Contributo
tecnico per acquisti attraverso le convenzioni
CONSIP.
Fonte:
sito web FNADA - 27 gennaio
2003
AI
COLLEGHIDELLE ASS.NI PROV.LI
E REG.LI ADERENTI ALLA
F.N.A.D.A - LORO SEDI
OGGETTO:
Contributo
tecnico per acquisti attraverso le convenzioni
CONSIP.
Al
fine di corrispondere alle
varie sollecitazioni che mi sono pervenute,
ho predisposto l’allegato contributo tecnico,
con l’intento di fornire
una prima traccia per coloro che non hanno
alcuna esperienza di acquisti attraverso le
convenzioni CONSIP; resta comunque necessario
approfondire le procedure attraverso un’attenta
visitazione del portale
“ACQUISTI
IN RETE della Pubblica Amministrazione”.
E’
inoltre opportuno
precisare che con tale contributo tecnico
non si intende certo condividere una scelta che,
ancora una volta, riduce l’autonomia (in questo
caso negoziale)
delle Istituzioni scolastiche ed educative
e sostanzialmente modifica il regolamento di
contabilità (D. 44/2001).
A tal fine abbiamo chiesto in merito, con nota FNADA/ANQUAP del 31/12/2002, chiarimenti al
M.I.UR. anche in considerazione del
pronunciamento, in materia, di alcuni Uffici Scolastici Regionali. La Federazione, pur nel rispetto delle norme, non mancherà
certo di intervenire, nelle forme ritenute
opportune,
affinché la gestione finanziaria delle
Istituzioni scolastiche ed educative, come
prescritto dal regolamento di contabilità, sia
sempre improntata ai principi di efficacia,
efficienza ed economicità.
Cordiali saluti
Lì,
27 gennaio ’03 IL PRESIDENTE F.F.
(Mario
BANDOLI)
GLI
ACQUISTI
DELLE
ISTITUZIONI
SCOLASTICHE
ED
EDUCATIVE
TRAMITE
CONSIP
CONTRIBUTO
TECNICO DI BANDOLI MARIO
LA NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
Ø
Legge 23 dicembre 1999 n, 488
articolo 26 (Legge finanziaria 2000)
(Acquisto di
beni e servizi).
1.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, nel rispetto della
vigente normativa in materia di scelta del
contraente, stipula, anche avvalendosi di società
di consulenza specializzate, selezionate anche in
deroga alla normativa di contabilità pubblica,
con procedure competitive tra primarie società
nazionali ed estere, convenzioni con le quali
l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino
a concorrenza della quantità massima complessiva
stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e
condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I
contratti conclusi con l'accettazione di tali
ordinativi non sono sottoposti al parere di
congruità economica.
2. Il
parere del Consiglio di Stato, previsto
dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della
legge 15 maggio 1997, n.127, non è richiesto per
le convenzioni di cui al comma 1 del presente
articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi
contratti stipulati da amministrazioni dello
Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera
g), della legge 14 gennaio 1994, n.20, si applica
il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa
legge.
3.
Le
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato
sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo
quanto previsto dall'articolo 27, comma 6. Le
restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà
di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono
utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo
per l'acquisto di beni comparabili con quelli
oggetto di convenzionamento.
4.
Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione
gli uffici preposti al controllo di gestione ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n.286, verificano l'osservanza dei
parametri di cui al comma 3, richiedendo
eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il
parere tecnico circa le caratteristiche
tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti
acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti
uffici sottopongono all'organo di direzione
politica una relazione riguardante i risultati, in
termini di riduzione di spesa, conseguiti
attraverso l'attuazione di quanto previsto dal
presente articolo. Tali relazioni sono rese
disponibili sui siti Internet di ciascuna
amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione
non siano costituiti, i compiti di verifica e
referto sono svolti dai servizi di controllo
interno.
5.
Il Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle
Camere una relazione che illustra le modalità di
attuazione del presente articolo nonché i
risultati conseguiti.
Ø
Decreto
24 febbraio 2000 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze
Ø
Legge
23 dicembre 2000 n. 388 articolo 58 comma 1 (Legge
finanziaria 2001)
(SO n. 219/L alla GU 29 dicembre 2000, n.
