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Sito telematico dedicato all'informazione, al confronto, al dibattito sui problemi connessi con il primo CONTRATTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI – a cura del D.S. Paolo Quintavalla  in servizio presso la Direzione Didattica 3° Circolo di Parma - In Rete dal maggio 2000 –

 

 

 

 

 

Sequenza negoziale per congedi di famiglia e di studio

Fonte: sito web Cgil scuola 24 luglio 2002

A seguito della sollecitazione inviata da CGIL CISL UIL Scuola all’Aran, per avviare il confronto sulla sequenza negoziale su congedi per motivi di famiglia e di studio, secondo la previsione dell’articolo 20 comma 3 del Contratto Collettivo nazionale di Lavoro dell’Area V della Dirigenza Scolastica stipulato il 1 marzo 2002, il giorno 24 luglio 2002 si è tenuto il primo incontro di trattativa.

Sono state esaminate le questioni in epigrafe con particolare riferimento alla Legge 53/2000 articoli 4,5,6.

La CGIL Scuola ha sostenuto le seguenti proposte:

a) per quanto riguarda le modalità di partecipazione ai corsi di formazione da parte del personale che riprende l’attività lavorativa in seguito ad interruzione (fino a due anni senza assegni) a causa di congedi fruiti per gravi motivi familiari, è opportuno stabilire a beneficio di tali Dirigenti Scolastici una priorità di partecipazione, in caso di corsi a numero limitato, e una priorità di accesso ai fondi messi a disposizione dalle Direzioni regionali finalizzati a favorire la scelta personale di attività formative che siano ritenute coerenti con i programmi dell’Amministrazione stessa (articolo 14 commi 7, 8 e 9 del CCNL e articolo 10 del CCNI);

b) per quanto riguarda i corsi di formazione (in periodi frazionati o continuativi per non più di 11 mesi senza assegni ai sensi della Legge 300/70 articolo 10) scelti dall’interessato, è opportuno stabilire la facoltà di richiesta, con termini di preavviso di trenta giorni, senza limitazione temporale in qualsiasi momento dell’anno; così come è opportuno fissare una quota percentuale consistente di personale che possa contemporaneamente fruire di tali permessi a livello regionale; le ipotesi di diniego da parte del direttore Regionale possono essere legate a motivi esclusivamente di servizio (inizio e fine anno scolastico);

c) per quanto concerne la partecipazione a corsi di formazione continua ex Legge 196/97, è opportuno approfondire la questione nel prosieguo del confronto per individuare possibili percorsi di praticabilità e applicabilità per i Dirigenti Scolastici.

Nel corso del negoziato è stato sollecitato da parte di tutte le Organizzazioni Sindacali un tempestivo e stringente intervento dell’Aran presso la Funzione pubblica, circa l’interpretazione autentica, condivisa da tutti i Sindacati, sull’articolo 26 comma 1 relativa agli incarichi aggiuntivi in direzione di una interpretazione estensiva degli incarichi obbligatori pagati al 100%. Su tale argomento la parte pubblica invierà una nuova specifica sollecitazione nei prossimi giorni.

La parte pubblica ha recepito le proposte sui congedi e ha convenuto con le Organizzazioni sindacali di riprendere il confronto dopo la pausa estiva, sulla base di un articolato che l’Aran predisporrà nel frattempo.

Roma, 24 luglio 2002

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