ASSOCIAZIONE
NAZIONALE DEI QUADRI
DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Convegno
ANQUAP– Milano 18 dicembre 2002 –
Vicedirigenza
e quadri nelle amministrazioni pubbliche:
Realtà
e prospettive.
Fonte:
Sito web FNADA
Intervento
del Presidente – Giorgio GERMANI
Il “buon
andamento” e “l’imparzialità” delle
amministrazioni pubbliche sono principi
fondamentali contenuti nella Costituzione della
Repubblica Italiana (art.97).
Questi
principi, che non sono posti in discussione
nemmeno in tempi nevrotici d’improvvisate
modifiche dell’ordinamento costituzionale,
rappresentano (sarebbe meglio dire dovrebbero
rappresentare) le necessarie linee guida sia per
l’organizzazione degli uffici che per la
regolazione dei rapporti di lavoro all’interno
delle amministrazioni pubbliche.
Il
principio, sempre costituzionale (art.98), che
vuole i “pubblici impiegati al servizio
esclusivo della Nazione” sembra, invece, subire
un qualche indebolimento per effetto di
discutibili interventi del legislatore ordinario,
con particolare riferimento alle funzioni
dirigenziali.
La
precarizzazione del rapporto di lavoro
dirigenziale ed il suo sostanziale asservimento
alle maggioranze politiche di turno (vedi Legge
145/02) non è coerente né con il principio
dell’art. 98, né con quelli di buon andamento e
d’imparzialità, già dianzi richiamati.
Una
corretta applicazione dei citati principi richiede
necessariamente la salvaguardia dell’autonomia
sostanziale dell’attività amministrativa da
quella politica, che è per sua intrinseca natura
di parte.
La
salvaguardia ed il potenziamento delle
prerogative, dei poteri e dell’autonomia dei
dirigenti
e, per taluni aspetti, delle alte professionalità
è condizione essenziale per un’effettiva
garanzia d’esercizio dei principi di buon
andamento e imparzialità delle
amministrazioni
pubbliche.
Peraltro,
condizioni oggettive di precarizzazione e
d’asservimento rendono impraticabile
l’osservanza del principio (art. 4 D. L.vo
165/01) che vuole separato l’indirizzo politico
amministrativo dalle funzioni e responsabilità
gestionali.
Per
queste motivate ragioni d’ordine costituzionale
e logico funzionale, avvertiamo il dovere di
rivolgere a Governo e Parlamento l’invito ad un
sostanziale ripensamento in merito ai contenuti
della legge di riordino della dirigenza pubblica
(l. 145/02).
La
stessa legge, con una scelta affatto convincente e
frutto di un’impostazione arcaica degli
ordinamenti professionali e di classificazione del
personale, introduce la vicedirigenza.
Si
tratta di un modo maldestro di trovare forme di
riconoscimento delle alte professionalità, nelle
quali sono iscritti di diritto i quadri,
così come
configurati
dalla L.190/1985, e i professionisti.
Sul
punto mi è capitato recentemente di leggere
un’interpretazione singolare, ” i quadri
amministrativi non sono figure professionali
assimilabili alle cosiddette alte professionalità”.
Ovviamente non è così e chi ha pronunciato
l’affermazione si è forse lasciato sfuggire una
corretta capacità di ragionamento.
Invece
di inventare una categoria di “vicariato”
della dirigenza sarebbe stato utile prescrivere il
riconoscimento delle alte professionalità (quadri
e
professionisti) con una semplice modifica
dell’art. 40 D.L.vo 165/01 che
avesse determinato il passaggio dalla “
disciplina distinta” ( peraltro mai definita in
nessun contratto collettivo nazionale di comparto
) all’area contrattuale autonoma o all’unione
con le aree dirigenziali in separata sezione.
L’area autonoma favorisce le specificità
professionali, l’unione con le aree dirigenziali
semplifica il sistema delle relazioni sindacali.
