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Stipulato
il contratto integrativo, emanata la circolare sui
decreti di inquadramento
Fonte:
sito web Cgil Scuola - 23 settembre 2002
Il giorno 23 settembre 2002, in sede MIUR, è stato stipulato
(sottoscritto definitivamente dopo i positivi controlli
contabili della Funzione Pubblica e del Ministero
dell’Economia), il Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo dell’Area V dei Dirigenti Scolastici
firmato in via di ipotesi il 28 maggio 2002.
Il testo è rimasto invariato.
Le conseguenze della stipula sono immediate.
Innanzitutto i Contratti Collettivi Regionali Integrativi
possono essere ora sottoscritti con piena validità, dal
momento che essi derivano la loro legittimità dal CCNI.
Inoltre, con apposita C.M. n. 99 del 18 settembre 2002 (ne
pubblichiamo di seguito il testo) il Miur ha licenziato
i modelli di decreto di inquadramento individuale già
discussi, in sede di informazione preventiva il 3 luglio
2002, con le Organizzazioni Sindacali e approvati dal
Ministero dell’Economia.
Abbiamo preso atto del fatto che il Miur e il Ministero
dell’Economia non hanno accolto le osservazioni da noi
avanzate circa il riconoscimento, per il personale che
viene collocato in quiescenza, del rateo di anzianità
che è in corso di maturazione. Ci riserviamo su tale
argomento di verificare le possibili iniziative
giudiziarie a partire dai singoli casi concreti man mano
che si dovessero verificare dei danni economici. Non è
stata, peraltro, presa in considerazione l’altra
proposta avanzata dalla CGIL Scuola di computare il
rateo anche ai fini della buonuscita.
In ogni caso, a parte tali questioni legate alla quiescenza,
tali modelli sono stati trasmessi alle Direzioni
Generali Regionali per una loro immediata applicazione.
Le Direzioni Regionali sono ora nelle condizioni di
procedere celermente alla ricostruzione
delle posizioni di ciascun Dirigente Scolastico:
tale operazione, che è indipendente dalla
sottoscrizione dei Contratti Regionali che regolano solo
il salario accessorio (retribuzione di posizione e di
risultato, le somme uguali per tutti della valutazione
del 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002), consentirà da
subito l’integrazione della retribuzione con i
benefici dell’anzianità finora non percepita (100.000
di vecchie lire medie), del conglobamento di parte
dell’indennità di direzione, della Ria e del rateo
maturato.
Roma, 23 settembre 2002
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