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Finanziaria:
i tagli previsti per la scuola
Kataweb - 30 settembre 2002
La
manovra per il 2003, varata questa mattina dopo una
lunga seduta del Consiglio dei Ministri, penalizza
fortemente il settore della Scuola. Il taglio dovrebbe
essere di 242 milioni di euro in 3 anni. Mobilità degli
insegnanti, riduzione del personale fuori ruolo e dei
collaboratori scolastici: aspettando la versione
defintiva degli articoli finanziari riguardanti la
scuola, ecco quali sono i punti della discussione
Il Consiglio dei ministri, dopo una seduta che si è
conclusa questa mattina alle 5.30, ha varato la
Finanziaria 2003, per un valore complessivo di 20
miliardi. Il Ministero della Scuola, insieme a quello
della Salute, risulta il più penalizzato dalle misute
anti-spesa previste. In particolare, durante il
Consiglio dei Ministri Letizia Moratti ha duramente
criticato le misure contenute nell'articolo 12 della
Finanziaria sulla scuola, che contiene le misure di
razionalizzazione in materia di organizzazione
scolastica.
Tra i punti caldi della discussione, la mobilità per
personale docente e per presidi (5300 insegnanti
dovranno cambiare sede), i tagli dei bidelli, la
riduzione degli assistenti tecnici.
La stretta sulla Scuola dovrebbe essere complessivamente
di 242 milioni di euro in 3 anni.
Ecco i punti della discussione, secondo una prima
versione della Finanziaria:
tagli del 40 per cento del personale collocato fuori
ruolo (articolo 11);
tagli del 20 per cento del personale ausiliario
(articolo 10);
riduzione delle classi, con l'aumento del numero di
alunni per ciascuna classe (articolo 8);
ritorno della figura del maestro prevalente, al posto
dell'attuale regime a tre maestri(articolo 9);
dotazione degli insegnanti di sostegno per alunni
handicappati fissata nella misura di un insegnante su
145 alunni della provincia (articolo 12).
Presidente
del Consiglio illustrerà la Finanziaria nel pomeriggio.
Riportiamo intanto gli articoli della prima versione
della Finanziaria.
Art. 8
(Innalzamento rapporto alunni-classe)
1. A decorrere dall’anno scolastico 2003/2004, con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università
e della Ricerca di concerto con i Ministri
dell’Economia e delle Finanze e per la Funzione
Pubblica, il rapporto medio provinciale alunni/classi è
incrementato di una unità, tenendo conto degli alunni
effettivamente frequentanti, delle specifiche condizioni
demografiche, geografiche e socio-economiche di ciascuna
provincia delle aree montane, nonché della presenza di
alunni portatori di handicap.
2. Con periodicità annuale si provvede alla verifica
dell’effettivo perseguimento dell’obiettivo
tendenziale dell’incremento del numero di alunni per
classe di cui al comma 1.
Art. 9
(Istituzione nella scuola elementare del maestro
prevalente)
1.
A decorrere dall’anno scolastico 2003/2004, nella
scuola elementare l’insegnamento è impartito dal
maestro prevalente (nel senso che il maestro è
pluridisciplinare ed è coadiuvato da altri maestri solo
per l’insegnamento della lingua e per il funzionamento
delle classi a tempo prolungato)
2. Con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’Università e della Ricerca emanato di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono
definiti modalità e criteri per la determinazione della
consistenza delle dotazioni organiche regionali del
personale docente della scuola elementare derivante
dall’applicazione del comma 1, tenendo conto delle
esigenze di integrazione dei soggetti portatori di
handicap, dell’insegnamento della lingua straniera e
delle attività di tempo pieno di cui all’art.1 della
legge 24 settembre 1971, n. 820.
Art. 10
(Razionalizzazione del personale ausiliario, tecnico e
amministrativo – riduzione dei collaboratori
scolastici)
1. A decorrere dall’anno scolastico 2003/2004, il
Ministro dell’istruzione, dell’Università e della
Ricerca definisce con proprio decreto emanato di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, le modalità e i criteri finalizzati alla
razionalizzazione del personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario. La riduzione dovrà interessare in
particolare l’organico dei collaboratori scolastici
nella misura del 20%.
Art. 11
(Riduzione del personale collocato fuori ruolo)
A
decorrere dall’anno scolastico 2003/2004, con decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’Università e
della Ricerca emanato di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze da adottare entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti modalità e criteri finalizzati
alla riduzione, nella misura del 40% del numero di
personale dirigente, docente e non docente collocato
fuori ruolo (per progetti sull’autonomia, per attività
di prevenzione del disagio psico-sociale, per
l’insegnamento nelle scuole italiane all’estero, per
l’utilizzazione in altri compiti del personale
dispensato dal servizio).
Art.
12
(Misure di razionalizzazione in materia di
organizzazione scolastica)
1. Il secondo periodo del comma 1 dell’art. 3 del
decreto legge 3 luglio 2001, n. 255 convertito con
modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 è
sostituito dai seguenti: "variazioni in aumento o
in diminuzione del numero delle classi, sono disposte
dal competente dirigente scolastico secondo i parametri
previsti dal decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca di cui all’art.
…. (norma innalzamento rapporto alunni-classe).
Gli incrementi del numero delle classi, specificamente
motivati, sono disposti previa autorizzazione del
dirigente territorialmente competente.
2. A decorrere dall’anno scolastico 2003/2004, la
dotazione organica degli insegnanti di sostegno per
l’integrazione degli alunni handicappati è fissata
nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 145
alunni complessivamente frequentanti gli istituti
scolastici statali della provincia assicurando,
comunque, il graduale consolidamento in misura non
superiore all’80% della dotazione dei posti di
organico e di fatto esistenti nell’anno scolastico
2003/2004.
L’attivazione di posti di sostegno in deroga al
rapporto insegnante-alunni, di cui all’art.40, comma 3
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, deve essere
adeguatamente motivata ed è soggetta a preventiva
autorizzazione da parte del dirigente preposto
all’ufficio scolastico regionale.
3. In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi
di cui all’art. 7 della legge 6 luglio 2003, n. 137, i
distretti scolastici di cui alla parte prima, titolo
primo, capo secondo, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 e successive modificazioni, sono soppressi.
Il
personale della scuola utilizzato presso i predetti
distretti è restituito ai compiti d’istituto a
decorrere dall’anno scolastico 2003-2004.
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