Le costituzioni generali hanno lo
scopo di dare applicazione alla Regola.
Costituzioni Generali dell'OFS
- Decreto di approvazione
- Consegna delle Costituzioni
Generali
-
- Capitolo primo: L'Ordine
Francescano Secolare (artt. 1 - 7)
Capitolo secondo:
Forma di vita e Attività apostolica (artt. 8 - 27)
- Titolo I: La Forma di vita
(artt. 8 - 16)
- Titolo II: Presenza attiva
nella Chiesa e nel Mondo (artt. 17 - 27)
- Per una società giusta
e fraterna
- Nella famiglia
- Messaggeri di gioia e di speranza
- Capitolo terzo: Vita in
Fraternità (artt. 28 - 103)
- Titolo I: Orientamenti generali
(artt. 28 - 36)
- Titolo II: Ingresso nell'Ordine
e formazione (artt. 37 - 45)
- Il tempo di iniziazione
- Ammissione all'Ordine
- Il tempo di formazione
- La Professione o Promessa
di vita evangelica
- Formazione permanente
Promozione vocazionale
- Titolo III: La Fraternità
ai vari livelli (artt. 46 - 75)
- La Fraternità locale
- Il Consiglio della Fraternità
- Gli uffici nella Fraternità
- Partecipazione alla vita
di Fraternità
- Trasferimento
- Provvedimenti temporanei
- Provvedimenti definitivi
- La Fraternità regionale
- La Fraternità nazionale
- La Fraternità internazionale
- Titolo IV: Elezione agli uffici
e cessazione (artt. 76 - 84)
- Elezioni
- Uffici vacanti
- Uffici incompatibili
- Rinunzia all'ufficio
- Rimozione
- Titolo V: L'Assistenza spirituale
e pastorale dell'OFS (artt. 85 - 91)
- Titolo VI: La Visita fraterna
e la Visita pastorale (artt. 92 - 95)
- La visita fraterna
- La visita pastorale
- Titolo VII: La Gioventù
Francescana (artt. 96 - 97)
- Titolo VIII: In comunione
con la Famiglia Francescana e con la Chiesa (artt. 98 - 103)
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Congregatio
pro Institutis Vitae Consecratae et Sicietatibus Vitae ApostolicaeProt.
n. T. 144--1/2000
Decreto La Conferenza dei Ministri Generali
del Primo Ordine Francescano e del Terz'Ordine Regolare, con previa
approvazione del Capitolo Generale dell'Ordine Francescano Secolare,
celebrato nel mese di ottobre 1999, ha presentato alla Sede Apostolica
il testo delle Costituzioni del medesimo Ordine Francescano Secolare,
chiedendone l'approvazione. La Congregazione per gli Istituti di
vita consacrata e le Società di vita apostolica, dopo aver
attentamente esaminato il summenzionato testo delle Costituzioni,
col presente Decreto lo approva e lo conferma, secondo l'esemplare
redatto in lingua italiana, che si conserva nel suo Archivio, osservato
quanto per diritto si deve osservare. Nonostante qualsiasi disposizione
in contrario. Dal Vaticano 8 dicembre 2000, Solennità dell'Immacolata
Concezione della Beata Vergine Maria. Eduardo Card. Martínez
Somalo
Prefetto+ Piergiorgio Silvano Nesti, C.P.
Segretario
Consegna
delle Costituzioni Generali
Roma, 1 gennaio 2001
Maria Ss.ma Madre di DioCara Sorella Emanuela,
il Signore ti dia pace!La Congregazione per gli Istituti di Vita
Consacrata e le Società di Vita Apostolica, in data 8 dicembre
2000, ha emesso il Decreto (Prot. n. T. 144-1/2000) di approvazione
delle Costituzioni generali dell'Ordine Francescano Secolare, così
come erano state emendate nel Capitolo generale OFS di Madrid dell'ottobre
1999, e successivamente presentate dal Presidente di turno della
Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR.Ora,
anche a nome degli altri Ministri generali, affido il testo approvato
delle Costituzioni a te e, attraverso di te, a tutti i Fratelli
e le Sorelle dell'OFS. La comune vocazione dell'intera Famiglia
francescana, a partire dalla formidabile esperienza spirituale di
Francesco e di Chiara, è quella di "vivere secondo la
forma del santo vangelo"; per incarnare quest'unica vocazione
nella ricca varietà delle sue diverse espressioni, nel mondo
e nel tempo a cui il Signore ci invia, le Costituzioni si rivelano
un aiuto sempre più importante. Non si tratta di un "documento
in più", né della tappa finale di un cammino,
ma di uno strumento essenziale e dinamico che aiuta a delineare
la nostra identità e a strutturare progressivamente la nostra
vita e la nostra vocazione di francescani. Il lavoro di riflessione
e di revisione svolto da tanti Fratelli e Sorelle del mondo intero,
e l'approvazione da parte dalla Madre Chiesa ci impegnano a fare
in modo che queste Costituzioni diventino il criterio introno al
quale progettare la nostra esistenza secondo lo stile evangelico
di vita.È questo l'augurio che faccio, a nome della Chiesa
e dei Ministri generali, a tutti i Francescani Secolari: possano
essere testimoni credibili del fuoco evangelico che ha infiammato
l'esistenza di Francesco e di Chiara d'Assisi, e li ha resi modelli
di una vita pienamente realizzata perché totalmente donata.FraternamenteFra
Giacomo Bini, ofm
Presidente di turno della
Conferenza dei Ministri generali
del Primo Ordine e del TOR
Promulgazione
delle Costituzioni Generali
Roma, 6 febbraio 2001Circ. 21/96-02Ai
Consigli nazionali dell'OFS
Ai Consiglieri internazionali dell'OFSOggetto: Promulgazione delle
Costituzioni Generali emendate e approvate
col Decreto della Congregazione IVCSVA dell'8 dicembre 2000Carissimi,le
Costituzioni Generali dell'Ordine Francescano Secolare, destinate
a dare applicazione alla Regola rinnovata del 1978, furono approvate
dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società
di Vita Apostolica con Decreto dell'8 settembre 1990, con validità
per un sessennio, perché potessero essere sperimentate. In
tempo utile, la Presidenza del CIOFS, tramite la Conferenza dei Ministri
Generali del Primo Ordine e del TOR, chiese la proroga del periodo
di sperimentazione, considerato l'intervallo che era stato necessario
per procedere alla traduzione nelle altre lingue ufficiali della Fraternità
internazionale e, successivamente, nelle lingue dei singoli Paesi.
La Congregazione aderì a tale richiesta e concesse una proroga
di tre anni.Durante questo lasso di tempo, le Costituzioni sono state
studiate e messe in pratica dalle Fraternità dell'OFS a tutti
i livelli e, a mano a mano, vi hanno impresso le caratteristiche della
secolarità, unità e autonomia del
nostro Ordine. Non tutto è stato facile e alcuni aspetti devono
ancora essere pienamente assimilati affinché, all'aurora del
Terzo Millennio, l'OFS divenga realmente "una milizia che può
essere all'avanguardia nella Chiesa e nel mondo per la costruzione
di una società più umana e più cristiana",
come auspicava nel 1990 il Card. Hamer, Prefetto della Congregazione
IVCSVA.Dalla sperimentazione era emersa la validità sostanziale
delle Costituzioni Generali del 1990 e solo alcuni loro aspetti si
rivelavano bisognosi di revisione. Il lavoro all'uopo necessario è
stato tempestivamente avviato dalla Presidenza del CIOFS e si è
sviluppato attraverso un'ampia consultazione, che ha coinvolto tutte
le Fraternità nazionali e i Consiglieri internazionali, oltre
alla stessa Presidenza e a taluni esperti appartenenti all'OFS o designati
dai Ministri Generali Francescani.Al Capitolo Generale di Madrid (23-31
ottobre 1999) è stato sottoposto un testo che raccoglieva,
coordinandoli, i suggerimenti e le richieste pervenuti, presentando
anche proposte alternative laddove non era stato possibile trovare
una formulazione univoca tra quelle che le Fraternità nazionali
avevano avanzato. Il testo presentato al Capitolo si ispirava ai seguenti
criteri:
-- aderenza al diritto comune e al diritto proprio dell'OFS,
-- rispetto per il testo già approvato nel 1990 dalla S. Sede,
-- flessibilità organizzativa,
-- adattabilità culturale e linguistica.Il Capitolo Generale
ha dedicato un esame attento e approfondito al testo sottopostogli
ed anche agli interventi prodotti, a voce o per iscritto, durante
i lavori capitolari.Il risultato delle discussioni e delle votazioni,
fatte articolo per articolo e sui singoli emendamenti, è stato
presentato il 21 dicembre 1999 alla Conferenza dei Ministri Generali
Francescani che, dopo una ulteriore verifica a cura di canonisti delle
quattro Curie, lo ha inoltrato il 1º agosto 2000 alla Congregazione
IVCSVA per l'approvazione. Quest'ultima l'ha approvato con proprio
Decreto, che porta la data dell'8 Dicembre 2000, Solennità
dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.Ora, fratelli
e sorelle dell'OFS, il 6 febbraio 2001 si promulgano le Costituzioni
Generali approvate, che di conseguenza dovranno essere osservate a
partire dal 6 marzo 2001. Spetta a ciascuno di noi far sì che
divengano "spirito e vita", strumento di rafforzamento e
di crescita del nostro Ordine per prendere il largo ("Duc in
altum"), per andare avanti con speranza, secondo l'esortazione
rivolta a tutti i cristiani dal Santo Padre con la Lettera Apostolica
"Novo Millennio ineunte" al termine de1 Grande Giubileo
dell'anno 2000. Anche noi francescani secolari siamo chiamati ad essere
testimoni, cioè martiri nel senso originale della parola, di
Cristo nel nuovo Millennio.Non a caso abbiamo scelto la data del 6
febbraio per la promulgazione delle Costituzioni Generali emendate.
E' questa la data in cui si commemorano i Protomartiri, testimoni
per eccellenza, del Giappone, e cioè i 17 terziari francescani
crocifissi a Nagasaki insieme a Pedro Batista, a Paolo Miki e agli
altri loro compagni. Ben poco sappiamo di questi nostri lontani fratelli,
se non l'irrinunciabile volontà di restare saldi nella fede,
di non sottrarre la propria vita alla testimonianza del Vangelo, a
qualsiasi costo.Anche nell'ultimo secolo ci sono stati laici francescani
che hanno manifestato, fino al sacrificio della vita, la fedeltà
al Battesimo e la resistenza al male, ancorata alla fede. Ricordiamo
il nostro confratello Ceferino Giménez Malla, vittima della
persecuzione contro la religione durante la guerra civile spagnola
(1936/1939), che è stato beatificato il 4 maggio 1997. Ricordiamo
il Servo di Dio Frantisek Nosek, uomo politico boemo e francescano
secolare, altra vittima della violenza comunista. Ricordiamo Juvénal
Kabera, Ministro della Fraternità OFS di Kigali, trucidato
durante i massacri della guerra tribale in Rwanda. Sono solo alcuni
esempi, ma anche per loro vale quanto il Santo Padre ha recentemente
affermato: "É stato soprattutto grazie alla coraggiosa
testimonianza di fedeli laici, non di rado fino al martirio, se la
fede non è stata cancellata dalla vita di popoli interi".Forse
a noi non sarà chiesto il martirio del sangue, ma certamente
ci viene chiesta la testimonianza di coerenza e fermezza nell'adempimento
delle promesse battesimali, rinnovate e riaffermate con la Professione
nell'OFS. In virtù della Professione, la Regola e l'applicazione
che ne fanno le Costituzioni Generali devono rappresentare, per ciascuno
di noi, il punto di riferimento dell'esperienza quotidiana, a partire
da una specifica vocazione e da una precisa identità.
Su questa base bisogna rielaborare la nostra esistenza e trovare un
progetto di vita (la radicalità evangelica francescana) e un
luogo di comunione ecclesiale (la Fraternità), nei quali sia
possibile leggere "il perché e il come vivere, amare e
soffrire" (CC.GG. art. 10).Questo è l'auspicio con cui
la Presidenza del CIOFS, ricevute le Costituzioni Generali approvate,
le dirama all'intero Ordine perché, come la Regola, siano studiate,
amate e vissute.
Emanuela De Nunzio
Ministro Generale OFS
Costituzioni Generali dell'Ordine
Francescano Secolare
Capitolo primo
- L'Ordine Francescano Secolare
Art. 11. Tutti i fedeli sono chiamati
alla santità ed hanno diritto di seguire, in comunione con
la Chiesa, un proprio cammino spirituale [1]
.2. Reg. 2 Nella Chiesa esistono molte famiglie spirituali,
con diversità di carismi. Tra queste famiglie va annoverata
la Famiglia Francescana che, nei suoi vari rami, riconosce come
padre, ispiratore e modello San Francesco d'Assisi.3. Reg.
2 Nella Famiglia Francescana, sin dagli inizi, ha una propria
collocazione l'Ordine Francescano Secolare [2]
. Esso è formato dall'unione organica di tutte le Fraternità
cattoliche i cui membri, mossi dallo Spirito Santo, si impegnano
con la Professione a vivere il Vangelo alla maniera di Francesco
nel loro stato secolare, osservando la Regola approvata dalla Chiesa
[3] .4. In virtù dell'appartenenza
alla medesima famiglia spirituale, la Santa Sede ha affidato la
cura pastorale e l'assistenza spirituale dell'OFS al Primo Ordine
Francescano e al Terz'Ordine Regolare (TOR). Essi sono gli «
Istituti » ai quali spetta l'altius moderamen di cui al Can.
