A
proposito di collaboratori del dirigente
scolastico e vicari.
Fonte:
sito web Cgil Scuola – 4 giugno 2003
Nel
2000, con la piena attuazione della dirigenza
scolastica il
Ministero della Pubblica Istruzione chiese un
parere al Consiglio di Stato in merito al
permanere di due norme previste nel Testo Unico ( D.lgs n. 297/1994 ) :
- l’art
7,
che
prevede l’elezione del vicario da parte del
Collegio dei docenti;
- l’art.
459,
che assegna esoneri, totali o parziali
dall'insegnamento, a chi sostituisce il
dirigente scolastico.
Il
consiglio di Stato analizzò la normativa e
sottolineò come
le norme
del Testo Unico che
prevedono l’elezione del vicario siano in
contraddizione con la facoltà del dirigente
scolastico di scegliere i propri collaboratori e
sostenne che delle due disposizioni che
disciplinano la stessa materia in modo differente
è prevalente,
per le responsabilità affidate al Dirigente
scolastico, la
disposizione successiva nel tempo che attua
pienamente l’autonomia.
Infatti
– argomenta il Consiglio di Stato-
il dirigente scolastico :” è stato
investito della qualifica dirigenziale ed è
divenuto attributario di tutti i poteri di
gestione unitaria della scuola, contestualmente
all'acquisto dell'autonomia e della personalità
giuridica dell'istituzione scolastica".”
“Peraltro
- continua - tale conclusione appare anche l'unica possibile sul
piano logico e sistematico poiché il comma 5
dell'art. 25/bis, non può che presupporre
l'esistenza di un rapporto fiduciario tra
delegante e delegato, presupposto che sarebbe
frustrato dalla scelta del soggetto delegato
compiuta da organo diverso dal dirigente
scolastico delegante".”
"Relativamente alla figura del
Collaboratore Vicario, poi, prevista per il Capo
d'Istituto dall'articolo 396 del D.L.vo 297/94,
essa non sembra trovare spazio nel sistema della
dirigenza scolastica, non essendo prevista
espressamente: le considerazioni da ultimo
espresse, infatti, fanno sembrare, a fortiori,
tenuto conto delle funzioni spettanti al vicario,
ancor meno ipotizzabile la figura di un vicario
del dirigente che sia eletto da un Organo
Collegiale".
Ed
ancora: “ La
soluzione al problema della sostituzione del
dirigente scolastico in caso di assenza o
impedimento sembra debba piuttosto essere
ricercata nella normativa generale e, quindi,
nell'affidamento temporaneo di funzioni da parte
del dirigente ad uno dei suoi collaboratori, ove
si tratti di impedimenti di breve durata, o
attraverso l'affidamento della reggenza da parte
del competente dirigente generale per assenze
protratte nel tempo".”
Infine il Consiglio di Stato, sul primo punto
conclude: “Ora, poiché tra le funzioni
riservate non c'e (né vi sarebbe potuta essere)
quella relativa alla posizione giuridica del
docente vicario e poiché la designazione di
quest'ultimo spetta al capo d'istituto, come
aspetto specifico della gestione del personale ne
deriva come corollario che allo stesso dirigente
spetti la determinazione della posizione giuridica
del suo principale collaboratore".”
Sulla
seconda questione, quella della sopravvivenza nel
sistema dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche e della dirigenza scolastica, della
norma che
assegna esoneri totali o parziali
dall'insegnamento a chi sostituisce il dirigente
scolastico, Il Consiglio sottolineò come : “la
norma in esame non sia in contraddizione con il
nuovo quadro normativo; al contrario,
l'eliminazione di una risorsa già prevista nel
Sistema precedente sarebbe in contrasto con gli
accresciuti e più impegnativi compiti delle
istituzioni scolastiche".”
“Si
ritiene, pertanto, che il dirigente,
nell'individuare i docenti di cui intende
avvalersi nello svolgimento delle funzioni
organizzative e amministrative, possa indicare
quello incaricato di sostituirlo in caso di
assenza o di impedimento di breve durata e che per
questo docente, ricorrendone le condizioni di
fatto, previste dal citato art. 459 T.U. n.
297/1994, lo stesso dirigente possa disporre
l'esonero o il semiesonero, dandone comunicazione
all'Ufficio scolastico periferico per gli
adempimenti relativi alla copertura del posto di
insegnamento". “
Nel
concludere l'espressione del parere, infine, il
Consiglio segnalò comunque la :”… necessità
di iniziative legislative che mettano ordine nella
materia in esame. Infatti, il recente D.L.vo n.
233 del 30/6/1999 ha provveduto soltanto alla
riforma degli organi collegiali della scuola a
livello territoriale centrale, regionale e locale,
individuandoli, peraltro con compiti
prevalentemente consultivi e propositivi, nel
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nei
consigli regionali dell'istruzione e nei consigli
scolastici locali, mentre risulta ancora pendente
il Disegno di riforma degli organi
scolastici".”
Il
contratto, con coerenza, ha preso atto della
scomparse del Vicario, registrando la situazione
legislativa vigente, riconoscendo, con le risorse
contrattuali a disposizione, due collaboratori
individuati dal dirigente. Esoneri e semiesoneri,
invece, costituiscono una risorsa che la legge
mette a disposizione delle scuola e compete al
Ministero assicurarla; il Dirigente Scolastico la
attribuirà al collaboratore che egli stesso
incarica della sua sostituzione.
Roma, 4
giugno 2003
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