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Sito telematico dedicato all'informazione, al confronto, al dibattito sui problemi connessi con il primo CONTRATTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI – a cura del D.S. Paolo Quintavalla  in servizio presso la Direzione Didattica 3° Circolo di Parma - In Rete dal maggio 2000 –

 

 

 

 

 

Firmato il contratto sulla retribuzione di risultato

 

Fonte: sito web Cgil Scuola – 24 luglio 2003

Il giorno 24 7 2003 al Miur si è conclusa la trattativa per l’assegnazione della retribuzione di risultato.

I contenuti del Contratto, firmato dall’Amministrazione e da CGIL CISL UIL Scuola SNALS e ANP sono i seguenti:

- l’Accordo, stipulato, ai sensi dell’articolo 7 comma 1 del CCNL 1 3 2002, è riferito esclusivamente agli anni scolastici 2002-2003 e 2003-2004;
- per l’anno scolastico 2002-2003, non essendosi svolta alcuna valutazione, la retribuzione di risultato viene erogata a tutti i Dirigenti Scolastici “salvo casi di acclarata responsabilità formalizzata in atti”: in altri termini non viene corrisposta la retribuzione per il 2002-2003 solo in quei casi in cui esistono atti formali che integrano una responsabilità a carico del Dirigente Scolastico (è la stessa formula utilizzata per l’erogazione della retribuzione di risultato per l’anno scolastico 2001-2002 nel Contratto Integrativo Nazionale del 23 9 2002 all’articolo 15);
- per l’anno scolastico 2003-2004, anno di prima applicazione in via sperimentale del sistema di valutazione dei Dirigenti Scolastici, la retribuzione di risultato viene erogata a tutti i Dirigenti Scolastici che non abbiano ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell’articolo 27 commi 8 e seguenti del CCNL 1 3 2002;
- si intende come negativa la valutazione che risulti tale in seguito all’attivazione delle procedure di garanzia previste dal citato articolo 27 e non, per intenderci, una valutazione che, ad esempio, attribuisca molti elementi “da migliorare”;
- la retribuzione, sia per l’a.s. 2002-2003 sia per l’a.s. 2003-2004, viene erogata in misura non inferiore al 20% della retribuzione di posizione individuale (secondo la clausola contenuta nell’articolo 44 del Contratto Nazionale del 1 3 2002). In caso di insufficienza delle risorse per corrispondere il 20%, si riduce l’emolumento;
- la trattativa regionale determina l’ammontare dei compensi della retribuzione di risultato.

La CGIL Scuola, che aveva chiesto il rinvio della firma per una più attenta valutazione di merito, ha sottoscritto l’ Accordo, insieme con gli altri Sindacati firmatari, in quanto, rispetto alla proposta precedente avanzata dal MIUR:
- è stata fatta chiarezza sul fatto che l’Accordo è limitato ai soli due anni scolastici 2002-2003 e 2003-2004, non potendosi accettare che, a partire dall’anno scolastico 2004-2005, in assenza di una verifica della sperimentazione, si potesse erogare, come lasciava intendere ambiguamente la proposta ministeriale, una retribuzione di risultato ancorata ai livelli di giudizi (esclusi come giudizi sommativi ma ricavabili dalla somma dei giudizi analitici riferiti ai singoli obiettivi classificati dal sistema valutativo con “da migliorare, da apprezzare, eccellente”);
- per l’erogazione della retribuzione di risultato del 2004-2005 si tornerà in trattativa a seguito della valutazione della sperimentazione;
- la misura della retribuzione di risultato è disancorata dai giudizi soggettivi differenziati del valutatore: ciò perché l’attribuzione di salario in conseguenza di un sistema non validato costituisce fonte di inevitabile iniquità e contenzioso;
- la retribuzione di risultato è attribuita a tutti salvo i casi di acclarata responsabilità per l’a.s. 2002-2003 e di giudizio negativo per l’a.s.2003-2004 scaturente dalla procedura di garanzia di cui all’articolo 27 commi 7 e seguenti del CCNL 1 3 2002;
- la retribuzione è ancorata ad un parametro oggettivo, quale è quello della retribuzione di posizione individuale, e non ad un parametro soggettivo (i livelli della valutazione)

Rimane fermo il nostro giudizio negativo sul sistema valutativo varato unilateralmente (non essendo oggetto di trattativa) dal MIUR, perché esso non ha i caratteri della descrittività delle prestazioni del Dirigente Scolastico che ne promuova per questa via la professionalità, ma rischia di configurarsi come un sistema classificatorio che non si giustifica oggi: sia per la fase sperimentale in cui i valutatori non sono ancora preparati ed esprimeranno giudizi la cui definitività aveva bisogno di un lungo periodo di validazione; sia per la natura stessa del valutatore il quale, essendo con la Legge Frattini nominato non per professionalità ma per fedeltà politica, inficia alla radice il carattere imparziale e professionale della valutazione stessa.