303 CIC [4] .5. L'Ordine Francescano
Secolare (OFS) è nella Chiesa una associazione pubblica [5]
. Si articola in Fraternità ai vari livelli: locale, regionale,
nazionale e internazionale. Esse hanno singolarmente personalità
giuridica nella Chiesa.Art. 21. La vocazione dell'OFS è
una vocazione specifica, che informa la vita e l'azione apostolica
dei suoi membri. Perciò non possono far parte dell'OFS coloro
che sono legati, mediante impegno perpetuo, ad altra famiglia religiosa
o istituto di vita consacrata.2. L'OFS è aperto ai
fedeli di ogni condizione. Ad esso possono appartenere:
-- i laici (uomini e donne);
-- i chierici secolari (diaconi, preti, vescovi).Art. 31.
L'indole secolare caratterizza la spiritualità e la vita
apostolica degli appartenenti all'OFS.2. La loro secolarità,
nella vocazione e nella vita apostolica, si esplica secondo la rispettiva
condizione, e cioè:
-- per i laici, contribuendo alla edificazione del Regno di Dio
con la presenza nella realtà e nelle attività temporali
[6] ;
-- per i chierici secolari, rendendo al Popolo di Dio il servizio
che è loro proprio, in comune con il Vescovo ed il Presbiterio
[7] .
Gli uni e gli altri si ispirano alle opzioni evangeliche di San
Francesco d'Assisi, impegnandosi a continuare la sua missione con
le altre componenti della Famiglia Francescana.3. La vocazione
dell'OFS è vocazione a vivere il Vangelo in comunione fraterna.
A questo scopo, i membri dell'OFS si riuniscono in comunità
ecclesiali che si chiamano Fraternità.Art. 41. L'OFS
è retto dal diritto universale della Chiesa e dal proprio:
la Regola, le Costituzioni, il Rituale e gli Statuti particolari.2.
La Regola stabilisce la natura, il fine e lo spirito dell'OFS.3.
Reg. 3 Le Costituzioni hanno come scopo:
-- applicare la Regola;
-- indicare in concreto le condizioni di appartenenza all'OFS, il
regime di esso, l'organizzazione della vita di fraternità,
la sede [8] .Art. 51. Reg.
3 L'interpretazione autentica della Regola e delle Costituzioni
spetta alla Santa Sede.2. L'interpretazione pratica delle
Costituzioni, allo scopo di armonizzarne l'applicazione nelle diverse
aree ed ai vari livelli dell'Ordine, spetta al Capitolo generale
dell'OFS.3. La chiarificazione di specifici punti, che richiedono
una decisione tempestiva, è di competenza della Presidenza
del Consiglio Internazionale OFS (CIOFS). Tale chiarificazione ha
validità fino al successivo Capitolo generale.Art. 61.
La Fraternità internazionale dell'OFS ha un proprio Statuto
approvato dal Capitolo generale.2. Le Fraternità nazionali
hanno propri Statuti approvati dalla Presidenza del CIOFS.3.
Le Fraternità regionali e locali possono avere propri Statuti
approvati dal Consiglio di livello superiore.Art. 7Tutte le disposizioni
che non concordano con le presenti Costituzioni sono abrogate.
Capitolo secondo - Forma
di Vita e Attività Apostolica
Titolo I - La Forma di Vita
Art. 81. I francescani secolari
si impegnano con la Professione a vivere il Vangelo secondo la spiritualità
francescana, nella loro condizione secolare.2. Cercano di
approfondire, alla luce della fede, i valori e le scelte della vita
evangelica secondo la Regola dell'OFS:
-- Reg. 7 in un itinerario continuamente rinnovato di conversione
e di formazione;
-- Reg. 4 aperti alle istanze che vengono dalla società
e dalle realtà ecclesiali, passando dal Vangelo alla vita
e dalla vita al Vangelo;
-- nella dimensione personale e comunitaria di questo itinerario.Art.
91. Reg. 5 La spiritualità del francescano
secolare è un progetto di vita incentrato sulla persona di
Cristo e sulla sua sequela [9] , piuttosto
che un programma dettagliato da mettere in pratica.2. Reg.
4 Il francescano secolare, impegnato a seguire l'esempio e gli
insegnamenti di Cristo, ha il dovere dello studio personale e assiduo
del Vangelo e della Sacra Scrittura. La Fraternità e i suoi
Responsabili promuovano l'amore alla Parola evangelica e aiutino
i fratelli a conoscerla e a comprenderla così come essa,
con l'assistenza dello Spirito, è annunziata dalla Chiesa
[10] .Art. 10Reg. 10 «
Cristo povero e crocifisso », vincitore della morte e risorto,
massima manifestazione dell'amore di Dio all'uomo, è il «
libro » in cui i fratelli, a imitazione di Francesco, imparano
il perché e il come vivere, amare e soffrire. In Lui scoprono
il valore delle contraddizioni per causa della giustizia e il senso
delle difficoltà e delle croci della vita di ogni giorno.
Con lui possono accettare la volontà del Padre anche nelle
circostanze più difficili e vivere lo spirito francescano
di pace, nel rifiuto di ogni dottrina contraria alla dignità
dell'uomo.Art. 11Memori che lo Spirito Santo è la sorgente
della loro vocazione, l'animatore della vita fraterna e della missione,
i francescani secolari cerchino di imitare la fedeltà di
Francesco alle sue ispirazioni e ascoltino l'esortazione del Santo
di desiderare sopra tutte le cose « lo Spirito del Signore
e le sue opere » [11] .Art.
121. Ispirandosi all'esempio e agli scritti di Francesco,
e soprattutto con la grazia dello Spirito, i fratelli vivano ogni
giorno con fede il grande dono che ci ha fatto Cristo: la rivelazione
del Padre. Rendano testimonianza di questa fede davanti agli uomini:
-- nella vita di famiglia;
-- nel lavoro;
-- nella gioia e nelle sofferenze;
-- nell'incontro con gli uomini, tutti fratelli nello stesso Padre;
-- nella presenza e partecipazione alla vita sociale;
-- nel rapporto fraterno con tutte le creature.2. Reg
10 Con Gesù, obbediente fino alla morte, cerchino di
conoscere e di fare la volontà del Padre. Rendano grazie
a Dio per il dono della libertà e per la rivelazione della
legge dell'amore. Accettino l'aiuto che, per compiere la volontà
del Padre, viene loro offerto dalla mediazione della Chiesa, da
coloro che in essa sono stati costituiti in autorità e dai
confratelli. Assumano con serena fermezza il rischio di scelte coraggiose
nella vita sociale.3. Reg. 8 I fratelli amino l'incontro
filiale con Dio e facciano della preghiera e della contemplazione
l'anima del proprio essere e del proprio operare. Cerchino di scoprire
la presenza del Padre nel proprio cuore, nella natura e nella storia
degli uomini, nella quale si compie il suo piano salvifico. La contemplazione
di tale mistero li renderà pronti a collaborare a questo
disegno d'amore.Art. 131. Reg. 7 I francescani secolari,
anticamente detti « i fratelli e le sorelle della penitenza
», si propongono di vivere in spirito di conversione permanente.
Mezzi per coltivare questa caratteristica della vocazione francescana,
singolarmente e in Fraternità, sono: l'ascolto e le celebrazioni
della Parola di Dio, la revisione di vita, i ritiri spirituali,
l'aiuto di un consigliere spirituale e le celebrazioni penitenziali.
Si accostino con frequenza al sacramento della Riconciliazione e
ne curino la celebrazione comunitaria, sia in Fraternità
che con tutto il Popolo di Dio [12]
.2. In questo spirito di conversione va vissuto l'amore al
rinnovamento della Chiesa, da accompagnare con il rinnovamento personale
e comunitario. Frutto della conversione, che è una risposta
all'amore di Dio, sono le opere di carità nei confronti dei
fratelli [13] .3. Le pratiche
penitenziali come il digiuno e l'astinenza, tradizionali fra i penitenti
francescani, vanno conosciute, apprezzate e vissute secondo le indicazioni
generali della Chiesa.Art. 141. Consapevoli che Dio ha voluto
fare di tutti noi un popolo e che ha reso la sua Chiesa sacramento
universale di salvezza, i fratelli si impegnino ad una riflessione
di fede sulla Chiesa, sulla sua missione nel mondo di oggi e sul
ruolo dei laici francescani in essa, raccogliendo le sfide e assumendo
le responsabilità che questa riflessione farà loro
scoprire.2. Reg. 8 L'Eucaristia è il centro
della vita della Chiesa. In essa Cristo ci unisce a Lui e tra noi
come un unico corpo. Quindi, l'Eucaristia sia il centro della vita
della Fraternità; i fratelli partecipino all'Eucaristia con
la maggiore frequenza possibile, memori del rispetto e dell'amore
di Francesco che nell'Eucaristia ha vissuto tutti i misteri della
vita di Cristo.3. Partecipino ai sacramenti della Chiesa,
attenti non solo alla santificazione personale ma anche a servire
la crescita della Chiesa e l'espansione del Regno. Collaborino alla
celebrazione viva e consapevole nelle proprie parrocchie, in particolare
alla celebrazione del battesimo, della cresima, del matrimonio e
dell'unzione degli infermi.4. I fratelli e le Fraternità
si attengano all'indicazione del Rituale riguardo alle diverse forme
di associarsi alla preghiera liturgica della Chiesa, privilegiando
la celebrazione della Liturgia delle Ore [14]
.5. In ogni luogo e in ogni tempo è possibile ai veri
adoratori del Padre rendergli culto e pregarlo; tuttavia i fratelli
cerchino di trovare tempi di silenzio e di raccoglimento da dedicare
esclusivamente alla preghiera.Art. 151. Reg. 11 I
francescani secolari si impegnano a vivere lo spirito delle Beatitudini
e in special modo lo spirito di povertà. La povertà
evangelica manifesta la fiducia nel Padre, attua la libertà
interiore e dispone a promuovere una più giusta distribuzione
delle ricchezze.2. I francescani secolari, che mediante il
lavoro e i beni materiali debbono provvedere alla propria famiglia
e servire la società, hanno un modo peculiare di vivere la
povertà evangelica. Per comprenderlo ed attuarlo si richiede
un forte impegno personale e lo stimolo della Fraternità
mediante la preghiera e il dialogo, la revisione comunitaria della
vita, l'ascolto delle indicazioni della Chiesa e delle istanze della
società.3. I francescani secolari si impegnino a ridurre
le esigenze personali per poter meglio condividere i beni spirituali
e materiali con i fratelli, soprattutto con gli ultimi. Ringrazino
Dio per i beni ricevuti, usandoli come buoni amministratori e non
come padroni.
Prendano fermamente posizione contro il consumismo e contro le ideologie
e le prassi che antepongono la ricchezza ai valori umani e religiosi
e che permettono lo sfruttamento dell'uomo.4. Amino e pratichino
la purezza del cuore, fonte della vera fraternità.Art. 161.
Reg. 9 Maria, madre di Gesù, è modello nell'ascolto
della Parola e nella fedeltà alla vocazione: in Lei, come
Francesco, vediamo realizzate tutte le virtù evangeliche
[15] .I fratelli coltivino l'amore
intenso alla Vergine Santissima, l'imitazione, la preghiera e l'abbandono
filiale. Manifestino la propria devozione con espressioni di fede
genuina nelle forme accettate dalla Chiesa.2. Maria è
modello di amore fecondo e fedele per tutta la comunità ecclesiale.
I francescani secolari e le Fraternità cerchino di vivere
l'esperienza di Francesco, che fece della Vergine la guida della
sua opera; con lei, come i discepoli nella Pentecoste, accolgano
lo Spirito per realizzarsi in comunità d'amore [16]
.
Titolo
II - Presenza Attiva nella Chiesa e nel Mondo
Art. 171. Reg. 6 Chiamati a collaborare
alla costruzione della Chiesa come sacramento di salvezza per tutti
gli uomini e resi per il Battesimo e la Professione « testimoni
e strumenti della sua missione », i francescani secolari annunziano
Cristo con la vita e la parola. Il loro apostolato preferenziale
è la testimonianza personale [17]
nell'ambiente in cui vivono e il servizio all'edificazione del regno
di Dio nelle realtà terrestri.2. Nelle Fraternità
si promuova la preparazione dei fratelli alla diffusione del messaggio
evangelico « nelle comuni condizioni del secolo » [18]
e alla collaborazione alla catechesi nelle comunità ecclesiali.3.
Coloro che sono chiamati a svolgere la missione di catechisti, di
presidi di comunità ecclesiali o altri ministeri, nonché
i ministri sacri, facciano proprio l'amore di Francesco alla Parola
di Dio, la sua fede in coloro che l'annunziano e il grande fervore
con cui egli ha ricevuto dal Papa la missione di predicare la penitenza.4.
La partecipazione al servizio di santificare, che la Chiesa esercita
mediante la liturgia, la preghiera e le opere di penitenza e carità,
viene messa in pratica dai fratelli anzitutto nella propria famiglia,
poi nella Fraternità ed infine con la loro presenza attiva
nella Chiesa locale e nella società.Per una
società giusta e fraternaArt. 181. I francescani secolari
sono chiamati ad offrire un contributo proprio, ispirato alla persona
e al messaggio di San Francesco d'Assisi, ad una civiltà
in cui la dignità della persona umana, la corresponsabilità
e l'amore siano realtà vive [19]
.2. Reg. 13 Devono approfondire i veri fondamenti
della fraternità universale e creare ovunque spirito di accoglienza
e atmosfera di fratellanza. Si impegnino con fermezza contro ogni
forma di sfruttamento, di discriminazione e di emarginazione e contro
ogni atteggiamento di indifferenza verso gli altri.3. Reg.
13 Collaborino con i movimenti che promuovono la fratellanza
tra i popoli: si impegnino a « creare condizioni di vita degne
» per tutti e ad operare per la libertà di ogni popolo.4.
