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Sito telematico dedicato all'informazione, al confronto, al dibattito sui problemi connessi con il primo CONTRATTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI – a cura del D.S. Paolo Quintavalla  in servizio presso la Direzione Didattica 3° Circolo di Parma - In Rete dal maggio 2000 –

 

 

 

 

NEWS   

DECRETO-LEGGE 25 settembre 2002, n.212

Misure urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e

tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure

per  assicurare  la  razionalizzazione  della spesa nel settore della

scuola e la funzionalita' delle sedi scolastiche, nonche' di disporre

interventi  indifferibili,  anche  di natura finanziaria, nei settori

universitario,  della  ricerca  scientifica  e  dell'alta  formazione

artistica e musicale;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 20 settembre 2002;

  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del

Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di

concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  per la

funzione pubblica e per gli affari regionali;



                             E m a n a



                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.

Disposizioni  per  la razionalizzazione della spesa nel settore della

                               scuola



  1.  I  docenti  in situazione di soprannumerarieta', appartenenti a

classi  di  concorso  che presentino esubero di personale rispetto ai

ruoli   provinciali,   sono   tenuti   a   partecipare  ai  corsi  di

riconversione  professionale  di  cui  all'articolo  473  del decreto

legislativo  16  aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Con

decreto   del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della

ricerca,  da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del

presente   decreto,   sentite   le   organizzazioni  sindacali,  sono

individuate    le   categorie   di   personale   in   situazione   di

soprannumerarieta'.    In    caso   di   perdurante   situazione   di

soprannumerarieta'  dovuta  alla  mancata  partecipazione ai corsi di

riconversione  ovvero di partecipazione, con esito negativo, ai corsi

medesimi  ovvero  di  mancata  accettazione  dell'insegnamento per il

quale si e' realizzata la riconversione professionale si applica, nei

confronti  del  personale  interessato,  l'articolo  33  del  decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  2.  Il  limite  di  spesa  fissato all'articolo 22, comma 7, ultimo

periodo,  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' elevato di 20,731

milioni  di  euro  per l'anno 2002 e di 33 milioni di euro per l'anno

2003.

  3.  All'onere  di  20,731  milioni  di euro per l'anno 2002 e di 33

milioni  di  euro  per  l'anno  2003, derivante dall'applicazione del

comma  2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto,

ai  fini  del  bilancio  triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita'

previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato

di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2002,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

                               Art. 2.

                Accorpamenti e sdoppiamenti di classi



  1. L'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 luglio

2001,  n.  255,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto

2001,  n.  333,  si interpreta nel senso che si intendono fatti salvi

gli accorpamenti, a norma delle vigenti disposizioni.

  2.  Non sono ammessi sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno

scolastico.

                               Art. 3.

           Finanziamento degli uffici scolastici regionali



  1. Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati

all'applicazione  dell'articolo  9  del  decreto  del  Ministro della

pubblica istruzione in data 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale  n.  16  del  21 gennaio 2000, le risorse finanziarie per i

pagamenti  relativi  al  subentro  nei contratti stipulati dagli enti

locali  per  le funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle

istituzioni    scolastiche   statali,   gli   stanziamenti   iscritti

nell'ambito  dei  centri  di  responsabilita'  relativi  agli  Uffici

scolastici   regionali   dello  stato  di  previsione  del  Ministero

dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca per l'anno 2002 e

per   il  triennio  2002-2004,  nelle  unita'  previsionali  di  base

"Strutture  scolastiche",  sono  incrementati di euro 151.586.000 per

l'anno   2002,  di  euro  173.424.000  per  l'anno  2003  e  di  euro

135.078.000 a decorrere dall'anno 2004.

  2.  All'onere  derivante dall'applicazione del comma 1, determinato

per  l'anno  2002  in  euro  151.586.000,  per  l'anno  2003  in euro

173.424.000  e  a  decorrere  dall'anno  2004 in euro 135.078.000, si

provvede   mediante   corri-spondente  riduzione  dello  stanziamento

iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2002-2004, nell'ambito

dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della

ricerca.

  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

                               Art. 4.

Autorizzazioni  di  spesa  per  la  sanatoria di situazioni debitorie

delle  universita',  per il diritto allo studio nelle universita' non

statali  e  per  interventi di edilizia a favore delle istituzioni di

                alta formazione artistica e musicale.



  1.  Al  fine  di attribuire alle universita' le risorse finanziarie

per  sanare  situazioni  debitorie, derivanti dalla corresponsione di

classi  e  scatti  stipendiali al personale docente e ricercatore, e'

autorizzata  la  spesa complessiva di 375 milioni di euro, da erogare

in  cinque  rate  annuali  costanti  a decorrere dall'anno 2002; allo

stesso  fine,  nell'ambito  dello  stato  di previsione del Ministero

dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, e' istituito un

fondo  da  ripartire  tra  le  universita'  sulla  base  di parametri

definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della  ricerca.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 1,

determinato  in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003

e   2004,   si   provvede  mediante  corrispondente  riduzione  degli

stanziamenti  iscritti,  ai  fini  del  bilancio triennale 2002-2004,

nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo

speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e

delle  finanze  per  l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  2.  Al  fine di assicurare l'uniformita' di trattamento sul diritto

agli  studi  universitari  agli  studenti iscritti alle universita' e

agli  istituti  universitari  non statali legalmente riconosciuti, e'

autorizzata  la  spesa  di  10  milioni di euro a decorrere dall'anno

2002,  da  destinare  alle  predette istituzioni. All'onere derivante

dall'attuazione  del  presente  comma,  pari  a  10 milioni di euro a

decorrere   dall'anno   2002,  si  provvede  mediante  corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte

corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero

dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2002,  allo  scopo

parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

  3.  Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti di

edilizia a favore delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge

21  dicembre  1999,  n.  508, e' autorizzata la spesa di 1 milione di

euro  per  l'anno  2002.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante

corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di

base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del

Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo

parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

                               Art. 5.

