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Sito telematico dedicato all'informazione, al confronto, al dibattito sui problemi connessi con il CONTRATTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI – a cura del D.S. Paolo Quintavalla  in servizio presso la Direzione Didattica 3° Circolo di Parma - In Rete dal maggio 2000 –

 

 

 

 

NEWS 

 


Contributo tecnico per acquisti attraverso le convenzioni CONSIP.

 Fonte: sito web FNADA - 27 gennaio  2003

AI COLLEGHIDELLE ASS.NI PROV.LI E REG.LI ADERENTI ALLA F.N.A.D.A - LORO SEDI

 

OGGETTO: Contributo tecnico per acquisti attraverso le convenzioni CONSIP.

                     Al fine di corrispondere alle  varie sollecitazioni che mi sono pervenute, ho predisposto l’allegato contributo tecnico,  con l’intento di fornire  una prima traccia per coloro che non hanno alcuna esperienza di acquisti attraverso le convenzioni CONSIP; resta comunque necessario approfondire le procedure attraverso un’attenta visitazione del portale  “ACQUISTI IN RETE della Pubblica Amministrazione”.

                 E’ inoltre opportuno  precisare che con tale contributo tecnico non si intende certo condividere una scelta che, ancora una volta, riduce l’autonomia (in questo caso negoziale)   delle Istituzioni scolastiche ed educative e sostanzialmente modifica il regolamento di contabilità (D. 44/2001).  A tal fine abbiamo chiesto in merito, con   nota FNADA/ANQUAP del 31/12/2002, chiarimenti al M.I.UR. anche in considerazione del pronunciamento, in materia,  di alcuni Uffici Scolastici Regionali.  La Federazione, pur nel rispetto delle norme, non mancherà certo di intervenire, nelle forme ritenute  opportune,  affinché la gestione finanziaria delle Istituzioni scolastiche ed educative, come prescritto dal regolamento di contabilità, sia sempre improntata ai principi di efficacia, efficienza ed economicità. 

                                                        Cordiali saluti

Lì, 27 gennaio ’03     IL PRESIDENTE F.F. (Mario BANDOLI)      

GLI   ACQUISTI   DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE   ED   EDUCATIVE TRAMITE CONSIP

CONTRIBUTO TECNICO DI   BANDOLI MARIO

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Ø    Legge 23 dicembre 1999 n, 488 articolo 26 (Legge finanziaria 2000)
(Acquisto di beni e servizi).

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.

2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n.20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge.

3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

5. Il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti.

Ø   Decreto 24 febbraio 2000 del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Ø   Legge 23 dicembre 2000 n. 388 articolo 58 comma 1 (Legge finanziaria 2001)

      (SO n. 219/L alla GU 29 dicembre 2000, n. 302)

 (Consumi intermedi)

1.     Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dall’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell’apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità. Le predette convenzioni indicano altresì il loro periodo di efficacia.

Ø   Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 articolo 1, comma 2(Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 articolo 1 comma 2)

2.Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni  dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Ø   Legge  27 dicembre 2002 n. 289 articolo 24 comma 3 e seguenti (Legge finanziaria 2003)

    ( SO n. 240 alla GU 31 dicembre 2002, n. 305)

(Acquisto di beni e servizi)

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C allegata alla presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa. Per procedere ad acquisti in maniera autonoma gli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresì, aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. La stipula degli stessi è causa di responsabilita` amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.

5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti.

FINALITA’, OBIETTIVI ED OBBLIGHI

          Con l’attuazione della  Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (Legge Finanziaria 2000) inizia una nuova stagione circa le modalità di acquisto di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione; l’obiettivo è di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e a tal fine  il Ministero dell’Economia e delle Finanze stipula convenzioni attraverso le quali l’impresa prescelta si impegna ad accettare , alle condizioni  ed ai prezzi prestabiliti, ordini di acquisto fino alla concorrenza di quantitativi massimi predeterminati.

         Con decreto del 24 febbraio 2000 lo stesso Ministero dell’Economia  e delle Finanze  incarica la CONSIP di provvedere alla stipula delle convenzioni per conto dello stesso Ministero e delle altre amministrazioni, ai sensi  dall’art. 26 della Legge 488/1999.