Seguendo l'esempio di Francesco, Patrono degli ecologisti, promuovano
attivamente iniziative a salvaguardia del creato, collaborando agli
sforzi per evitare l'inquinamento e il degrado della natura, e per
creare condizioni di vita e di ambiente che non siano di minaccia
all'uomo.Art. 191. Reg. 14 I francescani secolari
agiscano sempre come lievito nell'ambiente in cui vivono mediante
la testimonianza dell'amore fraterno e di chiare motivazioni cristiane.2.
In spirito di minorità, scelgano un rapporto preferenziale
verso i poveri e gli emarginati, siano essi singoli individui o
categorie di persone o un intero popolo; collaborino al superamento
dell'emarginazione e di quelle forme di povertà che sono
frutto di inefficienza e di ingiustizia.Art. 201. Reg.
14 Impegnati a edificare il regno di Dio nelle realtà
e attività temporali, i francescani secolari, per vocazione,
vivono come realtà inseparabile la loro appartenenza alla
Chiesa e alla società.2. Come primo e fondamentale
contributo all'edificazione di un mondo più giusto e fraterno,
si impegnino nell'adempimento dei doveri propri della loro attività
lavorativa e nella relativa preparazione professionale. Con lo stesso
spirito di servizio assumano le loro responsabilità sociali
e civili.Art. 211. Reg. 16 Per Francesco il lavoro
è dono e lavorare è grazia. Il lavoro di ogni giorno
è non solo mezzo di sostentamento, ma occasione di servizio
a Dio e al prossimo e via per sviluppare la propria personalità.
Nella convinzione che il lavoro è un diritto ed un dovere
e che ogni forma di occupazione merita rispetto, i fratelli si impegnino
a collaborare affinché tutti abbiano la possibilità
di lavorare e i processi lavorativi siano sempre più umani.2.
Lo svago e la ricreazione hanno un valore proprio e sono necessari
allo sviluppo della persona. I francescani secolari curino una equilibrata
relazione tra lavoro e riposo e si adoperino per realizzare forme
qualificate di occupazione nel tempo libero [20]
.Art. 221. Reg. 15 I francescani secolari « siano
presenti ... nel campo della vita pubblica »; collaborino,
per quanto è loro possibile, alla emanazione di leggi e ordinamenti
giusti.2. Nel campo della promozione umana e della giustizia,
le Fraternità devono impegnarsi con iniziative coraggiose,
in sintonia con la vocazione francescana e con le direttive della
Chiesa. Prendano posizioni chiare quando l'uomo è colpito
nella sua dignità a causa di qualsiasi forma di oppressione
o di indifferenza. Offrano il loro servizio fraterno alle vittime
dell'ingiustizia.3. La rinunzia all'uso della violenza, caratteristica
dei discepoli di Francesco, non significa rinunzia all'azione; i
fratelli, però, badino che i loro interventi siano sempre
ispirati all'amore cristiano.Art. 231. Reg. 19 La
pace è opera della giustizia e frutto della riconciliazione
e dell'amore fraterno [21] . I francescani
secolari sono chiamati ad essere portatori di pace nella loro famiglia
e nella società:
-- curino la proposta e la diffusione di idee e di atteggiamenti
pacifici;
-- sviluppino iniziative proprie e collaborino, singolarmente e
come Fraternità, alle iniziative del Papa, delle Chiese particolari
e della Famiglia Francescana;
-- collaborino con i movimenti e le istituzioni che promuovono la
pace nel rispetto dei suoi fondamenti autentici.2. Pur riconoscendo
il diritto sia personale che nazionale alla legittima difesa, apprezzino
la scelta di coloro che, per obiezione di coscienza, rifiutano di
« portare armi ».3. Per salvaguardare la pace nella
famiglia, i fratelli facciano a tempo debito il testamento dei propri
beni.Nella famigliaArt. 241. Reg. 17
I francescani secolari considerino la propria famiglia come l'ambito
prioritario nel quale vivere il loro impegno cristiano e la vocazione
francescana ed in essa diano spazio alla preghiera, alla Parola
di Dio e alla catechesi cristiana, adoperandosi per il rispetto
di ogni vita dal suo concepimento e in ogni situazione, fino alla
morte.
I coniugati trovano nella Regola OFS un valido aiuto nel proprio
cammino di vita cristiana, consapevoli che, nel sacramento del Matrimonio,
il loro amore partecipa dell'amore che Cristo ha per la sua Chiesa.
L'amore degli sposi e l'affermazione del valore della fedeltà
sono una profonda testimonianza per la propria famiglia, per la
Chiesa e per il mondo.2. Nella Fraternità:
-- sia tema di dialogo e di comunicazione di esperienze la spiritualità
familiare e coniugale e l'impostazione cristiana dei problemi familiari;
-- si condividano i momenti importanti della vita familiare dei
confratelli e si abbia fraterna attenzione a coloro - celibi o nubili,
vedovi, genitori soli, separati, divorziati -- che vivono in situazioni
e condizioni difficili;
-- Reg. 19 si creino condizioni per il dialogo intergenerazionale;
-- si favorisca la formazione di gruppi di sposi e di gruppi familiari.3.
I fratelli collaborino agli sforzi che si fanno nella Chiesa e nella
società per affermare il valore della fedeltà e il
rispetto alla vita e per dare risposta ai problemi sociali della
famiglia.Art. 25Convinti della necessità di educare «
i fanciulli in modo che aprano il loro animo alla comunità
... e acquistino la coscienza di essere membri vivi e attivi del
Popolo di Dio » [22] e del fascino
che Francesco può esercitare su di loro, si favorisca la
formazione di gruppi di fanciulli i quali, con l'aiuto di una pedagogia
e di una organizzazione adatta alla loro età, siano iniziati
alla conoscenza e all'amore della vita francescana. Gli Statuti
nazionali daranno opportuni orientamenti per l'organizzazione di
questi gruppi e per il loro rapporto con la Fraternità e
con i gruppi giovanili francescani.Messaggeri di
gioia e di speranzaArt. 261. Anche nel dolore Francesco ha
sperimentato la fiducia e la gioia attingendo:
-- all'esperienza della paternità di Dio;
-- alla fede incrollabile di risorgere con Cristo alla vita eterna;
-- all'esperienza di poter incontrare e lodare il Creatore nella
fraternità universale con tutte le creature [23]
.
Reg. 19 Perciò, in conformità al Vangelo, i
francescani secolari dicono il loro sì alla speranza e alla
gioia di vivere. Offrono un contributo contro le molteplici angustie
e il pessimismo, preparando un futuro migliore.2. Nella Fraternità,
i fratelli promuovano la mutua intesa e curino che l'ambiente delle
riunioni sia accogliente e rifletta la gioia. Si incoraggino a vicenda
nel bene.Art. 271. Reg. 19 I fratelli, progredendo
nell'età, imparino ad accettare la malattia e le crescenti
difficoltà e a dare alla loro vita un senso più profondo,
nel progressivo distacco e avvio verso la terra promessa. Siano
fermamente convinti che la comunità dei credenti in Cristo
e di coloro che si amano in Lui proseguirà nella vita eterna
come « comunione dei santi ».2. I francescani secolari
si impegnino a creare nel loro ambiente, e anzitutto nelle Fraternità,
un clima di fede e di speranza, affinché « sorella morte
» sia guardata come passaggio al Padre e tutti possano prepararvisi
con serenità.
Capitolo
terzo - Vita in Franternità
Titolo I - Orientamenti Generali
Art. 281. La Fraternità dell'OFS trova la sua origine
nell'ispirazione di San Francesco d'Assisi, cui l'Altissimo rivelò
la essenzialità evangelica della vita in comunione fraterna
[24] .2. Reg. 20 «
L'OFS si articola in Fraternità ai vari livelli », con
il fine di promuovere in forma ordinata l'unione e la collaborazione
vicendevole tra i fratelli e la loro presenza attiva e comunitaria,
sia nella Chiesa particolare che nella Chiesa universale. L'OFS
favorirà, inoltre, l'impegno delle Fraternità al servizio
nel mondo, e in particolare nella vita della società.3.
I fratelli si uniscono sia in Fraternità locali, erette presso
una Chiesa o una casa religiosa, sia in Fraternità personali,
costituite per motivazioni precise, valide e riconosciute nel decreto
di erezione [25] .Art. 291.
Le Fraternità locali si raggruppano in Fraternità
a vario livello: regionale, nazionale, internazionale secondo criteri
ecclesiali, territoriali o d'altra natura. Esse sono coordinate
e collegate a norma della Regola e delle Costituzioni. È
questa una esigenza della comunione tra le Fraternità, dell'ordinata
collaborazione tra loro e dell'unità dell'OFS.2. Reg.
20 Queste Fraternità, che hanno singolarmente personalità
giuridica nella Chiesa, acquistino, se possibile, la personalità
giuridica civile per il migliore adempimento della propria missione.
Spetta ai Consigli nazionali dare orientamenti sulle motivazioni
e sulle procedure da seguire.3. Gli Statuti nazionali devono
indicare i criteri di organizzazione dell'OFS nella nazione. L'applicazione
di questi criteri si lascia al prudente giudizio dei Responsabili
delle Fraternità interessate e del Consiglio nazionale.Art.
301. I fratelli sono corresponsabili della vita della Fraternità
a cui appartengono e dell'OFS come unione organica di tutte le Fraternità
sparse nel mondo.2. Il senso di corresponsabilità
dei membri esige la presenza personale, la testimonianza, la preghiera,
la collaborazione attiva secondo le possibilità di ciascuno
e gli eventuali impegni nell'animazione della Fraternità.3.
Reg. 25 In spirito di famiglia, ciascun fratello versi alla
cassa della Fraternità un contributo a misura delle proprie
possibilità allo scopo di fornire i mezzi finanziari occorrenti
alla vita della Fraternità e alle sue opere di culto, di
apostolato e caritative. I fratelli provvederanno altresì
al finanziamento e ad altri contributi per sostenere le attività
e le opere delle Fraternità di livello superiore.Art. 311.
Reg. 21 « Nei diversi livelli, ogni Fraternità
è animata e guidata da un Consiglio e un Ministro (o Presidente)
». Tali uffici vengono conferiti mediante elezioni in conformità
con la Regola, le Costituzioni e gli Statuti propri. Solo in casi
eccezionali o nella prima fase della loro istituzione, possono esistere
Fraternità senza un regolare Consiglio. A questa carenza
sopperisce il Consiglio di livello superiore per il tempo strettamente
necessario ad assicurare la ripresa o l'avvio della Fraternità,
la formazione dei suoi animatori e l'espletamento delle elezioni.2.
L'ufficio di Ministro o di Consigliere è un servizio fraterno,
un impegno a sentirsi disponibile e responsabile nei confronti di
ogni fratello e della Fraternità, affinché ognuno
si realizzi nella propria vocazione e ogni Fraternità sia
una vera comunità ecclesiale francescana, attivamente presente
nella Chiesa e nella società.3. I Responsabili dell'OFS
ad ogni livello siano fratelli professi perpetui, convinti della
validità della vita evangelica francescana, attenti con visione
larga e generosa alla vita della Chiesa e della società,
aperti al dialogo, disponibili a dare e a ricevere aiuto e collaborazione.4.
I Responsabili curino la preparazione e l'animazione spirituale
e tecnica delle riunioni, sia delle Fraternità che dei Consigli.
Cerchino di infondere animo e vita alla Fraternità con la
propria testimonianza, suggerendo i mezzi idonei per lo sviluppo
della vita di Fraternità e delle attività apostoliche,
alla luce delle fondamentali opzioni francescane. Curino che le
decisioni prese siano adempiute e promuovano la collaborazione dei
fratelli.Art. 321. I Ministri e Consiglieri vivano e promuovano
lo spirito e la realtà della comunione tra i fratelli, tra
le varie Fraternità e fra di esse e la Famiglia Francescana.
Abbiano a cuore, sopra ogni altra cosa, la pace e la riconciliazione
nell'ambito della Fraternità.2. Reg. 21 Il
compito di guida dei Ministri e Consiglieri è temporaneo.
I fratelli, fuggendo ogni ambizione, devono mostrare l'amore alla
Fraternità con lo spirito di servizio e con la disponibilità
tanto ad accettare come a lasciare l'incarico.Art. 331. Nella
guida e coordinamento delle Fraternità e dell'Ordine si deve
promuovere la personalità e capacità dei singoli fratelli
e delle singole Fraternità e va rispettata la pluriformità
di espressioni dell'ideale francescano e la varietà culturale.2.
I Consigli di livello superiore non facciano ciò che può
essere svolto adeguatamente sia dalle Fraternità locali,
che da un Consiglio di livello inferiore; rispettino e promuovano
la loro vitalità affinché essi adempiano adeguatamente
ai propri doveri. Le Fraternità locali e i Consigli interessati
si impegnino a mettere in pratica le decisioni del Consiglio internazionale
e degli altri Consigli di livello superiore e ad attuarne i programmi
adattandoli, quando occorra, alla propria realtà.Art. 34Laddove
la situazione ambientale e i bisogni dei suoi membri lo richiedano,
nell'ambito della Fraternità possono essere costituiti, sotto
la guida dell'unico Consiglio, sezioni o gruppi che radunino i membri
accomunati da particolari esigenze, da affinità di interessi
o da identità di scelte operative.
