Sentenza
del TAR Veneto a difesa dell’autonomia
scolastica
Fonte: sito web Cgil Scuola – 2 dicembre
2002
Il Tar del Veneto ha sentenziato (Sent. N.
5610/2002) che una istituzione scolastica
non soggiace alle ordinanze del Sindaco, sia pur
emesse da questi in veste di Ufficiale di Governo,
in materia di poteri organizzativi interni
all’istituzione scolastica stessa.
Esaminando i fatti, la sentenza offre molti
spunti di riflessione e soprattutto
disegna, negli specifici argomenti
affrontati nel caso, con precisione i contorni dei
rapporti fra Ente Locale e Istituzione Scolastica
Autonoma, fra due Enti cioè dotati entrambi di
autonomia, autonomia politico-territoriale quella
dell’Ente Locale, autonomia funzionale quella
dell’Istituzione scolastica.
I fatti, sommariamente, sono i seguenti.
Al rifiuto opposto dal Dirigente Scolastico di
assicurare la sorveglianza degli alunni, tramite
la messa a disposizione di un apposito
collaboratore scolastico, fuori dal cancello della
scuola e fuori dall’orario scolastico nella
strada adiacente l’edificio, prima dell’inizio
delle lezioni (una volta fatti scendere gli stessi
alunni dall’autobus del trasporto comunale) e
alla fine delle lezioni (in attesa dell’arrivo
dello scuolabus dell’Ente locale), il Sindaco,
con propria ordinanza e in veste di ufficiale di
Governo, ha ingiunto al Dirigente Scolastico di
garantire “con il personale della scuola il
servizio di accoglienza degli alunni trasportati
in conformità a quanto stabilito dalle leggi e
dal Contratto di lavoro del comparto scuola”.
Il Dirigente Scolastico ha presentato ricorso
al Tar, avvalendosi a sua difesa di un avvocato
privato.
Nel corso del dibattimento il legale
del Sindaco ha anche contestato al
Dirigente Scolastico il fatto che, come
rappresentante legale della scuola, abbia fatto
ricorso al libero foro (avvocato privato) e non
all’Avvocatura dello Stato; ha contestato,
inoltre, il fatto stesso che il Dirigente
Scolastico, come persona fisica, abbia impugnato
un atto indirizzato al Dirigente dell’Istituto.
Il Tar, esaminati i fatti,
ha accolto il ricorso del Dirigente
Scolastico e ha respinto tutte le argomentazioni
del Sindaco con le seguenti motivazioni.
Innanzitutto il Dirigente Scolastico ha fatto
bene a ricorrere all’avvocato privato, poiché
l’Avvocatura dello Stato, chiamata a difesa
dallo stesso Dirigente Scolastico,
ha fatto rilevare che essa non poteva
intervenire contro un Ufficiale del Governo, quale
era il Sindaco nel caso specifico. Infatti il
patrocinio dell’Avvocatura è escluso nei casi
di conflitto di interessi fra enti dotati di
autonomia e altre amministrazioni statali. E’
legittimo il ricorso del Dirigente
Scolastico, che, naturalmente protempore, come
persona fisica,
ricopre la carica dirigenziale in quella
scuola, della quale è rappresentante legale e per
tutelare gli interessi della quale non può non
agire in giudizio.
In secondo luogo è erronea
l’argomentazione, in base alla quale è
intervenuta la “inusuale ordinanza” (così
viene definita dalla sentenza) del Sindaco, e
secondo la quale egli avrebbe fatto ricorso ai
suoi poteri per far fronte a situazioni impreviste
o imprevedibili: tali non sono le condizioni di
assistenza da assicurare per tutto l’anno.
