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Sito telematico dedicato all'informazione, al confronto, al dibattito sui problemi connessi con il CONTRATTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI – a cura del D.S. Paolo Quintavalla  in servizio presso la Direzione Didattica 3° Circolo di Parma - In Rete dal maggio 2000 –

 

 

 

 

NEWS 

 


Concorso per dirigenti delle scuole.
Determinazione del numero dei candidati da ammettere al corso di formazione

 Fonte: sito web ANP - 14 gennaio 2003

Il presidente dell'ANP, Giorgio Rembado, ha inviato oggi una lettere al Sottosegretario di Stato On. Valentina Aprea, al Capo di Gabinetto, Avv. Michele Dipace, e al Dirigente generale del Personale, Dott. Antonio Zucaro, nella quale si comunica la costante interpretazione dell'ANP in merito alle modalità di calcolo della maggiorazione 10% del numero dei concorrenti triennalisti da ammettere ai corsi. Secondo l'ANP il rispetto letterale del Bando vuole che tale calcolo prenda a riferimento il numero complessivo di 1.500 posti e solo successivamente la maggiorazione di 150 posti così determinata venga suddivisa tra le regioni.

Ad ogni buon conto riportiamo di seguito il testo della lettera.


Roma, 14 gennaio 2003

All'On. Valentina Aprea
Sottosegretario di Stato

All'Avv. Michele Dipace
Capo di Gabinetto

Al Dott. Antonio Zucaro
Direttore del Personale

c/o Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Viale Trastevere 76/a
00153 Roma

OGGETTO: Concorso per dirigenti delle scuole. Determinazione del numero dei candidati da ammettere al corso di formazione.

Con riferimento all'oggetto ed al bando di concorso a 1500 posti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre scorso, questa Associazione Nazionale dei Dirigenti e delle Alte Professionalità della scuola fa presente quanto segue:

·         in diverse regioni, i posti disponibili per la frequenza del corso di formazione (pari ai posti messi a concorso per i distinti settori formativi, maggiorati del 10%) sono inferiori al numero dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione;

·         in altre regioni, tali posti eccedono – anche largamente – il numero dei potenziali aventi diritto, senza che vi sia possibilità per i candidati che hanno superato il colloquio in altre regioni (e che non siano rientrati nel 10% di cui sopra) di poterli occupare;

·         l'incrocio di tali opposte situazioni porta a stimare in circa 250 (su 1500) i posti messi a concorso che rimarranno privi di copertura al termine della procedura, mentre almeno 200 aspiranti in possesso dei requisiti non avranno avuto la possibilità di accedere al corso di formazione, indipendentemente dall'esito del colloquio di selezione iniziale.

Ai problemi sopra rappresentati, è possibile dare soluzione attraverso la lettura combinata dell'art. 10, comma 8, e dell'art. 1, comma 2, del bando di concorso.
Si richiede quindi che il limite numerico di cui all'art. 10.8 (10% dei posti messi a concorso) sia riferito – secondo la lettera del bando - a quelli di cui all'art.1.2 e cioè a 1500 posti complessivi, e non alle ulteriori suddivisioni per regioni e settori formativi. Tale suddivisione non è infatti esplicitamente prevista né dal bando né dalla norma di legge (art. 29 del D.Lgs. 165/01). In tal senso si colloca anche la nostra costante interpretazione della norma citata.
Nel rimanere in attesa di sollecito positivo riscontro, si prega di gradire distinti saluti.

F.to Giorgio Rembado
Presidente nazionale Anp

 

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