302)
(Consumi
intermedi)
1.
Ai
sensi
di quanto previsto dall’articolo 26, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per
pubbliche amministrazioni si intendono quelle
definite dall’articolo 1 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al
citato articolo 26 sono stipulate dalla
Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP)
Spa, per conto del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ovvero
di altre pubbliche amministrazioni di cui al
presente comma, e devono indicare, anche al fine
di tutelare il principio della libera concorrenza
e dell’apertura dei mercati, i limiti massimi
dei beni e dei servizi espressi in termini di
quantità. Le predette convenzioni indicano altresì
il
loro periodo di efficacia.
Ø
Decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 articolo 1,
comma 2(Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
articolo 1 comma 2)
2.Per
amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, le
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità
montane, e loro consorzi ed associazioni, le
istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi
case popolari, le Camere di commercio, industria
artigianato e agricoltura e loro associazioni,
tutti gli enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali, le amministrazioni, le aziende
e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Ø
Legge
27 dicembre 2002 n. 289 articolo 24 comma 3
e seguenti (Legge finanziaria 2003)
(
SO n. 240 alla GU 31 dicembre 2002, n. 305)
(Acquisto
di beni e servizi)
3. Fermo
quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.
405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, le pubbliche amministrazioni considerate
nella Tabella C allegata alla presente legge e,
comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno
l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro
definite dalla CONSIP Spa. Per procedere ad
acquisti in maniera autonoma gli enti di cui
all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, adottano i prezzi delle convenzioni
di cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti
relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di
revisione contabile per consentire l'esercizio
delle funzioni di controllo. Al fine di consentire
il conseguimento di risparmi di spesa, alle
predette convenzioni possono, altresì, aderire i
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge 3 giugno 1999, n. 157.
4.
I contratti stipulati in violazione del comma 1 o
dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro
definite dalla CONSIP Spa sono nulli. Il
dipendente che ha sottoscritto il contratto
risponde, a titolo personale, delle obbligazioni
eventualmente derivanti dai predetti contratti. La
stipula degli stessi è causa di responsabilita`
amministrativa; ai fini della determinazione del
danno erariale, si tiene anche conto della
differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni anzidette e quello indicato nel
contratto.
5.
Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa
consente la trattativa privata, le pubbliche
amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi
eccezionali e motivati, previo esperimento di una
documentata indagine di mercato, dandone
comunicazione alla sezione regionale della Corte
dei conti.
FINALITA’, OBIETTIVI ED
OBBLIGHI
Con
l’attuazione della
Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (Legge
Finanziaria 2000) inizia una nuova stagione circa
le modalità di acquisto di beni e servizi da
parte della Pubblica Amministrazione;
l’obiettivo è di razionalizzare e contenere la
spesa pubblica e a tal fine
il Ministero dell’Economia e delle
Finanze stipula convenzioni attraverso le quali
l’impresa prescelta si impegna ad accettare ,
alle condizioni ed ai prezzi prestabiliti, ordini di acquisto fino alla
concorrenza di quantitativi massimi
predeterminati.
Con decreto del 24
febbraio 2000 lo stesso Ministero dell’Economia
e delle Finanze
incarica la CONSIP di provvedere alla
stipula delle convenzioni per conto dello stesso
Ministero e delle altre amministrazioni, ai sensi
dall’art. 26 della Legge 488/1999.
Lo stesso art. 26
al comma 3 stabilisce che le Amministrazioni Centrali e Periferiche
dello Stato sono obbligate ad approvvigionarsi
utilizzando le
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1;
le restanti Amministrazioni Pubbliche, fra cui le
Istituzioni scolastiche ed educative, hanno facoltà
di aderirvi rimanendo comunque obbligate ad
utilizzare i parametri di qualità e di
prezzo per l’acquisto di beni comparabili
con quelli oggetto di convenzione.
Successivamente l’art.
58 comma 1 della Legge 23 dicembre 2000,
n.. 388 (Legge Finanziaria 2001) ha
stabilito che per
Pubbliche Amministrazioni si intendono
quelle definite dall’art. 1
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 (ora art. 1, comma 2. Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165) che esplicitamente include gli
“Istituti
e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative”.