Infatti l’intervento del Sindaco “implica
una inammissibile ingerenza nell’autonomia
dell’istituzione scolastica giacché di fatto
impone al Dirigente Scolastico l’effettuazione
coattiva di prestazioni extraistituzionali per un
periodo di tempo indefinito…”, non sussistendo
per la scuola “l’obbligo di garantire la
sicurezza e la vigilanza degli allievi fuori dai
cancelli della scuola e al di fuori dell’orario
scolastico”. A nulla rileva il fatto che i
collaboratori scolastici, in precedenza al
servizio del Comune, sono ora passati al servizio
della scuola, poiché a quest’ultima non compete
organizzare il servizio di trasporto che è a
esclusivo carico del Comune.
La sentenza annulla il provvedimento del
Sindaco e condanna il Comune al pagamento delle
spese (2500 euro), essendo il Comune responsabile
degli atti del Sindaco anche quando questi agisce
come Ufficiale di Governo.
Questa vicenda presenta almeno tre profili
interessanti.
Il primo è l’autonomia delle scuole che,
interpretata dal Dirigente Scolastico, va difesa
contro le “inammissibili ingerenze”, che
possono venire da altri poteri autonomi, in questo
caso quello comunale.
Il secondo profilo è sempre l’autonomia
delle scuole, ma questa volta interpretata a
difesa dall’ingerenza gerarchica. Risulta,
infatti, che la Direzione Regionale, invece di
difendere tale autonomia, o
sostenendola o almeno mostrandosi neutrale,
è al contrario intervenuta nella vicenda a
sostegno del Comune anche attraverso visita
ispettiva nella scuola. Se l’intervento del
Sindaco è stato definito dal giudice
amministrativo “inusuale”, giacché, per
dirimere una questione che lo riguardava in quanto
Sindaco, si è vestito della veste di una parte
terza (Ufficiale di Governo), intervenendo a
favore di una delle parti in causa, cioè la sua;
l’intervento della Direzione Regionale
risulta a noi quanto meno singolare e
sicuramente di antico sapore burocratico e non al
passo coi tempi.
Il terzo
riguarda specificamente le spese processuali:
esse, dice il Tar,
sono a carico del Comune per un intervento
“erroneo” (parola della sentenza) del Sindaco.
In caso di soccombenza da parte della scuola, che
non ha potuto avvalersi dell’Avvocato dello
Stato, le spese sarebbero state a carico del
bilancio scolastico o a carico delle tasche del
Dirigente Scolastico? Noi penseremmo, in analogia, alla prima ipotesi. Ma diventa quanto mai urgente –e la
CGIL Scuola sta lavorando intensamente per questo
obiettivo - portare ad applicazione l’articolo
36 del CCNL della V area a tutela assicurativa e a
copertura delle spese legali dei processi in cui
il Dirigente Scolastico è coinvolto per causa di
servizio.
Roma, 2 dicembre 2002
Testo
della sentenza
Ric.
n. 2423/2001
|
Sent.
n.5610/2002
|
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Veneto,
prima sezione, costituito da:
Stefano
Baccarini
|
Presidente
|
Angelo
De Zotti
|
Consigliere,
relatore
|
Angelo
Gabbricci
|
Consigliere
|
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.2423/2001 proposto da ---- ----,
rappresentata e difesa dagli avv.ti ---- ---- e
---- ----, con domicilio presso lo studio del
secondo in Venezia-Mestre, via ------------, come
da mandato a margine del ricorso;
contro
il
Sindaco del Comune di -----, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv.ti ---- ---- e ---- ----, con elezione
di domicilio presso lo studio della seconda in
Venezia, S.Marco ----, come da mandato in calce al
ricorso;
e
contro
il
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro
tempore, non costituito in giudizio;
per
l'annullamento
dell'ordinanza
n. 838 del 12 settembre 2001 del Sindaco di -----
Visto il ricorso, notificato il 4 novembre 2001 e
depositato presso la Segreteria il 19 novembre
2001 con i relativi allegati;
vista la memoria di costituzione in giudizio del
Comune di -----;
visti gli atti tutti della causa;
uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 2002
(relatore Consigliere Angelo De Zotti) l'avv.----
per la ricorrente l'avv. ---- per il Comune di
-----;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto
quanto segue:
FATTO
La
ricorrente, dirigente scolastica dell'Istituto
comprensivo di -----, impugna l'ordinanza n.138
con la quale il Sindaco, nella veste di Ufficiale
di Governo, le ha imposto “di provvedere
all'apertura ed alla chiusura dei cancelli della
scuola elementare e della scuola media di -----
nel rispetto, dei tempi già comunicati di arrivo
e partenza dei mezzi che effettuano il trasporto
scolastico garantendo con il personale della
scuola il servizio di accoglienza e degli alunni
trasportati in conformità a quanto stabilito
dalle leggi e dai contratti di lavoro del
personale del comparto della scuola”.
