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articolo tratto da "La Repubblica" del 27 ottobre 2002


 

 

 








 
Secondo il pubblico ministero Fernando Prodromo
la legge sull'immigrazione va contro 3 articoli della Carta
FIRENZE, UN PM ALLA CONSULTA:
"BOSSI-FINI INCOSTITUZIONALE"

 

 

 

di Franca Selvatici, La Repubblica

L'occasione: un processo contro due albanesi
Norme irrazionali e "disparità di trattamento"

FIRENZE - La legge Bossi-Fini sull'immigrazione è in contrasto con gli articoli 2, 3 e 27 della Costituzione. Lo sostiene il pubblico ministero di Firenze Fernando Prodomo, che ha proposto una questione di legittimità costituzionale di alcuni articoli della nuova legge nel corso di un processo contro due immigrati albanesi che si sta svolgendo a Pontassieve, davanti alla sezione distaccata del tribunale di Firenze.

Le nuove norme prevedono l'arresto in flagranza del clandestino che sia stato espulso e sia rientrato in Italia. Arresto facoltativo in alcuni casi, obbligatorio in altri. In tutti i casi è previsto il processo con il rito direttissimo. Secondo il pm Prodomo, queste norme sono irrazionali. Lo si può constatare ogni giorno quando gli arrestati vengono condotti in aula per la direttissima. Poiché si tratta di reati contravvenzionali, il codice non consente al pm di chiedere la misura cautelare della custodia in carcere. L'arrestato, perciò, può essere giudicato soltanto a piede libero e il processo per direttissima non può essere fissato prima di tre giorni. Il che comporta "grande dispendio di energie e di mezzi" (notifiche, citazioni di testimoni, fissazione di udienze da parte del giudicante) per processare dei soggetti che nel frattempo potrebbero già essere stati espulsi, o spariti nel nulla.

Ma, al di là degli elementi di irrazionalità, il pm di Firenze rileva una "evidente" violazione dell'articolo 3 della Costituzione (che sancisce l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge) per disparità di trattamento. Mentre il codice vieta in numerosi casi l'arresto in flagranza per delitti puniti con la reclusione e prescrive l'obbligo di arresto solo "per reali obiettive situazioni di singolare gravità", la Bossi-Fini prevede l'arresto - facoltativo o obbligatorio - per reati contravvenzionali puniti nel massimo con un anno di arresto. Le nuove norme - osserva il pm - "appaiono in realtà finalizzate all'unico scopo di consentire la nuova ed effettiva espulsione dello straniero dal territorio italiano e pertanto appare del tutto incongruo ed irrazionale prevedere il meccanismo repressivo sopra ricostruito, con tanto di sanzione penale, quando l'obiettivo della espulsione si sarebbe potuto raggiungere anche solo con misure di tipo amministrativo efficaci ed effettive".

Proprio perché lo scopo della Bossi-Fini è l'espulsione dei clandestini, essa appare in contrasto anche con l'articolo 27 della Costituzione, che prevede la rieducazione del condannato: infatti le nuove norme irrogano sanzioni penali a soggetti che devono essere immediatamente espulsi, per cui non si arriverà mai all'esecuzione della pena dell'arresto una volta che la sentenza sia divenuta esecutiva. Infine, secondo il magistrato, la legge è in netto contrasto con l'articolo 2 della Costituzione che riconosce "i diritti inviolabili dell'uomo" e prevede "il principio di doverosa solidarietà politica, economica e sociale dettato non solo a favore dei cittadini ma nei confronti di chiunque, quindi anche degli stranieri privi di documenti e di identità certa che raggiungano il nostro territorio a seguito di eventi politici od economici drammatici e sconvolgenti verificatisi nei loro paesi".

Sarà il giudice di Pontassieve Alessandro Nencini a decidere, nell'udienza del 18 novembre, se la questione di costituzionalità sia rilevante e non manifestamente infondata ed a trasmetterla eventualmente alla Corte Costituzionale.

  articolo tratto da "La Repubblica" del 27 ottobre 2002

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