre le basi per
l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello
studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e
delle sue leggi, di valorizzare le capacità
relazionali e di orientamento nello spazio e nel
tempo, di educare ai principi fondamentali della
convivenza civile; la scuola secondaria di primo
grado, attraverso le discipline di studio, è
finalizzata alla crescita delle capacità autonome
di studio ed al rafforzamento delle attitudini
alla interazione sociale; organizza ed accresce,
anche attraverso l'alfabetizzazione e
l'approfondimento nelle tecnologie informatiche,
le conoscenze e le abilità, anche in relazione
alla tradizione culturale e alla evoluzione
sociale, culturale e scientifica della realtà
contemporanea; è caratterizzata dalla
diversificazione didattica e metodologica in
relazione allo sviluppo della personalità
dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle
discipline; sviluppa progressivamente le
competenze e le capacità di scelta corrispondenti
alle attitudini e vocazioni degli allievi;
fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione
delle attività di istruzione e di formazione;
introduce lo studio di una seconda lingua
dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la
successiva scelta di istruzione e formazione; il
primo ciclo di istruzione si conclude con un esame
di Stato, il cui superamento costituisce titolo di
accesso al sistema dei licei e al sistema
dell'istruzione e della formazione professionale;
g)
il secondo ciclo, finalizzato alla crescita
educativa, culturale e professionale dei giovani
attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la
riflessione critica su di essi, è finalizzato a
sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e
l'esercizio della responsabilità personale e
sociale; in tale ambito, viene anche curato lo
sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle
nuove tecnologie; il secondo
ciclo
è costituito dal sistema dei licei e dal sistema
dell'istruzione e della formazione professionale;
dal compimento del quindicesimo anno di età i
diplomi e le qualifiche si possono conseguire in
alternanza scuola-lavoro o attraverso
l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i
licei artistico, classico, economico, linguistico,
musicale e coreutico, scientifico, tecnologico,
delle scienze umane; i licei artistico, economico
e tecnologico si articolano in indirizzi per
corrispondere ai diversi
fabbisogni
formativi; i licei hanno durata quinquennale;
l'attività didattica si sviluppa in due periodi
biennali e in un quinto anno che prioritariamente
completa il percorso disciplinare e prevede altresì
l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità
caratterizzanti il profilo educativo, culturale e
professionale del corso di studi; i licei si
concludono con un esame di Stato il cui
superamento rappresenta titolo necessario per
l'accesso all'università e all'alta formazione
artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al
quinto anno dà accesso all'istruzione e
formazione tecnica superiore;
h)
ferma restando la competenza regionale in materia
di formazione e istruzione professionale, i
percorsi del sistema dell'istruzione e della
formazione professionale realizzano profili
educativi, culturali e professionali, ai quali
conseguono titoli e qualifiche professionali di
differente livello, valevoli su tutto il
territorio nazionale se rispondenti ai livelli
essenziali di prestazione di cui alla lettera c);
le modalità di accertamento di tale rispondenza,
anche ai fini della spendibilità dei predetti
titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono
definite con il regolamento di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche
costituiscono condizione per l'accesso
all'istruzione e formazione tecnica superiore,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della
legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le
qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del
sistema dell'istruzione e della formazione
professionale di durata almeno quadriennale
consentono di sostenere
l'esame
di Stato, utile anche ai fini degli accessi
all'università e all'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, previa frequenza di apposito
corso annuale, realizzato d'intesa con le
università e con l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, e ferma restando la
possibilità di sostenere, come privatista,
l'esame di Stato anche senza tale frequenza;
i)
è assicurata e assistita la possibilità di
cambiare indirizzo all'interno del sistema dei
licei, nonché di passare dal sistema dei licei al
sistema dell'istruzione e della formazione
professionale, e viceversa, mediante apposite
iniziative didattiche, finalizzate
all'acquisizione di una preparazione adeguata alla
nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi
segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione
di crediti certificati che possono essere fatti
valere, anche ai fini della ripresa degli studi
eventualmente interrotti, nei passaggi tra i
diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel
secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze
formative e stage realizzati in Italia o
all'estero anche con periodi di inserimento nelle
realtà culturali, sociali, produttive,
professionali e dei servizi, sono riconosciuti con
specifiche certificazioni di competenza rilasciate
dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei
e le istituzioni formative del sistema
dell'istruzione e della formazione professionale,
d'intesa rispettivamente con le università, con
le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica e con il sistema
dell'istruzione e formazione tecnica superiore,
stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del
percorso di studi, specifiche modalità per
l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità
richieste per l'accesso ai corsi di studio
universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi
dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
l)
i piani di studio personalizzati, nel rispetto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,
contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su
base nazionale, che rispecchia la cultura, le
tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono
una quota, riservata alle regioni, relativa agli
aspetti di interesse specifico delle stesse, anche
collegata con le realtà locali.