Tali gruppi potranno darsi norme specifiche relative ad incontri
ed attività, ferma restando la fedeltà alle esigenze
che nascono dall'appartenenza ad una Fraternità. Gli Statuti
nazionali stabiliscono i criteri idonei per la formazione e il funzionamento
delle sezioni o gruppi.Art. 351. I sacerdoti secolari, che
si riconoscono chiamati dallo Spirito a partecipare al carisma di
San Francesco d'Assisi nella Fraternità secolare, trovino
in essa attenzione specifica, conforme alla loro missione nel Popolo
di Dio.2. I sacerdoti secolari francescani possono anche
riunirsi in Fraternità personale, allo scopo di approfondire
gli stimoli ascetici e pastorali che la vita e la dottrina di Francesco
e la Regola dell'OFS offrono loro per meglio vivere la loro vocazione
nella Chiesa. È opportuno che queste Fraternità abbiano
Statuti propri che prevedano le modalità concrete relative
alla composizione, agli incontri fraterni e alla formazione spirituale,
nonché a rendere viva e operante la comunione con tutto l'Ordine.Art.
361. Possono essere di grande aiuto allo sviluppo spirituale
e apostolico dell'OFS i fratelli che, con voti privati, si impegnano
a vivere lo spirito delle Beatitudini e a rendersi più disponibili
alla contemplazione e al servizio della Fraternità. 2.
Questi fratelli e sorelle possono riunirsi in gruppi, secondo Statuti
approvati dal Consiglio nazionale o, quando la diffusione di tali
gruppi supera le frontiere di una nazione, dalla Presidenza del
CIOFS. 3. Tali Statuti devono essere in armonia con le presenti
Costituzioni.
Titolo
II - Ingresso nell'Ordine e Formazione
Art. 371. Reg. 23 L'inserimento nell'Ordine si realizza
mediante un tempo di iniziazione, un tempo di formazione e la
Professione della Regola.2. Fin dall'ingresso in Fraternità
si inizia il cammino di formazione, che deve svilupparsi per tutta
la vita. Memori che lo Spirito Santo è il principale agente
della formazione e sempre attenti a collaborare con Lui, responsabili
della formazione sono: lo stesso candidato, la Fraternità
intera, il Consiglio con il Ministro, il Maestro di formazione
e l'Assistente.3. I fratelli sono responsabili della propria
formazione per sviluppare la vocazione ricevuta dal Signore in
modo sempre più perfetto. La Fraternità è
chiamata ad aiutare i fratelli in questo cammino con l'accoglienza,
con la preghiera e con l'esempio.4. Spetta ai Consigli
nazionali e regionali, di comune intesa, l'elaborazione e l'adozione
di mezzi di formazione adatti alle situazioni locali, in aiuto
ai responsabili della formazione nelle singole Fraternità.Il
tempo di iniziazioneArt. 381. Reg. 23 Il tempo di
iniziazione, è una fase preparatoria al tempo di formazione
vero e proprio ed è destinato al discernimento della vocazione
e alla reciproca conoscenza tra la Fraternità e l'aspirante.
Deve garantire la libertà e serietà dell'ingresso
nell'OFS.2. La durata e i modi di svolgimento del tempo
di iniziazione sono stabiliti dagli Statuti nazionali.3.
Al Consiglio di Fraternità spetta il compito di decidere
le eventuali esenzioni dal tempo di iniziazione, tenuti presenti
gli orientamenti del Consiglio nazionale.Ammissione
all'OrdineArt. 391. Reg. 23 La domanda di ammissione all'Ordine
è presentata dall'aspirante al Ministro di una Fraternità
locale o personale con atto formale, possibilmente per iscritto.2.
Condizioni per l'ammissione sono: professare la fede cattolica,
vivere in comunione con la Chiesa, avere una buona condotta morale,
mostrare segni chiari di vocazione [26]
.3. Il Consiglio della Fraternità decide collegialmente
sulla domanda e dà risposta formale all'aspirante e comunicazione
alla Fraternità.4. Il rito dell'ammissione si svolga
secondo il Rituale [27] . L'atto
viene registrato e conservato nell'archivio della Fraternità.Il
tempo di formazioneArt. 401. Reg. 23 Il tempo di
formazione iniziale ha la durata di almeno un anno. Gli Statuti
nazionali possono fissare una maggiore durata. Scopo di questo
periodo è la maturazione della vocazione, l'esperienza
della vita evangelica in Fraternità, la migliore conoscenza
dell'Ordine. Questa formazione sia vissuta con frequenti riunioni
di studio e di preghiera e con esperienze concrete di servizio
e di apostolato. Tali riunioni, per quanto possibile e opportuno,
si tengano in comune con i candidati di altre Fraternità.2.
I candidati vengono guidati alla lettura e alla meditazione delle
Sacre Scritture, alla conoscenza della persona e degli scritti
di Francesco e della spiritualità francescana, allo studio
della Regola e delle Costituzioni. Sono educati ad amare la Chiesa
e ad accogliere il suo Magistero. I laici si esercitano a vivere
con stile evangelico l'impegno temporale nel mondo.3. La
partecipazione alle riunioni della Fraternità locale è
un presupposto irrinunciabile per essere iniziati alla preghiera
comunitaria e alla vita di fraternità.4. Sia adottata
una pedagogia di stile francescano e rispondente alla mentalità
dell'ambiente.La Professione o Promessa di vita
evangelicaArt. 411. Reg. 23 Il candidato, terminato
il tempo di formazione iniziale, fa richiesta di emettere la Professione
al Ministro della Fraternità locale. Il Consiglio di Fraternità,
udito il Maestro della formazione e l'Assistente, decide mediante
votazione segreta sull'ammissione alla Professione e ne dà
risposta al candidato e annunzio alla Fraternità.2.
Condizioni per la Professione o Promessa di vita evangelica sono:
-- il compimento dell'età stabilita dagli Statuti nazionali;
-- la partecipazione attiva alla formazione iniziale per almeno
un anno;
-- il consenso del Consiglio della Fraternità locale.3.
Ove si ritenga opportuno prolungare il tempo di formazione iniziale,
esso non venga prorogato per più di un anno oltre il tempo
stabilito dallo Statuto nazionale.Art. 421. La Professione
è l'atto ecclesiale solenne con il quale il candidato,
memore della chiamata ricevuta da Cristo, rinnova le promesse
battesimali e afferma pubblicamente il proprio impegno a vivere
il Vangelo nel mondo secondo l'esempio di Francesco e seguendo
la Regola dell'OFS.2. Reg 23 La Professione incorpora
il candidato all'Ordine ed è di per sé un impegno
perpetuo. La Professione perpetua, per ragioni pedagogiche oggettive
e concrete, può essere preceduta da una Professione temporanea
rinnovabile annualmente. Il tempo totale della Professione temporanea
non può superare i tre anni [28]
.3. La Professione è ricevuta dal Ministro della
Fraternità locale, o da un suo delegato, a nome della Chiesa
e dell'OFS. Il rito si svolga secondo le disposizioni del Rituale
[29] .4. La Professione
non impegna unicamente i professi verso la Fraternità,
bensì allo stesso modo impegna la Fraternità a prendersi
cura del loro benessere umano e religioso.5. L'atto di
Professione viene registrato e conservato nell'archivio della
Fraternità.Art. 43Gli Statuti nazionali stabiliscono:
-- Reg. 23 l'età minima per la Professione, che
non potrà essere comunque inferiore a 18 anni compiuti;
-- il segno distintivo di appartenenza all'Ordine (il « TAU
» o altro simbolo francescano).Formazione
permanenteArt. 441. Iniziata nelle tappe precedenti, la
formazione dei fratelli si attua in modo permanente e continuo.
Essa va intesa come aiuto alla conversione di ciascuno [30]
e di tutti e all'adempimento della propria missione nella Chiesa
e nella società.2. La Fraternità ha il dovere
di dedicare speciale attenzione alla formazione dei neo-professi
e dei professi temporanei, per far maturare la loro vocazione
e far radicare il senso di appartenenza.3. La formazione
permanente, anche mediante corsi, incontri, scambio di esperienze,
ha lo scopo di aiutare tutti i fratelli:
-- Reg. 4 ad ascoltare e meditare la Parola di Dio, «
passando dal Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo »;
-- a riflettere, illuminati dalla fede e aiutati dai documenti
del Magistero, sugli avvenimenti della Chiesa e della società
prendendo, conseguentemente, delle posizioni coerenti;
-- ad attualizzare e approfondire la vocazione francescana studiando
gli scritti di San Francesco, Santa Chiara e di autori francescani.
Promozione vocazionaleArt. 451. La promozione
di vocazione all'Ordine è un dovere di tutti i fratelli
ed è segno della vitalità delle Fraternità
stesse.
I fratelli, convinti della validità della forma francescana
di vita, pregano Dio che conceda la grazia della vocazione francescana
a nuovi membri.2. Sebbene niente possa sostituire la testimonianza
di ciascuno e delle Fraternità, i Consigli debbono adottare
mezzi opportuni per promuovere la vocazione secolare francescana.
Titolo
III - La Fraternità ai Vari Livelli
La Fraternità
localeArt. 461. Reg. 22 L'erezione canonica della
Fraternità locale spetta al competente Superiore maggiore
religioso a richiesta dei fratelli interessati, previa consultazione
e con la collaborazione del Consiglio di livello superiore, con
il quale la nuova Fraternità sarà in relazione secondo
lo Statuto nazionale.
È necessario il consenso scritto dell'Ordinario del luogo
per l'erezione canonica di una Fraternità, fuori dalle
case o chiese dei religiosi francescani del Primo Ordine o del
TOR [31] .2. Per l'erezione
valida di una Fraternità locale si richiedono almeno cinque
membri professi perpetui. L'ammissione e la Professione di questi
primi fratelli saranno ricevute dal Consiglio di altra Fraternità
locale o dal Consiglio di livello superiore, che nei modi idonei
ne avrà curato la formazione. Gli atti di ammissione e
Professione e il decreto di erezione vengono conservati nell'archivio
della Fraternità, inviandone copia al Consiglio di livello
superiore.3. Se in una nazione non ci sono ancora Fraternità
dell'OFS, spetta alla Presidenza del CIOFS provvedere in merito.Art.
471. Reg. 22 Ogni Fraternità locale, cellula
prima dell'unico OFS, è affidata alla cura pastorale dell'Ordine
religioso francescano che l'ha canonicamente eretta.2.
Una Fraternità locale può passare alla cura pastorale
di altro Ordine religioso francescano con le modalità previste
dagli Statuti nazionali.Art. 481. In caso di cessazione
di una Fraternità, i beni patrimoniali della stessa, la
biblioteca e l'archivio sono acquisiti dalla Fraternità
di livello immediatamente superiore.2. In caso di reviviscenza
secondo le leggi canoniche, la Fraternità riprenderà
gli eventuali beni residui, la propria biblioteca e l'archivio.Il
Consiglio della FraternitàArt. 491. Il Consiglio
della Fraternità locale è formato dai seguenti uffici:
Ministro, Vice Ministro, Segretario, Tesoriere e Maestro della
formazione. Secondo le esigenze di ciascuna Fraternità,
possono aggiungersi altri uffici. Fa parte di diritto del Consiglio
l'Assistente spirituale della Fraternità [32]
.2. La Fraternità, riunita in Assemblea o Capitolo,
tratta gli argomenti che interessano la sua vita e organizzazione.
Ogni tre anni, in Assemblea o Capitolo elettivo, elegge il Ministro
e il Consiglio secondo le norme previste nelle Costituzioni e
negli Statuti.Art. 501. Spetta al Consiglio della Fraternità
locale:
-- promuovere le iniziative necessarie per favorire la vita fraterna,
per incrementare la formazione umana, cristiana e francescana
dei suoi membri, per sostenerli nella loro testimonianza e nell'impegno
nel mondo;
-- fare scelte concrete e coraggiose, adeguate alla situazione
della Fraternità, tra le molteplici attività possibili
nel campo apostolico. 2. Sono, inoltre, compiti del Consiglio:
a. decidere l'accettazione e l'ammissione alla Professione dei
nuovi fratelli [33] ;
b. stabilire un fraterno dialogo con i membri che si trovano in
difficoltà particolari e adottare conseguenti provvedimenti;
c. accogliere la domanda di ritiro e decidere la sospensione di
un membro dalla Fraternità;
d. decidere la costituzione di sezioni o gruppi, in conformità
alle Costituzioni e agli Statuti;
e. decidere in merito alla destinazione dei fondi disponibili
e, in generale, deliberare nelle materie riguardanti la conduzione
finanziaria e gli affari economici della Fraternità;
f. conferire incarichi ai Consiglieri e agli altri professi;
g. richiedere religiosi idonei e preparati come Assistenti ai
competenti Superiori del Primo Ordine e del TOR;
h. adempiere agli altri doveri indicati nelle Costituzioni o necessari
per raggiungere i propri scopi.Gli uffici nella
FraternitàArt. 511. Ferma restando la corresponsabilità
del Consiglio nell'animazione e guida della Fraternità,
spetta al Ministro, che è il primo responsabile della Fraternità,
curare che siano messi in pratica gli orientamenti e le decisioni
della Fraternità e del Consiglio, che informerà
del suo operato.2. Il Ministro, inoltre, ha il compito
di:
a. convocare, presiedere e dirigere le riunioni della Fraternità
e del Consiglio; convocare ogni tre anni il Capitolo elettivo
della Fraternità, sentito il Consiglio sulla formalità
della convocazione;
b. preparare la relazione annuale da inviare al Consiglio di livello
superiore, previa approvazione del Consiglio della Fraternità;
c. rappresentare la Fraternità in tutte le sue relazioni
con le autorità ecclesiastiche e civili. Quando la Fraternità
acquisti la personalità giuridica nell'ordinamento civile,
il Ministro ne assume, ove possibile, la rappresentanza legale;
d. chiedere, con il consenso del Consiglio, la visita pastorale
e la visita fraterna almeno una volta nel triennio;
e. porre in essere gli atti che le Costituzioni riferiscono alla
sua competenza.Art. 521. Il Vice Ministro ha il compito
di:
a. collaborare con il Ministro in spirito fraterno ed affiancarlo
nello svolgimento dei compiti che gli sono propri;
b. esercitare le funzioni che gli vengono affidate dal Consiglio
e/o dall'Assemblea o Capitolo;
c. sostituire il Ministro nelle sue competenze e responsabilità,
in caso di assenza o impedimento temporaneo;
d. assumere le funzioni di Ministro quando l'ufficio rimanga vacante
[34] .2. Il Segretario ha
il compito di:
a. redigere gli atti ufficiali della Fraternità e del Consiglio
e curarne l'invio ai rispettivi destinatari;
b. curare l'aggiornamento e la tenuta dell'archivio e dei registri
annotandovi le accettazioni, le Professioni, i decessi, i ritiri
e i trasferimenti della Fraternità [35]
;
c. provvedere alla comunicazione dei fatti più rilevanti
ai vari livelli e, se opportuno, alla divulgazione tramite i mass
media.3. Il Maestro della formazione ha il compito di:
a. coordinare, con l'aiuto degli altri membri del Consiglio, le
attività formative della Fraternità;
b. istruire e animare gli aspiranti in tempo di iniziazione, i
candidati in tempo di formazione iniziale ed i neo-professi;
c. informare il Consiglio della Fraternità, prima della
Professione, sulla idoneità del candidato per impegnarsi
a vivere secondo la Regola.4. Il Tesoriere, o economo,
ha il compito di:
a. custodire diligentemente i contributi ricevuti, annotando nell'apposito
registro le singole entrate, la data in cui gli sono state consegnate
e il nome dell'offerente, o di chi le ha raccolte;
b. annotare nel medesimo registro le voci relative alle spese,
specificandone la data e la destinazione, in conformità
alle indicazioni del Consiglio della Fraternità;
c. rendere conto della sua amministrazione all'Assemblea e al
Consiglio della Fraternità a norma dello Statuto nazionale.5.
