Pubblichiamo
in anteprima il bando del concorso riservato ai
presidi incaricati.
Una vittoria dell'impegno politico-sindacale dell'Anp
Fonte:
sito web ANP - 19
dicembre 2002
Con
soddisfazione anticipiamo il testo, completo degli
allegati, del bando di concorso riservato ai
presidi incaricati.
Come
già ribadito nel comunicato di ieri l'altro, si
tratta di un primo risultato molto positivo, che
premia il lungo e costante lavoro dell'Anp sul
fronte del reclutamento dei dirigenti delle
scuole.
Ora
l'impegno dell'Anp sarà rivolto ad ottenere la
rapida emanazione del bando relativo al concorso
ordinario, che la stessa Amministrazione riconosce
essere il successivo e necessario passo per il
completamento dell'iter concorsuale previsto dalla
legge (si veda, per questo, l'art. 1, comma 1, del
bando).
Note:
sono scaricabili (in circa 30 secondi) il testo
del bando in formato .doc e gli
allegati n. 1,
2,
3,
4
e 5.
Si veda inoltre la C.M.
n. 132, pubblicata oggi, con la quale
vengono diramate le istruzioni organizzative per
la gestione della procedura concorsuale da parte
degli Uffici Scolastici Regionali.
Concorso
riservato presidi incaricati
CORSO
CONCORSO SELETTIVO DI FORMAZIONE PER IL
RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA
ELEMENTARE E MEDIA E
PER LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E PER
GLI ISTITUTI EDUCATIVI, RISERVATO A COLORO CHE
HANNO RICOPERTO LA FUNZIONE DI PRESIDE INCARICATO
PER ALMENO UN TRIENNIO.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 ed il relativo regolamento di
attuazione approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modifiche ed
integrazioni, recante misure sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n.
324 recante
disposizioni in materia di accesso alla qualifica
di dirigente a norma dell’articolo 28, comma 3,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Vista la
legge 15 marzo 1997, n. 59, recante norme sul
dimensionamento della rete scolastica con
particolare riferimento all’art. 21;
Visto il
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
contenente norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Vista la
legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante
disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002),con particolare riferimento
all’art. 19 e all’art. 22, commi 9,10 e 11;
Vista la
legge 18 giugno 2002, n. 136 recante disposizioni
sull’equiparazione tra il diploma di educazione
fisica e la laurea in scienze delle attività
motorie e sportive;
Visto il
decreto legge 25 settembre 2002, n. 212,
convertito nella legge 29 novembre 2002, n. 268
recante misure urgenti per la scuola,
l’università, la ricerca scientifica e
tecnologica e l’alta formazione artistica e
musicale, con particolare riferimento all’art.
6, comma 1, lett. c);
Vista la
legge 10 giugno 1982, n. 349, riguardante
l’interpretazione autentica delle norme in
materia di valutabilità dell’anno scolastico e
dei requisiti di ammissione ai concorsi direttivi
ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 23
agosto 1988, n. 370, concernente l’esenzione
dall’imposta di bollo per le domande di concorso
e di assunzione presso le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali;
Vista la legge 7
agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi e
il relativo regolamento di attuazione approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352;
Vista la legge 10
aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive
per la realizzazione della parità uomo - donna
nel lavoro;
Vista la legge 5
febbraio 1992, n. 104, legge - quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate;
Visto il
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il
quale è stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado;
Vista la
legge 31-12-1996, n. 675, concernente la tutela
dei dati personali;
Visto il
decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300,
relativo alla riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’art, 11 della legge 15
marzo 1997 n. 59;
Visto il
D.P.R. 6
novembre 2000, n. 347, recante norme di
organizzazione del Ministero della Pubblica
Istruzione;
Visto il
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante il testo
unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
dell’autonoma area della dirigenza scolastica
del comparto scuola;
Visto il
D.P.C.M. del
30 maggio 2001 n. 341 concernente il regolamento
relativo ai criteri per la composizione delle
commissioni esaminatrici del corso concorso
selettivo di formazione dei dirigenti scolastici;
Visto il
parere del Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione nell’adunanza del 9.12.2002,
trasmesso con nota pari data, prot. n. 21626, che
si accoglie parzialmente;
Vista la
consistenza delle dotazioni organiche dei
dirigenti scolastici distinte per settori
formativi e articolate secondo la dimensione
regionale;
Considerato
che il numero dei posti di dirigente scolastico da
mettere a concorso deve essere determinato a norma
dell’art. 29, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001,
tenendo conto che il 50% dei posti così
determinato è riservato a coloro che abbiano
ricoperto per almeno un triennio le funzioni di
preside incaricato;
Visto il
D.P.R. del 21 ottobre 2002, in corso di
registrazione, con il quale si autorizza, ai sensi
dell’art. 35 del decreto legislativo del 30
marzo 2001, n. 165, l’avvio della procedura
concorsuale per il reclutamento di n. 1.500
dirigenti scolastici riservata a coloro che hanno
effettivamente ricoperto per almeno un triennio le
funzioni di preside incaricato;
Tenuto
conto dei dati rilevati a mezzo del Sistema
Informativo del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca in ordine al
numero dei posti da mettere a concorso;
Informate
le organizzazioni sindacali rappresentative;
Ritenuto,
pertanto, di dover procedere all’emanazione del
bando del corso concorso selettivo di formazione
previsto dall’art. 29, comma 3, del D.Lgs. n.
165/2001 e dall’art. 22, comma 9, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, in attesa che venga bandito
il corso-concorso di cui all’art. 29, comma 1,
del medesimo D.lgs., per la copertura
dell’ulteriore 50%
dei posti;
D
E C R E T A
Art.
1
Concorso
e posti
1.
In
attuazione dell’art. 29, comma 3 del D.lgs. 30
marzo 2001, n. 165 e dell’art.22, comma 9 della
Legge 28.12.2001, n.448, è indetto, in attesa che
venga bandito il corso-concorso di cui all’art.
29, comma 1, del medesimo d.lgs., per la copertura
dell’ulteriore 50%
dei posti, un corso concorso selettivo di
formazione per il reclutamento nell’ambito
dell’amministrazione scolastica periferica di
dirigenti scolastici dei
ruoli regionali per
la scuola
elementare
e media,
per la
scuola
secondaria
superiore e per le istituzioni educative,
riservato a coloro che hanno effettivamente
ricoperto per almeno un triennio le funzioni di
preside incaricato oppure di vice rettore
incaricato o di vice direttrice incaricata negli
istituti educativi e che abbiano i requisiti di
cui al successivo art. 4.