         Lo stesso art. 26 al comma 3  stabilisce che le Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato sono obbligate ad approvvigionarsi utilizzando le  convenzioni stipulate ai sensi del comma 1; le restanti Amministrazioni Pubbliche, fra cui le Istituzioni scolastiche ed educative, hanno facoltà di aderirvi rimanendo comunque obbligate ad utilizzare i parametri di qualità e di  prezzo per l’acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzione.

        Successivamente l’art. 58 comma 1 della Legge 23 dicembre 2000,  n.. 388 (Legge Finanziaria 2001) ha stabilito che per  Pubbliche Amministrazioni si intendono quelle definite dall’art. 1  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (ora art. 1, comma 2. Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165) che esplicitamente include gli “Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative”.

        Recentissima poi la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 articolo 24 comma 3 (Legge finanziaria 2003) che recita: “ Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C allegata alla presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa.”.

      Sull’obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP(comma 3, art. 24), da parte delle Istituzioni scolastiche ed educative, non rimangono spazi per  dubbi; il ricorso alla trattativa privata può avvenire solo in casi eccezionali e motivati (comma 5, art. 24);gli acquisti in maniera autonoma, adottando i prezzi delle convenzioni come base d’asta al ribasso,  è consentita agli Enti locali e consorzi degli stessi (comma 3 , art. 24);  le responsabilità che conseguono alle violazioni sono chiare ed esplicite (comma 4, art. 24).

      Alla luce di quanto sopra sarebbe opportuno un intervento del M.I.U.R. (vedi anche nota FNADA/ANQUAP del 31/12/2002) per chiarire se le norme citate hanno o meno modificato l’autonomia negoziale di cui al regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche (Decreto 44/2001).

COME ACQUISTARE

IL PORTALE

       Per gli acquisti in rete occorre collegarsi al sito “ACQUISTI IN RETE della Pubblica Amministrazione” all’indirizzo http://www.acquistinretepa.it/, raggiungibile anche dall’indirizzo http://www.tesoro.it/.

 

La Guida rapida agli acquisti in convenzione descrive in 4 semplici passi tutto quello che c’è da sapere per poter acquistare beni e servizi on-line:

Ø    Registrazione utente

Ø    Riconoscimento utente

Ø    Selezionare i beni da acquistare

Ø      Inviare l’ordine

LA REGISTRAZIONE

Gli acquisti di beni e servizi in convenzione possono essere effettuati solo da utenti regolarmente registrati al servizio Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione.

La registrazione è un'attività una tantum con cui gli utenti delle Amministrazioni si

identificano come utenti del servizio.

Soltanto dopo aver completato la procedura di registrazione è possibile inviare gli ordinativi ai fornitori, che pertanto non potranno evadere gli ordini sottoscritti da utenti non ancora registrati.

La registrazione è effettuata mediante l'invio via fax o posta dello specifico modulo di registrazione, accompagnato da una copia del documento di identità della persona che si sta registrando.

Registrazione via fax/posta

1.     Stampare, su carta intestata dell'Amministrazione, il modulo di registrazione (Modulo di registrazione.doc ).

2.     Compilare il modulo, debitamente datato e sottoscritto da soggetto autorizzato ad impegnare la spesa per conto dell'Amministrazione.

3.     Scegliere l'opzione "no" alla voce "richiesta abilitazione al negozio elettronico sul sito www.acquistinretepa.it".

4.     Protocollare il modulo.

5.     Inviare il modulo via fax/posta al Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite Consip (Consip S.p.A. Via Santa Croce in Gerusalemme 63, 00185 Roma, fax 06 77700 345). Al modulo deve essere allegata copia di un documento di identità della persona che si sta registrando.

A ricezione del modulo correttamente compilato la Consip invierà un fax a conferma dell’avvenuta registrazione. Da questo momento in poi sarà possibile effettuare gli ordinativi inviando ai fornitori gli appositi moduli disponibili all’interno di ciascuna iniziativa.

Per poter effettuare ordinativi on-line è inoltre necessario compilare il modulo di registrazione elettronico.