Le disposizioni riguardanti le competenze del Vice Ministro, del
Segretario e del Tesoriere valgono, con gli opportuni adattamenti,
a tutti i livelli.Partecipazione alla vita di
FraternitàArt. 531. Reg. 24 La Fraternità
deve offrire ai propri membri occasioni di incontro e di collaborazione
attraverso riunioni, da tenere con la maggiore frequenza consentita
dalle situazioni ambientali e con il coinvolgimento di tutti.2.
Reg. 6;8 La Fraternità si riunisca periodicamente
anche come comunità ecclesiale per celebrare l'Eucaristia
in un clima che rinsaldi il vincolo fraterno e caratterizzi l'identità
della Famiglia Francescana. Dove non sia possibile la celebrazione
particolare, si partecipi a quella della più larga comunità
ecclesiale.3. L'inserimento in una Fraternità locale
e la partecipazione alla vita di fraternità è essenziale
per l'appartenenza all'OFS. Opportune iniziative dovranno essere
adottate, secondo gli orientamenti degli Statuti nazionali, per
mantenere uniti alla Fraternità i fratelli che - per validi
motivi di salute, di famiglia, di lavoro o di distanza - siano
impediti a partecipare attivamente alla vita comunitaria.4.
La Fraternità ricorda con gratitudine i fratelli defunti,
e prosegue la comunione con loro nella preghiera e nell'Eucaristia.5.
Gli Statuti nazionali possono prevedere forme particolari di adesione
alla Fraternità per coloro che, senza appartenere all'OFS,
vogliono condividerne la vita e l'attività.Art. 541.
Nel caso in cui la Fraternità di qualsiasi livello disponga
di un patrimonio mobiliare o immobiliare, dovranno essere promosse,
in conformità degli Statuti nazionali, le iniziative necessarie
affinché la Fraternità stessa acquisti la personalità
giuridica civile.2. Gli Statuti nazionali, in base alla
rispettiva legislazione civile, devono stabilire precisi criteri
per le finalità della persona giuridica, per l'amministrazione
dei beni e i relativi controlli interni; devono anche contenere
indicazioni perché l'atto costitutivo disponga in merito
alla devoluzione del suo patrimonio nel caso di estinzione della
persona giuridica.3. Gli Statuti nazionali devono stabilire,
altresì, precisi criteri affinché, nelle Fraternità
locali che hanno beni patrimoniali o li amministrano, il rispettivo
Consiglio, prima della fine del suo mandato, faccia verificare
da persona esperta, che non sia membro del Consiglio, o dal collegio
dei revisori dei conti della Fraternità, la situazione
finanziaria e patrimoniale della Fraternità.TrasferimentoArt.
55Se un fratello, per una qualsiasi ragionevole causa, desidera
passare ad altra Fraternità, previa informazione al Consiglio
della Fraternità alla quale appartiene, ne fa domanda motivata
al Ministro della Fraternità alla quale vuole essere aggregato.
Il Consiglio di quest'ultima decide dopo aver acquisito per iscritto
dalla Fraternità di provenienza le informazioni necessarie.Provvedimenti
temporaneiArt. 561. Reg. 23 I fratelli che si trovino
in difficoltà possono chiedere, con atto formale, il ritiro
temporaneo dalla Fraternità. Il Consiglio valuterà
la richiesta, con carità e prudenza, dopo un dialogo fraterno
del Ministro e dell'Assistente con l'interessato. Se le motivazioni
appaiono fondate, dopo un tempo per consentire un ripensamento
al fratello in difficoltà, il Consiglio accoglie la sua
domanda.2. Le ripetute e prolungate inadempienze agli obblighi
derivanti dalla vita di Fraternità e gli altri comportamenti
in grave contrasto con la Regola devono essere trattati dal Consiglio
in dialogo con il fratello inadempiente. Solo in caso di ostinazione
o recidiva, il Consiglio può decidere, con votazione segreta,
la sospensione, comunicandola per iscritto all'interessato.3.
Il ritiro volontario o il provvedimento di sospensione deve essere
annotato nei registri della Fraternità. Comporta l'esclusione
dalle riunioni e attività della Fraternità, compreso
il diritto di voce attiva e passiva, ferma restando l'appartenenza
all'Ordine.Art. 571. Il francescano secolare, in caso di
ritiro volontario o di sospensione dalla Fraternità, può
chiedere di esservi riammesso rivolgendo apposita domanda scritta
al Ministro.2. Il Consiglio, esaminate le ragioni addotte
dall'interessato, valuta se possono ritenersi superati i motivi
che avevano determinato il ritiro o la sospensione e, in caso
affermativo, lo riammette, annotando la decisione negli atti della
Fraternità.Provvedimenti definitiviArt.
581. Il fratello che intenda ritirarsi definitivamente
dall'Ordine, comunica per iscritto la sua intenzione al Ministro
della Fraternità. Il Ministro e l'Assistente della Fraternità
locale, con carità e prudenza, instaurano un dialogo col
fratello interessato, tenendone informato il Consiglio. Se il
fratello conferma per iscritto la sua decisione, il Consiglio
ne prende atto, e ne dà comunicazione per iscritto all'interessato.
Il ritiro definitivo è annotato nei registri della Fraternità
e comunicato al Consiglio di livello superiore.2. In presenza
di cause gravi, esterne, imputabili e giuridicamente provate,
il Ministro e l'Assistente della Fraternità locale, con
carità e prudenza, instaurano un dialogo col fratello interessato,
tenendone informato il Consiglio. Al fratello viene dato un tempo
per la riflessione e il discernimento, e gli si offre eventualmente
un aiuto esterno e competente. Se il tempo di riflessione trascorre
senza esito, il Consiglio della Fraternità chiede al Consiglio
di livello superiore di dimettere il fratello dall'Ordine. Tale
richiesta dovrà essere accompagnata da tutta la documentazione
relativa al caso.
Il Consiglio di livello superiore emetterà il decreto di
dimissione, dopo aver esaminato collegialmente la richiesta con
la relativa documentazione e verificata l'osservanza delle norme
del Diritto e delle Costituzioni.3. Il fratello che pubblicamente
abbandona la fede, viene meno alla comunione ecclesiale o a cui
viene irrogata o dichiarata la sanzione della scomunica, per il
fatto stesso decade dall'Ordine. Ciò non esonera il Consiglio
della Fraternità locale di instaurare un dialogo con l'interessato
e offrirgli fraterno aiuto. Il Consiglio di livello superiore,
su richiesta del Consiglio della Fraternità locale, raccoglie
le prove e constata ufficialmente l'avvenuta decadenza dall'Ordine.4.
Il decreto di dimissione o di decadenza dall'Ordine, perché
diventi esecutivo, deve essere confermato dal Consiglio nazionale,
cui sarà trasmessa tutta la documentazione.Art. 59Chiunque
si ritenga leso da un provvedimento adottato nei suoi confronti
può ricorrere entro tre mesi al Consiglio di livello superiore
a quello che ha adottato la decisione e, in successive istanze,
agli ulteriori livelli fino alla Presidenza del CIOFS e, in ultima
istanza, alla Santa Sede [36] .Art.
60Quanto si dice in queste Costituzioni a proposito delle Fraternità
locali vale, in quanto applicabile, anche per le Fraternità
personali.La Fraternità regionaleArt. 611.
La Fraternità regionale è l'unione organica di tutte
le Fraternità locali esistenti in un territorio o che possono
integrarsi in una unità naturale sia per vicinanza geografica
che per comuni problemi e realtà pastorali. Assicura il
collegamento tra le Fraternità locali e quella nazionale,
nel rispetto dell'unità dell'OFS e con l'integrazione collegiale
degli Ordini religiosi francescani che eventualmente curano l'assistenza
spirituale nell'area.2. La costituzione della Fraternità
regionale spetta al Consiglio nazionale secondo le Costituzioni
e gli Statuti nazionali; ne siano informati i competenti Superiori
religiosi ai quali si dovrà chiedere l'assistenza spirituale.3.
La Fraternità regionale:
-- è animata e guidata da un Consiglio e un Ministro;
-- è regolata dallo Statuto nazionale e dal proprio Statuto;
-- ha una propria sede.Art. 621. Il Consiglio regionale
è composto secondo le norme dello Statuto nazionale e del
proprio Statuto. In seno al Consiglio regionale può essere
costituita una giunta esecutiva, con le attribuzioni conferitele
dagli Statuti.2. Il Consiglio regionale ha il compito di:
a. preparare la celebrazione del Capitolo elettivo;
b. promuovere, animare e coordinare, nell'ambito regionale, la
vita e le attività dell'OFS e il suo inserimento nella
Chiesa particolare;
c. elaborare, secondo le indicazione del Consiglio nazionale e
in collaborazione con esso, il programma di lavoro dell'OFS nella
regione e curarne la divulgazione alle Fraternità locali;
d. trasmettere alle Fraternità locali le direttive del
Consiglio nazionale e della Chiesa particolare;
e. curare la formazione degli animatori;
f. offrire alle Fraternità locali attività di sostegno
per le loro esigenze formative e operative;
g. discutere e approvare la relazione annuale per il Consiglio
nazionale;
h. decidere la visita fraterna alle Fraternità locali,
anche se non richiesta, quando le circostanze lo consigliano;
i. decidere in merito alla destinazione dei fondi disponibili
e, in generale, deliberare nelle materie riguardanti la conduzione
finanziaria e gli affari economici della Fraternità regionale;
l. prima della fine del suo mandato, far verificare da persona
esperta, che non sia membro del Consiglio, o dal collegio dei
revisori dei conti della Fraternità, la situazione finanziaria
e patrimoniale della Fraternità regionale;
m. adempiere agli altri doveri indicati nelle Costituzioni o necessari
per raggiungere i propri scopi.Art. 631. Ferma restando
la corresponsabilità del Consiglio nell'animazione e guida
della Fraternità regionale, spetta al Ministro, che ne
è il primo responsabile, curare che siano messi in pratica
gli orientamenti e le decisioni del Consiglio, che informerà
del suo operato.2. Il Ministro regionale, inoltre, ha il
compito di:
a. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio regionale;
convocare ogni tre anni il Capitolo elettivo regionale, sentito
il Consiglio sulle formalità della convocazione;
b. presiedere e confermare le elezioni delle Fraternità
locali, personalmente o tramite un delegato membro del Consiglio
regionale che non sia l'Assistente spirituale;
c. effettuare la visita fraterna alle Fraternità locali,
personalmente o tramite un delegato, membro del Consiglio;
d. partecipare agli incontri indetti dal Consiglio nazionale;
e. rappresentare la Fraternità qualora essa acquisti personalità
giuridica nell'ordinamento civile;
f. preparare la relazione annuale per il Consiglio nazionale;
g. chiedere, almeno una volta nel triennio, con il consenso del
Consiglio, la visita pastorale e la visita fraterna.Art. 64Il
Capitolo regionale è l'organo rappresentativo di tutte
le Fraternità esistenti nell'ambito di una Fraternità
regionale, con potestà elettiva e deliberativa. Gli Statuti
nazionali ne prevedono le formalità di convocazione, la
composizione, la periodicità e le competenze.La
Fraternità nazionaleArt. 651. La Fraternità
nazionale è l'unione organica delle Fraternità locali
esistenti nel territorio di uno o più Stati, collegate
e coordinate tra loro tramite le Fraternità regionali,
ove esistano.2. E' compito della Presidenza del CIOFS la
costituzione di nuove Fraternità nazionali, su richiesta
e in dialogo con i Consigli delle Fraternità interessate.
Siano informati i competenti Superiori religiosi, cui si chiederà
l'assistenza spirituale.3. La Fraternità nazionale:
-- è animata e guidata da un Consiglio e un Ministro;
-- è regolata dal proprio Statuto;
-- ha una propria sede.Art. 661. Il Consiglio nazionale
è composto secondo le norme dello Statuto nazionale. In
seno al Consiglio nazionale può essere costituita una giunta
esecutiva, con le attribuzioni conferitele dallo Statuto.2.
