Approvato
il Disegno di legge: Istruzione e formazione
professionale.(A.C. 3387)
Il Governo accoglie un importante Ordine del
Giorno della Camera
Fonte:
sito web ANP - 19 febbraio 2003
La Camera dei Deputati ha
approvato ieri il D.d.L. recante «Delega al
Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale». Il testo approvato dovrà ora
tornare in terza lettura al Senato a seguito di
alcune modifiche sulla copertura finanziazia della
legge.
La Camera dei deputati ha varato anche alcuni
ordini del giorno di accompagnamento, accolti dal
Governo, uno dei quali (n.
9/3387/12) recupera e fa proprie le proposte
che l'Anp ha sempre avanzato in materia di
autonomia curricolare e didattica delle
istituzioni scolastiche. Ne sono la riprova, da
ultimo, le dichiarazioni rese dal presidente dell'Anp,
Giorgio Rembado, in sede di audizione
alla VII Commissione della Camera lo scorso
dicembre. Salutiamo, pertanto, con vivo
apprezzamento l'accoglimento dello stesso O.d.G.,
tanto più perchè gli "ordini del
giorno" - che in altre circostanze erano
destinati ad avere unicamente valore di
testimonianza - questa volta avranno un peso
significativo per due ragioni:
1.
perchè hanno recepito alcuni emendamenti
presentati da alcuni parlamentari della
maggioranza e dell'opposizione e sono stati
concordati con il Governo;
2.
perchè accompagnano una legge che contiene
ampie deleghe, e quindi sono destinati a
condizionare il Governo al momento
dell'approvazione dei relativi decreti delegati.
Testo dell' Ordine
del Giorno n. 9/3387/12
La Camera,
premesso che:
la modifica del titolo V della Costituzione ha
elevato il concetto di «autonomia scolastica» al
rango costituzionale, inserendolo nell'articolo
117;
tale articolo, infatti, nel prevedere tra le
materie oggetto di legislazione concorrente tra lo
Stato e le regioni quella dell'istruzione, fa
esplicitamente salva l'autonomia delle singole
istituzioni scolastiche;
la legge di riforma dei sistemi di istruzione e di
formazione deve valorizzare e sostanziare
l'attuazione dell'autonomia scolastica;
il disegno di legge in esame prevede, all'articolo
2, comma 1, lettera l), che i «piani di
studio personalizzati» contengano un nucleo
fondamentale uguale per tutti «su base nazionale»
ed una quota riservata alle regioni,
apparentemente negando di fatto alle istituzioni
scolastiche l'esercizio della autonomia di
progettazione didattica che viene loro
riconosciuta dalla Costituzione;
lo stesso disegno di legge non prevede,
all'articolo 7, comma 1, nell'ambito dei
regolamenti applicativi da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, la determinazione del monte orario
di insegnamento obbligatorio, suddiviso in quota
nazionale e quota di pertinenza delle istituzioni
scolastiche;
da più parti sono state espresse forti riserve su
tale aspetto del provvedimento in esame,
evidenziando la preoccupazione per l'annientamento
della capacità progettuale autonoma delle singole
istituzioni scolastiche,
impegna
il Governo:
ad attuare il principio
costituzionale di autonomia delle istituzioni
scolastiche riconoscendo alle stesse, all'interno
dei rispettivi piani di studio, la disponibilità
di una quota del monte orario annuo obbligatorio,
destinata a differenziare l'offerta formativa
rispetto ai bisogni degli utenti;
a prevedere che tale quota venga utilizzata per
comporre in sintesi formativa coerente i
fabbisogni dei singoli studenti con la domanda
espressa dagli enti locali e dalle regioni.
9/3387/12. Butti, Angela Napoli, Landolfi,
Castellani, Maggi, Cannella, Rositani, Garagnani,
Santulli, Palmieri, Coronella.
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