Ritenendo illegittimo tale provvedimento la
ricorrente lo impugna e ne chiede l'annullamento
con vittoria di spese per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell'art.54 del
decreto legislativo 167 del 2000 per difetto dei
presupposti della contingibilità e dell'urgenza.
Si sostiene che l'ordinanza difetta dei
presupposti richiesti dalla legge, vale a dire
della contingibilità e dell'urgenza, in quanto
tale presupposto è stato individuato dall'autorità
nella decisione del dirigente scolastico di
procedere all'apertura e alla chiusura cancelli
delle scuole elementari e medie con modalità
diverse da quelle pretese dall'amministrazione
comunale; che l'attesa degli alunni sulla strada
ha sempre caratterizzato la situazione di quel
plesso scolastico e non rappresenta un elemento di
contingibilità e urgenza; che il problema
dell'erogazione del servizio di accoglienza e
sorveglianza degli alunni prima e dopo le lezioni
era stato posto dalla direzione della scuola
all'attenzione dell'amministrazione comunale
evidenziando la necessità di organizzarlo a mezzo
di convenzione, atteso che le mansioni richieste
al personale ATA sono attualmente miste, ossia
mansioni che rientrano nella competenza di due
diverse amministrazioni; che l'autorità comunale,
in luogo di provvedere con i mezzi ordinari ha
utilizzato il profilo della sicurezza degli alunni
per eludere i propri obblighi e le procedure
appropriate finalizzate ad una corretta gestione del
servizio di sorveglianza nella fase pre e post
scolastica.
2) eccesso di potere per sviamento, in quanto nel
caso di specie il Sindaco ha provveduto a dare un
assetto stabile e non provvisorio ad una
situazione di contenzioso che si protraeva
da tempo utilizzando un potere eccezionale con
modalità e per fini sviati.
3) eccesso di potere per travisamento dei fatti e
falsità dei presupposti.
Si sostiene che il compito di trasporto e
sorveglianza degli alunni con handicap o in
situazione di svantaggio pertiene
all'amministrazione comunale; che pertanto sono
assenti gli stessi presupposti di fatto
dell'obbligo esclusivo di assicurare il servizio
da parte dell'amministrazione statale, richiamati
a sostegno dell'ordinanza impugnata.
In data 21 aprile 1993 si è costituito in
giudizio il Comune di ----- che ha eccepito
l'inammissibilità del ricorso per nullità del
mandato e nel merito la sua infondatezza, donde la
richiesta di reiezione con vittoria di spese.
Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2002, previa
audizione dei difensori delle parti, il ricorso è
passato in decisione.
Diritto
In
via pregiudiziale, l'amministrazione intimata,
nella persona del Sindaco che agisce come
Ufficiale di governo, ha eccepito l'inammissibilità
del ricorso per difetto di legittimazione e, in
alternativa, per nullità del mandato, in quanto,
come persona fisica la dott.ssa ---- ---- non
sarebbe legittimata ad impugnare atti indirizzati
al dirigente dell'istituto scolastico e, come
legale rappresentante dell'istituto, per essersi
avvalsa del patrocinio di un avvocato del libero
foro senza la necessaria ed obbligatoria
autorizzazione in luogo di quello obbligatorio
dell'Avvocatura dello Stato.
Le eccezioni non sono fondate.