2.
Il numero dei posti messi a concorso a
livello regionale, distinto rispettivamente per il
settore formativo della scuola elementare e media
e per il settore della scuola secondaria superiore
e per il settore delle istituzioni educative, in
relazione all’autorizzazione di cui al D.P.R.
citato in premessa, è determinato in n. 1.500
posti complessivi come riportato nell’allegato 1
che è parte integrante del presente decreto.
Art.2
Organizzazione
del concorso
1.
In applicazione dell’art. 29, comma 1,
del dlgs. n. 165/2001 e dell’art. 22, comma 10,
della legge n. 448/2001, la procedura concorsuale
si svolge in tutte le sue fasi a livello
regionale.
2.
L’Ufficio scolastico regionale, in
particolare, cura l’organizzazione del
corso - concorso, nomina le commissioni
giudicatrici, vigila sul regolare e corretto
espletamento delle procedure concorsuali, approva
le graduatorie di merito al termine delle varie
fasi e procede alle esclusioni previste
dall’art. 7.
Art.
3
Articolazione
della procedura concorsuale
1.
La procedura concorsuale a livello
regionale si articola nel modo seguente:
a)
esame di ammissione;
b)
valutazione
dei titoli culturali, professionali e
dell’anzianità di servizio, maturata quale
preside incaricato;
c)
periodo di formazione;
d)
esame finale.
2. Dopo
l’esame finale vengono compilate e approvate
contestualmente graduatorie generali di merito
distinte per ciascun settore formativo e sono
dichiarati i vincitori nei limiti dei posti messi
a concorso (all. 1) di cui al precedente articolo
1, comma 2.
Art.
4
Requisiti
per l’ammissione
1.
Al
corso-concorso di cui all’art. 1 è ammesso a
partecipare il personale docente ed
educativo delle istituzioni scolastiche statali,
in possesso di laurea o titolo equiparato, che ha
maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio
effettivamente prestato di almeno sette anni nei
rispettivi settori formativi della scuola
elementare e media o della scuola secondaria
superiore o degli istituti educativi
e che
ha ricoperto
per
almeno
un
triennio
le
funzioni
di preside
incaricato
oppure di
vice
rettore incaricato o vice direttrice incaricata
negli istituti educativi. Il requisito di servizio
di sette anni si intende posseduto anche se il
servizio sia stato prestato in settori formativi
diversi.
2.
Il
servizio effettivamente prestato di cui al comma
1, è valido se effettuato per almeno 180 giorni
per anno scolastico.
3.
Il
servizio effettivamente prestato per almeno 180
giorni si
intende valido anche
se l’anno scolastico non è terminato
alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
4.
Si
considera valido soltanto il servizio
effettivamente prestato nelle scuole statali a
partire dalla data di effettiva assunzione nel
ruolo docente ed educativo con esclusione dei
periodi di retrodatazione giuridica.
5.
Sono
considerati validi ai fini dell’ammissione al
concorso i servizi valutabili a tutti gli effetti
come servizio d’istituto ai sensi delle
disposizioni vigenti.
6.
I
requisiti prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione della domanda di ammissione.
7.
Tutti
i candidati sono ammessi al concorso con riserva
di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione.
8.
L’Ufficio
scolastico regionale può disporre l’esclusione
dei candidati, per carenza di requisiti, in
qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Art.
5
Termine
e modalità di
presentazione delle domande
1.
La
domanda di ammissione al corso concorso selettivo
di formazione, redatta su carta semplice,
conformemente all’allegato n. 2, può essere
presentata direttamente, o spedita a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento,
all’Ufficio scolastico regionale ubicato nel
capoluogo della regione prescelta, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
La
domanda di ammissione si considera prodotta in
tempo utile purché venga consegnata o spedita
entro il termine suindicato.
In
caso di invio della domanda di ammissione a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
In
caso di consegna personale fa fede la ricevuta
rilasciata dall’Ufficio scolastico regionale.
2.
Qualora
tale termine scada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Le
domande dei candidati residenti o comunque in
servizio all’estero, da produrre entro il
suindicato termine, potranno essere inoltrate
tramite la competente autorità diplomatica o
consolare.
3.
La
domanda, a pena di esclusione, deve essere
presentata in una sola regione e per i posti di un
solo settore formativo, a scelta del candidato,
per il quale, dopo la nomina in ruolo, si siano
maturati almeno sette anni di servizio. Il settore
formativo di partecipazione al concorso per gli
insegnanti di scuola materna è quello relativo
alla scuola elementare e media.
Ove
i sette anni di servizio siano stati
prestati in settori formativi diversi, il settore
formativo di partecipazione al concorso è quello
ove il candidato ha prestato più anni di servizio
di ruolo. A parità di anni di servizio in più
settori formativi, per un periodo inferiore a
sette anni in ciascun settore formativo, il
candidato deve indicare il settore formativo ove
presta servizio al momento della domanda.
Art.
6
Dichiarazioni
da formulare nella domanda
1.
Nella
domanda di ammissione (all. 2) gli aspiranti
devono dichiarare sotto la propria responsabilità
e a pena di esclusione dal corso concorso
selettivo di formazione:
a)
il
cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo
il cognome di nascita);
b)
la
data, il luogo di nascita, la residenza e il
codice fiscale;
c)
il
diploma di laurea posseduto con l’esatta
indicazione dell’Università che l’ha
rilasciato, dell’anno accademico in cui è stato
conseguito e del voto riportato;
d)
il
settore formativo al quale s’intende concorrere;
e)
la
regione nella quale s’intende partecipare;
f)
la
cattedra e/o il posto di titolarità ;
g)
la
sede e istituto di titolarità e di servizio (i
docenti in esonero sindacale, distaccati,
utilizzati, comandati o collocati fuori ruolo
indicheranno l’ultima istituzione scolastica di
appartenenza, nonché l’istituzione o
l’ufficio presso il quale prestano servizio e la
data di inizio);
h)
la
data della prima nomina in ruolo nonché,
eventualmente, quella della nomina nel ruolo di
attuale appartenenza;
i)
l’effettiva
anzianità di servizio dopo la nomina in ruolo nei
settori formativi e l’effettiva anzianità di
servizio in qualità di preside incaricato;
l)
gli
eventuali periodi per i quali è stato adottato un
provvedimento interruttivo del computo
dell’effettivo servizio (tale dichiarazione deve
essere resa anche se negativa);
m)
di
non trovarsi nelle condizioni previste
dall’articolo 497 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297;
n)
di
non aver presentato analoga domanda di
partecipazione al concorso in altra regione o per
altro settore formativo;
o)
i
titoli suscettibili di valutazione secondo
l’allegata tabella di valutazione dei titoli
posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di ammissione;
p)
i
titoli di preferenza, a parità di merito, di cui
all’art. 14 del presente bando, posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al corso
concorso;
q)
di
autorizzare l’amministrazione scolastica al
trattamento dei dati personali contenuti nella
domanda e dei dati relativi agli esiti delle
singole prove ai fini di cui all’art. 22.
