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Sito telematico dedicato all'informazione, al confronto, al dibattito sui problemi connessi con il primo CONTRATTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI – a cura del D.S. Paolo Quintavalla  in servizio presso la Direzione Didattica 3° Circolo di Parma - In Rete dal maggio 2000 –

 

 

 

 

 

 

Anche l'indennita' integrativa speciale è stipendio pensionabile

 

Fonte: sito web Cisl Scuola – 2 luglio 2003 

Al Presidente dell’ARAN

All’INPDAP

Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici

Ufficio I Normativa

Dipartimento Funzione Pubblica

Al Ministero Economia e Finanze

RGS IGESPES

Al Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali

Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali

Direzione Generale per le politiche previdenziali

Al Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca

 

Oggetto: base pensionabile dei Dirigenti Scolastici Area V. Richiesta chiarimenti attorno alla Nota ARAN del 10 6 2003 inviata all’INPDAP.

Apprendiamo da una lettera di codesta Agenzia del 10 6 2003 inviata all’INPDAP – Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici- Ufficio I Normativa – in riposta ad una Nota dello stesso Istituto (n. 9671 del 14 4 2003) relativamente all’oggetto, che l’Aran interpreta unilateralmente il comma 3 dell’articolo 40 del CCNL del 1 3 2002 dell’Area V come disposizione che non può comportare automaticamente l’inserimento dell’indennità integrativa speciale nella base di calcolo per la retribuzione pensionabile.

Ciò anche in virtù del fatto che il Governo, in sede di approvazione dell’ipotesi di Accordo relativo al Comparto dei Ministeri, con deliberazione del 28 marzo 2003, ha precisato che “la quota di indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile e dell’applicazione dell’articolo 2 comma 10 della Legge n. 335/95”.

Tale formulazione contraddice il dettato dell’art.41 c.1 del CCNL Area V che con molta chiarezza considera l’indennità integrativa speciale parte costitutiva dello stipendio.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali rilevano la non correttezza delle valutazioni dell’Agenzia sotto due profili.

Il primo, di merito, relativo al contenuto della posizione dell’Aran sulla questione di che trattasi, dal momento che il Contratto della Dirigenza Scolastica è stato stipulato, dopo i controlli di rito sulla relativa ipotesi di Accordo previsti dall’articolo 47 del D.L.vo 165/2001, comportante anche il parere del Consiglio dei Ministri, che nulla ebbe ad eccepire, all’epoca,  sull’argomento. Deliberazioni successive del Consiglio dei Ministri e relative ad altri contesti e comparti non possono retroattivamente riguardare l’Area della Dirigenza Scolastica.

Il secondo, di metodo, relativo alla correttezza delle relazioni sindacali, dal momento che viene interpretata una clausola contrattuale, in via unilaterale, in contraddizione con l’articolo 11 del CCNL dell’Area V del 1 3 2002.

Tutto ciò premesso, le Organizzazioni Sindacali CGIL CISL UIL Scuola e Snals, chiedono un incontro finalizzato al ritiro della Nota del 10 6 2003 inviata all’INPDAP.

CGIL Scuola   CISL Scuola  UIL Scuola  Snals

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