Il Consiglio nazionale ha il compito di:
a. preparare la celebrazione del Capitolo nazionale elettivo,
secondo il proprio Statuto;
b. far conoscere e promuovere, in tutto l'ambito della propria
Fraternità nazionale, la spiritualità francescana
secolare;
c. decidere i programmi delle attività annuali a carattere
nazionale;
d. ricercare, segnalare, pubblicare e diffondere gli strumenti
necessari per la formazione dei francescani secolari;
e. animare e coordinare le attività dei Consigli regionali;
f. mantenere il collegamento con la Presidenza del CIOFS;
g. assicurare la rappresentanza della Fraternità nazionale
nel Consiglio internazionale e farsi carico delle spese che essa
comporta;
h. discutere e approvare la relazione annuale per la Presidenza
del CIOFS;
i. curare la presenza dell'OFS negli organismi ecclesiali a livello
nazionale;
l. decidere la visita fraterna ai Consigli delle Fraternità
regionali e locali, anche se non richiesta, quando le circostanze
lo esigono;
m. decidere in merito alla destinazione dei fondi disponibili
e, in generale, agli affari economici della Fraternità;
n. prima della fine del suo mandato, far verificare da persona
esperta, che non sia membro del Consiglio, o dal collegio dei
revisori dei conti della Fraternità, la situazione finanziaria
e patrimoniale della Fraternità nazionale;
o. adempiere agli altri doveri indicati nelle Costituzioni o necessari
per raggiungere i propri scopi.Art. 671. Ferma restando
la corresponsabilità del Consiglio nella animazione e guida
della Fraternità nazionale, spetta al Ministro, che ne
è il primo responsabile, curare che siano messi in pratica
gli orientamenti e le decisioni del Consiglio, che informerà
del suo operato.2. Il Ministro nazionale inoltre ha il
compito di:
a. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio nazionale;
convocare ogni tre anni il Capitolo nazionale elettivo, sentito
il Consiglio sulle formalità della convocazione, secondo
lo Statuto nazionale;
b. dirigere e coordinare con i Responsabili nazionali le attività
operative a livello nazionale;
c. riferire sulla vita e sull'attività dell'OFS del proprio
Paese al Consiglio e al Capitolo nazionale;
d. rappresentare la Fraternità nazionale nei confronti
delle autorità ecclesiastiche e civili. Quando la Fraternità
nazionale abbia personalità giuridica civile spetta al
Ministro la rappresentanza legale;
e. presiedere e confermare le elezioni dei Consigli regionali,
personalmente o tramite un delegato membro del Consiglio nazionale
che non sia l'Assistente spirituale;
f. effettuare la visita fraterna ai Consigli regionali, personalmente
o tramite un delegato, membro del Consiglio nazionale;
g. chiedere, con il consenso del Consiglio, la visita fraterna
e la visita pastorale almeno una volta ogni sei anni.Art. 681.
Il Capitolo nazionale è l'organo rappresentativo delle
Fraternità esistenti nell'ambito di una Fraternità
nazionale con potestà legislativa, deliberativa ed elettiva.
Può prendere decisioni legislative ed emanare norme, in
conformità con la Regola e le Costituzioni, valide nell'ambito
nazionale. Gli Statuti nazionali determinano la composizione,
la periodicità, le competenze e il modo di convocazione
del Capitolo nazionale.2. Gli Statuti nazionali possono
contemplare altre forme di riunioni e di assemblee per promuovere
la vita e l'apostolato a livello nazionale.La
Fraternità internazionaleArt. 691. La Fraternità
internazionale è costituita dall'unione organica di tutte
le Fraternità francescane secolari cattoliche del mondo.
Essa si identifica con l'insieme dell'OFS. Ha propria personalità
giuridica nella Chiesa. Si organizza e opera in conformità
con le Costituzioni e il proprio Statuto.2. La Fraternità
internazionale è animata e guidata dal Consiglio Internazionale
OFS (CIOFS), con sede in Roma (Italia), dalla sua Presidenza e
dal Ministro generale o Presidente internazionale.Art. 701.
Il Consiglio internazionale è composto dai seguenti membri,
eletti a norma delle Costituzioni e dello Statuto proprio:
-- fratelli professi dell'OFS;
-- rappresentanti della Gioventù Francescana.Fanno parte,
inoltre, del Consiglio internazionale i quattro Assistenti generali.2.
In seno al Consiglio internazionale è costituita la Presidenza
del CIOFS, che ne costituisce parte integrante.3. Il Consiglio
internazionale riunito in Capitolo generale è il massimo
organo di governo dell'OFS, con potestà legislativa, deliberativa
ed elettiva. Può prendere decisioni legislative ed emanare
norme in conformità con la Regola e le Costituzioni.4.
Il Consiglio internazionale si riunisce ogni sei anni in Capitolo
generale elettivo, e almeno una volta tra due Capitoli generali
elettivi, secondo le norme stabilite dalle Costituzioni e dallo
Statuto internazionale.Art. 711. Finalità e compiti
del Consiglio internazionale sono:
a. promuovere e sostenere la vita evangelica secondo lo spirito
di San Francesco d'Assisi, nella condizione secolare dei fedeli
viventi nel mondo intero;
b. consolidare il senso di unità dell'OFS nel rispetto
del pluralismo delle persone e dei gruppi, nonché rafforzare
il vincolo di comunione, di collaborazione, di condivisione tra
le Fraternità nazionali;
c. armonizzare, secondo l'indole originaria dell'OFS, le sane
tradizioni con l'aggiornamento in campo teologico, pastorale e
legislativo, in vista di una specifica formazione evangelica francescana;
d. contribuire, in linea con la tradizione dell'OFS, alla diffusione
delle idee e delle iniziative che valgono a favorire la disponibilità
dei francescani secolari nella vita della Chiesa e della società;
e. determinare gli orientamenti e stabilire le priorità
per l'operato della sua Presidenza;
f. interpretare le Costituzioni secondo quanto previsto nell'articolo
5,2.2. Lo Statuto internazionale specifica la composizione
del Consiglio internazionale e il modo di convocare le sue riunioni.Art.
721. La Presidenza del CIOFS è composta da:
-- il Ministro generale;
-- il Vice Ministro;
-- i Consiglieri di Presidenza;
-- un membro della Gioventù Francescana;
-- gli Assistenti generali dell'OFS.2. I Consiglieri di
Presidenza vengono eletti a norma dello Statuto internazionale
che ne determina il numero e le aree da rappresentare.Art. 73Doveri
e compiti della Presidenza del CIOFS sono:
a. far applicare le decisioni e gli orientamenti del Capitolo
generale;
b. coordinare, animare e guidare l'OFS sul piano internazionale,
per rendere operante l'interdipendenza e la reciprocità
dell'OFS ai vari livelli di Fraternità;
c. intervenire con spirito di servizio, secondo le circostanze,
per portare aiuto fraterno nel chiarimento e nella risoluzione
di gravi e urgenti problemi dell'OFS, informando il Consiglio
nazionale interessato e il Capitolo generale successivo;
d. rafforzare, a livello mondiale, i reciproci rapporti di collaborazione
tra l'OFS e le altre componenti della Famiglia Francescana;
e. organizzare, a norma dello Statuto internazionale, delle riunioni
o assemblee per promuovere la vita e l'apostolato dell'OFS a livello
internazionale;
f. collaborare con le Organizzazioni e Associazioni che sostengono
gli stessi valori;
g. adempiere agli altri doveri indicati nelle Costituzioni o necessari
per raggiungere le proprie finalità.Art. 741. Ferma
restando la corresponsabilità della Presidenza del CIOFS,
spetta al Ministro generale, che ne è il primo responsabile,
curare che siano messi in pratica le decisioni e gli orientamenti
del Capitolo generale e della Presidenza, che informerà
del suo operato.2. Il Ministro generale, inoltre, ha il
compito di:
a. convocare e presiedere le riunioni della Presidenza secondo
il proprio Statuto;
b. convocare, con il consenso della Presidenza, e presiedere le
riunioni del Capitolo generale;
c. essere segno visibile ed effettivo della comunione e della
reciprocità vitale tra l'OFS e i Ministri generali del
Primo Ordine Francescano e del TOR, presso i quali rappresenta
l'OFS, e curare il collegamento con la Conferenza degli Assistenti
generali;
d. rappresentare l'OFS a livello mondiale dinanzi alle autorità
ecclesiastiche e civili. Quando la Fraternità internazionale
abbia personalità giuridica civile spetta al Ministro la
rappresentanza legale;
e. effettuare la visita fraterna ai Consigli nazionali personalmente
o mediante un delegato;
f. presiedere e confermare le elezioni dei Consigli nazionali
personalmente o tramite un delegato;
g. chiedere, con il consenso della Presidenza, la visita pastorale
alla Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR;
h. intervenire nei casi urgenti, informandone la Presidenza;
i. firmare i documenti ufficiali della Fraternità internazionale;
l. esercitare, con il consenso della Presidenza ed unitamente
ad un altro Consigliere di Presidenza designato dalla medesima,
i diritti patrimoniali propri della Fraternità internazionale;
m. prima di ogni Capitolo generale, far verificare la situazione
finanziaria e patrimoniale della Fraternità internazionale
da un contabile qualificato, non coinvolto nella gestione economica
e finanziaria della Presidenza.Art. 75I compiti specifici dei
Consiglieri internazionali sono determinati dallo Statuto internazionale.
Titolo IV - Elezione agli Uffici e Cessazione
ElezioniArt. 761. Le elezioni ai vari livelli
si terranno a norma del diritto della Chiesa [37]
e delle Costituzioni.
La convocazione sia fatta con anticipo di almeno un mese, indicando
il luogo, il giorno e l'ora della elezione.2. L'Assemblea
elettiva, o Capitolo, sarà presieduta dal Ministro di livello
immediatamente superiore o da un suo delegato, il quale conferma
l'elezione.
Il Ministro o il delegato non può presiedere le elezioni
nella propria Fraternità locale né le elezioni del
Consiglio di altro livello, di cui sia membro.
Sia presente l'Assistente spirituale di livello immediatamente superiore
o un suo delegato, come testimone della comunione con il Primo Ordine
e con il TOR.
Un rappresentante della Conferenza dei Ministri generali del Primo
Ordine e del TOR presiede e conferma le elezioni della Presidenza
del CIOFS.3. Il Presidente del Capitolo e l'Assistente di
livello superiore non hanno diritto di voto.4. Il Presidente
del Capitolo designa, tra i membri del Capitolo, un segretario e
due scrutatori.Art. 771. Nella Fraternità locale hanno
voce attiva, cioè possono eleggere, e passiva, cioè
possono essere eletti, i professi perpetui della Fraternità
medesima. Hanno voce solo attiva i professi temporanei.2.
Negli altri livelli hanno voce attiva: i membri secolari del Consiglio
uscente, i rappresentanti del livello immediatamente inferiore e
della Gioventù Francescana, se sono professi. Compete agli
Statuti particolari stabilire norme più concrete in applicazione
della norma precedente, avendo cura di assicurare la più
ampia base elettiva. Hanno voce passiva i francescani secolari professi
perpetui dell'ambito corrispondente.3. Gli Statuti nazionali
e quello internazionale, ciascuno per il rispettivo ambito, possono
stabilire requisiti oggettivi per poter essere eletti ai diversi
uffici.4. Per procedere validamente alla celebrazione del
Capitolo elettivo, si richiede almeno la presenza di più
della metà degli aventi diritto al voto. Per il livello locale,
gli Statuti nazionali possono disporre diversamente.Art. 781.
Per le elezioni del Ministro si richiede la maggioranza assoluta
dei voti dei presenti, espressi in segreto. Dopo due scrutini inefficaci
si procede per ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto
il maggiore numero dei voti o, se sono più di due, fra i
due candidati più anziani di Professione; dopo il terzo scrutinio,
se rimane la parità, si ritenga eletto colui che è
più anziano di Professione.2. Per le elezioni del
Vice Ministro si proceda in uguale maniera.3. Per l'elezione
dei Consiglieri, dopo un primo scrutinio senza maggioranza assoluta,
è sufficiente in un secondo scrutinio la maggioranza relativa
dei voti dei presenti, espressi in segreto, salvo che gli Statuti
particolari chiedano una più larga maggioranza.4.
Il Segretario proclama il risultato delle elezioni; il Presidente,
se tutto si è svolto regolarmente e gli eletti hanno accettato
l'incarico, conferma l'elezione secondo il Rituale [38]
.Art. 791. Il Ministro e il Vice Ministro possono essere
eletti per due trienni consecutivi. Per la terza e ultima successiva
elezione all'ufficio di Ministro e Vice Ministro sarà necessaria
la maggioranza dei 2/3 dei voti dei presenti, che deve ottenersi
nel primo scrutinio.2. Il Ministro uscente non può
essere eletto Vice Ministro.3. I Consiglieri possono essere
eletti per più successivi trienni. A partire dalla terza
successiva elezione, sarà necessaria la maggioranza di 2/3
dei voti dei presenti, che deve ottenersi nel primo scrutinio.4.
Il Ministro generale, il Vice Ministro e i Consiglieri di Presidenza
possono essere eletti per solo due sessenni consecutivi.5.
Il Consiglio di livello superiore ha il diritto-dovere di invalidare
le elezioni e di indirle nuovamente in tutti i casi di inosservanza
delle predette norme.Art. 80Gli Statuti particolari possono contenere
ulteriori disposizioni applicative in materia di elezioni, purché
non siano in contrasto con le Costituzioni.Uffici
vacantiArt. 811. Quando l'ufficio di Ministro rimanga vacante
per decesso, rinunzia o altro impedimento di carattere definitivo,
il Vice Ministro ne assume l'ufficio fino al termine del mandato
per il quale il Ministro era stato originariamente eletto.2.