Il
candidato è, altresì, tenuto a indicare il
recapito ben chiaro presso il quale desidera che
vengano inviate le eventuali comunicazioni
relative al concorso. E’ onere del candidato
comunicare mediante lettera raccomandata,
indirizzata all’ufficio ove è stata inoltrata
la domanda di partecipazione al concorso,
qualsiasi cambiamento del proprio recapito.
2.
L’Amministrazione
non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali e telegrafici o,
comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
3.
Il
candidato portatore di handicap deve specificare
l’eventuale ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle
prove, da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo
certificato rilasciato dalla struttura sanitaria
pubblica competente per territorio, ai sensi degli
articoli 4 e 20 della legge 104/1992 e dell’art.
16 della legge n. 68/1999.
4.
Ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445 le dichiarazioni rese e
sottoscritte nella domanda di ammissione hanno
valore di autocertificazione; nel caso di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
D.P.R. n. 445.
La firma in calce alla domanda non è soggetta ad
autenticazione (art. 39 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445).
Art.7
Cause
di esclusione dal corso concorso selettivo di
formazione
1.
Non
sono ammessi al corso concorso:
a)
coloro
che hanno presentato o inviato la domanda oltre il
termine indicato nell’art. 5, comma 1, e coloro
che non sono in possesso dei requisiti di cui
all’art. 4, comma 1, del presente bando e di
quelli generali per l’accesso agli impieghi
civili delle pubbliche amministrazioni previsti
dalla normativa vigente;
b)
coloro
che non hanno apposto la propria firma in calce
alla domanda di partecipazione;
c)
coloro
che hanno presentato domanda di ammissione al
corso concorso per più
regioni o per più settori formativi.
Art.
8
Commissioni
giudicatrici
1.
La
commissione giudicatrice è unica in relazione ai
posti dirigenziali messi a concorso relativi ai
tre settori formativi ed è nominata con decreto
del dirigente generale dell’Ufficio scolastico
regionale competente, secondo le indicazioni
contenute nel D.P.C.M. 30.5.2001, n. 341,
pubblicato nella G.U. n. 207, serie generale, del
6.9.2001.
2.
Al
fine di assicurare la pari opportunità tra uomini
e donne almeno un terzo dei posti dei componenti
delle commissioni esaminatrici deve essere
riservato, salvo motivata impossibilità, alle
donne.
Art.
9
Norme
sulla documentazione e valutazione dei titoli
1.
Le domande di partecipazione al corso
concorso, i titoli valutabili e i documenti non
sono soggetti all’imposta di bollo (art. 1,
legge n. 370/88 e successive modificazioni).
2.
I titoli valutabili sono quelli di cui alla
tabella di valutazione dei titoli, allegata al
presente decreto, e devono pervenire, in allegato
alla domanda, entro il termine di scadenza
previsto per la presentazione della domanda di
ammissione.
3.
I titoli
di cui al comma 2 possono essere prodotti:
a)
in
originale o copia autenticata;
b)
in
fotocopia accompagnata da dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà di cui
all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
attestante la conoscenza del fatto che la copia è
conforme all’originale (all. 3). Tale
dichiarazione deve essere sottoscritta davanti al
dipendente addetto a ricevere la documentazione,
oppure presentata o spedita già sottoscritta, in
allegato alla domanda, unitamente alla copia
fotostatica del documento d’identità del
dichiarante medesimo;
c)
con
autocertificazione mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione (all. 4), o mediante
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all.
3).
4.
L’Amministrazione si riserva di effettuare
idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni
di cui al comma 3 (art. 71 del D.P.R. n.
445/2000). Qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere.
Art.
10
Esame
di ammissione e valutazione dei titoli
1.
L’esame
di ammissione, per l’accesso al corso di
formazione, consiste in una prova colloquio, unica
per i diversi settori formativi, da sostenere
individualmente davanti la commissione sulle
seguenti tematiche:
·
ruolo
del dirigente scolastico;
·
organizzazione
della scuola: rapporti col territorio, tecnologie,
processi e relazioni;
·
la
scuola dell’autonomia: innovazioni e
progettualità;
·
coordinamento
delle risorse e gestione dei conflitti;
·
efficienza
ed efficacia dell’azione formativa e qualità
del servizio scolastico (aspetti gestionali della
formazione e di funzionamento della comunità
scolastica);
·
obiettivi
formativi e criteri di verifica;
·
le
richieste dell’utenza e la promozione dello
sviluppo della scuola.
2. La prova colloquio, della durata di circa 45
minuti, tende ad accertare le conoscenze e le
competenze relative alle aree tematiche sopra
indicate nonché le capacità professionali idonee
anche a gestire i processi di trasformazione e
innovazione nella scuola dell’autonomia. La
prova consiste in una discussione ed analisi di
situazioni riferite all’esperienza professionale
del candidato, sulla base di tre tematiche
proposte dal candidato medesimo.
La
prova colloquio è valutata con riferimento ai
seguenti criteri:
·
padronanza dei temi affrontati
·
competenza sui processi formativi
·
competenza gestionale
·
competenza relazionale
·
competenza ad organizzare e a coordinare.
3.
La prova colloquio è valutata in
ventesimi.
4.
Superano la prova i candidati che
conseguono una votazione di almeno 14/20.
5.
Al termine di ogni seduta dedicata alla
prova colloquio, la commissione giudicatrice forma
l’elenco dei candidati esaminati, con
l’indicazione del
voto da ciascuno riportato, che è affisso
nella sede degli esami.
6.
La
valutazione dei titoli culturali, di servizio e
professionali indicati nella allegata tabella, che è parte integrante del presente decreto, è
effettuata dopo la prova colloquio.
7.
