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Sito telematico dedicato all'informazione, al confronto, al dibattito sui problemi connessi con il primo CONTRATTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI – a cura del D.S. Paolo Quintavalla  in servizio presso la Direzione Didattica 3° Circolo di Parma - In Rete dal maggio 2000 –

 

 

 

 

 

Approvato il Disegno di legge: Istruzione e formazione professionale.(A.C. 3387)
Il Governo accoglie un importante Ordine del Giorno della Camera

Fonte: sito web ANP - 19 febbraio 2003


La Camera dei Deputati ha approvato ieri il D.d.L. recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale». Il testo approvato dovrà ora tornare in terza lettura al Senato a seguito di alcune modifiche sulla copertura finanziazia della legge.
La Camera dei deputati ha varato anche alcuni ordini del giorno di accompagnamento, accolti dal Governo, uno dei quali (n. 9/3387/12) recupera e fa proprie le proposte che l'Anp ha sempre avanzato in materia di autonomia curricolare e didattica delle istituzioni scolastiche. Ne sono la riprova, da ultimo, le dichiarazioni rese dal presidente dell'Anp, Giorgio Rembado, in sede di audizione alla VII Commissione della Camera lo scorso dicembre. Salutiamo, pertanto, con vivo apprezzamento l'accoglimento dello stesso O.d.G., tanto più perchè gli "ordini del giorno" - che in altre circostanze erano destinati ad avere unicamente valore di testimonianza - questa volta avranno un peso significativo per due ragioni:

1.      perchè hanno recepito alcuni emendamenti presentati da alcuni parlamentari della maggioranza e dell'opposizione e sono stati concordati con il Governo;

2.      perchè accompagnano una legge che contiene ampie deleghe, e quindi sono destinati a condizionare il Governo al momento dell'approvazione dei relativi decreti delegati.



Testo dell' Ordine del Giorno n. 9/3387/12

La Camera,

premesso che:
la modifica del titolo V della Costituzione ha elevato il concetto di «autonomia scolastica» al rango costituzionale, inserendolo nell'articolo 117;
tale articolo, infatti, nel prevedere tra le materie oggetto di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni quella dell'istruzione, fa esplicitamente salva l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche;
la legge di riforma dei sistemi di istruzione e di formazione deve valorizzare e sostanziare l'attuazione dell'autonomia scolastica;
il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 2, comma 1, lettera l), che i «piani di studio personalizzati» contengano un nucleo fondamentale uguale per tutti «su base nazionale» ed una quota riservata alle regioni, apparentemente negando di fatto alle istituzioni scolastiche l'esercizio della autonomia di progettazione didattica che viene loro riconosciuta dalla Costituzione;
lo stesso disegno di legge non prevede, all'articolo 7, comma 1, nell'ambito dei regolamenti applicativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la determinazione del monte orario di insegnamento obbligatorio, suddiviso in quota nazionale e quota di pertinenza delle istituzioni scolastiche;
da più parti sono state espresse forti riserve su tale aspetto del provvedimento in esame, evidenziando la preoccupazione per l'annientamento della capacità progettuale autonoma delle singole istituzioni scolastiche,

impegna il Governo:

ad attuare il principio costituzionale di autonomia delle istituzioni scolastiche riconoscendo alle stesse, all'interno dei rispettivi piani di studio, la disponibilità di una quota del monte orario annuo obbligatorio, destinata a differenziare l'offerta formativa rispetto ai bisogni degli utenti;
a prevedere che tale quota venga utilizzata per comporre in sintesi formativa coerente i fabbisogni dei singoli studenti con la domanda espressa dagli enti locali e dalle regioni.

9/3387/12. Butti, Angela Napoli, Landolfi, Castellani, Maggi, Cannella, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

 

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