Recentissima
poi la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 articolo 24
comma 3 (Legge finanziaria 2003) che recita: “
Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, e 24 e 32 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, le pubbliche
amministrazioni considerate nella Tabella C
allegata alla presente legge e, comunque, gli enti
pubblici istituzionali hanno l'obbligo di
utilizzare le convenzioni quadro definite dalla
CONSIP Spa.”.
Sull’obbligo
di utilizzo delle convenzioni CONSIP(comma 3, art.
24), da parte delle Istituzioni scolastiche ed
educative, non rimangono spazi per
dubbi; il ricorso alla trattativa privata
può avvenire solo in casi eccezionali e motivati
(comma 5, art. 24);gli acquisti in maniera
autonoma, adottando i prezzi delle convenzioni
come base d’asta al ribasso,
è consentita agli Enti locali e consorzi
degli stessi (comma 3 , art. 24);
le responsabilità che conseguono alle
violazioni sono chiare ed esplicite (comma 4, art.
24).
Alla luce di quanto sopra sarebbe
opportuno un intervento del M.I.U.R. (vedi anche
nota FNADA/ANQUAP del 31/12/2002) per chiarire se
le norme citate hanno o meno modificato
l’autonomia negoziale di cui al regolamento di
contabilità delle Istituzioni Scolastiche
(Decreto 44/2001).
COME ACQUISTARE
IL PORTALE
Per gli acquisti in rete occorre
collegarsi al sito “ACQUISTI
IN RETE della Pubblica Amministrazione” all’indirizzo
http://www.acquistinretepa.it/,
raggiungibile
anche dall’indirizzo http://www.tesoro.it/.
|
|
La
Guida rapida agli acquisti in convenzione
descrive in 4 semplici passi tutto quello
che c’è da sapere per poter acquistare
beni e servizi on-line:
|
Ø
Registrazione
utente
Ø
Riconoscimento utente
Ø
Selezionare i beni da acquistare
Ø
Inviare
l’ordine
LA REGISTRAZIONE
Gli
acquisti di beni e servizi in convenzione possono
essere effettuati solo da utenti regolarmente
registrati al servizio Acquisti in Rete della
Pubblica Amministrazione.
La
registrazione è un'attività una tantum con cui
gli utenti delle Amministrazioni si
identificano
come utenti del servizio.
Soltanto
dopo aver completato la procedura di registrazione
è possibile inviare gli ordinativi ai fornitori,
che pertanto non potranno evadere gli ordini
sottoscritti da utenti non ancora registrati.
La
registrazione è effettuata mediante l'invio via
fax o posta dello specifico modulo di
registrazione, accompagnato da una copia del
documento di identità della persona che si sta
registrando.
Registrazione
via fax/posta
1.
Stampare, su carta intestata
dell'Amministrazione, il modulo di registrazione
(Modulo di registrazione.doc ).
2.
Compilare il modulo, debitamente datato e
sottoscritto da soggetto autorizzato ad impegnare
la spesa per conto dell'Amministrazione.
3.
Scegliere l'opzione "no" alla
voce "richiesta abilitazione al negozio
elettronico sul sito www.acquistinretepa.it".
4.
Protocollare il modulo.
5.
Inviare il modulo via fax/posta al
Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite
Consip (Consip S.p.A. Via Santa Croce in
Gerusalemme 63, 00185 Roma, fax 06 77700 345). Al
modulo deve essere allegata copia di un documento
di identità della persona che si sta registrando.
A
ricezione del modulo correttamente compilato la
Consip invierà un fax a conferma dell’avvenuta
registrazione. Da questo momento in poi sarà
possibile effettuare gli ordinativi inviando ai
fornitori gli appositi moduli disponibili
all’interno di ciascuna iniziativa.
Per
poter effettuare ordinativi on-line è inoltre
necessario compilare il modulo di registrazione
elettronico.
Registrazione
on-line
1.
Compilare il modulo di registrazione
elettronico) da parte del soggetto autorizzato ad
impegnare la spesa per conto dell'Amministrazione;
al termine della compilazione il sistema genera
uno "user name" (codice identificativo)
e richiede all'utente di immettere una
"password" (parola chiave) a propria
scelta.
