ASSOCIAZIONE
NAZIONALE DEI QUADRI
DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
All’
ARAN - Roma
Alle
OO.SS - Loro
sedi
e, p.c.
Al
Ministro Istruzione Università Ricerca
- Roma
Alla CIDA - Funzione Pubblica - Roma
All’A.N.P. Roma
Agli
Organi d’informazione
-
Loro Sedi
Oggetto:
relazione sindacali a livello d’Istituzioni
Scolastiche – Proposte
Lo status autonomistico, riconosciuto anche
costituzionalmente
(
art. 21 L. 59/97 – D.P.R. 275/99 – Legge
Costituzionale 3/01), e la qualificazione
d’Amministrazione Pubblica (art. 1 D.L.vo
165/01) fanno delle Istituzioni Scolastiche luoghi
naturali di contrattazione integrativa.
Le
regole specifiche che disciplinano la materia sono
contenute negli artt. n 40 comma 3, 42 comma 7, 43
comma 5, 46 comma 5 e 48 comma 6 D.L.vo 165/01,
negli artt. 6 e 9 CCNL 26/5/99, 3 e 4 CCNL
15/03/01 e nella C.M. 109 /01 e successiva nota
Prot. 367/01.
Le
prime esperienze concrete di Contrattazione
Integrativa
d’Istituto si sono svolte nell’a.s. 2001/02 ed
altre sono in corso di svolgimento nel corrente
anno scolastico.
Non
si è trattato d’esperienze esaltanti sia per
difetto di
specifica cultura delle relazioni sindacali che
per manchevolezze e imprecisioni del quadro
normativo, soprattutto di quello definito dalle
citate norme di contrattazione collettiva.
La cultura si acquisisce con il tempo, la pratica
ed adeguate
iniziative
formative ed informative, mentre le manchevolezze
ed imprecisioni normative possono essere colmate
attraverso una modifica delle regole contrattuali
vigenti.
Al
riguardo l’occasione del rinnovo contrattuale
per il biennio
2002/05 può e deve essere la sede idonea.
Sul
punto relativamente alle procedure ed ai soggetti
di contrattazione, si formulano le
seguenti proposte:
A
– Le procedure
Il
Dirigente Scolastico sottoscrive la Contrattazione
Integrativa d’Istituto dopo aver verificato che
all’ipotesi d’accordo hanno aderito la
maggioranza assoluta dei soggetti sindacali
titolari della contrattazione integrativa.
Ovviamente ciascuno dei soggetti (RSU e
Rappresentanti delle OO.SS. Territoriali) conta
per uno non essendo possibile a livello
d’Istituzione Scolastica una “ pesatura” del
“ requisito di Rappresentatività”. Si tratta
di logica funzionale applicazione del “
principio di maggioranza”, in analogia a quanto
previsto dall’art. 43 comma 3 D.L.vo 165/01 per
la contrattazione collettiva.
B - I soggetti
La delegazione di parte pubblica deve essere costituita dal Dirigente
Scolastico, dal Collaboratore Vicario e dal
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
Una delegazione plurima è garanzia di collegialità e può
rappresentare più efficacemente gli interessi
dell’Amministrazione Pubblica.
L’individuazione accanto al Dirigente, che rimane titolare delle
relazioni sindacali, del Collaboratore Vicario,
suo naturale sostituto, e del Direttore SGA, capo
del personale A.T.A., ha anche l’obiettivo di
rendere impossibile la loro eventuale elezione
nelle RSU. Fattispecie verificatasi che ha
generato non pochi problemi.
Il
mancato accoglimento della proposta porrebbe i
Direttori
SGA in un’obiettiva condizione di
difficoltà professionale ed istituzionale e
potrebbe determinare, anche
nell’Associazione scrivente, la decisione
di una partecipazione organizzata alle prossime
elezioni RSU.
Si
tratterebbe di una
conseguenza
istituzionale
inopportuna
e generatrice di
conflitti.
Nella
prima tornata elettorale ciò non è accaduto, per
senso di
responsabilità della categoria (che ha dimostrato senso del proprio
ruolo) e per una precisa scelta di campo
dell’Associazione Professionale di riferimento:
la FNADA.
Nella
prossima, però, potrebbe avvenire, e noi stessi
(Associazione Professionale e Sindacale) potremmo
essere indotti ad una scelta in tal senso.
Si
resta a disposizione per ogni utile
approfondimento
Roma
lì 04/01/03
Il
Presidente
Giorgio
Germani
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