Pubblichiamo di seguito il testo dell’Accordo

Roma, 24 luglio 2003

Testo Accordo

L’anno 2003, il giorno 24 del mese di luglio, in Roma presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in sede di negoziazione integrativa a livello nazionale

TRA

LA DELEGAZIONE DI PARTE DATORIALE TRATTANTE PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO NAZIONALE

E


I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RISULTANTI DALL’ALLEGATO 1) AL PRESENTE CONTRATTO


PREMESSO CHE

- l’art. 37, comma 1, lett. e) del C.C.N.L. 1°.3.2002 - area V - della dirigenza scolastica - indica tra le voci che compongono la struttura della retribuzione dei dirigenti scolastici la retribuzione di risultato;
- l’art. 27 del C.C.N.L, al 1° e 2° comma, prevede rispettivamente che i dirigenti scolastici rispondano in ordine ai risultati e che le prestazioni, le competenze organizzative e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati siano valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie stabilite dall’art. 1 del d.lgs. 30.7.1999, n. 286;
- i risultati dell’attività dirigenziale sono accertati con i meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione di cui all’art. 27 del C.C.N.L.;
- l’art. 5, comma 2 del decreto legislativo 30-7-1999 n. 286 prevede i seguenti principi per il procedimento valutativo delle prestazioni dirigenziali:
· conoscenza dell’attività del valutato da parte del valutatore di prima istanza;
· approvazione o verifica della valutazione da parte del valutatore di seconda istanza;
· partecipazione al procedimento del valutato.

viene sottoscritta l’allegata sequenza contrattuale relativa al personale dirigente dell’area V della dirigenza scolastica per il periodo 1° settembre 2000 - 31 dicembre 2001.


Art. 1 - Campo di applicazione della sequenza contrattuale

1. La presente sequenza contrattuale, in attuazione dell’art. 7, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. del 1.3.2002 e dell’art. 7, comma 5, del contratto integrativo nazionale del 23.9.2002, disciplina i criteri generali per l’assegnazione della retribuzione di risultato.

2. Nel testo della presente sequenza contrattuale il riferimento al C.C.N.L. del 1.3.2002 è riportato come C.C.N.L. e il riferimento al contratto integrativo nazionale del 23.9.2002 è riportato come C.I.N.


Art. 2 - Contrattazione integrativa regionale

1. Ove non siano stati assunti i provvedimenti contemplati all’art. 27, commi 8 e seguenti del C.C.N.L., a ciascun dirigente scolastico è corrisposta, nei limiti delle risorse disponibili, una retribuzione annua di risultato nella misura di cui all’art. 44 del C.C.N.L.
In relazione alla disponibilità di risorse, l’importo della retribuzione di risultato è incrementato, in base agli esiti della valutazione del dirigente, come previsti dal sistema di valutazione quale si configurerà a seguito della verifica dei risultati della sperimentazione.

2. Gli importi della retribuzione di risultato vengono determinati in sede di contrattazione integrativa regionale.


Art. 3 - Disposizione transitoria

1. In assenza di un sistema di valutazione per l’anno scolastico 2002/2003 e considerato il carattere sperimentale del processo di valutazione per l’anno scolastico 2003/2004, in prima applicazione per tali anni scolastici, la retribuzione di risultato viene erogata a ciascun dirigente scolastico, fermo restando quanto stabilito dall’art. 4, comma 4 del C.I.N., nella misura del venti per cento del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita, salvo casi di acclarata responsabilità formalizzata in atti per il 2002/2003 o, anche, per il 2003/2004, di assunzione dei provvedimenti contemplati all’art. 27, commi 8 e seguenti del C.C.N.L.

Allegato 1)

PARTI CHE SOTTOSCRIVONO LA SEQUENZA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI SCOLASTICI

 

PARTE DATORIA

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

__________________________

________________________   

F.to Giuseppe COSENTINO

F.to Francesco PAGLIUSO

F.to CGIL-SCUOLA
F.to CISL-SCUOLA
F.to UIL-SCUOLA
F.to SNALS-SCUOLA
F.to CIDA-ANP

 

 

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