Incarichi di presidenza: inaccettabile
chiusura del MIUR alle modifiche dell’OM
Fonte:
sito web Cgil Scuola - 3 aprile 2003
Il giorno 2
4 2003 si è tenuto l’incontro di informativa,
sollecitato e richiesto dalla CGIL Scuola
congiuntamente alle altre Organizzazioni
Confederali e allo Snals, sull’emanazione degli
incarichi di Presidenza per l’anno scolastico
2003-2004.
Il Dott.
Zucaro, in rappresentanza dell’Amministrazione,
ha informato in apertura di seduta, che l’OM n.
44 del 17 aprile 2002 non sarà cambiata in
nessuna parte, sia perché i cambiamenti
conseguenti all’approvazione della Legge
finanziaria 2002 (precedenza assoluta per i
Presidi Incaricati triennalisti ammessi al periodo
di formazione nell’ambito del concorso
riservato) sono già contenuti nella stessa OM n.
44, sia perché l’istituto dell’Incarico di
Presidenza è in regime transitorio ed è in via
di superamento, secondo il parere espresso
dall’Ufficio legislativo del MIUR.
La CGIL
Scuola ha espresso un forte giudizio negativo su
tale posizione del MIUR per le seguenti ragioni:
-
l’OM sugli incarichi di Presidenza è da tempo
entrata in contraddizione sia con la normativa che
è stata innovata ripetutamente sia con i fatti
che materialmente hanno cambiato la scuola, anche
nello stesso ordinamento;
-
gli incarichi di Presidenza vengono conferiti su
base provinciale e sulla base di rigidi canali di
corrispondenza fra i ruoli docenti e gli ordini di
scuola di servizio secondo le superate modalità
del concorso per Direttivi, quando ormai la
Dirigenza Scolastica è reclutata su base
regionale e per tre settori formativi (scuola di
base, scuola superiore ed istituti educativi);
-
tale meccanismo risulta discriminatorio per i
Docenti della scuola primaria (dell’infanzia ed
elementare) laureati che non possono accedere agli
Incarichi di Presidenza mentre paradossalmente
possono accedere al concorso per Dirigenti
Scolastici: la confermata esclusione peraltro
produce dei danni anche per il futuro, perché il
mancato conferimento degli incarichi impedisce
l’acquisizione di punteggio proprio ai fini
dell’accesso alla Dirigenza nella fase della
selezione per titoli;
- lo
stesso lavoro svolto dai Presidi Incaricati,
proprio in ragione dell’acquisizione della
Dirigenza e dell’aumentato carico di
responsabilità, andrebbe maggiormente considerato
e valorizzato;
-
alcuni servizi e prestazioni (vedi le Funzioni
Obiettivo) vengono riconosciuti dal bando per
Dirigenti Scolastici ma non sono contemplati
nell’OM;
- va
peraltro chiarito se i Presidi Incaricati
triennalisti che sono stati costretti a fare
domanda di accesso al concorso in altre regioni
per mancanza di posti possono continuare a fare
domanda nella regione di residenza e di servizio,
pur svolgendo il periodo di formazione nella
regione prescelta per il concorso.
Per
tutte queste ragioni la CGIL Scuola ha sostenuto
che l’OM va cambiata ed adeguata alla situazione
normativa contrattuale e fattuale nuova e ha
ricordato che i Tar, dopo aver rigettato nel primo
anno dell’esclusione dalle graduatorie i ricorsi
dei docenti della scuola elementare perché
l’Ordinanza veniva considerata provvisoria in
vista dell’imminente concorso ordinario per la
Dirigenza, già al secondo anno scolastico hanno
devoluto la questione ai Giudici del lavoro e
hanno considerato non più sostenibile
l’argomentazione della provvisorietà
dell’Ordinanza.
Da
qui la necessità della revisione dell’Ordinanza
e la necessità di apportare le modifiche che per
la CGIL Scuola devono essere le seguenti:
-
specificare che i Presidi Incaricati triennalisti
ammessi al periodo di formazione, nell’ambito
del concorso riservato in via di espletamento,
possono chiedere di permanere in incarico
nella regione di residenza potendo svolgere il
corso di formazione a distanza o con agevolazioni
di servizio e di spesa;
-
consentire ai docenti di scuola elementare
laureati di accedere alle graduatorie di incarico
di Presidenza, pena un aumento esponenziale del
contenzioso che costringerà l’Amministrazione a
cambiare in corso di anno scolastico le
graduatorie, come è già avvenuto in alcune
situazioni del Paese;
-
consentire, fatte salve le previste precedenze di
altri aventi diritto (Dirigenti Scolastici
titolari, triennalisti in periodo di formazione),
la precedenza di incarico nella stessa sede di
servizio dell’anno precedente – in virtù del
valore che è costituito dalla continuità di
gestione degli istituti scolastici -
o la maggiorazione di punteggio – in virtù
della aumentata complessità delle direzioni delle
scuole diventate autonome - per i Presidi
Incaricati attualmente in servizio;
-
prevedere la valutazione del servizio attualmente
valutato per il concorso per Dirigenti scolastici
(esempio le Funzioni Obiettivo) e non preso in
considerazione per gli incarichi di Presidenza;
-
consentire la liberalizzazione degli accessi a
tutte le tipologie di Presidenza sulla base del
possesso dei titoli di insegnamento
nell’Istituto desiderato, o comunque secondo i
tre grandi settori formativi previsti per
l’accesso alla Dirigenza.
L’Amministrazione
ha replicato che, per quanto riguarda la questione
dei Presidi Incaricati triennalisti ammessi al
periodo di formazione in regioni diverse da quelle
di servizio, certamente essi avranno la possibilità
di chiedere l’incarico nella regione di
servizio, anche se si apre la possibilità di
perdere la precedenza assoluta seppure
compensabile con l’elevato punteggio a loro
disposizione. Con apposito chiarimento
l’Amministrazione centrale darà disposizioni
alle Direzioni regionali, potendosi prevedere
agevolazioni di servizio e formazione a distanza.
Per quanto
riguarda le modifiche all’ Ordinanza il Miur
conferma la sua intenzione, sulla scorta dei
pareri dell’ufficio legislativo e del Consiglio
di Stato, di ritenerla immodificabile, scontando
il numeroso e massiccio contenzioso che in tutti i
territori necessariamente ne seguirà e
su cui la CGIL Scuola preannuncia il suo
impegno e il suo sostegno ai Docenti penalizzati.
Roma, 3
aprile 2003
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