Ammessi i Capi d'Istituto ai corsi di
formazione per la qualifica dirigenziale
nell'ambito del concorso riservato
Cgil
Scuola - 6
febbraio 2003
Con la Nota Prot. N.185 del 6 2
2003 la Direzione Generale del Personale Ufficio V
– Dipartimento per i Servizi nel territorio - il
MIUR comunica che nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica- Serie Generale N. 31 del 7 febbraio
2003 verrà pubblicato il Decreto che detta le
disposizioni per la partecipazione al corso di
formazione che si terrà nell’ambito del
concorso riservato ai Presidi Incaricati
triennalisti per Dirigenti Scolastici.
Potranno partecipare,
presentando apposita domanda, tutti quei Presidi e
Direttori che per varie ragioni (malattia, ecc.)
non poterono partecipare al corso di formazione
per l’acquisizione della qualifica nel periodo
1999-2000.
La domanda va presentata
all’Ufficio Scolastico regionale competente
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del Decreto sulla gazzetta Ufficiale (quindi entro
il 10 marzo 2003).
La Nota, che pubblichiamo di
seguito, sottolinea l’obbligo per i Capi
d’Istituto, attualmente in servizio preso le
istituzioni scolastiche senza la qualifica
dirigenziale, di presentare la domanda di
partecipazione al periodo di formazione che si
svolgerà durante il corso-concorso riservato,
pena l’impossibilità di essere preposti
successivamente ad una istituzione scolastica.
Di seguito la Nota del MIUR
Roma, 6 febbraio 2003
Dipartimento
per i servizi nel territorio
Direzione Generale del Personale della Scuola e
dell'AmministrazioneUff. V
Prot. n. 185
Roma,
6 febbraio 2003
Oggetto: Partecipazione
dei capi d'istituto, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, ai corsi di formazione di cui
all'art. 29 del D.lgs. n. 165/2001 e art. 22,
comma 9 L. n. 448/2001 ai fini dell'acquisizione
della qualifica di dirigente scolastico (D.D.G.
del 20.1.2003).
Si comunica, perché ne venga
data la massima diffusione tra il personale
interessato, che nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Serie Generale n. 31 del 7
febbraio 2003 verrà pubblicato il decreto
direttoriale indicato in oggetto, che detta
disposizioni per la partecipazione dei capi
d'istituto, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, ai corsi di formazione che si
terranno durante il corso-concorso riservato ai
presidi incaricati triennalisti.
In particolare, detto decreto prevede per il
personale direttivo che non ha acquisito la
qualifica di dirigente scolastico per mancato
assolvimento dell'obbligo formativo di cui al
Decreto ministeriale del 5.8.1998, la possibilità
di assolvere a detto obbligo mediante la frequenza
delle attività formative che si terranno durante
il corso-concorso.
Le domande per partecipare alle attività
formative devono essere presentate all'Ufficio
scolastico regionale competente, in relazione
all'istituzione scolastica di servizio, entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del decreto di
cui trattasi nella Gazzetta Ufficiale.
Si ritiene, inoltre, di dover richiamare
l'attenzione delle SS.LL. sulla disposizione
dell'art. 3, comma 1, del decreto de quo che
prevede per i capi d'istituto, attualmente in
servizio nelle istituzioni scolastiche senza la
qualifica di dirigente scolastico, l'impossibilità
di essere preposti ad una istituzione scolastica
qualora non presentino domanda di partecipazione
alle attività formative. E' opportuno
sottolineare tale circostanza al personale
interessato.
IL
DIRETTORE GENERALE - F.to A. Zucaro
Decreto del
direttore generale del 20/01/03
IL
DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare
l’art. 21, di delega al Governo per la riforma
della Pubblica amministrazione e la
semplificazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
particolare riferimento agli artt. 25 e 29
concernenti rispettivamente la disciplina dei
dirigenti delle istituzioni scolastiche, nonché
il reclutamento degli stessi;
VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448, che all’art.
