Basta
tagli di spesa! La tendenza va invertita!
La CISL Scuola
manifesta tutta la sua contrarietà alle
scorrerie del Ministro Tremonti ...
... Questi
provvedimenti minano il funzionamento
amministrativo-didattico delle istituzioni
scolastiche ...
Cisl
Scuola - 06-12-2002
Comunicato-stampa
di DANIELA COLTURANI
Segretario Generale della CISL Scuola
La CISL Scuola manifesta
tutta la sua contrarietà alle scorrerie del
Ministro Tremonti che, incurante di ogni
autorevole richiamo, intende perseverare nel
tagliare le spese alla scuola.
L'annuncio del provvedimento del Ministro
dell'economia, tutto rivolto alla drastica
riduzione delle spese nel settore
dell'istruzione, è un'ennesima dimostrazione di
una pervicace volontà di depotenziamento della
scuola pubblica statale con azioni di chiaro
segno devastante.
Questi provvedimenti minano il funzionamento
delle istituzioni scolastiche, sia per quanto
attiene alla loro organizzazione e
amministrazione, sia per la gestione degli
aspetti didattici, per non parlare della
riduzione prevista delle spese per la sicurezza
degli immobili, proprio in un momento che
suggerirebbe l'investimento di risorse
aggiuntive.
Alle iniziative in atto per sbloccare
l'immobilismo governativo per il contratto si
aggiungono quelle, dettate da serie motivazioni,
per contrastare i provvedimenti voluti da
Tremonti.
La CISL Scuola opererà perché si colgano
immediatamente le ragioni, in sede parlamentare
e governativa, di un’inversione di tendenza.
Roma 6 dicembre 2002
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Con il Decreto “tagliaspese” del 29
novembre 2002 (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 2.12.2002 e il cui testo è
rinvenibile nel "file" allegato) il
Ministro Tremonti - per l’esercizio
finanziario in corso e per tutte le
amministrazioni dello Stato - ha ridotto del 15%
(rispetto agli attuali stati di previsione) sia
gli impegni di spesa sia i pagamenti.
Questo vuol dire per il bilancio del MIUR:
- una quota non impegnabile di 805,4 milioni di Euro
- risorse in meno per la Scuola, nei vari
aspetti del suo funzionamento
- una quota non pagabile di 1034,5 milioni di Euro -
rinvio al 2003 di una cospicua parte dei
pagamenti relativi ad impegni già
acquisiti.
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Dalla tabella allegata al suddetto Decreto:
- Blocco degli impegni (decreto-legge 194, somme in
milioni di Euro)
Stanziamento definitivo - 47.285,2
Stanziamenti esclusi - 41.915,5
Stanziamenti risultanti - 5.369,6
Limite somme impegnabili - 4.564,2
Quote non impegnabili - 805,4
- Limitazione pagamenti (decreto-legge 194, somme in milioni di
Euro)
Stanziamento definitivo - 49.503,1
Stanziamenti esclusi - 42.606,7
Stanziamenti risultanti - 6.896,4
Limite somme pagabili - 5.861,9
Quote non pagabili - 1.034,5
DECRETO 29 novembre 2002
Limitazione
agli impegni e all'emissione dei titoli di
pagamento per le Amministrazioni centrali dello
Stato nonché riduzione delle spese di
funzionamento per gli enti ed organismi pubblici
non territoriali.
IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 6
settembre 2002, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n.
246, recante misure urgenti per il controllo, la
trasparenza ed il contenimento della spesa
pubblica;
Visto l'atto di indirizzo
adottato con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, con
il quale, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sono stati definiti i criteri di
carattere generale per il coordinamento
dell'azione amministrativa
del
Governo,
intesi
all'efficace controllo e monitoraggio
degli andamenti di finanza pubblica;
Visto,
in particolare,
il comma 3 dell'art. 1 del citato decreto-legge
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 ottobre 2002, n. 246, secondo cui il
Ministro dell'economia e delle finanze
può
disporre
con
proprio
decreto la
limitazione all'assunzione di impegni di spesa e
all'emissione di titoli di pagamento a carico
del bilancio dello Stato, entro limiti
percentuali determinati in misura uniforme
rispetto a tutte le dotazioni di bilancio;
Visto, altresì, il successivo
comma 4, il quale dispone che con il medesimo
decreto può essere disposta la riduzione delle
spese di funzionamento degli enti ed organismi
pubblici non territoriali, ad eccezione
degli organi costituzionali, previste nei
rispettivi bilanci e che il maggior avanzo
derivante da tali riduzioni è reso
indisponibile
fino
a diversa
determinazione del Ministro
dell'economia e delle finanze;
Sentiti i Ministri vigilanti
sugli enti ed organismi pubblici non
territoriali;
Considerato che ricorrono tutte
le condizioni che legittimano l'esercizio delle
potestà indicate nei richiamati commi 3 e 4
dell'art. 1;
Decreta:
Art.
