Concorso
per dirigenti delle scuole.
Determinazione del numero dei candidati da
ammettere al corso di formazione
Fonte:
sito web ANP - 14
gennaio 2003
Il
presidente dell'ANP, Giorgio Rembado, ha inviato
oggi una lettere al Sottosegretario di Stato On.
Valentina Aprea, al Capo di Gabinetto, Avv.
Michele Dipace, e al Dirigente generale del
Personale, Dott. Antonio Zucaro, nella quale si
comunica la costante interpretazione dell'ANP in
merito alle modalità di calcolo della
maggiorazione 10% del numero dei concorrenti
triennalisti da ammettere ai corsi. Secondo l'ANP
il rispetto letterale del Bando vuole che tale
calcolo prenda a riferimento il numero complessivo
di 1.500 posti e solo successivamente la
maggiorazione di 150 posti così determinata venga
suddivisa tra le regioni.
Ad
ogni buon conto riportiamo di seguito il testo
della lettera.
Roma,
14 gennaio 2003
All'On.
Valentina Aprea
Sottosegretario di Stato
All'Avv. Michele Dipace
Capo di Gabinetto
Al Dott. Antonio Zucaro
Direttore del Personale
c/o Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca
Viale Trastevere 76/a
00153 Roma
OGGETTO:
Concorso per dirigenti delle scuole.
Determinazione del numero dei candidati da
ammettere al corso di formazione.
Con
riferimento all'oggetto ed al bando di concorso a
1500 posti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 20 dicembre scorso, questa Associazione
Nazionale dei Dirigenti e delle Alte
Professionalità della scuola fa presente quanto
segue:
·
in diverse regioni, i posti disponibili per
la frequenza del corso di formazione (pari ai
posti messi a concorso per i distinti settori
formativi, maggiorati del 10%) sono inferiori al
numero dei candidati in possesso dei requisiti di
ammissione;
·
in altre regioni, tali posti eccedono –
anche largamente – il numero dei potenziali
aventi diritto, senza che vi sia possibilità per
i candidati che hanno superato il colloquio in
altre regioni (e che non siano rientrati nel 10%
di cui sopra) di poterli occupare;
·
l'incrocio di tali opposte situazioni porta
a stimare in circa 250 (su 1500) i posti messi a
concorso che rimarranno privi di copertura al
termine della procedura, mentre almeno 200
aspiranti in possesso dei requisiti non avranno
avuto la possibilità di accedere al corso di
formazione, indipendentemente dall'esito del
colloquio di selezione iniziale.
Ai
problemi sopra rappresentati, è possibile dare
soluzione attraverso la lettura combinata
dell'art. 10, comma 8, e dell'art. 1, comma 2, del
bando di concorso.
Si richiede quindi che il limite numerico di cui
all'art. 10.8 (10% dei posti messi a concorso) sia
riferito – secondo la lettera del bando - a
quelli di cui all'art.1.2 e cioè a 1500 posti
complessivi, e non alle ulteriori suddivisioni per
regioni e settori formativi. Tale suddivisione non
è infatti esplicitamente prevista né dal bando né
dalla norma di legge (art. 29 del D.Lgs. 165/01).
In tal senso si colloca anche la nostra costante
interpretazione della norma citata.
Nel rimanere in attesa di sollecito positivo
riscontro, si prega di gradire distinti saluti.
F.to
Giorgio Rembado
Presidente nazionale Anp
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