Ultimate
la prova colloquio e la valutazione dei titoli la
commissione, ai fini dell’accesso al corso di
formazione, forma graduatorie generali di merito,
distinte per ciascun settore formativo, secondo la
valutazione complessiva determinata dalla somma
del voto riportato nelle prova colloquio
e del punteggio riportato nella valutazione
dei titoli.
8.
Con
provvedimento del dirigente generale
dell’Ufficio scolastico regionale competente,
accertata la regolarità delle procedure, tenuto
conto di quanto stabilito dalla normativa vigente
in caso di parità di punteggio conseguito da più
candidati, sono approvate le graduatorie generali
di merito e quelle degli ammessi al corso di
formazione - distinte per ciascun settore
formativo - entro il limite numerico dei posti
messi a concorso, di cui all’art. 1 del presente
decreto, maggiorato del dieci
per cento.
9.
Il
decreto di approvazione delle graduatorie di cui
al comma 8 è pubblicato all’albo dell’Ufficio
scolastico regionale.
Di
tale pubblicazione viene data contemporanea
comunicazione tramite la rete Intranet del
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca.
Art.
11
Documenti
di riconoscimento
1.
Per
essere ammessi a sostenere tutte le prove
d’esame i concorrenti dovranno essere muniti di
valido documento di riconoscimento.
Art.
12
Diario
e sede di svolgimento delle prove d’esame
1.
Le
prove d’esame di cui agli artt. 10 e 16 si
svolgono nel capoluogo di regione.
2.
Ai
candidati
che devono
sostenere la prova colloquio, di cui
all’art. 10, è data comunicazione scritta da
parte dell’Ufficio scolastico regionale, almeno
20 gg. prima della data di svolgimento della
stessa, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento o telegramma. La
notizia del luogo, del giorno e dell’ora in cui
si terrà la prova scritta, di cui all’art. 16,
comma 2, sarà data dal suddetto Ufficio
scolastico, mediante
raccomandata
con avviso di ricevimento o telegramma.
3.
I
candidati, muniti di documento di riconoscimento
valido, si devono presentare nella sede di esame
in tempo utile. Perde il diritto a sostenere la
prova il concorrente che non si presenta nel
luogo, nell’ora del giorno, del mese e
dell’anno stabiliti dall’amministrazione.
4.
La
vigilanza durante la
prova scritta, di cui al successivo art.
16, è affidata dall’Ufficio scolastico
regionale agli stessi membri della commissione
esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove
necessario, commissari di vigilanza scelti dal
medesimo Ufficio scolastico regionale. Anche per
la scelta dei commissari di vigilanza valgono i
motivi di incompatibilità previsti per i
componenti della commissione giudicatrice. Qualora
la prova scritta abbia luogo in più edifici, la
medesima autorità scolastica istituisce per
ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato
secondo le specifiche istruzioni contenute nel
D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modifiche ed
integrazioni.
5.
In
caso di assenza di uno o più componenti della
commissione giudicatrice del corso concorso, la
prova scritta si svolge alla presenza del comitato
di vigilanza.
6.
Ai
fini di quanto previsto dall’art. 20 della legge
5.2.1992, n. 104, circa la possibilità di
svolgere le prove d’esame con l’uso degli
ausili necessari e nei tempi aggiuntivi
eventualmente necessari in relazione allo
specifico handicap, i candidati portatori di
handicap devono specificare nella domanda di
partecipazione
al concorso
l’ausilio
richiesto in relazione al proprio handicap e l’eventuale necessità
di tempi
aggiuntivi.
Devono
inoltre
inviare
alla competente autorità
scolastica regionale una specifica istanza dieci
giorni prima della prova, al fine di concordare
con l’Ufficio le modalità di svolgimento della
prova. L’istanza può essere inviata anche a
mezzo telefax e le modalità di svolgimento della
prova possono essere concordate anche
telefonicamente. Dell’accordo raggiunto
l’amministrazione redige un sintetico verbale
che invia all’interessato.
7.
Le
prove del corso-concorso non possono aver luogo
nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8
marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività
religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività
religiose valdesi (art. 6, comma 2, D.P.R.
9.5.1994, n. 487).
8.
Per
lo svolgimento delle prove si applicano, ove
compatibili, le disposizioni dettate al riguardo
dagli artt. 5 e seguenti del D.P.R. n. 686/1957 e
successive modificazioni e integrazioni.
Art.
13
Termine
per la produzione dei titoli di preferenza
1.
I
titoli di preferenza elencati al successivo art.
14 devono essere posseduti non oltre la data di
scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al corso concorso e i
relativi certificati, in carta semplice, ovvero le
dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dalla
legge devono essere presentati, a pena di
decadenza, da parte dei candidati interessati, al
competente Ufficio scolastico regionale, che ha
curato la procedura concorsuale, entro quindici
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
in cui hanno sostenuto e superato il colloquio di
cui al precedente articolo 10.
Art.
14
Preferenze
a parità di merito
1.
Ai sensi dell’art. 5, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994,
n. 487 e successive modificazioni, a parità di
merito i titoli di preferenza sono:
1)
gli
insigniti di medaglia al valore militare;
2)i
mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3)i
mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4)i
mutilati ed invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
5)gli
orfani di guerra;
6)gli
orfani dei caduti per fatto di guerra;
7)gli
orfani dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
8)i
feriti in combattimento;
9)gli
insigniti di croce di guerra o di altra
attestazione speciale di merito di guerra, nonché
i capi di famiglia numerosa;
10)
i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11)
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di
guerra;
12)
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio
nel settore pubblico e privato;
13)
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14)
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
15)
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
16)
coloro che abbiano prestato il servizio militare
come combattenti;
17)
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
qualunque titolo, per non meno di un anno, alle
dipendenze del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
18)
i coniugati ed i non coniugati con riguardo al
numero dei figli a carico;
19)
gli invalidi e i mutilati civili;
20)
i militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A
parità di merito e di titoli la preferenza è
determinata:
a)
dal
numero dei figli a carico;
b)
dall’aver
prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c)
dalla
minore età.
Art.
15
Durata,
struttura e contenuti del periodo di formazione
1.
L’organizzazione
e lo svolgimento del
periodo di formazione sono curati dagli
Uffici Scolastici regionali con la collaborazione
dell’Istituto nazionale di documentazione per
l’innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) e
degli Istituti
regionali di ricerca
educativa (IRRE). Il
periodo
di formazione
si svolge presso
una o
più sedi da
stabilire dagli Uffici Scolastici regionali, che
provvederanno a disporre la destinazione dei
candidati ammessi, dandone comunicazione in tempo
utile.