1.
Limitazioni
agli impegni e all'emissione di titoli di
pagamento
per
le Amministrazioni dello Stato
1. Gli impegni di spesa da assumere sulle
dotazioni di bilancio delle Amministrazioni
statali per l'esercizio 2002, devono essere
contenuti nel limite dell'85% degli stanziamenti
di competenza delle unità previsionali di base
(allegato 1).
2. L'emissione
di titoli
di pagamento
da parte
delle Amministrazioni
statali per il medesimo esercizio deve
essere contenuta nel limite dell'85% delle
dotazioni di cassa delle unità previsionali di
base (allegato 2).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
non si applicano alle spese indicate nel quarto
periodo del comma 3 dell'art. 1 del
decreto-legge
6 settembre
2002,
n. 194,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 ottobre
2002, n. 246, ivi comprese le dotazioni di
bilancio relative ai trasferimenti a favore
degli enti territoriali aventi natura
obbligatoria.
4. Le quote non impegnabili e quelle non
utilizzabili ai fini dell'emissione dei titoli
di pagamento, conseguenti all'attuazione dei
commi 1 e 2, sono imputate proporzionalmente
alle disponibilità presentate dai capitoli di
ciascuna unità previsionale di base. Nel caso
in cui non risultino sufficienti disponibilità
in talune unità previsionali di base, si
procede ad un corrispondente proporzionale
recupero a carico delle altre unità
previsionali di base del medesimo stato di
previsione.
5. Previo assenso del Ministro
dell'economia e delle finanze, le
Amministrazioni statali possono escludere, in
tutto o parte, altre spese dalle limitazioni di
cui ai commi 1 e 2, fornendo adeguata
compensazione che assicuri il mantenimento dei
limiti complessivi prefissati. Resta ferma, per
le Amministrazioni, la facoltà di ricorso alle
procedure di compensazione tra capitoli
consentita dalle disposizioni vigenti.
Art.
2.
Riduzione
delle spese di funzionamento per gli enti
ed
organismi pubblici non territoriali
1.
Relativamente agli enti ed organismi pubblici
non territoriali, che adottano una contabilità
anche finanziaria, gli stanziamenti delle spese
previsti nel bilancio 2002, riferiti alla
categoria dei beni di consumo e dei servizi,
sono ridotti nella misura del 15%.
2. Per gli
enti ed organismi pubblici che adottano una
contabilità esclusivamente
civilistica, i costi della produzione,
indicati nell'art. 2425 del codice civile, comma
1, lettera b), numeri 6, 7 e 8, previsti nei
rispettivi budgets 2002, concernenti i beni di
consumo e
servizi ed il godimento di beni di terzi, sono
ridotti del 15 %.
3.
Relativamente alle aziende sanitarie, alle
aziende ospedaliere ed agli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, che adottano
la contabilità economico-patrimoniale
improntata ai principi del codice civile - ferma
restando la misura della riduzione di cui al
comma 2 - anziché alle spese di funzionamento,
si fa riferimento ai costi della produzione come
individuati nell'allegato prospetto (allegato 3)
previsti nei rispettivi budgets.
4. Gli
avanzi derivanti dalle predette riduzioni sono
evidenziati per gli enti di cui al comma 1 nella
tabella dimostrativa del risultato di
amministrazione nella parte vincolata e per gli
enti di cui ai commi 2 e 3 in apposito fondo di
accantonamento da iscrivere nel passivo della
situazione patrimoniale.
Il
Ministro: Tremonti