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Sito telematico dedicato all'informazione, al confronto, al dibattito sui problemi connessi con il primo CONTRATTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI – a cura del D.S. Paolo Quintavalla  in servizio presso la Direzione Didattica 3° Circolo di Parma - In Rete dal maggio 2000 –

 

 

 

 

 

Cgil Cisl Uil Scuola e Snals al Ministro: ritiro della cm 49 sugli incarichi dirigenziali

Fonte: sito web Cgil Scuola – 22 luglio 2003

Pubblichiamo la lettera unitaria di Cgil Cisl, Uil Scuola e Sanls inviata al Ministro del Miur in data 22 luglio 2003 riguardante la richiesta di ritiro della Circolare n. 49 sul conferimento degli incarichi dirigenziali.

Roma 22 luglio 2003

 

Testo lettera

Oggetto: ritiro C.M. 49 del 16 5 2003 avente ad oggetto “Conferimento e mutamento incarichi
dirigenziali per l’anno scolastico 2003-2004”.

Con la presente CGIL-CISL-UIL SCUOLA e SNALS-CONFSAL richiamano la Sua attenzione sulla C.M. N. 49 del 16 maggio 2003 avente ad oggetto "Conferimento e mutamento incarichi dirigenziali per l’a.s. 2003-2004", emanata dal MIUR Dipartimento per i Servizi nel territorio- Direz. Generale del Personale della Scuola e dell’Amministrazione Ufficio V.

Ciò al fine di segnalare che taluni contenuti della stessa disapplicano il Contratto dell’Area V ed estendono la Legge Frattini anche alla Dirigenza Scolastica.

La C.M. 49/2003, infatti, recependo tardivamente e inopinatamente le indicazioni contenute nella Circolare della Funzione Pubblica 31 luglio 2002 "Modalità applicative della legge sul riordino della Dirigenza", definisce l’origine non contrattuale dell’incarico dirigenziale e la sua natura "provvedimentale", e, in quanto tale, esclusivamente assoggettato alle regole partecipative di cui all’articolo 7 della legge 241/90 e non più disciplinato dal Contratto.

Con una Circolare, quindi, peraltro priva di adeguati riferimenti giuridici e supporti argomentatitivi, si disapplica una parte sostanziale del CCNL dell’Area V 1 marzo 2002 e si avvia un indebito processo di delegittimazione dei contenuti del comma 15 dell’articolo 21 della Legge 59/97 che, nell’attribuire ai Capi d’Istituto la qualifica dirigenziale, ne ha chiaramente individuato i tratti di specificità che CGIL-CISL-UIL SCUOLA e SNALS-CONFSAL considerano un valore e una risorsa per il relativo esercizio professionale.

Cosicché la Circolare annulla il carattere bilaterale dell’incarico e affida esclusivamente all’Amministrazione la prerogativa di definirne oggetto obiettivi e durata, con l’ulteriore precisazione che la durata stessa dell’incarico , come per la Dirigenza Amministrativa, non può eccedere il termine di cinque anni (teoricamente può essere inferiore ad un anno e può cambiare di anno in anno a discrezione del Direttore generale dell’Ufficio scolastico Regionale).

Ci preoccupa fortemente, come detto, l’assunzione da parte del MIUR del principio della totale estensione, che consideriamo impropria, della Legge 145/2002 alla Dirigenza Scolastica per gli effetti che ne derivano sull’intera disciplina degli incarichi, non esclusa la possibilità di preposizione alle istituzioni scolastiche di Dirigenti di altre amministrazioni statali ovvero di persone di" comprovata qualificazione professionale non appartenente ai ruoli dirigenziali", con l’unico vincolo delle aliquote all’uopo stabilite dall’articolo 3 della citata legge 145/2002.

La C.M. 49/93 ha deliberatamente ignorato, altresì, l’unanime espressione del Parlamento, affidata ad uno specifico ordine del giorno, con il quale ha impegnato il Governo a non applicare alla Dirigenza Scolastica l’intero articolo 3 della Legge 145/2002, in ragione della tutela e dello sviluppo dei processi di autonomia in atto nella scuola italiana.

Tutto ciò, peraltro, non potrà non avere riflessi anche sull’intera questione della valutazione della Dirigenza Scolastica, dal momento che sul piano della individuazione degli obiettivi e dei contenuti dell’incarico, stando alle precisazioni della Circolare 49/2003, potrebbe venir meno l’intervento attivo del Dirigente Scolastico come espressione delle esigenze del contesto e del Piano dell’Offerta Formativa, disapplicando il contenuto essenziale del CCNL 1 marzo 2002.

In un recente confronto con i Gruppi Parlamentari della Camera e del Senato, Deputati e Senatori intervenuti hanno sottolineato l’incoerenza fra un impegno preso solennemente dal Governo all’atto dell’approvazione della Legge 145/2002, e sancito da un voto unanime del Parlamento, e l’emanazione di una Circolare che quell’impegno disattende e contraddice.

CGIL CISL UIL Scuola e SNALS chiedono, per tutti i motivi suesposti, il ritiro della Circolare al fine di affidare, nel rispetto della volontà parlamentare, alla libera dialettica contrattuale la regolazione della materia costantemente finora trattata dal Contratto di lavoro.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, preannunciano fin d’ora, ove non dovessero avere riscontro positivo sulla richiesta di ritiro della Circolare in parola avanzata con la presente, la prosecuzione di ogni utile iniziativa non esclusa la stessa via giurisdizionale.

In attesa di un sollecito cortese riscontro
Distinti saluti

 

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