Diritto/dovere
all'istruzione e alla formazione professionale
Proseguono gli incontri
Fonte:
sito web ANP – 9 giugno 2003
Come
annunciato nel nostro
precedente comunicato del 3 giugno, si è
tenuto venerdì scorso il previsto incontro al
tavolo tecnico-politico interistituzionale fra
MIUR, Ministero del Lavoro, rappresentanti delle
Regioni e confederazioni e organizzazioni
sindacali.
Nel corso dell'incontro è stata rimarcata la sostanziale
condivisione, da parte di tutte le Regioni,
della bozza
di accordo da stipularsi fra MIUR, Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale, Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano, che prevede
la messa in campo - a partire dall'inizio del
prossimo a.s. 2003/2004 - di azioni per la
prevenzione, il contrasto ed il recupero degli
insuccessi, la lotta alla dispersione scolastica e
formativa e agli abbandoni, da attuarsi in un
quadro di percorsi integrati tra istruzione e
formazione professionale regionale.
Nel suo intervento la CIDA/Anp, nel riconfermare
l'apprezzamento per l'impianto generale della
bozza, ha sottolineato due elementi che, a suo
parere, dovrebbero costituire altrettanti punti
integrativi qualificanti del testo finale:
- la necessità di rimarcare, nella costruzione
del processo di integrazione, il ruolo delle
istituzioni scolastiche autonome;
- la necessità di assicurare la spendibilità,
nel "canale" dell'istruzione, dei
crediti formativi acquisiti nei percorsi
integrati.
La bozza verrà quindi sottoposta, per
l'approvazione finale, alla Conferenza Stato
Regioni ed alla Conferenza Unificata (Stato,
Regioni e rappresentanti degli altri enti locali).
In preparazione di questo esito, sono previsti
ulteriori incontri domani 10 giugno in due
sedi differenti:
- alle 13.30, presso il Coordinamento
Interregionale per l'Istruzione, l'assistenza
scolastica ed il diritto allo studio, fra Regioni
e associazioni sindacali e imprenditoriali per un
esame della bozza di accordo quadro;
- alle 18.00 presso il MIUR, con lo stesso o.d.g.
della precedente riunione.
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO
DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE NELLE MORE
DELL’EMANAZIONE
DELLO SPECIFICO DECRETO LEGISLATIVO DI CUI
ALLA LEGGE 28
MARZO 2003, n. 53.
Vista la
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la
legge 28 marzo 2003, n. 53;
Vista la
legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare,
l’art. 68 concernente l’obbligo di frequenza
ad attività formative;
Visto il
d.P.R. 12 luglio 2000, n. 257, contenente il
regolamento di attuazione dell’art. 68 della
citata legge n. 144/99;
Visto il
d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
Visto il
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
IL MIUR, IL MLPS, LE
REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
·
Rilevano
l’esigenza - a seguito dell’abrogazione della
legge n. 9/99 disposta dalla citata legge n. 53/03
e nelle more dell’emanazione dei decreti
delegati previsti per l’attuazione del
diritto-dovere di istruzione e formazione di cui
all’art. 2, comma 1,
lett. h) della legge medesima - di predisporre, a partire dall’anno
scolastico 2003/2004, un’offerta formativa in
grado di soddisfare le esigenze delle ragazze, dei
ragazzi e delle loro famiglie nel rispetto delle aspettative personali.
·
Ritengono
che - per corrispondere a tali esigenze anche
nell’ottica di una efficace e mirata azione di
prevenzione, contrasto e recupero degli
insuccessi, della dispersione scolastica e
formativa, e degli abbandoni - sia opportuno
individuare modelli di innovazione didattica,
metodologica ed organizzativa che coinvolgano i
sistemi dell’istruzione e della formazione
professionale, realizzando forme di interazione e
di integrazione fra i soggetti operanti nei citati
sistemi che ne valorizzino le capacità
progettuali, per motivare l’apprendimento dello
studente attraverso il sapere ed il saper fare.
·
Considerano,
pertanto, opportuno attivare percorsi di
istruzione e formazione professionale - rivolti
alle ragazze e ai ragazzi che, concluso il primo
ciclo di studi, manifestino la volontà di
accedervi - caratterizzati da curricoli formativi
e da modelli organizzativi volti a consolidare e
ad innalzare il livello delle conoscenze generali
e delle competenze di base e trasversali, a
sostenere i processi di scelta
dello studente in ingresso, in itinere ed
in uscita dai percorsi formativi e la sua
conoscenza del mondo del lavoro.
·
Stabiliscono
- anche al fine di consentire allo studente, che
sceglie tale nuova offerta, di continuare il
proprio percorso formativo attraverso modalità che agevolino i passaggi ed i rientri fra
l’istruzione e la formazione professionale -
che tali percorsi debbano avere durata
almeno triennale; debbano contenere, con
equivalente valenza formativa,
discipline ed attività attinenti sia alla
formazione culturale generale sia alle aree
professionali interessate; debbano consentire il
conseguimento di una qualifica professionale
riconosciuta a livello nazionale e corrispondente
al secondo livello europeo (decisione del
Consiglio 85/368/CEE).
·
Convengono
pertanto sull’esigenza di individuare,
successivamente, i criteri e le modalità per la
definizione e il riconoscimento dei crediti
formativi, compresi quelli acquisiti in
apprendistato, anche ai fini dei passaggi fra i
sistemi formativi.
·
Valutano,
inoltre, importante prevedere che tali percorsi
siano accompagnati dalla progettazione di azioni
di formazione congiunta dei docenti
dell’istruzione e della formazione professionale
per lo scambio di esperienze tra i sistemi e per
l’acquisizione di competenze utili ai fini
dell’orientamento dei giovani e delle loro
famiglie, nonché da modalità di monitoraggio e
di valutazione.
·
Concordano
che il presente accordo quadro costituisce il
riferimento per la successiva assunzione di
specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna
Regione, il MIUR e il MLPS, recanti le modalità
anche differenziate con le quali sono attivati - a
partire dall’anno scolastico 2003/2004 - i
percorsi di istruzione e formazione professionale,
nel rispetto e per la valorizzazione delle proprie
caratteristiche territoriali, nonché per
l’integrazione delle necessarie risorse
finanziarie e l’adeguamento degli strumenti
operativi.
·
Concordano
altresì che, per la realizzazione di tali
percorsi a livello regionale, saranno sottoscritti
formali accordi tra le Regioni e gli Uffici
Scolastici Regionali per l’individuazione delle
relative modalità operative, nel rispetto dei
principi stabiliti
dalle intese di cui al punto precedente.
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