Art.
3.
(Valutazione
degli apprendimenti e della qualità del sistema
educativo di istruzione e di formazione)
1.
Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate
le norme generali sulla valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione e degli
apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a)
la valutazione, periodica e annuale, degli
apprendimenti e del comportamento degli studenti
del sistema educativo di istruzione e di
formazione, e la certificazione delle competenze
da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle
istituzioni di istruzione e formazione
frequentate; agli stessi docenti è affidata la
valutazione dei periodi didattici ai fini del
passaggio al periodo successivo; il miglioramento
dei processi di apprendimento e della relativa
valutazione, nonché
la continuità didattica, sono assicurati
anche attraverso una congrua permanenza dei
docenti nella sede di titolarità;
b)
ai fini del progressivo miglioramento e
dell'armonizzazione della qualità del sistema di
istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale
per la valutazione del sistema di istruzione
effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle
conoscenze e abilità degli studenti e sulla
qualità complessiva dell'offerta formativa delle
istituzioni scolastiche e formative; in funzione
dei predetti compiti vengono rideterminate le
funzioni e la struttura del predetto Istituto;
c)
l'esame di Stato conclusivo dei cicli di
istruzione considera e valuta le competenze
acquisite dagli studenti nel corso e al termine
del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle
commissioni d'esame e su prove predisposte e
gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione
del sistema di istruzione, sulla base degli
obiettivi specifici di apprendimento del corso ed
in relazione alle discipline di insegnamento
dell'ultimo anno.
Art.
4.
(Alternanza
scuola-lavoro)
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18
della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di
assicurare agli studenti che hanno compiuto il
quindicesimo anno di età la possibilità di
realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza
scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del
percorso formativo progettata, attuata e valutata
dall'istituzione scolastica e formativa in
collaborazione con le imprese, con le rispettive
associazioni di rappresentanza e con le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura,
che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di
base, l'acquisizione di competenze spendibili nel
mercato del lavoro, il Governo è delegato ad
adottare, entro il termine di ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3,
della legge stessa, un apposito decreto
legislativo su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro delle attività
produttive, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni
maggiormente rappresentative dei datori di lavoro,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a)
svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni,
attraverso l'alternanza di periodi di studio e di
lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione
scolastica o formativa, sulla base di convenzioni
con imprese o con le rispettive associazioni di
rappresentanza o con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, o con enti
pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo
settore, disponibili ad accogliere gli studenti
per periodi di tirocinio che non costituiscono
rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni
scolastiche, nell'ambito dell'alternanza
scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema
dell'istruzione e della formazione professionale
ed assicurare, a domanda degli interessati e
d'intesa con le regioni, la frequenza negli
istituti d'istruzione e formazione professionale
di corsi integrati che prevedano piani di studio
progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti
con il corso di studi e realizzati con il concorso
degli operatori di ambedue i sistemi;
b)
fornire indicazioni generali per il reperimento e
l'assegnazione delle risorse finanziarie
necessarie alla realizzazione dei percorsi di
alternanza, ivi compresi gli incentivi per le
imprese, la valorizzazione delle imprese come
luogo formativo e l'assistenza tutoriale;
c)
indicare le modalità di certificazione dell'esito
positivo del tirocinio e di valutazione dei
crediti formativi acquisiti dallo studente.
2.
I compiti svolti dal docente incaricato dei
rapporti con le imprese e del monitoraggio degli
allievi che si avvalgono dell'alternanza
scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della
valorizzazione della professionalità del
personale docente.
Art.
5.
(Formazione
degli insegnanti)
1.
Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate
norme sulla formazione iniziale dei docenti della
scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del
secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a)
la formazione iniziale è di pari dignità per
tutti i docenti e si svolge nelle università
presso i corsi di laurea specialistica, il cui
accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e
successive modificazioni. La programmazione degli
accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi
dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base
della previsione dei posti effettivamente
disponibili, per ogni ambito regionale, nelle
istituzioni scolastiche;
b)
con uno o più decreti, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6,
comma 4, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
sono individuate le classi dei corsi di laurea
specialistica, anche interfacoltà o
interuniversitari, finalizzati anche alla
formazione degli insegnanti di cui alla lettera a)
del presente comma. Per la formazione degli
insegnanti della scuola secondaria di primo grado
e del secondo ciclo le classi predette sono
individuate con riferimento all'insegnamento delle
discipline impartite in tali gradi di istruzione e
con preminenti finalità di approfondimento
disciplinare. I decreti stessi disciplinano le
attività didattiche attinenti l'integrazione
scolastica degli alunni in condizione di handicap;
la formazione iniziale dei docenti può prevedere
stage all'estero;
c)
l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la
formazione degli insegnanti è subordinato al
possesso dei requisiti minimi curricolari,
individuati per ciascuna classe di abilitazione
nel decreto di cui alla lettera b) e
all'adeguatezza della personale preparazione dei
candidati, verificata dagli atenei;
d)
l'esame finale per il conseguimento della laurea
specialistica di cui alla lettera a) ha valore
abilitante per uno o più insegnamenti individuati
con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
e)
coloro che hanno conseguito la laurea
specialistica di cui alla lettera a), ai fini
dell'accesso nei ruoli organici del personale
docente delle istituzioni scolastiche, svolgono,
previa stipula di appositi contratti di formazione
lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale
fine e per la gestione dei corsi di cui alla
lettera a), le università, sentita la direzione
scolastica regionale, definiscono nei regolamenti
didattici di ateneo l'istituzione e
l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o
d'interateneo per la formazione degli insegnanti,
cui sono affidati, sulla base di convenzioni,
anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
f)
le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo
di cui alla lettera e) promuovono e governano i
centri di eccellenza per la formazione permanente
degli insegnanti, definiti con apposito decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca;
g)
le strutture di cui alla lettera e) curano anche
la formazione in servizio degli insegnanti
interessati ad assumere funzioni di supporto, di
tutorato e di coordinamento dell'attività
educativa, didattica e gestionale delle
istituzioni scolastiche e formative.
2.
Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate
norme anche sulla formazione iniziale svolta negli
istituti di alta formazione e specializzazione
artistica, musicale e coreutica di cui alla legge
21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli
insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi
accademici. Ai predetti fini si applicano, con i
necessari adattamenti, i principi e criteri
direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.
3.
Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione
all'insegnamento secondario, sono in possesso del
diploma biennale di specializzazione per le
attività di sostegno di cui al decreto del
Ministro della pubblica istruzione 24 novembre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131
del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché
del diploma di laurea o del diploma di istituto
superiore di educazione fisica (ISEF) o di
Accademia di belle arti o di Istituto superiore
per le industrie artistiche o di Conservatorio di
musica o Istituto musicale pareggiato, e che
abbiano superato le prove di accesso alle scuole
di specializzazione all'insegnamento secondario,
le scuole medesime valutano il percorso didattico
teorico-pratico e gli esami sostenuti per il
conseguimento del predetto diploma di
specializzazione ai fini del riconoscimento dei
relativi crediti didattici, anche per consentire
loro un'abbreviazione del percorso degli studi
della scuola di specializzazione previa iscrizione
in sovrannumero al secondo anno di corso della
scuola. I corsi di laurea in scienze della
formazione primaria di cui all'articolo 3, comma
2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano
il percorso didattico teorico-pratico e gli esami
sostenuti per il conseguimento del diploma
biennale di specializzazione per le attività di
sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi
crediti didattici e dell'iscrizione in
soprannumero al relativo anno di corso stabilito
dalle autorità accademiche, per coloro che, in
possesso di tale titolo di specializzazione e del
diploma di scuola secondaria superiore, abbiano
superato le relative prove di accesso. L'esame di
laurea sostenuto a conclusione dei corsi in
scienze della formazione primaria istituiti a
norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341, comprensivo della
valutazione delle attività di tirocinio previste
dal relativo percorso formativo, ha valore di
esame di Stato e abilita all'insegnamento,
rispettivamente, nella scuola materna o
dell'infanzia e nella scuola elementare o
primaria. Esso consente altresì l'inserimento
nelle graduatorie permanenti previste
dall'articolo 401 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni. Al fine di tale
inserimento, la tabella di valutazione dei titoli
è integrata con la previsione di un apposito
punteggio da attribuire al voto di laurea
conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge
19 novembre 1990, n. 341, le parole: "I
concorsi hanno funzione abilitante" sono
soppresse.
Art.
6.