Quanto alla prima è evidente che la
ricorrente, spendendo la qualità di Dirigente
scolastico dell'istituto comprensivo di -----, ha
dimostrato di voler agire nella veste di legale
rappresentante dell'istituzione e non a titolo
personale.
Si può ammettere, tuttalpiù, che essa abbia
agito, come sostiene nella memoria, anche a
titolo personale; ciò che spiega con il fatto che
l'ordine contenuto nei provvedimento impugnato è
rivolto direttamente alla dott.sa ---- ----:
l'identificazione dell'istituzione scolastica con
la persona del dirigente permetterebbe infatti di
configurare anche un interesse personale e diretto
della ricorrente all'annullamento del
provvedimento, sotto il profilo della tutela del
proprio operato come responsabile della gestione
del servizio scolastico ed anche delle eventuali
conseguenze ai sensi del comma 4^ dell'art.54 del
D.lgs. n. 267/2000.
Per il Collegio è comunque sufficiente che il
ricorso sia stato proposto nella veste di
dirigente scolastico, non sussistendo alcun dubbio
che in quella veste la ricorrente abbia interesse
e legittimazione a difendere l'autonomia
organizzativa dell'istituto scolastico contro un
atto che le impone un adempimento specifico,
incidente sulla organizzazione e sulla gestione
del personale scolastico, in ordine a funzioni e
compiti di cui è controversa la titolarità.
Quanto alla nullità del mandato, il Collegio
ritiene che la questione possa essere decisa
rigettando la relativa eccezione, in quanto non
sussistono, nella specie, le condizioni per
ritenere violate le norme sul patrocinio
obbligatorio.
E vero, infatti, che ai sensi dell'art.5 del R.D.
30 ottobre 1933, n.1611 “nessuna amministrazione
dello Stato può richiedere l'assistenza di
avvocati del libero foro se non per ragioni
eccezionali, inteso il parere dell'Avvocato
generale dello Stato e secondo norme che saranno
stabilite dal consiglio dei Ministri; ed è
parimenti vero che ai sensi dell'art.14, comma 7bis,
del D.P.R. n.275/1999, aggiunto dall'art.1 del
D.P.R. n.352/2001, contenente il regolamento in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
“l'Avvocatura dello Stato continua ad assumere
la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e
passivi avanti le Autorità giudiziarie, i Collegi
arbitrali, le giurisdizioni amministrative e
speciali, di tutte le istituzioni scolastiche cui
è stata attribuita l'autonomia e la personalità
giuridica a norma dell'art. 21 della legge
n.59/1997”.
Tuttavia occorre tener conto del fatto che ai
sensi dell'art.43 comma 4^ del regio decreto
sopracitato, sub art. 11 l.n.103/1979, per
le amministrazioni non statali e per quelle dotate
di autonomia e personalità giuridica, il ricorso
al patrocinio dell'Avvocatura è escluso nei casi
di conflitto di interesse con amministrazioni
statali; conflitto che l'Avvocatura deve
obbligatoriamente rilevare e segnalare.
Nel caso di specie si configura tale situazione:
la ricorrente ha richiesto, infatti,
all'Avvocatura dello Stato di assumere la difesa
dell'amministrazione scolastica ma ha ricevuto un
sostanziale rifiuto, motivato con il possibile
conflitto di interessi con l'amministrazione da
evocare in giudizio, rappresentata dal Sindaco,
agente nella veste di Ufficiale di governo (doc.to
n.21 dep. il 28 novembre 2001).
E' evidente quindi che il ricorso ad un avvocato
del libero foro, in tale ipotesi, appare non solo
ammissibile, ma obbligato, in quanto il diritto di
difesa non tollera che possano sussistere
situazioni nelle quali il patrocinio venga
rifiutato e non si possa adire altrimenti il
giudice.
Né appare conferente la censura relativa alla
mancata autorizzazione dell'Avvocatura generale,
giacché nella specie non si è trattato di
“richiesta di deroga” ai sensi dell'art.5 del
t.u. n.1611/33, ma di conflitto di interessi con
lo Stato ex art.43, comma 3, t.u. cit.