2.
Il
corso di formazione della durata di quattro mesi,
comprensivo di moduli di formazione comune e di
moduli di formazione specifici per i diversi
settori formativi, si articola in 160 ore di
lezione frontale e si svolge con modalità che
consentano ai concorrenti l’espletamento del
servizio.
Il corso di formazione ha inizio dopo la
pubblicazione delle graduatorie dei
candidati
ammessi al periodo di formazione, di cui
all’art. 10, comma 8.
3.
Le
attività di formazione sono finalizzate
fondamentalmente a incrementare la competenza di
analisi del contesto esterno alla scuola e di
progettualità formativa; la competenza di
gestione dell’organizzazione scolastica; le
competenze giuridiche, finanziarie e informatiche
e la competenza a relazionarsi con i soggetti
interni ed esterni all’organizzazione
scolastica.
I
contenuti delle attività formative sono indicati
nell’apposito allegato tecnico che è parte
integrante del presente decreto.
4.
I
moduli di formazione comune per tutti i settori
formativi si caratterizzano come attività comune
di riflessione, fondazione e consolidamento delle
competenze richieste
per l’esercizio del ruolo di dirigente
scolastico. La loro durata complessiva è indicata
nell’apposito allegato tecnico.
5.
I
moduli di formazione specifica si caratterizzano
come attività specifica per ciascuno dei settori
formativi previsti, relativamente alla conoscenza
del contesto, delle caratteristiche e delle esigenze formative della
popolazione di riferimento. La loro durata
complessiva è indicata nell’apposito allegato
tecnico.
6.
Coloro
che non si presentano, senza giustificato e
documentato motivo, il giorno dell’inizio del
corso presso la sede prevista sono considerati
rinunciatari.
7.
Il
numero delle assenze, debitamente giustificate e
documentate, non può
superare 1/6 delle ore complessive di
lezione frontale.
8.
Al
termine del periodo di formazione, coloro che non
hanno superato il numero di assenze di cui al
comma 7, svolgono l’esame finale di cui
all’art. 16. Prima di detto esame,
i medesimi
candidati
devono
presentare
il progetto,
di cui all’art. 16,
comma 3, lettera a), all’Ufficio scolastico
regionale che provvederà ad inoltrarlo alla
Commissione esaminatrice.
Art.
16
Esame
finale
1.
L’esame
finale, davanti la commissione di cui all’art. 2
del D.P.C.M. n. 341 del 30.5.2001, al termine del periodo di formazione, si articola in una
prova scritta e in una prova orale ed è
finalizzato ad accertare il possesso delle
competenze richieste per l’esercizio del ruolo
di dirigente scolastico.
2.
Per
la prova scritta si applica l’art. 11, comma 2
del D.P.R. 487/94. La prova scritta mira
all’accertamento delle capacità del candidato
di analizzare e risolvere problemi professionali e
verte sulle tematiche trattate e approfondite
durante il periodo formazione.
3.
La
prova orale, a cui partecipano i candidati che
hanno svolto la prova scritta, tende a completare
la valutazione della preparazione professionale
del candidato e si articola:
a)
nella
presentazione e discussione di un progetto
relativo ai profili dell’autonomia predisposto
dal candidato sulla base dell’esperienza di
preside incaricato;
b)
nella
discussione di tre quesiti relativi alla gestione
dell’organizzazione scolastica; all’analisi
del contesto esterno alla scuola e alla
progettazione formativa; a temi di natura
giuridica e finanziaria, secondo i contenuti
approfonditi e le esperienze maturate nei moduli
di formazione comune e nei moduli di formazione
specifica di cui all’apposito allegato tecnico;
c)
nell’accertamento
della conoscenza della lingua inglese, con
prevalente riferimento alla pratica informatica, e
dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse, da
realizzarsi anche mediante una verifica
applicativa, nonché nell’accertamento della
conoscenza delle
problematiche e delle potenzialità
organizzative connesse all’uso degli strumenti
informatici.
4.
La valutazione dell’esame finale è
espressa in sessantesimi, con un unico voto.
Superano l’esame finale i candidati che
conseguono una votazione complessiva per le due
prove (scritta e orale) non inferiore a 42/60.
Art.
17
Graduatorie
1.
Ultimati
i lavori concorsuali, la commissione forma
graduatorie generali di merito, distinte per
ciascun settore formativo, secondo la valutazione
complessiva determinata dalla somma del punteggio
conseguito nelle graduatorie di merito per
l’ammissione al corso di formazione,
di cui all’art. 10, comma 8, e del voto
riportato nell’esame
finale, di cui
all’art. 16.
2.
Con
provvedimento del dirigente generale
dell’Ufficio scolastico regionale competente,
accertata la regolarità delle procedure, tenuto
conto di quanto stabilito dalla normativa vigente
in caso di parità di punteggio conseguito da più
candidati, sono approvate le graduatorie generali
di merito, distinte per ciascun settore formativo,
e sono dichiarati i vincitori del corso
concorso nei limiti dei posti messi a concorso nei
rispettivi settori
formativi.
3.
Il
provvedimento di approvazione delle graduatorie
generali di merito con
declaratoria dei vincitori del corso
concorso in parola è pubblicato all’albo
dell’Ufficio scolastico regionale. Dalla
data di pubblicazione decorrono i termini per
eventuali impugnative. Della pubblicazione è data
comunicazione tramite la rete Intranet del
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca.
4.
I
candidati non vincitori, inclusi nelle graduatorie
generali di merito di ciascun settore formativo di
cui al comma 3, possono chiedere, al fine di
essere dichiarati vincitori del corso-concorso, di
essere inseriti in calce alle corrispondenti
graduatorie di altri Uffici scolastici regionali
che abbiano graduatorie con un numero di candidati
vincitori inferiore ai posti messi a concorso.
5.
La
domanda, redatta in conformità all’allegato n.
5, contenente la dichiarazione, sotto la propria
responsabilità, del punteggio conseguito nella
graduatoria generale di merito di cui al comma 2
può essere presentata, a pena di esclusione, in
un solo altro ufficio scolastico regionale entro
il termine perentorio di dieci giorni dalla data
di pubblicazione del provvedimento di cui al comma
3 da parte dell’Ufficio scolastico regionale che
per ultimo conclude la procedura concorsuale.
Tale
data sarà resa nota anche dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca con apposita comunicazione tramite la rete
Intranet del Ministero.