Registrazione on-line

1.     Compilare il modulo di registrazione elettronico) da parte del soggetto autorizzato ad impegnare la spesa per conto dell'Amministrazione; al termine della compilazione il sistema genera uno "user name" (codice identificativo) e richiede all'utente di immettere una "password" (parola chiave) a propria scelta.

2.     Prendere nota di user name e password.

3.     Inoltrare elettronicamente la richiesta di registrazione.

4.     Stampare, su carta intestata dell'Amministrazione, il modulo prodotto dal sistema durante la registrazione con i dati immessi oppure il modulo di registrazione in formato doc (Modulo di registrazione.doc) debitamente compilato con i dati immessi nel sistema.

5.     Sottoscrivere il modulo, debitamente datato e protocollato.

6.     Scegliere l'opzione "si" alla voce "richiesta abilitazione al negozio elettronico sul sito www.acquistinretepa.it".

7.     Inviare il modulo via fax/posta al Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite la Consip (Consip S.p.A. Via Santa Croce in Gerusalemme 63, 00185 Roma, fax 06 77700 345). Al modulo deve essere allegata copia di un documento di identità della persona che si sta registrando.

In seguito alla ricezione del modulo cartaceo da parte della Consip, verrà inviato un messaggio di posta elettronica che segnalerà l'avvenuta abilitazione (abilitazione di user name e password) per gli acquisti on-line; da questo momento in poi sarà possibile effettuare gli ordinativi accedendo al Negozio elettronico di ciascuna categoria merceologica (laddove previsto). E' preferibile indicare sul modulo cartaceo lo user name o codice identificativo (ID) ricevuto al termine della registrazione on-line.

RICONOSCIMENTO UTENTE

Il riconoscimento dell’utente avviene digitando lo user name e password.

SELEZIONARE I BENI DA ACQUISTARE

Dopo aver inserito user name e password si può accedere ai negozi elettronici.

All'interno dei negozi elettronici è possibile prendere visione dei prodotti in convenzione, analizzare le specifiche caratteristiche per prodotto, scegliere i prodotti da acquistare.

Una volta scelti i prodotti, essi vengono inseriti in un carrello.

Il carrello può essere consultato in ogni istante e i beni possono essere rimossi o variati in termini di quantità unitarie.

Il carrello mantiene i beni inseriti anche se l'utente non completa le operazioni in una sessione e riprende la selezione dei beni in un'altra giornata.

Individuati i propri prodotti e inseriti nel carrello sarà possibile vedere l'importo totale corrispondente ai beni scelti.

INVIARE L’ORDINE

Una volta selezionati i beni da acquistare, è necessario inserire nell'ordinativo on line i dati relativi alla persona e all'Amministrazione ordinante e il luogo di consegna.

E' possibile per ogni riga d'ordine inserire un diverso indirizzo per la consegna.

Per finalizzare l'ordine elettronico occorre inserire il numero di protocollo e inviarlo.

Alla fine del processo di selezione dei beni e di invio degli ordini, il sistema produce l'ordinativo in formato pdf. Tale modulo deve essere stampato, firmato, protocollato (stesso numero di protocollo del formato elettronico) e conservato presso l'Amministrazione ordinante.

Utente e fornitore ricevono riscontro informativo dell'ordine attraverso un messaggio di posta elettronica.

LE CONVENZIONI

          Nella HOME PAGE del sito http://www.acquistinretepa.it/  troviamo i prodotti  che è possibile acquistare attraverso le convenzioni attive graficamente rappresentate con semaforo verde. All’interno delle convenzioni attive i prodotti sono raggruppati per tipologie (es. Telecomunicazioni, Alimenti, Prodotti per Ufficio, Sistemi informativi: hardware e software, Prodotti petroliferi).

         Nella stessa HOME PAGE  sono anche indicate le convenzioni in attivazione (semaforo giallo) e le convenzioni scadute (semaforo rosso).

         Non sembra superfluo ricordare che l’obbligo di utilizzo delle convenzioni è riferito alle convenzioni attive che includono i prodotti da acquistare in quel determinato momento.

         Per  finire si segnala l’utilità di iscriversi alle newsletter, che permette di essere sempre informati sulle ultime novità delle convenzioni.

27 gennaio ’03

 

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