Nel merito il ricorso è fondato.
Dalla lettura dell'inusuale ordinanza sindacale si
evince che l'autorità è intervenuta con un
provvedimento contingibile ed urgente in quanto,
dopo aver stabilito che, a suo giudizio, rientra
nella competenza esclusiva dell'istituzione
scolastica assicurare brevi periodi di accoglienza
e sorveglianza degli alunni in arrivo anticipato e
in uscita posticipata rispetto all'orario
dell'attività didattica, ha ritenuto che
l'apertura dei cancelli della scuola elementare e
media secondo le modalità comunicategli nella
lettera del 24 agosto 2001 (apertura 5 minuti
prima dell'inizio delle lezioni e chiusura al
termine dell'attività scolastica non appena
concluso il deflusso degli alunni) espone gli
scolari minori trasportati, costretti a rimanere
sulla strada, a evidenti rischi per la loro
incolumità, atteso che detta via risulta percorsa
da importante traffico veicolare.
Ciò ha fatto richiamando in particolare l'art.54
comma 2^ del D.lgs. n.267/2000 che attribuisce al
sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di
adottare, con atto motivato e nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico,
provvedimenti contingibili e urgenti al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumità dei cittadini.
Nel caso in questione il Sindaco, agendo come
Ufficiale di governo, ossia come soggetto terzo
rispetto alle due amministrazioni che da tempo
sono in conflitto per la gestione del servizio di
accoglienza e sorveglianza, ha classificato
“pericolosa” la situazione degli alunni
trasportati e dunque ha imposto al dirigente
scolastico che il regime di apertura e chiusura
venga modificato e che gli alunni vengano
accolti e sorvegliati all'interno dell'istituto
sin dall'ora di arrivo e sino all'ora di partenza
dei mezzi usati per il trasporto effettuato a cura
dell'amministrazione comunale.
E ciò a spese dell'amministrazione scolastica,
giacché il Sindaco ritiene, dandone conto nella
parte del provvedimento dedicata al rapporto tra
gli enti coinvolti, che questo compito spetti
obbligatoriamente a quell'amministrazione,
deducendolo dal fatto che in precedenza esso
veniva svolto dal personale ATA, che a seguito
della legge n.124/1999 é transitato dagli enti
locali alle dipendenze dello Stato.
L'amministrazione ricorrente considera illegittima
tale imposizione e contesta preliminarmente la
sussistenza delle condizioni di pericolo grave che
possono giustificare l'esercizio di poteri extra
ordinem, e comunque che si tratti di
situazione imprevista, imprevedibile e
contingente; ritiene che il Sindaco abbia
utilizzato strumentalmente un potere straordinario
per fini diversi da quelli dichiarati e cioè per
risolvere a vantaggio dell'amministrazione
comunale la controversia in ordine al soggetto che
deve sostenere gli oneri per il servizio di
accoglienza e di sorveglianza degli allievi nella
fase pre e post accesso alla scuola; ritiene
infine che lo stesso Sindaco abbia approfittato
del potere esercitato per conferire un assetto
stabile al provvedimento contingibile ed urgente,
imponendo all'amministrazione scolastica
l'effettuazione di un servizio che le norme non
prevedono se non come servizio extraistituzionale
da concordare con l'ente locale mediante apposita
convenzione, ponendone il relativo costo (in
termini di personale e di oneri economici
correlati) a carico esclusivo della stessa
amministrazione scolastica, con invasione
dell'autonomia organizzativa dell'ente ed
ignorando intenzionalmente che trattandosi di
funzioni c.d. miste, l'onere del servizio non può
essere sostenuto che dal soggetto in cui favore
esso è reso e comunque da ambedue le
amministrazioni.
Il Collegio ritiene che 1e censure siano fondate.