2.
Prendere nota di user name e password.
3.
Inoltrare elettronicamente la richiesta di
registrazione.
4.
Stampare, su carta intestata
dell'Amministrazione, il modulo prodotto dal
sistema durante la registrazione con i dati
immessi oppure il modulo di registrazione in
formato doc (Modulo di registrazione.doc)
debitamente compilato con i dati immessi nel
sistema.
5.
Sottoscrivere il modulo, debitamente datato
e protocollato.
6.
Scegliere l'opzione "si" alla
voce "richiesta abilitazione al negozio
elettronico sul sito www.acquistinretepa.it".
7.
Inviare il modulo via fax/posta al
Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite
la Consip (Consip S.p.A. Via Santa Croce in
Gerusalemme 63, 00185 Roma, fax 06 77700 345). Al
modulo deve essere allegata copia di un documento
di identità della persona che si sta registrando.
In
seguito alla ricezione del modulo cartaceo da
parte della Consip, verrà inviato un messaggio di
posta elettronica che segnalerà l'avvenuta
abilitazione (abilitazione di user name e
password) per gli acquisti on-line; da questo
momento in poi sarà possibile effettuare gli
ordinativi accedendo al Negozio elettronico di
ciascuna categoria merceologica (laddove
previsto). E' preferibile indicare sul modulo
cartaceo lo user name o codice identificativo (ID)
ricevuto al termine della registrazione on-line.
RICONOSCIMENTO UTENTE
Il
riconoscimento dell’utente avviene digitando lo
user name e password.
SELEZIONARE I BENI DA
ACQUISTARE
Dopo
aver inserito user name e password si può
accedere ai negozi elettronici.
All'interno
dei negozi elettronici è possibile prendere
visione dei prodotti in convenzione, analizzare le
specifiche caratteristiche per prodotto, scegliere
i prodotti da acquistare.
Una
volta scelti i prodotti, essi vengono inseriti in
un carrello.
Il
carrello può essere consultato in ogni istante e
i beni possono essere rimossi o variati in termini
di quantità unitarie.
Il
carrello mantiene i beni inseriti anche se
l'utente non completa le operazioni in una
sessione e riprende la selezione dei beni in
un'altra giornata.
Individuati
i propri prodotti e inseriti nel carrello sarà
possibile vedere l'importo totale corrispondente
ai beni scelti.
INVIARE
L’ORDINE
Una
volta selezionati i beni da acquistare, è
necessario inserire nell'ordinativo on line i dati
relativi alla persona e all'Amministrazione
ordinante e il luogo di consegna.
E'
possibile per ogni riga d'ordine inserire un
diverso indirizzo per la consegna.
Per
finalizzare l'ordine elettronico occorre inserire
il numero di protocollo e inviarlo.
Alla
fine del processo di selezione dei beni e di invio
degli ordini, il sistema produce l'ordinativo in
formato pdf. Tale modulo deve essere stampato,
firmato, protocollato (stesso numero di protocollo
del formato elettronico) e conservato presso
l'Amministrazione ordinante.
Utente
e fornitore ricevono riscontro informativo
dell'ordine attraverso un messaggio di posta
elettronica.
LE CONVENZIONI
Nella HOME
PAGE
del sito http://www.acquistinretepa.it/
troviamo
i prodotti che
è possibile acquistare attraverso le convenzioni
attive graficamente rappresentate con semaforo
verde. All’interno delle convenzioni attive i
prodotti sono raggruppati per tipologie (es.
Telecomunicazioni, Alimenti, Prodotti per Ufficio,
Sistemi informativi: hardware e software, Prodotti
petroliferi).
Nella stessa HOME
PAGE sono
anche indicate le convenzioni in attivazione
(semaforo giallo) e le convenzioni scadute
(semaforo rosso).
Non sembra
superfluo ricordare che l’obbligo di utilizzo
delle convenzioni è riferito alle convenzioni
attive che includono i prodotti da acquistare in
quel determinato momento.
Per
finire si segnala l’utilità di
iscriversi alle newsletter, che permette di essere
sempre informati sulle ultime novità delle
convenzioni.
27
gennaio ’03
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