Vacante l'ufficio di Vice Ministro, uno dei Consiglieri viene eletto
Vice Ministro dal Consiglio della Fraternità, con validità
fino al Capitolo elettivo.3. Vacante l'ufficio di Consigliere,
il Consiglio procederà alla sua sostituzione in conformità
con gli Statuti propri, con validità fino al Capitolo elettivo.Uffici
incompatibiliArt. 82Sono incompatibili:
a. l'ufficio di Ministro di due livelli diversi;
b. gli uffici di Ministro, Vice Ministro, Segretario e Tesoriere
nello stesso livello.Rinunzia all'ufficioArt. 831.
La rinunzia in Capitolo del Ministro di qualsiasi livello va accettata
dal Capitolo stesso.
La rinunzia del Ministro, fuori del Capitolo, va presentata al Consiglio.
L'accettazione della rinunzia deve essere confermata dal Ministro
del livello superiore e, per il Ministro generale, dalla Conferenza
dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR.2. La rinunzia
agli altri uffici è presentata al Ministro e al suo Consiglio,
cui compete l'accettazione della rinunzia.RimozioneArt.
841. In caso di inadempimento dei propri doveri da parte
del Ministro, il Consiglio interessato manifesta la sua preoccupazione
in dialogo fraterno con lui. Se non ne deriva un risultato positivo,
il Consiglio informa il Consiglio di livello superiore, al quale
compete esaminare il caso e, se occorre, mediante voto segreto,
disporre la rimozione del Ministro.2. Per causa grave, pubblica
e comprovata, il Consiglio di livello superiore, dopo un dialogo
fraterno con l'interessato, può, mediante voto segreto, disporre
la rimozione di un Ministro di livello inferiore.3. La rimozione
dagli altri uffici del Consiglio, quando ci sia causa grave, spetta
al Consiglio a cui appartengono, disposta mediante voto segreto,
dopo un dialogo fraterno con l'interessato.4. Contro la rimozione
si può interporre ricorso sospensivo presso il Consiglio
di livello immediatamente superiore a quello che ha disposto la
sanzione, nel termine utile di 30 giorni [39]
.5. La rimozione del Ministro generale è di competenza
della Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR.6.
Un Consiglio di livello superiore, in caso di gravi inadempienze
o irregolarità da parte di un Ministro o di un Consiglio,
disporrà la visita fraterna al Consiglio interessato ed eventualmente
solleciterà la visita pastorale. Valuterà, con carità
e prudenza, la situazione accertata e deciderà i provvedimenti
più confacenti al caso, inclusa l'eventuale rimozione del
Consiglio o dei Responsabili interessati.
Titolo
V - L'Assistenza Spirituale e Pastorale dell'OFS
Art. 851. Come parte integrante della Famiglia Francescana
e chiamato a vivere il carisma di Francesco nella dimensione secolare,
l'OFS ha particolari, stretti rapporti con il Primo Ordine e con
il TOR [40] .2. La cura spirituale
e pastorale dell'OFS, affidata dalla Chiesa al Primo Ordine Francescano
e al TOR, è dovere anzitutto dei loro Ministri generali e
provinciali. Ad essi spetta « l'altius moderamen » di
cui al can. 303. « L'altius moderamen » mira a garantire
la fedeltà dell'OFS al carisma francescano, la comunione
con la Chiesa e l'unione con la Famiglia Francescana, valori che
rappresentano per i francescani secolari un impegno di vita.Art.
861. I Ministri generali e provinciali esercitano il loro
ufficio riguardo all'OFS mediante:
-- l'erezione delle Fraternità locali;
-- la visita pastorale;
-- l'assistenza spirituale alle Fraternità ai vari livelli.
Possono esercitare questo compito personalmente o tramite un delegato.2.
Questo servizio dei Ministri religiosi integra ma non sostituisce
quello dei Consigli e dei Ministri secolari ai quali spetta la guida,
il coordinamento e l'animazione delle Fraternità ai vari
livelli.Art. 87l. Per tutto ciò che riguarda l'insieme
dell'OFS « l'altius moderamen » deve essere esercitato
dai Ministri generali collegialmente.2. Spetta in particolare
alla Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR:
-- curare i rapporti con la Santa Sede per quanto concerne l'approvazione
dei documenti legislativi o liturgici, la cui approvazione sia competenza
della Santa Sede;
-- visitare la Presidenza del CIOFS;
- confermare l'elezione della Presidenza del CIOFS.3. Ciascun
Ministro generale, nell'ambito del proprio Ordine, cura l'interessamento
dei religiosi e la loro preparazione per il servizio all'OFS, secondo
le rispettive Costituzioni e le Costituzioni dell'OFS.Art. 88l.
I Ministri provinciali e gli altri Superiori maggiori, nell'ambito
della propria giurisdizione, assicurano l'assistenza spirituale
alle Fraternità locali affidate alla giurisdizione. Curano
l'interessamento dei propri religiosi all'OFS e provvedono che siano
deputate persone idonee e preparate al ministero dell'assistenza
spirituale.2. Spetta in particolare ai Superiori maggiori,
in nome della propria giurisdizione:
a. erigere canonicamente nuove Fraternità locali, assicurando
ad esse l'assistenza spirituale;
b. animare spiritualmente e visitare le Fraternità locali
assistite dalla propria giurisdizione;
c. tenersi informati sull'assistenza spirituale prestata all'OFS.3.
I Superiori maggiori sono responsabili per l'assistenza spirituale
delle Fraternità locali che hanno erette.4. I Superiori
maggiori con giurisdizione in uno stesso territorio, concordano
il modo più adeguato di assicurare l'assistenza spirituale
alle Fraternità locali che, per cause superiori, ne fossero
rimaste sprovviste.5. I Superiori maggiori con giurisdizione
in uno stesso territorio, concordano il modo più adeguato
di svolgere collegialmente il loro ufficio alle Fraternità
regionali e nazionali dell'OFS.Art. 891. In virtù
della reciprocità vitale tra religiosi e secolari della Famiglia
Francescana e delle responsabilità dei Superiori maggiori,
alle Fraternità dell'OFS a tutti i livelli deve essere assicurata
l'assistenza spirituale come elemento fondamentale di comunione.2.
L'Assistente spirituale è la persona designata dal Superiore
maggiore competente per lo svolgimento di questo servizio verso
una Fraternità determinata dell'OFS.3. Per essere
testimone della spiritualità francescana e dell'affetto fraterno
dei religiosi verso i francescani secolari e vincolo di comu-nione
tra il suo Ordine e l'OFS, l'Assistente spirituale sia un religioso
francescano, appartenente al Primo Ordine o al TOR.4. Quando
non è possibile dare alla Fraternità un tale Assistente
spirituale, il Superiore maggiore competente può affidare
il servizio dell'assistenza spirituale a:
a. religiosi o religiose appartenenti ad altri Istituti francescani;
b. chierici diocesani o altre persone, specificamente preparate
per questo servizio, appartenenti all'OFS;
c. altri chierici diocesani o religiosi non francescani.5.
L'autorizzazione previa del Superiore o dell'Ordinario del luogo,
qualora necessaria, non toglie la responsabilità del Superiore
maggiore francescano per la qualità del servizio pastorale
e dell'assistenza spirituale.Art. 901. È compito precipuo
dell'Assistente comunicare la spiritualità francescana e
cooperare alla formazione iniziale e permanente dei fratelli.2.
L'Assistente spirituale è membro di diritto, con voto, del
Consiglio della Fraternità a cui presta l'assistenza e collabora
con esso in tutte le attività. Non esercita il diritto di
voto nelle questioni economiche.3. In particolare:
a. gli Assistenti generali prestano il loro servizio alla Presidenza
del CIOFS, formano una Conferenza e curano collegialmente l'assistenza
spirituale all'OFS nel suo insieme;
b. gli Assistenti nazionali prestano il loro servizio al Consiglio
nazionale e curano l'assistenza spirituale all'OFS in tutto il territorio
della Fraternità nazionale e il coordinamento, a livello
nazionale, degli Assistenti regionali. Se sono più di uno,
formano una Conferenza e rendono il servizio collegialmente;
c. gli Assistenti regionali prestano il loro servizio al Consiglio
regionale e curano l'assistenza spirituale alla Fraternità
regionale. Se sono più di uno, formano una Conferenza e rendono
il servizio collegialmente;
d. gli Assistenti locali prestano il loro servizio alla Fraternità
locale e al suo Consiglio.Art. 911. Il Consiglio di Fraternità
ad ogni livello chiede Assistenti idonei e preparati ai competenti
Superiori del Primo Ordine e del TOR.2. In particolare:
a. la Presidenza del CIOFS chiede l'Assistente generale al rispettivo
Ministro generale;
b. il Consiglio nazionale chiede l'Assistente nazionale al Superiore
maggiore, indicato collegialmente dai Superiori maggiori con giurisdizione
nel territorio della Fraternità nazionale;
c. il Consiglio regionale chiede l'Assistente al Superiore maggiore,
indicato collegialmente dai Superiori maggiori con giurisdizione
nel territorio della Fraternità regionale;
d. il Consiglio locale chiede l'Assistente al Superiore maggiore
della giurisdizione che ha la responsabilità per l'assistenza.3.
Il Superiore maggiore competente, sentito il Consiglio della Fraternità
interessata, nomina l'Assistente a norma delle presenti Costituzioni
e dello Statuto per l'assistenza spirituale e pastorale all'Ordine
Francescano Secolare.
Titolo VI - La Visita Fraterna
e la Visita Pastorale
Art. 921. Reg. 26 Scopo della visita, sia fraterna
che pastorale, è quello di ravvivare lo spirito evangelico
francescano, assicurare la fedeltà al carisma e alla Regola,
offrire aiuto alla vita di fraternità, rinsaldare il vincolo
dell'unità dell'Ordine e promuovere il suo più efficace
inserimento nella Famiglia Francescana e nella Chiesa.2.
Le richieste della visita, sia fraterna che pastorale, vengono
fatte, con il consenso del rispettivo Consiglio:
a. dal Ministro della Fraternità locale e regionale, almeno
ogni tre anni, al Consiglio del livello immediatamente superiore
e alla rispettiva Conferenza degli Assistenti spirituali;
b. dal Ministro nazionale, almeno ogni sei anni, alla Presidenza
del CIOFS e alla Conferenza degli Assistenti generali;
c. dal Ministro generale, almeno ogni sei anni, alla Conferenza
dei Ministri generali.3. Per cause urgenti e gravi, ovvero
in caso di inadempimento del Ministro e del Consiglio a farne
richiesta, la visita fraterna e pastorale possono essere effettuate
per iniziativa del Consiglio e della Conferenza degli Assistenti
spirituali, rispettivamente competenti.Art. 931. Nelle
visite alle Fraternità locali e ai Consigli ai vari livelli
il visitatore verificherà la vitalità evangelica
e apostolica, l'osservanza della Regola e delle Costituzioni,
l'inserimento delle Fraternità nell'Ordine e nella Chiesa.2.
Nelle visite alle Fraternità locali e ai Consigli dei vari
livelli, il Visitatore comunicherà tempestivamente al Consiglio
interessato l'oggetto e il programma della visita. Prenderà
visione dei registri e degli atti, compresi quelli relativi alle
precedenti visite, all'elezione del Consiglio e all'amministrazione
dei beni.
Stenderà una relazione della visita effettuata, annotandola
agli atti nell'apposito registro della Fraternità visitata,
e la porterà a conoscenza del Consiglio del livello che
ha effettuato la visita.3. Nella visita alla Fraternità
locale, il Visitatore s'incontrerà con l'intera Fraternità
e con i gruppi e sezioni in cui essa si articola. Darà
particolare attenzione ai fratelli in formazione e a quei fratelli
che dovessero richiedere un incontro personale. Procederà,
ove occorra, alla correzione fraterna delle manchevolezze che
dovesse riscontrare.4. I due Visitatori, secolare e religioso,
possono, se ciò giova al servizio della Fraternità,
effettuare simultaneamente la visita, concordandone previamente
il programma nel modo più consono alla missione di ciascuno
di loro.5. La visita fraterna e pastorale, effettuata dal
livello immediatamente superiore, non impedisce che la Fraternità
visitata mantenga il diritto a ricorrere al Consiglio o alla Conferenza
degli Assistenti spirituali di livello più elevato.La
visita fraternaArt. 941. La visita fraterna è un
momento di comunione, espressione del servizio e dell'interessamento
concreto dei Responsabili secolari ai vari livelli perché
la Fraternità cresca e sia fedele alla sua vocazione [41]
.2. Tra le diverse iniziative per raggiungere lo scopo
della visita, il Visitatore dedicherà particolare attenzione:
-- alla validità della formazione, iniziale e permanente;
-- ai rapporti intrattenuti con altre Fraternità ai vari
livelli, con i giovani francescani e con tutta la Famiglia Francescana;
-- all'osservanza delle direttive e degli orientamenti del CIOFS
e degli altri Consigli;
-- alla presenza nella Chiesa particolare.3. Il Visitatore
prenderà visione del rendiconto della precedente verifica
sulla gestione finanziaria e patrimoniale del Consiglio, verificherà
il registro della cassa ed ogni documento attinente alla situazione
patrimoniale della Fraternità e l'eventuale condizione
di persona giuridica nell'ordinamento civile, ivi compresi gli
aspetti fiscali. Nell'assenza della verifica dovuta sulla gestione
finanziaria e patrimoniale del Consiglio, il Visitatore potrà,
a spese della Fraternità visitata, commissionare tale verifica
a persona esperta che non sia membro del Consiglio interessato.
Ove lo ritenga opportuno, per questi aspetti il Visitatore potrà
farsi assistere da persona competente.4. Il Visitatore
verificherà gli atti della elezione del Consiglio, vaglierà
la qualità del servizio offerto alla Fraternità
dal Ministro e dagli altri Responsabili e studierà con
loro la soluzione di eventuali problemi.