L’importanza
strumentale e funzionale dei “prestatori di
lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla
categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con
carattere continuativo di rilevante importanza ai
fini dello sviluppo e dell’attuazione degli
obiettivi dell’impresa” e delle
Amministrazioni pubbliche ( art. 2 l. 190/85 ) si
qualifica di per sé indipendentemente da un ruolo
vicariale nei confronti della dirigenza.
Peraltro,
la delegabilità di funzioni dirigenziali può
essere sancita – e lo è stato
–indipendentemente dall’esistenza di un
vicedirigente.
Inoltre,
sarebbe assurdo immaginare l’istituzione della
vicedirigenza in enti – e ve ne sono in
particolare negli enti locali e in alcune
amministrazioni periferiche dello Stato – che
non prevedono nel proprio assetto organizzativo la
presenza di dirigenti.
Per
quanto motivato e argomentato anche su
quest’aspetto della vicedirigenza, rafforziamo
l’invito a Governo e Parlamento di una profonda
revisione della legge 145/02.
Se
non modificata e se applicata ci troveremo uno
schema gerarchico aberrante e antistorico: la
dirigenza al servizio della politica, la
vicedirigenza sottomessa alla dirigenza e il
cittadino ( sempre più suddito, peggio del povero
Bertoldo )in balia degli arbitri e degli abusi dei
potenti di turno.
Davvero
una bella riforma. Non è il caso di scomodare
nessun “garante”, ma certo una maggiore
attenzione di tutti i titolari di cariche
istituzionali
non sarebbe male..
La
realtà non è rosea, le prospettive non sono
esaltanti ma noi ci ostineremo ad essere e
sentirci al “ servizio esclusivo della
Nazione”, come dei “civil servant” che non
intendono venir meno alle proprie funzioni e
conseguenti responsabilità.
Se
non fosse ancor chiaro torniamo ulteriormente a
precisare che siamo contrari ad una dirigenza
pubblica precarizzata e asservita e siamo contro
la
vicedirigenza tout court. Il nostro favore va,
invece, ad una dirigenza
autonoma
e professionale che risponde dei risultati e ad
una valorizzazione delle alte professionalità (
quadri e professionisti ), mediante
l’istituzione d’aree autonome di
contrattazione, omogenee alle aree dirigenziali.
Siamo
disponibili a valutare l’ipotesi d’unione con
le aree dirigenziali in separate sezioni.
L’identificazione
delle alte professionalità ( quadri e
professionisti ) non comporta particolari
problemi, ad ogni buon conto vi appartengono
indiscutibilmente i dipendenti che:
-
svolgono compiti di direzione di strutture,
servizi, uffici e/o unità organizzative comunque
denominate;
-
svolgono compiti che comportano
l’iscrizione ad albi professionali;
-
svolgono qualificate attività
tecnico-scientifiche e di ricerca;
-
sono in possesso di titoli e condizioni per
l’accesso dall’interno al ruolo della
dirigenza.
Il
raggiungimento degli obiettivi dichiarati sarà
perseguito utilizzando sia la via legislativa che
quella contrattuale, ma non è nemmeno escluso
l’utilizzo della via giudiziale, cha abbiamo già
intrapreso per i direttori dei servizi generali e
amministrativi delle istituzioni scolastiche ed
educative .
Su
queste proposte e posizioni ci ritroviamo insieme
alla CIDA Funzione Fubblica , alla quale abbiamo
aderito per realizzare, insieme ad altre
organizzazioni sindacali dei dirigenti, una grande
comunità del management che vede unite tutte le
alte professionalità ( dirigenti, quadri,
professionisti)
Com’è
facile capire le nostre azioni, le nostre proposte
e i nostri comportamenti non hanno nulla ci
corporativo e sono finalizzate a rendere effettivi
i principi costituzionali espressamente richiamati
in apertura di questo intervento.
Lì
18.12.2002
Giorgio Germani
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