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Sito telematico dedicato all'informazione, al confronto, al dibattito sui problemi connessi con il primo CONTRATTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI – a cura del D.S. Paolo Quintavalla  in servizio presso la Direzione Didattica 3° Circolo di Parma - In Rete dal maggio 2000 –

 

 

 

 

 

Grave iniziativa UIL scuola contro i dirigenti scolastici

Fonte: sito web ANDIS - 21 marzo 2003

COORDINAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI CGIL – CISL MILANO E PROVINCIA

AI SEGRETARI GENERALI DI CGIL-CISL-UIL

PANZERI-FABRIZIO-GIULIANI

ALLE SEGRETERIE PROV. E REGIONALI DI

CGIL-CISL-UIL SCUOLA

Oggetto: Grave iniziativa UIL scuola contro i dirigenti scolastici

Com’è noto i sindacati scuola hanno intrapreso sin dallo scorso anno un'iniziativa per il riconoscimento a tutti gli effetti giuridici ed economici dell'anzianità maturata per il personale ATA transitato dal Comune allo Stato. Secondo il sindacato infatti sono stati definiti i criteri di inquadramento del suddetto personale ma l'Amministrazione non ha provveduto alla ricostruzione della carriera di tutta l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza. Il personale ATA in questione ne avrebbe pertanto avuto un grave pregiudizio economico.

L'azione giudiziaria prevede (obbligatoriamente) il tentativo di conciliazione ex art.65 D.Lgs. n.165/01. Il ricorso viene quindi fatto, necessariamente, al Dirigente scolastico che ha provveduto all'inquadramento nel profilo, in applicazione della C.M. n.210 del 23.07.2001 e del D.M. del 5.4.2001. Il tentativo di conciliazione può essere richiesto -dagli ATA interessati- alla Direzione provinciale del Lavoro oppure all'Ufficio di Segreteria dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano.

Già nei mesi scorsi come Coordinamento dirigenti scolastici, dopo aver espresso la nostra solidarietà ai collaboratori scolastici a sostegno di questa legittima rivendicazione, avevamo concordato con i segretari provinciali di Cgil e Cisl scuola, la risposta da inviare alle richieste di conciliazione che pervengono alle Direzioni e Presidenze e cioè che "il dirigente scolastico non ha fatto altro che applicare le disposizioni emanate dal Ministero in materia".

Vi sono state nel frattempo diverse sentenze ottenute ad es. dalla CISL scuola presso il Tribunale di Milano. In queste sentenze il Giudice riconosce l’estraneità nella responsabilità da parte del dirigente scolastico e individua nel Ministero la parte soccombente, prevedendo da essa il pagamento delle spese legali e il riconoscimento del diritto del lavoratore alla somma dovuta e agli arretrati.

Ora - ci risulta per iniziativa della UIL scuola - sono pervenute a vari colleghi, inviate direttamente da Studi legali, richieste di rimborso dei danni subiti per la mancata ricostruzione di carriera (=corresponsione differenze retributive sino ad oggi non pagate, maggiorate di interessi legali), più le spese legali per l’intervento professionale degli avvocati che assistono i collaboratori scolastici in questione (circa 260 euro…).

Riteniamo tale atto gravemente scorretto, strumentale e vergognoso: la UIL scuola sa benissimo che i dirigenti scolastici non hanno responsabilità in materia, che gli interlocutori non sono loro ma il Ministero competente e che quindi la vertenza va condotta ad un altro livello.

Tale iniziativa si inquadra peraltro in un clima di rapporti già problematici tra i dirigenti scolastici (in generale e del Coordinamento Cgil e Cisl in particolare) e la segreteria della UIL scuola. Denunciamo pertanto nuovamente l’inopportunità e la scorrettezza di simili iniziative e la politica anti-unitaria e corporativa di questa organizzazione sindacale. Riteniamo improcrastinabile un incontro di chiarimento, già richiesto da tempo, con la UIL scuola e gli altri sindacati confederali.

Confermiamo pertanto che l’indicazione del Coordinamento dirigenti scolastici CGIL-CISL ai colleghi è di non rispondere affatto (considerando la richiesta irricevibile) o di limitarsi a rispondere che "il ds ha applicato le disposizioni emanate dal Ministero in materia", che il programma informatico del MIUR non consente per il momento rettifiche e che si è in attesa di nuove disposizioni e delle nuove tabelle di riferimento per l’inquadramento economico che tengano conto dell’effettiva anzianità maturata.

Per l’esecutivo prov.

G.Gandola – G.Melone – R.Proietto

Milano, 19.3.2003

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