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L'incontro
del 17 ottobre sul concorso dirigenti scolastici
Fonte: cgil Scuola – 17 ottobre 2002
Il giorno 17-10-2002
si è svolto, in seguito a convocazione da parte
dell’Amministrazione, un incontro presso il Miur con
all’ordine del giorno il bando di concorso per
Dirigenti Scolastici.
L’Amministrazione,
dopo aver comunicato che il DPR di autorizzazione del
concorso riservato non è ancora stato firmato dal
Presidente della Repubblica per fatti meramente tecnici,
ha comunque informato le Organizzazioni Sindacali
presenti che il MIUR sta predisponendo gli atti che
consentono l’indizione del bando di concorso riservato
in tempi rapidi.
L’Amministrazione
ha informato, inoltre, che i posti a concorso sono 1500
e che nel bando si troverà il modo di fare riferimento
al successivo concorso ordinario.
1-Requisiti di
partecipazione e procedura del concorso riservato ai
triennaisti
I termini della
proposta presentata il 17 ottobre dal MIUR alle
Organizzazioni Sindacali non sono sostanzialmente
diversi da quelli a suo tempo discussii.
Se ne richiamano di
seguito i punti essenziali evidenziando le novità:
a) rispetto ai
requisiti, viene ribadito che per la partecipazione al
concorso sono necessari: un servizio effettivamente
prestato per sette anni nei vari settori fermativi o
negli istituti educativi e l’aver ricoperto per almeno
un triennio le funzioni di preside incaricato o di vice
rettore o di vicedirettrice. I candidati devono essere
in possesso di laurea o titolo equiparato (e quindi
anche del diploma ISEF, di Conservatorio con annesso
diploma superiore, Accademia, di ISIA).
b) per quanto
riguarda la procedura concorsuale – che è a livello
regionale - , l’articolazione prevista è la seguente:
- esame di ammissione, che consiste in una prova colloquio della durata
di circa 45 minuti (è un elemento che non compare nei
testi precedenti) su 7 tematiche (ruolo del dirigente
scolastico, organizzazione della scuola, autonomia
scolastica; coordinamento delle risorse e gestione dei
conflitti, efficienza, efficacia e qualità del
servizio, obiettivi formativi e criteri di verifica,
domanda formativa e sviluppo della scuola) rispetto alle
quali il candidato dovrà dimostrare la necessaria
padronanza. . La prova – che consisterà in una
discussione ed analisi di situazioni riferite
all’esperienza del candidato, sulla base di 3 proposte
dallo stesso presentate - dovrà accertare anche capacità
professionali per la gestione dei processi di
trasformazione e innovazione. Per il superamento del
colloqui bisogna conseguire una valutazione di almeno
14/20;
- valutazione dei titoli (per chi ha superato la prova del colloquio)
culturali e dei titoli di servizio e professionali: per
i primi il punteggio massimo è fissato in 7/20; per i
secondi di 13/20;
- graduatorie degli ammessi al periodi di formazione: vanno compilate
tenendo conto del voto del colloquio e del punteggio dei
titoli
- periodo di formazione: si articola in 160 ore con modalità che
consentano l’espletamento del servizio;
- esame finale che è strutturato in una prova scritta (sulle tematiche
approfondite durante il corso di formazione) e una orale
(su un progetto riguardante i profili dell’autonomia e
legato alle proprie esperienze; su 3 quesiti relativi
agli aspetti organizzativo-gestionali, al’analisi del
contesto e alla progettazione formativa; su temi di
natura giuridica e finanziaria affondati nel corso). La
prova orale dovrà accertare anche la conoscenza della
lingua inglese, con prevalente riferimento alla pratica
informatica, e delle problematiche e delle potenzialità
organizzative connesse all’uso degli strumenti
informatici. L’esame si ritiene superato se si
consegue con le due prove – per le quali è previsto
un voto unico – un punteggio complessivo non inferiore
ai 42/60;
- graduatorie finali: si compilano per ciascun settore formativo sommando
voto dell’esame finale e punteggio conseguito nelle
graduatorie di merito;
- assunzione in servizio
2-La CGIL Scuola in
merito alle varie questioni ha avanzato le seguenti
osservazioni e proposte.
a) determinazione dei
posti.
Essi devono scaturire
da un calcolo oggettivo, proiettato sul triennio
concorsuale, previsto dalle norme in vigore su tutto il
territorio nazionale.
Da questo ammontare
occorre ricavare il 50% da riservare ai Presidi
Incaricati con tre anni di incarico. Una determinazione
arbitraria, non fondata sui meccanismi oggettivi della
legge, risponde a logiche di risparmio ma non è
tutelante dei diritti del personale incaricato e
docente. La misura di 1500 è dettata da una scelta
politico-contabile più che da una scelta rispettosa
dell’oggettività dei meccanismi normativi.
b) svolgimento del
concorso riservato ai triennalisti:
- lo svolgimento delle prove deve essere tale da consistere in una
ricognizione delle competenze acquisite, per cui le
prove di ammissione al corso e la prova finale devono
essere unitarie e valutate come positive con la
sufficienza.
- occorre evitare la creazione di personale che supera il concorso ma
rimane senza posto. Ciò si potrebbe verificare in
alcune Regioni dove i posti sono in numero inferiore al
numero dei Presidi Incaricati. Il meccanismo di
compensazione previsto e raccomandato anche da un ordine
del giorno della Camera del 19 dicembre 2001 potrebbe
risolvere la questione. La compensazione, peraltro, non
costringerebbe il personale a far domanda in altre
Regioni dove poi dovrebbe seguire il corso di formazione
con disagio e poco profitto. La riservatezza del
concorso, inoltre, dovrebbe consentire di sganciare il
meccanismo di partecipazione al corso di formazione del
solo 10% in più rispetto ai posti a concorso affinché
tutti i triennalisti della Regione possano essere
ammessi al corso: i corsisti in esubero potrebbero così
poi essere nominati in coda alle delle altre Regioni.
Non può essre considerato un ostacolo il fatto che le
commissioni sono differenti Regione per Regione, dal
momento che il bando e le sue modalità sono nazionali
c) concorso
ordinario.
Il bando del solo
concorso riservato, seppur doveroso e da svolgere in
tempi anticipati e modalità semplificate in modo che i
triennalisti siano preposti alle scuole da Dirigenti il
1 settembre 2003, non può esaurire la necessità di
copertura dell’intera platea dei posti disponibili.
Peraltro, la copertura di solo il 50% dei posti lascerà
al caso se una scuola potrà essere diretta o meno da un
Dirigente stabile e qualificato. Inoltre, saranno deluse
le attese dei Presidi incaricati non triennalisti e dei
docenti che aspirano al ruolo dirigenziale. Per questo
non sono da ritenersi sufficienti generici impegni
politici –destinati ad essere disattesi e comunque
esposti alle contingenze e alle volontà politiche –
ma sono necessarie clausole precise nel bando che
prevedano tempi e numero di posti per il concorso
ordinario che deve seguire quello riservato. Da ultimo
vi è da considerare che un concorso non completo
rischia di far rimanere aperta la questione
dell'istituto degli incarichi di presidenza che dovrebbe
essere superato dopo l'espletamento del primo bando.
Roma, 17 ottobre 2002
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