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Sito telematico dedicato all'informazione, al confronto, al dibattito sui problemi connessi con il CONTRATTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI – a cura del D.S. Paolo Quintavalla  in servizio presso la Direzione Didattica 3° Circolo di Parma - In Rete dal maggio 2000 –

 

 

 

 

NEWS 

 

 ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI QUADRI 

DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Convegno ANQUAP– Milano 18 dicembre 2002 –

Vicedirigenza e quadri nelle amministrazioni pubbliche:

Realtà e prospettive.

 Fonte: Sito web FNADA

Intervento del Presidente – Giorgio GERMANI

Il “buon andamento” e “l’imparzialità” delle amministrazioni pubbliche sono principi fondamentali contenuti nella Costituzione della Repubblica Italiana (art.97).

Questi principi, che non sono posti in discussione nemmeno in tempi nevrotici d’improvvisate modifiche dell’ordinamento costituzionale, rappresentano (sarebbe meglio dire dovrebbero rappresentare) le necessarie linee guida sia per l’organizzazione degli uffici che per la regolazione dei rapporti di lavoro all’interno delle amministrazioni pubbliche.

Il principio, sempre costituzionale (art.98), che vuole i “pubblici impiegati al servizio esclusivo della Nazione” sembra, invece, subire un qualche indebolimento per effetto di discutibili interventi del legislatore ordinario, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali.

La precarizzazione del rapporto di lavoro dirigenziale ed il suo sostanziale asservimento alle maggioranze politiche di turno (vedi Legge 145/02) non è coerente né con il principio dell’art. 98, né con quelli di buon andamento e d’imparzialità, già dianzi richiamati.

Una corretta applicazione dei citati principi richiede necessariamente la salvaguardia dell’autonomia sostanziale dell’attività amministrativa da quella politica, che è per sua intrinseca natura di parte.

La salvaguardia ed il potenziamento delle prerogative, dei poteri e dell’autonomia dei dirigenti e, per taluni aspetti, delle alte professionalità è condizione essenziale per un’effettiva garanzia d’esercizio dei principi di buon andamento e imparzialità delle amministrazioni pubbliche.

Peraltro, condizioni oggettive di precarizzazione e d’asservimento rendono impraticabile l’osservanza del principio (art. 4 D. L.vo 165/01) che vuole separato l’indirizzo politico amministrativo dalle funzioni e responsabilità gestionali.

Per queste motivate ragioni d’ordine costituzionale e logico funzionale, avvertiamo il dovere di rivolgere a Governo e Parlamento l’invito ad un sostanziale ripensamento in merito ai contenuti della legge di riordino della dirigenza pubblica (l. 145/02).  

La stessa legge, con una scelta affatto convincente e frutto di un’impostazione arcaica degli ordinamenti professionali e di classificazione del personale, introduce la vicedirigenza.

Si tratta di un modo maldestro di trovare forme di riconoscimento delle alte professionalità, nelle quali sono iscritti di diritto i quadri, così come configurati dalla L.190/1985, e i professionisti.  

Sul punto mi è capitato recentemente di leggere un’interpretazione singolare, ” i quadri amministrativi non sono figure professionali assimilabili alle cosiddette alte professionalità”. Ovviamente non è così e chi ha pronunciato l’affermazione si è forse lasciato sfuggire una corretta capacità di ragionamento.

Invece di inventare una categoria di “vicariato” della dirigenza sarebbe stato utile prescrivere il riconoscimento delle alte professionalità (quadri e professionisti) con una semplice modifica dell’art. 40 D.L.vo 165/01 che avesse determinato il passaggio dalla “ disciplina distinta” ( peraltro mai definita in nessun contratto collettivo nazionale di comparto ) all’area contrattuale autonoma o all’unione con le aree dirigenziali in separata sezione. L’area autonoma favorisce le specificità professionali, l’unione con le aree dirigenziali semplifica il sistema delle relazioni sindacali.

L’importanza strumentale e funzionale dei “prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa” e delle Amministrazioni pubbliche ( art. 2 l. 190/85 ) si qualifica di per sé indipendentemente da un ruolo vicariale nei confronti della dirigenza.

Peraltro, la delegabilità di funzioni dirigenziali può essere sancita – e lo è stato –indipendentemente dall’esistenza di un vicedirigente.

Inoltre, sarebbe assurdo immaginare l’istituzione della vicedirigenza in enti – e ve ne sono in particolare negli enti locali e in alcune amministrazioni periferiche dello Stato – che non prevedono nel proprio assetto organizzativo la presenza di dirigenti.

Per quanto motivato e argomentato anche su quest’aspetto della vicedirigenza, rafforziamo l’invito a Governo e Parlamento di una profonda revisione della legge 145/02.

Se non modificata e se applicata ci troveremo uno schema gerarchico aberrante e antistorico: la dirigenza al servizio della politica, la vicedirigenza sottomessa alla dirigenza e il cittadino ( sempre più suddito, peggio del povero Bertoldo )in balia degli arbitri e degli abusi dei potenti di turno.

Davvero una bella riforma. Non è il caso di scomodare nessun “garante”, ma certo una maggiore attenzione di tutti i titolari di cariche istituzionali non sarebbe male..

La realtà non è rosea, le prospettive non sono esaltanti ma noi ci ostineremo ad essere e sentirci al “ servizio esclusivo della Nazione”, come dei “civil servant” che non intendono venir meno alle proprie funzioni e conseguenti responsabilità.

Se non fosse ancor chiaro torniamo ulteriormente a precisare che siamo contrari ad una dirigenza pubblica precarizzata e asservita e siamo contro la vicedirigenza tout court. Il nostro favore va, invece, ad una dirigenza autonoma e professionale che risponde dei risultati e ad una valorizzazione delle alte professionalità ( quadri e professionisti ), mediante l’istituzione d’aree autonome di contrattazione, omogenee alle aree dirigenziali.

Siamo disponibili a valutare l’ipotesi d’unione con le aree dirigenziali in separate sezioni.

L’identificazione delle alte professionalità ( quadri e professionisti ) non comporta particolari problemi, ad ogni buon conto vi appartengono indiscutibilmente i dipendenti che:

-         svolgono compiti di direzione di strutture, servizi, uffici e/o unità organizzative comunque denominate;

-         svolgono compiti che comportano l’iscrizione ad albi professionali;

-         svolgono qualificate attività tecnico-scientifiche e di ricerca;

-         sono in possesso di titoli e condizioni per l’accesso dall’interno al ruolo della dirigenza.

Il raggiungimento degli obiettivi dichiarati sarà perseguito utilizzando sia la via legislativa che quella contrattuale, ma non è nemmeno escluso l’utilizzo della via giudiziale, cha abbiamo già intrapreso per i direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative .

Su queste proposte e posizioni ci ritroviamo insieme alla CIDA Funzione Fubblica , alla quale abbiamo aderito per realizzare, insieme ad altre organizzazioni sindacali dei dirigenti, una grande comunità del management che vede unite tutte le alte professionalità ( dirigenti, quadri, professionisti)

Com’è facile capire le nostre azioni, le nostre proposte e i nostri comportamenti non hanno nulla ci corporativo e sono finalizzate a rendere effettivi i principi costituzionali espressamente richiamati in apertura di questo intervento.   

Lì 18.12.2002                                 Giorgio Germani      

                                                                                         

 

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