Sul primo punto la Sezione osserva che pur essendo
in astratto ammissibile il ricorso ai poteri
sindacali di ordinanza contingibile ed urgente per
tutelare la sicurezza di persone minacciate da
gravi pericoli, compreso il rischio connesso al
traffico, espressamente considerato al comma 3^
dell'art.54 citato, è tuttavia evidente che nella
specie l'attesa in strada degli alunni, prima e
dopo la chiusura dei cancelli della scuola, non è
di per sé una situazione di emergenza
contingibile ed urgente, alla quale possa
ricollegarsi l'esercizio di poteri straordinari
qual è, in particolare, l'ordine impartito
all'amministrazione scolastica di attivare un
servizio extraistituzionale di sorveglianza
supplementare, anticipata al momento dell'arrivo e
posticipata al momento della partenza dei mezzi
che effettuano il trasporto scolastico, che
richiede una misura organizzativa interna stabile
(reperimento del personale idoneo e assunzione
dell'onere economico supplementare) che non può
essere improvvisata e attuata coercitivamente: ciò
è possibile, infatti, solo in situazioni di
assoluta ed imprevista necessità ed urgenza e per
il tempo strettamente necessario a risolvere lo
stato di emergenza; negli altri casi si tratta,
come il Sindaco non ignora poiché cita, anche se
solo parzialmente, il protocollo d'intesa del 13
settembr
settembre
2000 (art.2 lettera d)) di un servizio che può
essere svolto previo accordo tra l'amministrazione
scolastica e l'ente locale.
L'amministrazione scolastica non ha, infatti, per
quanto consta dalla disamina normativa - e
d'altronde nessuna norma specifica viene
richiamata nel provvedimento - l'obbligo di
garantire la sicurezza e la vigilanza degli
allievi fuori dai cancelli della scuola e al di
fuori dell'orario scolastico.
Di norma, infatti, chi cura l'accompagnamento a
scuola degli alunni deve preoccuparsi di garantire
la loro sorveglianza sino all'ingresso
nell'istituto e all'uscita (e ciò vale sia per i
genitori che per chiunque svolga tale compito per
incarico in loro vece): ne consegue che spetta
all'amministrazione comunale, che svolge l'attività
di trasporto degli allievi disagiati, preoccuparsi
che gli allievi trasportati non rimangano privi di
sorveglianza, trattenendoli sul mezzo se arrivano
in anticipo ed assicurandosi che accedano al
mezzo, al rientro, in condizioni di sicurezza.
Condizioni di sicurezza che di norma le
amministrazioni comunali garantiscono, ove la
situazione dei luoghi lo richieda, con idonee
misure di controllo e di disciplina del traffico,
per brevi e circoscritti periodi e corrispondenti
all'orario di accesso e uscita dalle scuole,
avvalendosi anche di personale volontario.
Il Sindaco, nella veste di Ufficiale di governo,
pertanto, salvo che non ricorrano situazioni di
assoluto pericolo nel senso già sopra chiarito,
impreviste o imprevedibili o non fronteggiabili
con misure ordinarie dai soggetti obbligati ad
assumerle, non può intervenire per imporre
coercitivamente un servizio che le norme non
contemplano se non come servizio
extraistituzionale da attuare previo accordo tra
le amministrazioni coinvolte, con evidente
riguardo anche alla provvista del personale ed
all'onere economico corrispondente.
Né può farlo, a fortiori, come ha fatto
il Sindaco di -----, prendendo manifestamente le
parti di una delle amministrazioni interessate
(quella comunale) e sostituendosi a questa, con
evidente commistione di ruoli, nel valutare a chi
spetti il compito di sorveglianza e di accudienza
degli alunni ed a chi l'onere economico correlato.
Come emerge infatti dal provvedimento impugnato e
dal carteggio intercorso tra le due
amministrazioni in conflitto, il Sindaco, nella
veste di autorità titolare del potere di
ordinanza, non ha fatto altro che assumere come
propria la posizione dell'amministrazione
comunale, che è quella di rifiutare l'assunzione
di qualsivoglia onere (sia in termini di provvista
di personale che di costi economici) per il
servizio aggiuntivo e quella, coerente con il
suddetto rifiuto, di non essere disponibile a
sottoscrivere alcun accordo, nella convinzione
ferma ed ampiamente ribadita che il compito sia di
pertinenza istituzionale dell'amministrazione
scolastica e che debba esserle, in quanto tale,
obbligatoriamente imposto.