(Regioni
a statuto speciale e province autonome di Trento e
di Bolzano)
1.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi
statuti e relative norme di attuazione, nonché
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art.
7.
(Disposizioni
finali e attuative)
1.
Mediante uno o più regolamenti da adottare a
norma dell'articolo 117, sesto comma, della
Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si
provvede:
a)
alla individuazione del nucleo essenziale dei
piani di studio scolastici per la quota nazionale
relativamente agli obiettivi specifici di
apprendimento, alle discipline e alle attività
costituenti la quota nazionale dei piani di
studio, agli orari, ai limiti di flessibilità
interni nell'organizzazione delle discipline;
b)
alla determinazione delle modalità di valutazione
dei crediti scolastici;
c)
alla definizione degli standard minimi formativi,
richiesti per la spendibilità nazionale dei
titoli professionali conseguiti all'esito dei
percorsi formativi, nonché per i passaggi dai
percorsi formativi ai percorsi scolastici.
2.
Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera
c), sono definite previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento
una relazione sul sistema educativo di istruzione
e di formazione professionale.
4.
Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e
2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di
gradualità e in forma di sperimentazione,
compatibilmente con la disponibilità dei posti e
delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli
obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto
dei limiti posti alla finanza comunale dal patto
di stabilità, al primo anno della scuola
dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono
i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004,
ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino
alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico
2003-2004 possono iscriversi al primo anno della
scuola primaria, nei limiti delle risorse
finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le
bambine che compiono i sei anni di età entro il
28 febbraio 2004.
5.
Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo
2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente
articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia
statale e alla scuola primaria statale,
determinati nella misura massima di 12.731
migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia
di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro
a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca provvede a modulare le
anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f),
garantendo comunque il rispetto
del
predetto limite di spesa.
6.
All'attuazione del piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, si provvede,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,
mediante finanziamenti da iscrivere annualmente
nella legge finanziaria, in coerenza con quanto
previsto dal Documento di programmazione
economico-finanziaria.
7.
Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di
cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da
relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
8.
I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui
attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica sono emanati solo successivamente
all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi
che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
9.
Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo
periodo, è espresso dalle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario.
10.
Con periodicità annuale, il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ed il Ministero dell'economia e delle finanze
procedono alla verifica delle occorrenze
finanziarie, in relazione alla graduale attuazione
della riforma, a fronte delle somme stanziate
annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le
eventuali maggiori spese dovranno trovare
copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
11.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
12.
La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
13.
La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data
a Roma, addì 28 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti,
Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
LAVORI
PREPARATORI
Senato
della Repubblica (atto n. 1306):
Presentato
dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della
ricerca (Moratti) il 3 aprile 2002.
Assegnato
alla commissione 7a (Istruzione), in sede
referente, il 4 aprile 2002, con pareri delle
commissioni 1a, 5a, 10a, 11a, 12a, Giunta per gli
Affari delle Comunità europee e Parlamentare per
le questioni regionali.
Esaminato
dalla 7a commissione il 9, 10, 11, 16 e 17 aprile
2002; 7, 14 e 15 maggio 2002; 2, 3, 4, 9, 10, 16,
17, 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 luglio 2002; 17,
18, 19, 24 e 25 settembre 2002; 2 ottobre 2002.
Relazione
scritta presentata il 2 ottobre 2002 (atto n.
1306/A - relatore sen. Asciutti).
Esaminato
in aula il 3, 17 ottobre 2002; 5, 6, 7 e 12 e
approvato il 13 ottobre 2002.
Camera
dei deputati (atto n. 3387):
Assegnato
alla VII commissione (Cultura), in sede referente,
il 19 novembre 2002 con pareri delle commissioni
I, V, X, XI, XII, XIV e Parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato
dalla VII commissione il 26 e 27 novembre 2002;
17, 19 dicembre 2002; 14, 15, 16, 21, 28, 29 e 30
gennaio 2003; 4 e 5 febbraio 2003.
Esaminato
in aula l'11, 12, 13 febbraio 2003 ed approvato
con modificazioni il 18 febbraio 2003.
Senato
della Repubblica (atto 1306/B):
Assegnato
alla 7a commissione (Istruzione), in sede
referente, il 20 febbraio 2003 con pareri delle
commissioni 1a e 5a.
Esaminato
dalla 7a commissione, in sede referente, il 25 e
26 febbraio 2003; 4 marzo 2003.
Esaminato
in aula il 5, 6, 11 marzo 2003 e approvato il 12
marzo 2003.
|