22, commi 9 e 10, detta disposizioni per il
periodo di formazione del primo corso-concorso per
il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui
all’art. 29, comma 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
VISTA la direttiva n. 1 del 10 gennaio 2003 del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca;
VISTO il Decreto del direttore generale del personale
della scuola e dell’amministrazione del 17
dicembre 2002 con il quale è stato bandito il
corso concorso selettivo di formazione per il
reclutamento di dirigenti scolastici, riservato a
coloro che hanno ricoperto la funzione di preside
incaricato per almeno un triennio;
RILEVATO che alcuni capi di istituto non hanno acquisito
la qualifica di dirigente scolastico, per non
avere frequentato i corsi di formazione di cui al
decreto ministeriale del 5 agosto 1998;
TENUTO CONTO che i capi di istituto che si trovano in una
delle posizioni di cui all’art. 25, comma 11,
del succitato decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, possono assolvere all’obbligo di
formazione, previsto dal comma 7 del medesimo
articolo, nell’ambito della formazione di cui
all’art. 29 del medesimo decreto legislativo e
all’art. 22, comma 9, della legge 28 dicembre
2001, n, 448;
RITENUTO che occorre definire e disciplinare le modalità
di partecipazione del suddetto personale ai corsi
di formazione che si svolgeranno nell’ambito
della procedura del primo corso-concorso per il
reclutamento di cui all’art. 29 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all’art. 22,
comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
D E C R E T A
Art. 1-
Finalità
1. Il presente decreto disciplina la
partecipazione dei capi di istituto, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, ai corsi di
formazione di cui all’art. 29 del decreto
legislativo 30
marzo 2001, n.
165, di seguito
denominato
d.lgs. 165/2001, e all’art. 22, comma 9,
della legge 28 dicembre 2001 n. 448, di seguito
denominata L. 448/20001.
Art. 2 -
Requisiti e limiti di partecipazione ai corsi di
formazione
1. Ai fini dell’acquisizione della
qualifica di dirigente scolastico, ai sensi
dell’art. 25 comma 7 del d.lgs. n. 165/2001,
possono partecipare al periodo di formazione di
cui all’art. 22, comma 9, della L. n. 448/2001,
i capi d’istituto delle scuole statali di ogni
ordine e
grado
d’istruzione, con rapporto
di lavoro
a tempo indeterminato,
che si
trovano in una delle posizioni indicate all’art. 25,
comma 11 del suddetto
decreto
legislativo e
che non
hanno
partecipato
ai corsi di formazione di cui al decreto
ministeriale 5 agosto 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
Serie Generale - n. 187 del 12 agosto 1998. Agli
stessi fini sono obbligati a partecipare alle
attività formative anche i capi d’istituto, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che non
hanno assolto l’obbligo di formazione, ai sensi
dell’art. 4, commi 5 e 6 del medesimo decreto
ministeriale e alle condizioni ivi previste. Non
può partecipare alle attività formative il
personale direttivo dichiarato permanentemente
inidoneo allo svolgimento della propria funzione
per accertati motivi di salute.
2. L’effettiva partecipazione alle
attività formative è verificata dall’Ufficio
scolastico regionale in base all’accertamento
delle presenze rilevate a cura dei responsabili dei corsi.
3. Il numero delle assenze, debitamente
giustificate e documentate, non può superare 1/6
delle ore di lezione frontale indicate all’art.
22, comma 9 della l. n. 448/2001.
Art.
3 - Termini e modalità per la presentazione delle
domande
per
la frequenza dei corsi di formazione
1. I capi d’istituto di cui all’art. 2,
comma 1, ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo formativo, presentano apposita
domanda all’Ufficio scolastico regionale
competente, in relazione alla istituzione
scolastica di servizio, entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta
Ufficiale
della
Repubblica
Italiana. La mancata presentazione della
domanda dei soggetti di cui all’art. 2, comma 1,
penultimo periodo, equivarrà a rinuncia ad essere
preposti ad una istituzione scolastica dotata di
autonomia e personalità giuridica, per mancato
assolvimento dell’obbligo formativo previsto
dall’art. 25, comma 7 del d.lgs. 165/2001.
2. L’Ufficio scolastico regionale
competente comunica in tempo utile a coloro che
hanno presentato la domanda di cui al comma 1, il
luogo e la data di inizio dei corsi di formazione.
Art. 4 -
Progetto sui profili dell’autonomia
1. Durante il periodo di formazione i
corsisti di cui all’art. 3, comma 1
predispongono un progetto relativo ai profili
dell’autonomia che deve essere sviluppato sulla
base della propria esperienza professionale e
delle conoscenze e competenze acquisite durante il
corso di formazione.
2. Il progetto di cui al comma 1 deve
essere consegnato, entro 10 giorni dalla
conclusione del periodo di formazione, al
responsabile del corso, il quale, verificata la
partecipazione alle attività formative
dell’interessato, comunica all’Ufficio
scolastico regionale l’assolvimento
dell’obbligo formativo.
Il
presente decreto è soggetto ai controlli di legge
Roma,
20 gennaio 2003
IL
DIRETTORE GENERALE -
F.to A. Zucaro
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