Posizione, questa, come già detto, erronea.
Va soggiunto, pur se la questione del rimedio
imposto coercitivamente all'amministrazione
scolastica è assorbita dal difetto di validi
presupposti per l'esercizio del potere esercitato,
che anche se la situazione di pericolo, delineata
nel provvedimento in termini assolutamente
generici, fosse in realtà così
incontestabilmente grave da giustificare un
intervento contingibile ed urgente, l'autorità
non avrebbe potuto comunque adottare che misure
provvisorie e temporanee agendo sul fattore di
rischio e non una disciplina definitiva,
sostitutiva dell'accordo, che ha come risultato
stabile quello di porre a carico di una delle
amministrazioni (quella scolastica) oneri di
vigilanza ed assistenza che comportano
responsabilità (di tipo civile e penale)
aggiuntive rispetto a quelle che la legge
istituzionalmente circoscrive entro limiti
diversamente definiti sia nel tempo (non eccedenti
l'orario di apertura delle strutture scolastiche)
che nello spazio (all'interno delle strutture e
non nello spazio esterno).
E' evidente quindi che così come attuato
l'intervento del Sindaco implica un'inammissibile
ingerenza nell'autonomia dell'istituzione
scolastica giacché di fatto impone al dirigente
scolastico l'effettuazione coattiva di prestazioni
extraistituzionali per un periodo di tempo
indefinito e non strettamente limitato a superare
l'emergenza: ma se la condizione di pericolo è
stabile, come appare chiaro dal tenore della lunga
controversia, non sono possibili provvedimenti extra
ordinem ma misure altrettanto stabili da
ricercare nell'ambito dei poteri ordinari
dell'amministrazione e più specificamente in
quelli che possono essere convenientemente attuati
nel rispetto delle competenze e dei principi
generali dell'ordinamento, ciò che esclude il
potere di imporre autoritativamente e
coercitivamente obblighi di prestazione che la
legge non prevede o espressamente consente.
Ne consegue che i motivi di ricorso appaiono tutti
fondati, compreso l'ultimo, riferito
all'illegittima previsione di imporre il costo del
servizio, sia per il passato che per il futuro, a
carico dell'amministrazione ricorrente, laddove,
trattandosi di funzione c.d. mista da espletarsi
all'interno delle strutture scolastiche ciò che
appare ragionevole è solo la richiesta di
utilizzare personale di quell'amministrazione (il
personale ATA) mentre l'onere supplementare del
servizio di accoglienza anticipata e posticipata,
salva ogni diversa intesa tra le parti, non può
certo essere posta a carico dell'amministrazione
scolastica ma dell'amministrazione comunale che
eroga il servizio di trasporto, in quanto è
quest'ultima a richiedere alla prima una
prestazione complementare ed extraistituzionale
condizionata dai tempi e dalle modalità di
svolgimento del servizio di trasporto.
Il ricorso va dunque accolto.
Le spese di causa seguono come d'ordine la
soccombenza e sono liquidate nella misura di cui
al dispositivo a carico del Comune, responsabile
degli atti del sindaco anche quando questi agisce
come ufficiale di governo (Cons. Stato, sez. IV,
10 aprile 1995, n. 221).
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Veneto, prima sezione, accoglie il ricorso in
epigrafe e per l'effetto annulla il provvedimento
impugnato.
Condanna il Comune di ----- al pagamento in favore
della parte ricorrente delle spese e delle
competenze di causa che liquida in € 2500
(duemila cinquecento euro).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa..
Così deciso in Venezia, addì 31 gennaio 2002.
F.to
Il
Presidente
|
l'Estensore
|
Il Segretario
|