Copia
della domanda deve essere trasmessa, per
conoscenza, all’Ufficio scolastico regionale ove
il candidato figura iscritto nelle graduatorie
generali di merito.
6.
Sulla
base delle domande pervenute e del punteggio
dichiarato dal candidato, vengono compilate, dalla
competente commissione, graduatorie generali di
merito per ciascun settore formativo, aggiuntive
delle graduatorie di cui al comma 2. Nelle
suddette graduatorie aggiuntive sono iscritti un
numero di candidati non superiore ai posti messi a
concorso nei distinti settori formativi,
conteggiando a tal fine anche il numero dei
candidati vincitori già inclusi nelle graduatorie
di cui al comma 2.
7.
Con
provvedimento del Dirigente generale
dell’ufficio scolastico regionale competente,
accertata la regolarità delle procedure, sono
approvate le graduatorie generali di merito
aggiuntive di ciascun settore formativo e sono
dichiarati gli ulteriori vincitori del
corso-concorso.
8.
Il
provvedimento di cui al comma 7 è pubblicato
all’albo dell’Ufficio scolastico regionale.
Dalla data di pubblicazione decorrono i termini
per eventuali impugnative. Della pubblicazione è
data comunicazione tramite la rete Intranet del
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca.
9.
I
candidati inseriti nelle graduatorie aggiuntive di
cui al comma 7 sono depennati dalle corrispondenti
graduatorie dell’Ufficio scolastico regionale di
provenienza, sulla base di una apposita
comunicazione dell’Ufficio scolastico regionale
che ha approvato le graduatorie aggiuntive.
10.
I
candidati che hanno presentato la domanda di cui
al comma 4 e che, in relazione al punteggio
dichiarato, non vengono inseriti per insufficienza
dei posti messi a concorso, nelle graduatorie di
cui al comma 7, restano iscritti nelle graduatorie
dell’Ufficio scolastico regionale di
provenienza.
Art.
18
Presentazione
dei documenti di rito
1.
I
candidati utilmente collocati nella graduatoria
devono presentare
o inviare all’Ufficio scolastico regionale
competente entro il termine perentorio di trenta
giorni dal ricevimento dell’apposita
comunicazione o, comunque, non oltre il primo mese
di servizio, a pena decadenza da ogni diritto
conseguente alla partecipazione
al concorso, il certificato medico attestante l’idoneità fisica al nuovo impiego. Detto
certificato, rilasciato da un medico
dell’azienda sanitaria locale competente per
territorio
o da un medico
militare in
servizio
permanente
effettivo, deve
attestare che il candidato è fisicamente idoneo al
servizio continuativo ed incondizionato di
dirigente scolastico.
2.
Nel
certificato, completo dei dati anagrafici, debbono
essere precisati gli estremi dell’attestato
comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici
del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956,
n. 837 ed effettuati presso un istituto o un
laboratorio autorizzato.
3.
Qualora
il candidato sia affetto da qualche imperfezione
fisica, il certificato deve farne menzione con la
dichiarazione che l’imperfezione stessa non è
tale da menomare l’attitudine dell’aspirante
all’impiego stesso ed al normale e regolare
rendimento di lavoro.
4.
Qualora
il candidato sia invalido, il certificato medico
deve essere rilasciato esclusivamente dalla A.S.L.
di appartenenza dell’aspirante e contenere,
oltre all’attestazione che è stato eseguito il
prescritto accertamento sierologico ed una esatta
descrizione della natura e del grado di invalidità,
nonché una descrizione delle condizioni attuali
risultanti da un esame obiettivo, anche la
dichiarazione che l’invalido non ha perduto la
capacità lavorativa
e che il suo stato fisico è compatibile
con l’esercizio delle funzioni da svolgere.
5.
Sono
confermate le eccezioni e le deroghe in materia di
presentazione dei documenti di rito, previste
dalle disposizioni vigenti a favore di particolari
categorie.
Art.
19
Assunzione
in servizio
1.
I
candidati dichiarati vincitori in ciascun settore
formativo e in regola con la prescritta
documentazione hanno titolo ad essere assunti in
servizio in qualità di dirigente scolastico con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel
limite numerico del cinquanta per cento dei posti
effettivamente vacanti e disponibili annualmente.
Le assunzioni sono effettuate per ciascun settore
formativo nell’ordine delle graduatorie finali
di cui all’art. 17, comma 3 e comma 8, previa stipulazione di
apposito contratto
individuale di lavoro, a norma del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale con qualifica dirigenziale
dell’autonoma area della dirigenza scolastica
del comparto scuola.
2.
Poiché
non sono disponibili le graduatorie relative al
corso concorso di cui all’art. 29, comma, 1 del
D.lgs. n. 165/2001, tutti i posti annualmente
vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo
indeterminato sono assegnati ai candidati
vincitori inclusi nelle graduatorie definitive di
cui all’art. 17. In tal caso i posti assegnati
annualmente oltre il 50% spettante dovranno essere
recuperati negli anni scolastici successivi per i
candidati vincitori inclusi nelle graduatorie del
corso concorso di cui al predetto art. 29, comma
1.
3.
Il
numero dei posti annualmente vacanti e disponibili
per le assunzioni dei vincitori, distinto per il
settore formativo della scuola elementare e media,
della scuola secondaria superiore e delle
istituzioni educative, è determinato prima delle
assunzioni, a norma delle vigenti disposizioni,
tenendo conto dei posti riservati alla mobilità,
con decreto del dirigente preposto all’Ufficio
scolastico regionale competente, da pubblicare
all’albo dell’ufficio medesimo.
4.
I
dirigenti assunti in servizio sono soggetti al
periodo di prova disciplinato dal contratto
collettivo nazionale, di cui al comma 1.
5.
Ai
dirigenti scolastici assunti in servizio compete
il trattamento economico relativo alla predetta
qualifica prevista dal ripetuto contratto
collettivo nazionale di lavoro e dalla normativa
vigente.
Art.
20
Decadenza
dal diritto di stipula del contratto individuale
di lavoro
1.
Il
rifiuto della assunzione o la mancata
presentazione senza giustificato motivo nel giorno
indicato per la stipula del contratto individuale
di lavoro implica la decadenza dal relativo
diritto con depennamento dalla relativa
graduatoria.
2.
Nel
caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di
candidati vincitori, l’Amministrazione può
procedere ad altrettante assunzioni di candidati
secondo l’ordine della graduatoria concorsuale.
Art.
21
Ricorsi
1.
