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Anche
l'indennita' integrativa speciale è stipendio
pensionabile
Fonte:
sito web Cisl Scuola – 2 luglio 2003
Al Presidente dell’ARAN
All’INPDAP
Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici
Ufficio I Normativa
Dipartimento Funzione Pubblica
Al Ministero Economia e Finanze
RGS IGESPES
Al Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali
Dipartimento per le politiche sociali e
previdenziali
Direzione Generale per le politiche previdenziali
Al Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
Oggetto: base pensionabile dei Dirigenti Scolastici
Area V. Richiesta chiarimenti attorno alla Nota ARAN del 10 6 2003 inviata all’INPDAP.
Apprendiamo da una lettera di codesta Agenzia del 10
6 2003 inviata all’INPDAP – Direzione Centrale
Trattamenti Pensionistici- Ufficio I Normativa –
in riposta ad una Nota dello stesso Istituto (n.
9671 del 14 4 2003) relativamente all’oggetto,
che l’Aran interpreta unilateralmente il comma 3
dell’articolo 40 del CCNL del 1 3 2002
dell’Area V come disposizione che non può
comportare automaticamente l’inserimento
dell’indennità integrativa speciale nella base
di calcolo per la retribuzione pensionabile.
Ciò anche in virtù del fatto che il Governo, in
sede di approvazione dell’ipotesi di Accordo
relativo al Comparto dei Ministeri, con
deliberazione del 28 marzo 2003, ha precisato che
“la quota di indennità integrativa speciale
conglobata nello stipendio non modifica la base di
calcolo ai fini della base pensionabile e
dell’applicazione dell’articolo 2 comma 10
della Legge n. 335/95”.
Tale formulazione contraddice il dettato
dell’art.41 c.1 del CCNL Area V che con molta
chiarezza considera l’indennità integrativa
speciale parte costitutiva dello stipendio.
Le scriventi Organizzazioni Sindacali rilevano la
non correttezza delle valutazioni dell’Agenzia
sotto due profili.
Il primo, di merito, relativo al contenuto della
posizione dell’Aran sulla questione di che
trattasi, dal momento che il Contratto della
Dirigenza Scolastica è stato stipulato, dopo i
controlli di rito sulla relativa ipotesi di
Accordo previsti dall’articolo 47 del D.L.vo
165/2001, comportante anche il parere del
Consiglio dei Ministri, che nulla ebbe ad
eccepire, all’epoca,
sull’argomento. Deliberazioni successive
del Consiglio dei Ministri e relative ad altri
contesti e comparti non possono retroattivamente
riguardare l’Area della Dirigenza Scolastica.
Il secondo, di metodo, relativo alla correttezza
delle relazioni sindacali, dal momento che viene
interpretata una clausola contrattuale, in via
unilaterale, in contraddizione con l’articolo 11
del CCNL dell’Area V del 1 3 2002.
Tutto ciò premesso, le Organizzazioni Sindacali
CGIL CISL UIL Scuola e Snals, chiedono un incontro
finalizzato al ritiro della Nota del 10 6 2003
inviata all’INPDAP.
CGIL Scuola CISL Scuola UIL Scuola Snals
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