Compensi  per  soggetti  incaricati  della selezione e valutazione di

                   programmi e progetti di ricerca



  1.  Fermo  restando quanto disposto dall'articolo 18 della legge 28

dicembre   2001,   n.   448,  al  fine  di  consentire  la  immediata

corresponsione  di  compensi  a componenti di commissioni e comitati,

nonche'  ad  esperti, incaricati delle procedure di selezione e della

valutazione di programmi e progetti di ricerca non conclusi alla data

di  entrata  in  vigore  del presente decreto, ove i rispettivi piani

finanziari  abbiano  previsto  spese  per  attivita' istruttorie e di

valutazione,    con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,

dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabiliti  gli  importi  dei

compensi medesimi.

  2.  Il  decreto  di  cui  al comma 1 si applica anche ai fini della

corresponsione   di  compensi  nelle  procedure  di  selezione  e  di

valutazione  dei programmi e progetti di ricerca successive alla data

di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto. La relativa spesa e'

compresa  nell'ambito  dei  fondi  riguardanti  il  finanziamento  di

progetti o programmi di ricerca e comunque per un importo massimo non

superiore all'uno per cento dei predetti fondi.

                               Art. 6.

  Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori



  1.  Allo  scopo  di  determinare il valore e consentire l'immediato

impiego   dei  titoli  rilasciati  dalle  Accademie  di  belle  arti,

dall'Accademia  nazionale  di danza, dall'Accademia nazionale di arte

drammatica,  dagliIstituti superiori per le industrie artistiche, dai

Conservatori  di  musica e dagli Istituti musicali pareggiati secondo

l'ordinamento  previgente  alla data di entrata in vigore della legge

21  dicembre  1999,  n. 508, all'articolo 4 della legge medesima sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma l e' sostituito dal seguente:

  "1.  I  diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1,

in  base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore

della   presente   legge,   mantengono  la  loro  validita'  ai  fini

dell'accesso  all'insegnamento,  ai  corsi di specializzazione e alle

scuole di specializzazione.";

    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

  "3.  I  possessori  dei  diplomi  di  cui al comma 1, sono ammessi,

previo  riconoscimento  dei crediti formativi acquisiti, e purche' in

possesso  di  diploma  di  istruzione secondaria di secondo grado, ai

corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 2,

comma   5,  nonche'  ai  corsi  di  laurea  specialistica  presso  le

Universita'.  I  crediti  acquisiti  ai  fini  del  conseguimento dei

diplomi  di  cui  al  comma  1 sono altresi' valutati nell'ambito dei

corsi di laurea presso le Universita'.";

    c) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:

  "3-bis.  Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati

alle  lauree  di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della

ricerca  scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi

di  cui  al  comma  1, conseguiti da coloro che siano in possesso del

diploma di istruzione secondaria di secondo grado.".

                               Art. 7.

         Attivita' di servizio per gli studenti universitari



  1.  Per potenziare i servizi di orientamento e tutorato a decorrere

dall'anno accademico 2002-2003, le universita' promuovono, sostengono

e  pubblicizzano  le  attivita' di servizio agli studenti iscritti ai

propri corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche e dai

collegi  universitari legalmente riconosciuti, in conformita' con gli

indirizzi  di  cui  all'articolo  25, comma 2, della legge 2 dicembre

1991,  n.  390,  ed  a quelli indicati nei decreti del Presidente del

Consiglio  dei  Ministri  adottati  ai  sensi  dell'articolo  4 della

medesima legge, quali, in particolare, le attivita' di orientamento e

tutorato e le iniziative culturali.

  2.  Al  fine  di assicurare il tempestivo esame dei progetti per la

realizzazione  di  alloggi  e residenze per studenti universitari, al

comma  5  dell'articolo  1  della  legge 14 novembre 2000, n. 338, il

secondo   ed   il   terzo   periodo  sono  sostituiti  dai  seguenti:

"All'istruttoria  dei  progetti  provvede  una  commissione istituita

presso   il   Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della

ricerca,  nominata  dal  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della  ricerca,  d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti

tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di

Bolzano,  in  modo  da  assicurare  la  rappresentanza paritetica del

predetto   Ministero   e   delle  regioni.  La  spesa  derivante  dal

funzionamento   della  commissione  e'  determinata,  senza  nuovi  o

maggiori  oneri  per  il bilancio dello Stato, per un importo massimo

non  superiore  all'1  per  cento  dei fondi di cui al comma 10, allo

scopo utilizzando le risorse previste dal medesimo comma.".

                               Art. 8.

                          Entrata in vigore



  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a

quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi' 25 settembre 2002



                               CIAMPI



                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

                              Moratti,   Ministro   dell'istruzione,

                              dell'universita' e della ricerca

                              Tremonti,   Ministro  dell'economia  e

                              delle finanze

                              Frattini,   Ministro  per  la  funzione

                              pubblica

                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari

                              regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 



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