Avverso
i provvedimenti relativi alla presente procedura
concorsuale è ammesso, per i soli vizi di
legittimità, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso
giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, dalla
data di pubblicazione all’albo o di notifica
all’interessato.
Art.
22
Trattamento
dei dati personali
1.
Ai
sensi dell’art. 10, primo comma , della legge 31
dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso il
competente Ufficio scolastico regionale, per le
finalità di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca
dati automatizzata
anche successivamente all’instaurazione del
rapporto di lavoro.
2.
Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dal concorso.
3.
Le
medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del
concorso o alla posizione giuridico - economica
del candidato.
4.
L’interessato
gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti
complementari tra cui il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti del competente Ufficio scolastico
regionale, titolare del trattamento.
5.
Il
responsabile del trattamento dei dati personali è
il competente dirigente dell’Ufficio scolastico
regionale.
Art.
23
Norme
di salvaguardia
1.
Per
quanto non previsto dal presente bando, valgono in
quanto applicabili le disposizioni sullo
svolgimento dei concorsi contenute nel testo
unico, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,
nel decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, nelle
disposizioni citate in premessa e nel vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale con qualifica dirigenziale
dell’autonoma area della dirigenza scolastica
del comparto scuola.
Il
presente decreto è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - IV serie speciale -
“Concorsi ed esami”.
Dal
giorno della pubblicazione decorrono i termini per
eventuali impugnative (centoventi giorni per il
ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta
giorni per il ricorso giurisdizionale al TAR
competente).
Roma,
IL DIRETTORE GENERALE
ALLEGATO
TECNICO
Contenuti
dell’attività formativa del primo
corso-concorso, ai sensi dell’art. 15.
MODULI
DI FORMAZIONE COMUNE
(120
ore complessive)
Il
dirigente scolastico nel nuovo quadro di sistema
a)
Il quadro di sistema
·
I
processi di innovazione in corso nei sistemi
scolastici e formativi europei.
·
Il
nuovo titolo V della Costituzione della Repubblica
Italiana: i rapporti Stato, Regioni, Enti Locali e
i riflessi in campo scolastico e formativo.
·
Il
cambiamento della Pubblica Amministrazione: la
cultura del servizio, del progetto, della
trasparenza e dell’affidabilità.
·
La
riorganizzazione dell’Amministrazione
scolastica.
·
La
riforma del sistema educativo di istruzione e
formazione: i processi in atto.
·
L’istituzione
scolastica autonoma: aspetti formativi, giuridici,
amministrativi, organizzativi, comunicativi e
relazionali.
b)
Il dirigente scolastico: profilo, ruolo e funzioni
·
Le
dimensioni del ruolo e le relative competenze:
culturali, gestionali, amministrative,
finanziarie, organizzative, relazionali.
·
Le
responsabilità del ruolo: prescritte e
discrezionali.
·
Il
processo negoziale e la conduzione delle
trattative. La gestione delle relazioni sindacali d’istituto.
·
La
gestione delle risorse professionali. La
formazione come leva strategica per lo sviluppo
organizzativo e professionale. Le metodologie per
la formazione degli adulti professionalizzati e le
opportunità offerte dalle nuove tecnologie.
La
gestione amministrativo-contabile e il controllo
di gestione
·
Il
programma annuale e il controllo di gestione.
·
La
contabilità e il budget.
·
L’attività
contrattuale.
·
I
controlli interni ed esterni.
·
I
rendiconti periodici e l’analisi dei risultati
con riferimento ai parametri della efficacia e
della efficienza.
·
La
qualità nei servizi della Pubblica
Amministrazione.
Il
lavoro per obiettivi e per progetti
·
La
gestione dei progetti (project management).
·
La
conduzione dei gruppi di progetto.
La
comunicazione e le relazioni nel contesto
scolastico
·
Il
contesto relazionale.
·
I
rapporti con i soggetti all’interno
all’organizzazione scolastica: docenti,
genitori, organi collegiali, direttori dei servizi
generali e amministrativi, personale
amministrativo, tecnico e ausiliario.
·
I
rapporti con gli enti locali e gli altri soggetti
del territorio.
·
I
rapporti con l’Amministrazione Scolastica.
·
La
comunicazione organizzativa all’interno
dell’istituzione scolastica.
·
La
comunicazione istituzionale verso l’esterno.
·
La
comunicazione interpersonale.
·
La
gestione dei conflitti.
La
sicurezza nella scuola
·
La
normativa sulla sicurezza nella scuola e le
responsabilità del dirigente scolastico
·
Sicurezza,
prevenzione e protezione: obblighi, procedure e
soggetti.
·
La
promozione della cultura della sicurezza come base
per i comportamenti di tutti i componenti della
comunità scolastica.
L’informatica
e la lingua straniera
·
Il
ruolo dell’innovazione tecnologica nella scuola.
·
Le
reti tra scuole e i portali web.
·
Hardware,
software, humanware.
·
L’uso
degli strumenti informatici.
·
L’uso
del software per la videoscrittura.
·
L’uso
del software per il foglio di calcolo.
·
L’uso
di internet e della posta elettronica.
·
Elementi
di conoscenza della lingua inglese con prevalente
riferimento alla pratica informatica.
MODULI
DI FORMAZIONE SPECIFICA
(40
ore)
L’analisi
del contesto esterno alla scuola
·
Le
dimensioni del contesto: economiche e
socio-culturali.
·
I
bisogni educativi specifici del contesto.
·
La
mappa dei soggetti e delle risorse.
·
L’integrazione
tra scuola e territorio, tra scuole e tra sistemi
formativi.
·
Il
partenariato. Il lavoro in rete.
La
progettazione dell’offerta formativa e dei
percorsi didattici
·
L’elaborazione
del Piano dell’offerta formativa.
·
La
personalizzazione dei percorsi didattico-educativi:
attività obbligatorie comuni, obbligatorie
opzionali, facoltative.
·
Gli
alunni con difficoltà di apprendimento: strategie
di intervento.
·
Gli
alunni in situazione di handicap: strategie di
intervento.
·
La
dimensione orientativa dei percorsi formativi.
·
L’organizzazione
didattica per la personalizzazione e
l’individualizzazione: tempi, spazi, gruppi di
alunni, utilizzazione delle risorse professionali.
·
La
valutazione degli alunni: le funzioni e le
competenze dell’Invalsi e quelle dei docenti.
·
Il
portfolio delle competenze individuali.
