Definizione delle aree contrattuali per
la dirigenza
Fonte:
sito web Cgil Scuola - 17 luglio 2002
Il giorno
17-7-2002 si è svolto all’Aran il previsto
incontro per l’ipotesi di Accordo quadro di
definizione delle autonome aree di contrattazione
della Dirigenza per il quadriennio 2002-2005.
Erano presenti
per la parte pubblica il Presidente dell’Aran
Avvocato G. Fantoni e per le Organizzazioni
Sindacali i rappresentanti di CGIL CISL UIL
Confsal Cida e Confedir.
E’ stata
presentata dall’Aran una ipotesi di Accordo con
la sostanziale conferma delle aree dirigenziali
esistenti.
E’ stata
avanzata da una Organizzazione Sindacale una
diversa ricollocazione delle aree, secondo la
quale l’Area V della Dirigenza Scolastica si
sarebbe dovuta accorpare ai Dirigenti
Amministrativi del Ministero dell’Istruzione, ai
Dirigenti Amministrativi dell’Università e
degli Istituti di Ricerca.
L’Aran ,
insieme a molte altre Organizzazioni Sindacali, ha
ritenuto non tempestiva tale proposta a
quadriennio avviato e comunque bisognosa di
approfondimenti che non possono essere esauriti in
breve tempo.
La CGIL, nel
prendere atto della proposta dell’Aran, si è
riservata di procedere ad un approfondimento
specifico anche alla luce dell’approvazione
della Legge sul riordino della Dirigenza. Ha
ribadito la necessità, benché in altra occasione
l’argomento sia stato affrontato con esito
negativo, di procedere anche nelle Aree
dirigenziali alla elezione delle RSU, per
rispondere pienamente al dettato del D.L.vo
165/2001 sulla reale rappresentatività delle
Organizzazioni Sindacali.
Per quanto
riguarda la proposta di diverso accorpamento delle
Aree Dirigenziali la CGIL, in modo particolare per
l’area V della Dirigenza Scolastica, ha ribadito
che tale Dirigenza, autonoma perché nata e
fondata sull’autonomia della scuola, ha tratti
culturali e sindacali di tale specificità che non
può essere assimilata ad altre Dirigenze di
natura amministrativa. Inoltre, la saggia
decisione parlamentare, con un unanime ordine del
giorno, di tenere fuori la Dirigenza Scolastica
dal sistema dello spoil system e dalle altre
ricadute negative connesse all’approvazione
della legge 1696B avvenuta il 19 giugno 2002,
sarebbe annullata da una decisione del genere.
La riunione è
stata aggiornata al 24 luglio 2002.
Roma, 18 luglio
2002
|