Qualora dovesse riscontrare che, per qualsiasi motivo, il loro
servizio non è svolto in modo adeguato alle esigenze della
Fraternità, il Visitatore promuoverà le opportune
iniziative, tenuto conto, in particolari circostanze, di quanto
disposto sulla rinunzia e rimozione dagli uffici [42]
.5. Il Visitatore non può effettuare la visita alla
propria Fraternità locale né al Consiglio di altro
livello di cui sia membro.La visita pastoraleArt.
951. La visita pastorale è un momento privilegiato
di comunione con il Primo Ordine e il TOR. Essa è effettuata
anche in nome della Chiesa [43]
e serve a garantire e promuovere l'osservanza della Regola e delle
Costituzioni e la fedeltà al carisma francescano. Si svolgerà
nel rispetto della organizzazione e del diritto proprio dell'OFS.2.
Il Visitatore, verificata l'erezione canonica della Fraternità,
si interesserà dei rapporti tra la Fraternità e
il suo Assistente spirituale e la Chiesa particolare e incontrerà
i pastori (Vescovo, parroco), quando ciò sia opportuno
per favorire la comunione e il servizio all'edificazione della
Chiesa.3. Promuoverà la collaborazione e il senso
di corresponsabilità tra i Responsabili secolari e gli
Assistenti spirituali. Dovrà verificare la qualità
dell'assistenza spirituale che si dà alla Fraternità
visitata, incoraggiare gli Assistenti spirituali nel loro servizio
e promuovere la loro permanente formazione spirituale e pastorale.4.
Dedicherà particolare attenzione ai programmi, metodi ed
esperienze formative, alla vita liturgica e di preghiera e alle
attività apostoliche della Fraternità.
Titolo VII - La Gioventù Francescana
Art. 961. L'OFS, in forza della
sua stessa vocazione, deve essere pronto a partecipare la sua esperienza
di vita evangelica ai giovani che si sentono attirati da San Francesco
d'Assisi e a cercare i mezzi di presentarla loro adeguatamente.2.
La Gioventù Francescana (Gi.Fra.), come è intesa da
queste Costituzioni e per la quale l'OFS si considera particolarmente
responsabile, è formata da quei giovani che si sentono chiamati
dallo Spirito Santo a fare in fraternità l'esperienza della
vita cristiana, alla luce del messaggio di San Francesco d'Assisi,
approfondendo la propria vocazione nell'ambito dell'Ordine Francescano
Secolare.3. I membri della Gi.Fra. considerano la Regola
dell'OFS come documento di ispirazione per la crescita della propria
vocazione cristiana e francescana, sia singolarmente che in gruppo.
Dopo un congruo periodo di formazione, almeno di un anno, confermano
questa opzione con un impegno personale dinanzi a Dio e in presenza
dei fratelli.4. I membri della Gi.Fra. che desiderano appartenere
all'OFS si attengano a quanto previsto nella Regola, nelle Costituzioni
e nel Rituale dell'OFS.5. La Gi.Fra. ha una specifica organizzazione
e metodi di formazione e pedagogici adeguati ai bisogni del mondo
giovanile, secondo le realtà esistenti nei diversi Paesi.
Lo Statuto nazionale della Gi.Fra. deve essere approvato dal rispettivo
Consiglio nazionale dell'OFS o, nella sua mancanza, dalla Presidenza
del CIOFS.6. La Gi.Fra., come componente della Famiglia Francescana,
richiede ai Responsabili secolari e ai Superiori religiosi competenti,
rispettivamente, animazione fraterna e assistenza spirituale.Art.
971. Le Fraternità dell'OFS per mezzo di iniziative
e dinamiche appropriate promuovano la vocazione giovanile francescana.
Curino la vitalità e l'espansione delle Fraternità
della Gi.Fra. e accompagnino i giovani nel loro cammino di crescita
umana e spirituale con proposte di attività e contenuti tematici.2.
Le Fraternità dell'OFS s'impegnino a dare alle Fraternità
della Gi.Fra. un animatore fraterno, che insieme con l'Assistente
spirituale e il Consiglio della Gi.Fra. assicuri una formazione
francescana secolare adeguata.3. Per promuovere una stretta
comunione con l'OFS, tutti i Responsabili della Gi.Fra. al livello
internazionale, e almeno due membri del Consiglio nazionale Gi.Fra.
siano giovani francescani secolari professi.4. Un rappresentante
della Gi.Fra., designato dal suo Consiglio, fa parte del corrispondente
Consiglio dell'OFS; un rappresentante dell'OFS, designato dal proprio
Consiglio, fa parte del Consiglio Gi.Fra. di pari livello. Il rappresentante
della Gi.Fra. ha voto nel Consiglio dell'OFS solo se è francescano
secolare professo.5. I rappresentanti della Gi.Fra. nel Consiglio
internazionale dell'OFS vengono eletti a norma dello Statuto internazionale
che ne determina anche il numero, le Fraternità da rappresentare
e le competenze.
Titolo
VIII - In Comunione con la Famiglia Francescana e con la Chiesa
Art. 981. Reg. 1 I francescani secolari cerchino di
vivere in « comunione vitale reciproca » con tutti i membri
della Famiglia Francescana. Siano pronti a promuovere iniziative
comuni, o a parteciparvi, con i religiosi e le religiose del Primo,
Secondo e Terz'Ordine, con gli Istituti Secolari e con altri gruppi
ecclesiali laici che riconoscono Francesco come modello ed ispiratore,
per collaborare a diffondere il Vangelo, rimuovere le cause dell'emarginazione
e servire la causa della pace.2. Devono coltivare particolarmente
affetto, che si traduca in iniziative concrete di fraterna comunione,
verso le sorelle di vita contemplativa che, come Santa Chiara di
Assisi, rendono testimonianza nella Chiesa e nel mondo e dalla cui
mediazione attendono abbondanza di grazie per la Fraternità
e per le opere d'apostolato.Art. 991. Reg. 6 Come
parte viva del Popolo di Dio e ispirandosi al Serafico Padre, i
secolari francescani, « uniti in piena comunione con il Papa
e con i Vescovi », cerchino di conoscere e approfondire la
dottrina proposta dal Magistero della Chiesa attraverso i suoi documenti
più significativi e siano attenti alla presenza dello Spirito
Santo che vivifica la fede e la carità del Popolo di Dio
[44] . Collaborino alle iniziative
promosse dalla Santa Sede, in modo particolare in quei campi in
cui sono chiamati a lavorare in forza della vocazione francescana
secolare.2. L'OFS, come associazione pubblica internazionale,
è legato con un vincolo particolare al Romano Pontefice da
cui ha avuto l'approvazione della Regola e la conferma della sua
missione nella Chiesa e nel mondo.Art. 1001. La vocazione
a « ricostruire » la Chiesa deve spingere i fratelli ad
amare e vivere sinceramente la comunione con la Chiesa particolare,
in cui svolgono la propria vocazione e realizzano il loro impegno
apostolico, consapevoli che nella diocesi è operante la Chiesa
di Cristo [45] .2. I francescani
secolari adempiano con dedizione i doveri a cui sono tenuti nei
confronti della Chiesa particolare; prestino aiuto alle attività
di apostolato e alle attività sociali esistenti nella diocesi
[46] . In spirito di servizio si
rendano presenti come Fraternità OFS nella vita della diocesi,
pronti a collaborare con altri gruppi ecclesiali e a partecipare
ai Consigli pastorali.3. La fedeltà al proprio carisma,
francescano e secolare, e la testimonianza di sincera e aperta fratellanza
sono il loro principale servizio alla Chiesa, che è comunità
d'amore. Siano in essa riconosciuti per il loro « essere »
dal quale scaturisce la loro missione.Art. 1011. I francescani
secolari collaborino con i Vescovi e ne seguano gli indirizzi in
quanto moderatori del ministero della Parola e della Liturgia e
coordinatori delle diverse forme di apostolato nella Chiesa particolare
[47] .2. Le Fraternità
sono soggette alla vigilanza dell'Ordinario in quanto esercitano
la loro azione nelle Chiese particolari [48]
.Art. 1021. Le Fraternità erette in una Chiesa parrocchiale
cerchino di cooperare nell'animazione della comunità parrocchiale,
della liturgia e delle relazioni fraterne; si integrino nella pastorale
d'insieme con preferenza per le attività più congeniali
alla tradizione e alla spiritualità francescana secolare.2.
Nelle parrocchie affidate a religiosi francescani le Fraternità
costituiscono, in esercizio di feconda reciprocità vitale,
la mediazione e la testimonianza secolare del carisma francescano
nella comunità parrocchiale. Quindi, uniti ai religiosi,
curano la diffusione del messaggio evangelico e dello stile di vita
francescano.Art. 1031. Rimanendo fedeli alla propria identità,
le Fraternità avranno cura di valorizzare ogni occasione
di preghiera, di formazione e di collaborazione operativa con altri
gruppi ecclesiali. Accolgano volentieri coloro che, senza appartenere
all'OFS, vogliono condividerne esperienze e attività.2.
Le Fraternità promuovano, dove possibile, relazioni fraterne
con associazioni non cattoliche, che traggono ispirazione da Francesco.
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- Cfr. cann. 210; 214;
Lumen Gentium 40.
- Denominato anche «
Fraternità Francescana Secolare » o « Terzo Ordine
Francescano » (TOF). Cfr. Regola 2, nota 5.
Il canone 303 del CIC definisce i Terzi Ordini: Consociationes,
quarum sodales, in saeculo spiritum alicuius instituti religiosi
participantes, sub altiore eiusdem instituti moderamine, vitam
apostolicam ducunt et ad perfectionem christianam contendunt,
tertii ordines dicuntur aliove congruenti nomine vocantur.
- Dopo le Regole approvate
dal Papa Nicolò IV, anno 1289, e dal Papa Leone XIII, anno
1883, la Regola attuale è stata approvata dal Papa Paolo
VI il 24 giugno 1978.
- Cfr. Costituzioni
dell'OFS 85,2. Quando vengono citate le Costituzioni, senza
ulteriore specificazione, il riferimento riguarda le presenti.
- Cfr. cann. 116; 301,3;
312; 313.
- Cfr. Can. 225; Discorso
di Giovanni Paolo II all'OFS, 27 settembre 1982, in l'Osservatore
Romano, 28 settembre 1982.
- Cfr. can. 275 ss; Presbyterorum
Ordinis 12; 14; 15 ss.
- Cfr. can. 304.
- Cfr. Regola non bollata
22,41: FF (Fonti Francescane) 62; 2 Lettera a tutti i fedeli
51: FF 200.
- Cfr. Dei Verbum
10.
- Regola bollata
10.8: FF 104.
- Ordo Poenitentiae,
Praenotanda 22 ss.
- Cfr. 2 Lettera a
tutti i fedeli 25 ss.: FF 190 ss.
- Rituale OFS,
Appendix 26; 27.
- Saluto alla Beata
Vergine Maria: FF 259; 260.
- Cfr. 2 Celano
198: FF 786.
- Cfr. Regola non bollata
17,3: FF 46; Leggenda dei Tre Compagni 36: FF 1440; 2
Lettera a tutti i fedeli 53: FF 200.
- Lumen Gentium
35.
- Cfr. Gaudium et Spes
31 ss.
- Cfr. Gaudium et Spes
67; Laborem Exercens 16 ss.
- Cfr. Gaudium et Spes
78.
- Apostolicam Actuositatem
30
- Cfr. 2 Celano
125: FF 709 ss.; Leggenda Perugina 43: FF 1591 ss.; Leggenda
Maggiore 9,1: FF 1162 ss.
- Cfr. Costituzioni
3,3; Testamento 14: FF 116.
- Cfr. can. 518.
- Cfr. can. 316.
- Cfr. Rituale dell'OFS,
Pars I: Praenotanda 10 ss.; Cap. I.
- Cfr. Rituale dell'OFS,
Pars I: Praenotanda 18.
- Cfr. Rituale dell'OFS,
Pars I: Praenotanda 13, ss.; Cap. Il.
- Cfr. Costituzioni
8; 1 Celano 103.
- Cfr. can. 312.
- Cfr. Costituzioni
90,2.
- Cfr. Costituzioni
39,3; 41,1.
- Cfr. Costituzioni
81,1.
- Ciascuna Fraternità
locale abbia almeno il registro degli iscritti (ammissioni, Professioni,
trasferimenti, decessi e ogni altra annotazione importante relativa
ai singoli membri), il registro dei verbali del Consiglio e il
registro dell'amministrazione.
- Cfr. cann. 1732-1739.
Il dicastero competente in questi casi è la Congregazione
per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita
apostolica.
- Cfr. can. 164 ss.
- Cfr. Rituale dell'OFS,
Pars II: Cap. II.
- Cfr. can. 1736,2
- Dalla storia francescana
e dalle Costituzioni del Primo Ordine Francescano e del TOR appare
in forma patente che questi ordini si riconoscono impegnati in
virtù della comune origine e carisma e per volontà
della Chiesa all'assistenza spirituale e pastorale dell'OFS. Cfr.
Costituzioni OFM 60; Id. OFM Conv. 116; Id. OFM
Cap. 95; Id. TOR 157; Regola del Terz'Ordine
del Papa Leone XIII 3,3; Regola approvata da Paolo VI 26.
- Cfr. Costituzioni
51,1c; 63,2g; 67,2g.
- Cfr. Costituzioni
83; 84.
- Cfr. can. 305,1
- Lumen Gentium
12.
- Christus Dominus
11; CIC can. 369; Cfr. 2 Celano 10: FF 593; 1
Celano 18: FF 350.
- Cfr. can. 311.
- Cfr. cann. 394; 756;
775 ss.
- Cfr. cann. 305; 392.
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