·
La
valutazione della qualità dell’offerta
formativa: le funzioni e le competenze
dell’Invalsi e l’autovalutazione d’istituto.
TABELLA
DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA GRADUAZIONE DEI
PRESIDI INCARICATI AI FINI DELL’ACCESSO AL CORSO
DI FORMAZIONE
(art.
29, comma 3, ultimo periodo del D. lgs. N.
165/2001)
I
punteggi, rapportati a 20/20, sono attribuiti ai
titoli raggruppati nelle seguenti categorie:
1.
Titoli culturali
|
punteggio massimo
|
7 /20
|
2. Titoli di
servizio
e professionali
|
punteggio
massimo
|
13/20
|
TITOLI CULTURALI
(fino
ad un massimo di punti 7)
1.
Titolo di ammissione - diploma di laurea -
(fino ad un
massimo di punti
4)
|
|
|
votazione fino a 79/110
|
punti
|
0,75
|
votazione da 80/110 a 84/110
|
punti
|
1,15
|
votazione da 85/110 a 89/110
|
punti
|
1,55
|
votazione da 90/110 a 94/110
|
punti
|
1,95
|
votazione da 95/110 a 99/110
|
punti
|
2,35
|
votazione da 100/110 a 104/110
|
punti
|
2,75
|
votazione da 105/110 a 109/110
|
punti
|
3,15
|
votazione da 110/110
|
punti
|
3,55
|
votazione 110/110 con lode
|
punti
|
4,00
|
Nota -
Le lauree e i titoli ad esse dichiarati
equiparati dalle disposizioni vigenti diversamente
classificati devono essere rapportate a 110.
Ove
la votazione non si desuma dalla certificazione o
dalla dichiarazione si attribuirà il punteggio
minimo. Nel caso di più diploma di laurea si
valuta quello con punteggio maggiore.
2.
Altri
titoli culturali
(fino a un massimo di punti 3)
|
|
|
a)
Per
ogni altra laurea
|
punti
|
1,50
|
b)
Per
ogni diploma o attestato di corsi di
specializzazione o di perfezionamento
con esame
individuale finale, previsti
dall’ordinamento universitario o
direttamente attivati da istituti di
istruzione universitaria statali e
non statali
riconosciuti ai fini del
rilascio di titoli
aventi valore legale ovvero
realizzati dalle
predette istituzioni universitarie
attraverso
propri consorzi avvalendosi della
collaborazione di
soggetti pubblici e privati
per ogni anno
di durata del corso
|
punti
|
0,50
|
c)
dottorato di ricerca
|
punti
|
1,50
|
d)
borse
di studio conseguite a seguito di pubblico
concorso indetto da Università, C.N.R. ed
Enti pubblici di ricerca ed usufruite per
almeno un biennio
per
ogni anno
|
punti
|
0,50
|
e)
master
per l’organizzazione e la direzione delle
istituzioni scolastiche
conseguito in
Italia o all’estero
per ogni anno
|
punti
|
0,70
|
f)
altri
master conseguiti in Italia e all’estero
da laureati presso Università italiane
per ogni anno
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punti
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0,50
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TITOLI
DI SERVIZIO E PROFESSIONALI
(1) (2)
(fino
ad un massimo
di punti
13)
1.
Per
ogni anno
di servizio
maturato come preside incaricato
oppure come vice rettore incaricato o vice
direttrice incaricata negli istituti
educativi
fino ad
un massimo di punti 10
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punti
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1,00
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2.
Per ogni anno di servizio prestato
come collaboratore vicario in circoli
didattici dati in reggenza
fino
ad un massimo di punti 5
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punti
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0,50
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3.
Per ogni anno di servizio prestato
come collaboratore-vicario e/o vicepreside,
addetto alla vigilanza in
sezioni staccate o direttore di
scuola coordinata di istituto professionale,
fino
ad un massimo di
punti
3
|
punti
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0,30
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4.
Per
ogni anno di servizio prestato come
collaboratore del Capo d’Istituto
fino ad un massimo di punti 1
|
punti
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0,10
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5.
Per
ogni anno di incarico per l’espletamento
di specifiche funzioni obiettivo
fino ad un massimo di punti 0,30
|
punti
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0,10
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6.
Per ogni anno di incarico quale
rappresentante della componente docente
nella giunta esecutiva degli OO.CC.
fino
ad un massimo di punti 1
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punti
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0,10
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7.
Per ogni anno di incarico per
l’organizzazione e il coordinamento
periferico del servizio di educazione fisica
di cui all’art. 307 del D.lgs. n. 297/94
fino
ad un massimo di punti 0,50
|
punti
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0,05
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8.
Per ogni anno di servizio prestato
presso le Università in qualità di
supervisore del tirocinio ai sensi
dell’art. 1, comma 4, della legge 315/1998
fino ad
un massimo di punti 0,15
|
punti
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0,05
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9.
Per ogni anno di servizio prestato
presso l’amministrazione scolastica
centrale e periferica per compiti connessi
con l’attuazione della autonomia
scolastica ex art. 26, comma 8, della legge
n. 448/98
fino ad
un massimo di punti
0,30
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punti
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0,10
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10.Per
l’inclusione nella graduatoria di merito
in concorso per titoli ed esami per
l’accesso al ruolo direttivo (si valuta un
solo concorso)
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punti
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1,00
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11.Per
l’inclusione nella graduatoria di merito
in concorso per titoli ed esami per
l’accesso al ruolo ispettivo (si valuta un
solo concorso)
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punti
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1,00
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12.Per
ogni anno di servizio di ruolo prestato
presso amministrazioni statali, regionali ed
enti locali in qualifica dirigenziale
fino
ad un massimo di punti 1,00
|
punti
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0,20
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13.Per
ogni anno di servizio di ruolo prestato
presso amministrazioni statali, regionali ed
enti locali in qualifica corrispondente
all’ex carriera direttiva
fino
ad un massimo di punti 0,50
|
punti
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0,10
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Nota (1) -
Sono valutati
i servizi
effettivamente prestati per almeno 180 giorni per
ciascun
anno scolastico e quelli validi a tutti gli
effetti come servizio d’istituto.
I
punteggi previsti dalla presente tabella sono
cumulabili tra di loro fino al limite massimo.
Qualora in uno stesso anno scolastico siano stati
prestati più incarichi si valuta solo quello che
dà titolo a maggior punteggio.
Nota (2)
- Gli incarichi debbono essere stati previamente
conferiti con atto formale
ed
effettivamente prestati.
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