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Sito telematico dedicato all'informazione, al confronto, al dibattito sui problemi connessi con il CONTRATTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI – a cura del D.S. Paolo Quintavalla  in servizio presso la Direzione Didattica 3° Circolo di Parma - In Rete dal maggio 2000 –

 

 

 

 

NEWS 

 


Il testo del DDL Costituzionale n. 3461 (c.d. devolution) che andrà in discussione alla Camera dopo l'approvazione del Senato
Importante modifica a salvaguardia dell'autonomia

  Fonte: sito web ANP -12 dicembre 2002 -

Riprendiamo la notizia da noi già data lo scorso 29 novembre sull'iter di approvazione del disegno di legge costituzionale sulla devolution, pubblicando il testo definitivo approvato dal Senato nella seduta del 5 dicembre scorso e trasmesso alla Camera dei Deputati con il n. 3461.
Va sottolineato come la redazione definitiva del testo approvato dal Senato, ora all'esame dei deputati, risulti ancora più favorevole - rispetto al testo finora conosciuto - in ordine alla salvaguardia dell'autonomia delle scuole rispetto alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di organizzazione scolastica e gestione degli istituti scolastici (si veda il testo all'art. 1, lett. b).

XIV LEGISLATURA

 PROGETTO DI LEGGE - N. 3461

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

 (Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione).


        1. Dopo il quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:

        "Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:

                a) assistenza e organizzazione sanitaria;
                b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni  scolastiche;

                c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

                d) polizia locale".

Art. 2.

 (Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano).


        1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

 

 

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